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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 663/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Fiorenza Valentina (PEC:
; Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (PEC: ; Email_2 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4271/2018, depositata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 3/10/2018 e pubblicata in data 9/10/2018; pagina 1 di 11 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Previa declaratoria di ammissibilità dello spiegato appello e pertanto rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello, voglia l'adita Corte: ritenere e dichiarare che il proposto appello è ammissibile e tempestivo poiché proposto nei termini propri del rito con cui si è stato celebrato anche il primo grado nel giudizio e dichiarata altresì
l'ammissibilità per la forma del predetto appello nel Merito, in riforma della Sentenza impugnata,
- ritenere e dichiarare in riforma della sentenza impugnata per i motivi sopra dedotti la nullità e/o annullamento del Provvedimento d'Ingiunzione R.U.D.L. D.D.G. n.3131/2016/Serv. IV del
13/06/2016, con il quale l'Assessorato ingiungeva alla la restituzione dell'importo di Parte_1
€.11.467,10;
- ritenere e dichiarare in ogni caso ed in riforma della sentenza impugnata che nessuna somma deve parte appellante in dipendenza delle causali riportate nell'atto impugnato;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che nessuna somma a nessun titolo o per qualsivoglia ragione è dovuta a parte appellata;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, con qualsivoglia formula o statuizione, in riforma del capo della sentenza che statuisce sulle spese, non dovute le somme riportate in sentenza anche a titolo di spese legali;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado del giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito e anticipatorio”. per l'appellato:
“voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) dichiarare inammissibile per tardività l'appello di controparte, accertando e dichiarando
l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di prime cure;
2) in subordine, rigettare con qualsiasi formula l'avverso gravame, con conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 11 In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del
D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 24/10/2016, depositato il 26/10/2016 e notificato all
[...]
Parte_2
[...]
unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il 10/11/2016, la società
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, adiva il Tribunale di Palermo, al fine di ottenere, previa sospensione della sua esecutività, la declaratoria di illegittimità, nullità e/o annullabilità del provvedimento
R.U.D.L. D.D.G. n. 3131/2016/Serv. IV, emesso in data 13/06/2016 e notificato in data
27/09/2016, con il quale l'Assessorato le aveva ingiunto la restituzione dell'importo di euro 11.467,10.
1.1. A sostegno dell'opposizione, la società deduceva: Parte_1
- di essere un ente di formazione professionale al quale, nel 2009, previo esperimento di Cont apposita procedura selettiva, l'Assessorato lavoro aveva concesso il finanziamento del progetto n. 000/2010 (“Sportello Multifunzionale”), riconoscendole un importo complessivo di euro 100.419,39 (di cui euro 93.049,89 per la copertura del personale dipendente e euro 7.369,56 per il sostenimento delle spese di gestione legate all'espletamento del progetto) e di aver svolto tale progetto, di durata annuale, dall'1/01/2010 al 30/09/2010, senza alcuna contestazione, nonché in aderenza alla proposta iniziale e alla normativa del settore;
- di aver assunto, in data 8/10/2009, la signora con contratto a tempo Parte_3
determinato, a seguito delle dimissioni volontarie del 14/09/2009 della signora T_
, al fine di reintegrare l'unità lavorativa dello Sportello Multifunzionale – dopo
[...]
aver inviato una richiesta di personale in mobilità non andata a buon fine – con il medesimo rapporto (a tempo determinato part-time) e con la medesima qualifica (di progettista-valutatore) della dimissionaria;
pagina 3 di 11 - di aver comunicato all'Assessorato, con lettera prot. n. 729 dell'1/10/2009, l'assunzione della lavoratrice in sostituzione della dimissionaria;
Pt_3 Parte_4
- di aver trasformato, l'11/12/2009, decorsi 60 giorni, detto rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, nel rispetto della legge nazionale vigente, inviando espressa comunicazione all'Assessorato, al C.P.I. e al di Caltanissetta, i quali CP_2 nulla avevano contestato;
- che, in data 11/09/2012, l Lavoro di Caltanissetta le aveva consegnato una CP_3 nota di revisione con cui, a seguito di verifica contabile relativa al finanziamento del progetto, aveva disconosciuto la spesa di euro 11.065,25 (da essa corrisposto a titolo di retribuzione alla dipendente ), adducendo come motivazione che “l'assunzione a Pt_3 tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31/12/2008, così come previsto dalla Delibera Regionale
n.350 del 04/10/2010”;
- di aver provveduto immediatamente a contestare le determinazioni dell'Assessorato con controdeduzioni del 5/10/2012 e di aver reiterato le contestazioni in risposta alle successive note da parte dell'Assessorato;
- che soltanto nel 2016 l'Assessorato le aveva formalmente ingiunto la restituzione di quanto sino ad allora meramente richiestole;
- che, stando alla motivazione posta a fondamento del provvedimento di ingiunzione, come d'altronde già sostenuto nella nota di revisione del 2012, l'assunzione della dipendente a tempo indeterminato, avvenuta in data 11/12/2009, aveva violato “il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato del turn-over”, disposto dalla delibera n. 350 e, pertanto, il costo per lo svolgimento dell'attività della lavoratrice doveva essere escluso dal finanziamento concesso per il progetto;
- che, tuttavia, l'invocata delibera non trovava applicazione alla fattispecie in esame, in quanto era stata emessa il 4/10/2010, dunque in epoca successiva alla contestata assunzione;
- che, peraltro, l'assunzione della non aveva comportato alcun aggravio di spesa Pt_3
per l'Assessorato, stante la natura privatistica del rapporto tra il personale dipendente assunto dall'ente di formazione e l'ente medesimo, rientrando inoltre il costo sostenuto, a pieno titolo, nel finanziamento regionale decretato;
pagina 4 di 11 - che, mentre l'invocata delibera n. 350 (col relativo blocco delle assunzioni) riguardava il
Piano regionale dell'Offerta formativa e la Riorganizzazione del sistema formazione professionale (P.R.O.F.), finanziato dalla tramite l'Assessorato per Controparte_1
l'istruzione e la formazione professionale, il finanziamento per la gestione degli Sportelli
Multifunzionali era di competenza dell;
Controparte_1
- che il provvedimento di ingiunzione non indicava il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Col decreto di fissazione d'udienza del 29/10/2016 il Tribunale di Palermo disponeva la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento D.D.G. n. 3131/2016.
3. Con memoria difensiva depositata il 6/06/2017 l Parte_2
si costituiva in giudizio e chiedeva rigetto
[...] dell'opposizione, sostenendo la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale, in quanto fondata sul blocco di nuove assunzioni a tempo indeterminato disposto dall'art. 1, comma
10, della legge regionale n. 25/2008 e attuato dalle delibere regionali nn. 350 del
04/10/2010 e 17 del 27/01/2011.
L'Amministrazione regionale eccepiva, pertanto, la propria estraneità all'obbligazione, derivante da un atto negoziale autonomamente posto in essere dall'ente di formazione professionale con una sua lavoratrice, e l'impossibilità di ammettere il relativo onere a finanziamento.
4. Con sentenza n. 4271/2018 del 2-3 ottobre 2018, pubblicata il 9/10/2018, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto dalla società e la condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite, evidenziando la correttezza dell'operato dell'amministrazione, avendo quest'ultima dato attuazione al disposto normativo dell'art. 1, comma 10, della legge regionale n. 25/2008, che prescriveva, per l'appunto, il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato a far data dal 31/12/2008.
4.1. Nella motivazione il Giudice di prime cure evidenziava l'irrilevanza degli argomenti dell'odierna appellante, tenuto conto che:
- il provvedimento amministrativo (successivo all'assunzione della lavoratrice) era attuativo di quanto disposto dalla legge n. 25/2008, già in vigore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato;
pagina 5 di 11 - alla carenza di personale si era già ovviato procedendo all'assunzione a tempo determinato della , non trovando invece alcuna giustificazione –contravvenendo Pt_3 anzi al disposto normativo, che vietava le nuove assunzioni a tempo indeterminato – la successiva trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- finanziare l'assunzione di una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, in violazione della richiamata normativa, significava contravvenire agli interessi dell'amministrazione stessa.
4.2. Alla luce delle superiori considerazioni, evidenziava il Tribunale, correttamente la somma stanziata era stata espunta con la nota di revisione e ne era stata ordinata la restituzione.
5. Con ricorso depositato il 22/03/2019, notificato il 10/05/2019, la società ha proposto appello avverso la sentenza n. 4271/2018, non notificata, Parte_1 riproponendo tutte le eccezioni e difese già formulate in primo grado e chiedendo alla
Corte, previa dichiarazione di ammissibilità dell'appello, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Con comparsa depositata il 25/09/2019 si è costituito l
[...]
, eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività, e chiedendo, conseguentemente, di accertare l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di primo grado;
in subordine, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
7. Sostituita l'udienza del giorno 5/03/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/03/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione ex art. 190 cpv. c.p.c. del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
8. Come premesso, l ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello, per tardività, posto che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il
9/10/2018 ed essendo stato l'appello notificato il 10/05/2019, la notificazione è avvenuta quanto la sentenza era già divenuta irrevocabile (09/04/2019).
pagina 6 di 11 8.1. In particolare, l'appellato ha precisato che le controversie aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento sono soggette al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs n.
150/2011 e che, dunque, l'appello doveva essere introdotto con citazione, da notificarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della statuizione. Avuto riguardo all'introduzione dell'appello con ricorso, valgono, infatti, i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ.” (così Cass., 10 febbraio 2014,
n. 2907).
8.2. La società appellante, di contro, ha contestato la fondatezza dell'eccezione, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, 17 luglio 2024, ord. n. 19754, e
Cass., sez. III, 29 aprile 2022, ord. n. 13504) e il principio di “ultrattività del rito” – specificazione del più generale principio dell'apparenza – a mente del quale la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado, anche se erroneamente scelto, con la conseguenza che, essendo svoltosi il giudizio di primo grado nelle forme del rito introdotto con ricorso in opposizione, senza alcuna eccezione di controparte né modifica del rito da parte del Giudice di prime cure, correttamente essa avrebbe proposto appello mediante ricorso, depositato entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (cfr. note di trattazione scritta depositate il 3/3/2025).
8.3 Secondo la prospettazione della società, l'eccezione sarebbe infondata, altresì, alla luce del principio di “simmetria” delle forme processuali tra primo e secondo grado di giudizio ex art. 359 c.p.c., secondo cui la sanatoria ex art. 156 c.p.c. del vizio di forma dell'appello opererebbe quando l'atto, pur se proposto in forma diversa da quella prescritta, contiene gli elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo di utile introduzione del procedimento d'impugnazione (cfr. comparsa conclusionale).
9. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata e l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
pagina 7 di 11 A tali conclusioni deve pervenirsi, invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema
Corte e citati dalla stessa appellante.
9.1. Va premesso che alla data di introduzione del giudizio di primo grado (24/10/2016)
l'opposizione spiegata dalla avverso l'ingiunzione Parte_1 fiscale emessa dall era Controparte_1 disciplinata dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910, nel testo modificato dal d. lgs. n. 150/2011, che così recita: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 32 del d. lgs. n. 150/2011, a sua volta, dispone: “
1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5”.
Antecedentemente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150/2011 l'art. 3 del R.D. n.
639/1910 così disponeva: “Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso”.
9.2. Nell'ordinanza n. 13504/2022 (citata dall'appellante) la Suprema Corte, richiamando proprie precedenti pronunce, ha affermato i seguenti principi: “(…) per il passaggio da rito speciale al rito ordinario, non è, secondo Cass. 9/10/1990 n. 9902, necessario un provvedimento formale ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 427 c.p.c. (necessità di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o mutamento di competenza). Va quindi ribadito, anche in questa
pagina 8 di 11 sede, il principio più volte affermato da questa Corte e del quale risulta aver fatto non corretta applicazione la sentenza impugnata, secondo cui, ove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale;
ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass.
18048/2019; Cass., ord., 9/08/2018, n. 20705, Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 14/01/2005, n.
682)”.
9.3. Orbene, l'equivoco di fondo sotteso alle argomentazioni dell'appellante è che il giudizio di opposizione, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n.
150/2011, fosse un rito “speciale”, le cui forme, in mancanza, nel caso di specie, di un formale provvedimento di mutamento di rito (da “speciale”, erroneamente introdotto, in ordinario), si applicherebbero anche al giudizio di appello.
