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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4770/2024 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Rinaldi, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ER NI del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento e benefici di legge ex art. 3, co. III, Legge 104
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 3265/23, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%
e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge 104/1992.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno a far data dalla domanda amministrativa, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con conseguente condanna dell al pagamento degli emolumenti previa la CP_2
rivalutazione per perequazione automatica prevista dalla legge, di ogni somma al medesimo dovuta a tale titolo, oltre al pagamento degli accessori di legge, e dichiarare diversa decorrenza dei benefici di legge ex art. 3, co, III, già riconosciuti in fase sommaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna Controparte_3
al pagamento della prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso anche per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento ed alla diversa decorrenza dei benefici di legge ex art. 3, co. III, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1 che ha accertato che ha diritto ai benefici di cui all'art. 3, co. III,
[...] Parte_1
Legge 104 dal 01/09/2023, ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La dott.ssa , Ctu nominata nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “cerebropatia vascolare cronica in fase avanzata. Deterioramento mentale associato ad atrofia cerebrale corticale. Depressione involutiva. Diffusa spondilodiscoartrosi cervicale e lombare in paziente con artrite reumatoide in fase conclamata. Disturbi secondari del comportamento.
Parkinsonismo vascolare. Tiroidectomia totale. Osteoporosi.”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data dal 26/10/2024. La consulente confermava il riconoscimento della Legge 104/'92 art. 3, co. III con decorrenza dalla data della presentazione della domanda (31/03/2023).
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
3.Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere dal 26/10/2024 e dei benefici di Legge 104/'92 art. 3, co. III, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa
(31/03/2023).
Non può farsi luogo all'accertamento del diritto all'esenzione dal ticket non avendo la parte presentato la domanda amministrativa, né essendo stato tale accertamento oggetto del ricorso per a.t.p.
Pertanto il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti dell'accompagno in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio ed il riconoscimento dei benefici ex art. 3, co. III legge 104 dalla domanda amministrativa ma l'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per disporre la compensazione totale delle spese di lite della presente fase. Le spese della fase sommaria sono ridotte della metà in ragione del parziale riconoscimento del diritto dalla domanda amministrativa.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di , invalida al 100%, il Parte_1
diritto all'indennità di accompagno dal 26/10/2024 e dei benefici di Legge 104/92 art. 3, co.
III dalla data della presentazione della domanda amministrativa (31/03/2023);
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
condanna l' CP_2
alla rifusione di metà delle spese di lite della fase sommaria nella misura di euro 584,25, oltre i.v.a., c.p.a. e spese al 15%, con distrazione;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. in ragione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Persona_2
Messina, 21 novembre
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando