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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 2189 dell'anno 2024 vertente
TRA
difeso dall'Avv. , Parte_1 Parte_2
ricorrente
E
difeso dagli Avv.ti LORENI LAURE e CIARELLI ANNA PAOLA, Controparte_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2024 , il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'assegno ordinario ex L. CP_1
222/1984 riconosciuto con decreto di omologa del 06.11.2023 e per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento dei ratei di assegno maturati e non riscossi dal CP_1
settembre 2021 oltre interessi sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo a far tempo dal centoventesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell' dei CP_1 modelli AP15 e Ap03.
Si costituiva l chiedendo la cessazione della materia del contendere considerato CP_1
che “l'assegno ordinario di invalidità è stato liquidato a dicembre 2023 (all. 1 Comunicazione liquidazione) ma posto in “Cassa Sede” in seguito ad opzione espressa (all. 2 ap15+opzione)
1 da parte del Sig. a favore della Naspi di cui è percettore dal 2/11/2023; la decorrenza Parte_1 dell'AOI (1/9/2021) è antecedente alla decorrenza della NASPI (2/11/2023), per cui al Sig spettano gli arretrati fino all'inizio del pagamento della Naspi. L'assegno oggi è Parte_1 stato posto in pagamento come da prospetto che si allega”.
All'udienza del 19.12.2024 la causa veniva rinviata per la verifica del pagamento.
Ciò premesso, si rileva che in sede di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore della ricorrente, sebbene solo in corso di giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente ed è pacifico tra le parti che l' con disposizione di pagamento del 06.12.2024 ha provveduto a disporre la CP_1 liquidazione di € 14.859,68 a titolo di arretrati dell'assegno ordinario di invalidità dal
01.09.2021 al 31.10.2023, sino alla data di percezione della NASPI, prestazione in favore della quale il ricorrente optava in quanto incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso (10.07.2024), di talchè si ritiene opportuno compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i restanti 2/3 liquidati CP_1 come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
2 Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite pari a € 1.242,33 in favore di CP_1
parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.863,50, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante 1/3 sull'intero sopra determinato.
Latina, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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