9.4. Invero, il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale costituisce e costituiva (anche prima delle modifiche introdotte nel 2011) un ordinario giudizio di cognizione, sia pure introdotto, precedentemente, con ricorso [cfr., con riferimento a fattispecie antecedente al d. lgs. n. 150/2011, Cass., sez. I, 25 giugno 2009, n.14905: “(…) È sufficiente a tale proposito rammentare il principio da questa Corte in più occasioni affermato (S.U. 25 novembre 2004 n. 22228
e Cass. 8 marzo 2005 n. 5050 e 18 maggio 2001 n. 6813), secondo cui il giudizio derivato da opposizione a ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, non può che svolgersi, ai sensi dell'art. 3 del decreto, "a norma del codice di procedura civile" (Cass. 24449/06). Il che necessariamente comporta, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la piena applicazione delle norme del processo ordinario ivi compreso l'art. 183 c.p.c. e non già la normativa di cui al regio decreto del 1910.”; cfr. anche Cass., S.U., 22228/2004, in cui si evidenzia la diversità della pagina 9 di 11 disciplina degli artt. 22-23 della l. n. 689/1981 dall'art. 3 del R.D. n. 639/2010, “il quale rinvia alle norme del codice di procedura civile”].
9.5. Ne consegue che ha certamente errato l'odierna appellante ad introdurre il giudizio di primo grado con ricorso anziché con atto di citazione, stante l'applicazione del “rito ordinario di cognizione”, a norma dell'art. 32 d. lgs. n. 150/2011; non ha invece errato il
Tribunale, che non ha disposto (e non doveva disporre) alcun mutamento di rito, essendo il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale un rito ordinario, sia prima che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, e come tale essendo stato trattato in primo grado
(rinviato per la precisazione delle conclusioni, su istanza di entrambe le parti, e definito con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dopo la concessione dei relativi termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
9.6. Tanto premesso, il presente giudizio di appello, così come il giudizio di primo grado,
è soggetto alle forme del rito ordinario, sicché la società appellante ha (nuovamente) errato nell'introdurre il giudizio con ricorso.
Al riguardo, trova applicazione il consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (cfr. Cass. civ., S.U., 10 febbraio 2014, n. 2907;
Cass. civ., sez. VI-III, 1° marzo 2017, n. 5295), essendo rilevante il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
9.7. Nel caso di specie il ricorso, depositato il 22/3/2019, è stato notificato il 10 maggio
2019, unitamente al decreto di fissazione udienza del 6/5/2019. La notifica, quindi, è avvenuta oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data
9/10/2018.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
10. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 10 di 11 11. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello spiegato da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...]
sentenza n. 4271/2018 del 2-3 ottobre 2018 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 9 ottobre 2018;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di dell
[...]
, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 663/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Fiorenza Valentina (PEC:
; Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (PEC: ; Email_2 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4271/2018, depositata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 3/10/2018 e pubblicata in data 9/10/2018; pagina 1 di 11 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Previa declaratoria di ammissibilità dello spiegato appello e pertanto rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello, voglia l'adita Corte: ritenere e dichiarare che il proposto appello è ammissibile e tempestivo poiché proposto nei termini propri del rito con cui si è stato celebrato anche il primo grado nel giudizio e dichiarata altresì
l'ammissibilità per la forma del predetto appello nel Merito, in riforma della Sentenza impugnata,
- ritenere e dichiarare in riforma della sentenza impugnata per i motivi sopra dedotti la nullità e/o annullamento del Provvedimento d'Ingiunzione R.U.D.L. D.D.G. n.3131/2016/Serv. IV del
13/06/2016, con il quale l'Assessorato ingiungeva alla la restituzione dell'importo di Parte_1
€.11.467,10;
- ritenere e dichiarare in ogni caso ed in riforma della sentenza impugnata che nessuna somma deve parte appellante in dipendenza delle causali riportate nell'atto impugnato;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che nessuna somma a nessun titolo o per qualsivoglia ragione è dovuta a parte appellata;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, con qualsivoglia formula o statuizione, in riforma del capo della sentenza che statuisce sulle spese, non dovute le somme riportate in sentenza anche a titolo di spese legali;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado del giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito e anticipatorio”. per l'appellato:
“voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) dichiarare inammissibile per tardività l'appello di controparte, accertando e dichiarando
l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di prime cure;
2) in subordine, rigettare con qualsiasi formula l'avverso gravame, con conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 11 In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del
D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 24/10/2016, depositato il 26/10/2016 e notificato all
[...]
Parte_2
[...]
unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il 10/11/2016, la società
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, adiva il Tribunale di Palermo, al fine di ottenere, previa sospensione della sua esecutività, la declaratoria di illegittimità, nullità e/o annullabilità del provvedimento
R.U.D.L. D.D.G. n. 3131/2016/Serv. IV, emesso in data 13/06/2016 e notificato in data
27/09/2016, con il quale l'Assessorato le aveva ingiunto la restituzione dell'importo di euro 11.467,10.
1.1. A sostegno dell'opposizione, la società deduceva: Parte_1
- di essere un ente di formazione professionale al quale, nel 2009, previo esperimento di Cont apposita procedura selettiva, l'Assessorato lavoro aveva concesso il finanziamento del progetto n. 000/2010 (“Sportello Multifunzionale”), riconoscendole un importo complessivo di euro 100.419,39 (di cui euro 93.049,89 per la copertura del personale dipendente e euro 7.369,56 per il sostenimento delle spese di gestione legate all'espletamento del progetto) e di aver svolto tale progetto, di durata annuale, dall'1/01/2010 al 30/09/2010, senza alcuna contestazione, nonché in aderenza alla proposta iniziale e alla normativa del settore;
- di aver assunto, in data 8/10/2009, la signora con contratto a tempo Parte_3
determinato, a seguito delle dimissioni volontarie del 14/09/2009 della signora T_
, al fine di reintegrare l'unità lavorativa dello Sportello Multifunzionale – dopo
[...]
aver inviato una richiesta di personale in mobilità non andata a buon fine – con il medesimo rapporto (a tempo determinato part-time) e con la medesima qualifica (di progettista-valutatore) della dimissionaria;
pagina 3 di 11 - di aver comunicato all'Assessorato, con lettera prot. n. 729 dell'1/10/2009, l'assunzione della lavoratrice in sostituzione della dimissionaria;
Pt_3 Parte_4
- di aver trasformato, l'11/12/2009, decorsi 60 giorni, detto rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, nel rispetto della legge nazionale vigente, inviando espressa comunicazione all'Assessorato, al C.P.I. e al di Caltanissetta, i quali CP_2 nulla avevano contestato;
- che, in data 11/09/2012, l Lavoro di Caltanissetta le aveva consegnato una CP_3 nota di revisione con cui, a seguito di verifica contabile relativa al finanziamento del progetto, aveva disconosciuto la spesa di euro 11.065,25 (da essa corrisposto a titolo di retribuzione alla dipendente ), adducendo come motivazione che “l'assunzione a Pt_3 tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31/12/2008, così come previsto dalla Delibera Regionale
n.350 del 04/10/2010”;
- di aver provveduto immediatamente a contestare le determinazioni dell'Assessorato con controdeduzioni del 5/10/2012 e di aver reiterato le contestazioni in risposta alle successive note da parte dell'Assessorato;
- che soltanto nel 2016 l'Assessorato le aveva formalmente ingiunto la restituzione di quanto sino ad allora meramente richiestole;
- che, stando alla motivazione posta a fondamento del provvedimento di ingiunzione, come d'altronde già sostenuto nella nota di revisione del 2012, l'assunzione della dipendente a tempo indeterminato, avvenuta in data 11/12/2009, aveva violato “il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato del turn-over”, disposto dalla delibera n. 350 e, pertanto, il costo per lo svolgimento dell'attività della lavoratrice doveva essere escluso dal finanziamento concesso per il progetto;
- che, tuttavia, l'invocata delibera non trovava applicazione alla fattispecie in esame, in quanto era stata emessa il 4/10/2010, dunque in epoca successiva alla contestata assunzione;
- che, peraltro, l'assunzione della non aveva comportato alcun aggravio di spesa Pt_3
per l'Assessorato, stante la natura privatistica del rapporto tra il personale dipendente assunto dall'ente di formazione e l'ente medesimo, rientrando inoltre il costo sostenuto, a pieno titolo, nel finanziamento regionale decretato;
pagina 4 di 11 - che, mentre l'invocata delibera n. 350 (col relativo blocco delle assunzioni) riguardava il
Piano regionale dell'Offerta formativa e la Riorganizzazione del sistema formazione professionale (P.R.O.F.), finanziato dalla tramite l'Assessorato per Controparte_1
l'istruzione e la formazione professionale, il finanziamento per la gestione degli Sportelli
Multifunzionali era di competenza dell;
Controparte_1
- che il provvedimento di ingiunzione non indicava il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Col decreto di fissazione d'udienza del 29/10/2016 il Tribunale di Palermo disponeva la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento D.D.G. n. 3131/2016.
3. Con memoria difensiva depositata il 6/06/2017 l Parte_2
si costituiva in giudizio e chiedeva rigetto
[...] dell'opposizione, sostenendo la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale, in quanto fondata sul blocco di nuove assunzioni a tempo indeterminato disposto dall'art. 1, comma
10, della legge regionale n. 25/2008 e attuato dalle delibere regionali nn. 350 del
04/10/2010 e 17 del 27/01/2011.
L'Amministrazione regionale eccepiva, pertanto, la propria estraneità all'obbligazione, derivante da un atto negoziale autonomamente posto in essere dall'ente di formazione professionale con una sua lavoratrice, e l'impossibilità di ammettere il relativo onere a finanziamento.
4. Con sentenza n. 4271/2018 del 2-3 ottobre 2018, pubblicata il 9/10/2018, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto dalla società e la condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite, evidenziando la correttezza dell'operato dell'amministrazione, avendo quest'ultima dato attuazione al disposto normativo dell'art. 1, comma 10, della legge regionale n. 25/2008, che prescriveva, per l'appunto, il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato a far data dal 31/12/2008.
4.1. Nella motivazione il Giudice di prime cure evidenziava l'irrilevanza degli argomenti dell'odierna appellante, tenuto conto che:
- il provvedimento amministrativo (successivo all'assunzione della lavoratrice) era attuativo di quanto disposto dalla legge n. 25/2008, già in vigore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato;
pagina 5 di 11 - alla carenza di personale si era già ovviato procedendo all'assunzione a tempo determinato della , non trovando invece alcuna giustificazione –contravvenendo Pt_3 anzi al disposto normativo, che vietava le nuove assunzioni a tempo indeterminato – la successiva trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- finanziare l'assunzione di una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, in violazione della richiamata normativa, significava contravvenire agli interessi dell'amministrazione stessa.
4.2. Alla luce delle superiori considerazioni, evidenziava il Tribunale, correttamente la somma stanziata era stata espunta con la nota di revisione e ne era stata ordinata la restituzione.
5. Con ricorso depositato il 22/03/2019, notificato il 10/05/2019, la società ha proposto appello avverso la sentenza n. 4271/2018, non notificata, Parte_1 riproponendo tutte le eccezioni e difese già formulate in primo grado e chiedendo alla
Corte, previa dichiarazione di ammissibilità dell'appello, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Con comparsa depositata il 25/09/2019 si è costituito l
[...]
, eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività, e chiedendo, conseguentemente, di accertare l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di primo grado;
in subordine, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
7. Sostituita l'udienza del giorno 5/03/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/03/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione ex art. 190 cpv. c.p.c. del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
8. Come premesso, l ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello, per tardività, posto che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il
9/10/2018 ed essendo stato l'appello notificato il 10/05/2019, la notificazione è avvenuta quanto la sentenza era già divenuta irrevocabile (09/04/2019).
pagina 6 di 11 8.1. In particolare, l'appellato ha precisato che le controversie aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento sono soggette al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs n.
150/2011 e che, dunque, l'appello doveva essere introdotto con citazione, da notificarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della statuizione. Avuto riguardo all'introduzione dell'appello con ricorso, valgono, infatti, i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ.” (così Cass., 10 febbraio 2014,
n. 2907).
8.2. La società appellante, di contro, ha contestato la fondatezza dell'eccezione, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, 17 luglio 2024, ord. n. 19754, e
Cass., sez. III, 29 aprile 2022, ord. n. 13504) e il principio di “ultrattività del rito” – specificazione del più generale principio dell'apparenza – a mente del quale la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado, anche se erroneamente scelto, con la conseguenza che, essendo svoltosi il giudizio di primo grado nelle forme del rito introdotto con ricorso in opposizione, senza alcuna eccezione di controparte né modifica del rito da parte del Giudice di prime cure, correttamente essa avrebbe proposto appello mediante ricorso, depositato entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (cfr. note di trattazione scritta depositate il 3/3/2025).
8.3 Secondo la prospettazione della società, l'eccezione sarebbe infondata, altresì, alla luce del principio di “simmetria” delle forme processuali tra primo e secondo grado di giudizio ex art. 359 c.p.c., secondo cui la sanatoria ex art. 156 c.p.c. del vizio di forma dell'appello opererebbe quando l'atto, pur se proposto in forma diversa da quella prescritta, contiene gli elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo di utile introduzione del procedimento d'impugnazione (cfr. comparsa conclusionale).
9. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata e l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
pagina 7 di 11 A tali conclusioni deve pervenirsi, invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema
Corte e citati dalla stessa appellante.
9.1. Va premesso che alla data di introduzione del giudizio di primo grado (24/10/2016)
l'opposizione spiegata dalla avverso l'ingiunzione Parte_1 fiscale emessa dall era Controparte_1 disciplinata dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910, nel testo modificato dal d. lgs. n. 150/2011, che così recita: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 32 del d. lgs. n. 150/2011, a sua volta, dispone: “
1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5”.
Antecedentemente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150/2011 l'art. 3 del R.D. n.
639/1910 così disponeva: “Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso”.
9.2. Nell'ordinanza n. 13504/2022 (citata dall'appellante) la Suprema Corte, richiamando proprie precedenti pronunce, ha affermato i seguenti principi: “(…) per il passaggio da rito speciale al rito ordinario, non è, secondo Cass. 9/10/1990 n. 9902, necessario un provvedimento formale ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 427 c.p.c. (necessità di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o mutamento di competenza). Va quindi ribadito, anche in questa
pagina 8 di 11 sede, il principio più volte affermato da questa Corte e del quale risulta aver fatto non corretta applicazione la sentenza impugnata, secondo cui, ove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale;
ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass.
18048/2019; Cass., ord., 9/08/2018, n. 20705, Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 14/01/2005, n.
682)”.
9.3. Orbene, l'equivoco di fondo sotteso alle argomentazioni dell'appellante è che il giudizio di opposizione, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n.
150/2011, fosse un rito “speciale”, le cui forme, in mancanza, nel caso di specie, di un formale provvedimento di mutamento di rito (da “speciale”, erroneamente introdotto, in ordinario), si applicherebbero anche al giudizio di appello.
9.4. Invero, il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale costituisce e costituiva (anche prima delle modifiche introdotte nel 2011) un ordinario giudizio di cognizione, sia pure introdotto, precedentemente, con ricorso [cfr., con riferimento a fattispecie antecedente al d. lgs. n. 150/2011, Cass., sez. I, 25 giugno 2009, n.14905: “(…) È sufficiente a tale proposito rammentare il principio da questa Corte in più occasioni affermato (S.U. 25 novembre 2004 n. 22228
e Cass. 8 marzo 2005 n. 5050 e 18 maggio 2001 n. 6813), secondo cui il giudizio derivato da opposizione a ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, non può che svolgersi, ai sensi dell'art. 3 del decreto, "a norma del codice di procedura civile" (Cass. 24449/06). Il che necessariamente comporta, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la piena applicazione delle norme del processo ordinario ivi compreso l'art. 183 c.p.c. e non già la normativa di cui al regio decreto del 1910.”; cfr. anche Cass., S.U., 22228/2004, in cui si evidenzia la diversità della pagina 9 di 11 disciplina degli artt. 22-23 della l. n. 689/1981 dall'art. 3 del R.D. n. 639/2010, “il quale rinvia alle norme del codice di procedura civile”].
9.5. Ne consegue che ha certamente errato l'odierna appellante ad introdurre il giudizio di primo grado con ricorso anziché con atto di citazione, stante l'applicazione del “rito ordinario di cognizione”, a norma dell'art. 32 d. lgs. n. 150/2011; non ha invece errato il
Tribunale, che non ha disposto (e non doveva disporre) alcun mutamento di rito, essendo il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale un rito ordinario, sia prima che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, e come tale essendo stato trattato in primo grado
(rinviato per la precisazione delle conclusioni, su istanza di entrambe le parti, e definito con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dopo la concessione dei relativi termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
9.6. Tanto premesso, il presente giudizio di appello, così come il giudizio di primo grado,
è soggetto alle forme del rito ordinario, sicché la società appellante ha (nuovamente) errato nell'introdurre il giudizio con ricorso.
Al riguardo, trova applicazione il consolidato l'orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (cfr. Cass. civ., S.U., 10 febbraio 2014, n. 2907;
Cass. civ., sez. VI-III, 1° marzo 2017, n. 5295), essendo rilevante il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
9.7. Nel caso di specie il ricorso, depositato il 22/3/2019, è stato notificato il 10 maggio
2019, unitamente al decreto di fissazione udienza del 6/5/2019. La notifica, quindi, è avvenuta oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data
9/10/2018.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
10. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 10 di 11 11. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello spiegato da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...]
sentenza n. 4271/2018 del 2-3 ottobre 2018 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 9 ottobre 2018;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di dell
[...]
, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 11 di 11