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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 30 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 161/2020 R.G. vertente
fra
c.f. , legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 CP_1 Pt_1
” partita IVA: , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanni
[...] P.IVA_1
Gallo, dall'avv. Luigi Salerno e dall'avv. Lucio Siani ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Bonito Oliva in Potenza piazza della Costituzione Italiana n. 42, giusta mandato in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Mario Romaniello dott. Salvatore Bitetti, d.ssa Rosa Zoppi, d.ssa dott. Michele Lorusso funzionari Controparte_3
incaricati, domiciliato in Potenza via Isca del Pioppo n. 41, giusta delega in atti;
RESISTENTE - OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17.1.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed opponeva l'ordinanza ingiunzione n. 262 del 4 dicembre 2019 (prott. 35362) dell' di notificata il 6.12.2019, con la quale veniva Controparte_2 CP_2 ingiunto il pagamento della somma di € 33.333,00 (oltre spese), a titolo di illecito di cui al verbale di accertamento n. 2017-PZ110- 002 del17 gennaio 2017 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Potenza, all'esito di visita ispettiva nel corso della quale si accertava l'illecito ricorso all'istituto del distacco di cui all'art. 30 DLGs n. 276/2003 tra ditta omonima, e la Parte_1
nel periodo 1.1.2012-23.2.2016. Proponevano ricorso amministrativo avverso CP_4
l'ordinanza-ingiunzione, che tuttavia veniva rigettato. Ritenendo illegittimo l'operato dell' , Pt_2
sulla base della legittimità del distacco di personale operata da e per le due ditte, adivano il giudice del lavoro e domandavano l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva con atto in data 22.12.2020 l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e la prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito nel sistema telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Va innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento per il corretto inquadramento della vicenda, l'articolo 30 DLgs n. 276/2003 che stabilisce: “1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento eco-nomico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il con-senso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Sostiene l' che dall'approfondimento dei rapporti commerciali intercorsi tra la Controparte_2
ditta , la e le altre, sono risultate documentate operazioni di distacco di Parte_1 CP_4 personale ritenute illecite perché in violazione dell'art. 30 DLgs n. 276/2003 in mancanza delle condizioni di legge ed in specie, la mancanza di interesse al distacco da parte del soggetto distaccante,
l'impossibilità di dedurre tale interesse dai contratti acquisiti o dalle, scritture private autenticate o atti pubblici registrati, la natura non temporanea delle operazioni trattandosi di rapporti avuto inizio il 1.1.2012 fino al 23.2.2016.
Orbene, va subito precisato che il DLgs n. 276/2003 art. 30, prevede l'utilizzo del distacco in presenza di un interesse, anche non esclusivo ma comunque prevalente, del datore di lavoro distaccante acché il proprio dipendente svolga temporaneamente la prestazione contrattualmente dovuta presso il distaccatario, si tratta di interesse produttivo che non deve coincidere con la somministrazione di lavoro. Ai fini della legittimità del distacco deve verificarsi la sussistenza dell'interesse del distaccante, in specie quando si tratti di periodi di tempo brevi o caratterizzati da intermittenza, elementi che potrebbero evidenziare un interesse non del distaccante ma del distaccatario ad acquisire manodopera.
Il d.l. n. 76/2013 conv. In L. 99 del 9.8.2013 ha aggiunto il co. 4 ter all'art. 30 d.lgs n. 276/2003, ai sensi del quale qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del d.l.10.2.2009 n. 5 conv. In legge n. 33 del
9.4.2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente proprio per l'operare della rete. Il
Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 1/2016 del 20.1.2016 ha affermato che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo quanto meno le condizioni di cui all'art. 2359 co.1 c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore nell'ambito del contratto di rete.
Nel caso di distacco di un lavoratore presso una società iscritta nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obiettivi di maggior funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica , va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 legge 1369 del 1960 in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al 4° comma ter dell'art. 30 d.lgs n. 276 del 2003 introdotto con legge n. 99 del 2013 (Cass. Lav. 21.4.2016 n. 8068).
La giurisprudenza formatasi negli anni sullo strumento in esame, è nel senso di ritenere che l'esistenza di un interesse qualificato del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte di un proprio dipendente nell'interesse di altro soggetto è elemento qualificante della fattispecie del distacco, sia nel momento di adozione dell'atto organizzativo, sia nel corso di esecuzione del rapporto
(vds Cass. Lav. 15.5.2012 n. 7517).
In ordine alla cd. “temporaneità”, la Suprema Corte ritiene che il distacco di un lavoratore dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative, sia configurabile anche nei casi in cui sussista oltre l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (vds
Cass. Lav. 25.1\1.2010 n. 23933 e Cass. Lav.
2.9.2004 n. 17748).
Ricostruito in questi termini il quadro normativo e giurisprudenziale, venendo al caso in esame, si rileva:
Non è in discussione il fatto che , ” e sono tutti Controparte_4 Controparte_5 Parte_3
soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese, avendo questi formato oggetto di accertamento Con da parte della GdF e non contestato dall' di in ogni caso si rileva che ”, CP_2 CP_4
e ” dall'istruttoria svolta risultano costituite ab origine per dar vita ad un unico CP_7 CP_8
progetto imprenditoriale, ideato e sviluppato da dalla moglie e dai figli, e Parte_1 Pt_3
, venendo ad affiancare l'attività paterna denominata ” e quindi formando Per_1 Controparte_5
imprese tra loro complementari, che, forte della caratterizzazione familiare e del rapporto fiduciario con i dipendenti, si sono concentrate nel tempo in uno specifico settore produttivo, la carpenteria metallica e l'attività di manutenzione e costruzione di impianti industriali specifici del settore Oil Gas
(vds testi e ). Tes_1 Tes_2
Elementi sintomatici in fatto dell'esistenza di un gruppo imprenditoriale risultano essere: l'unica sede legale sita in Viggiano c.da Cembrina Zona Industriale ove ha sede anche l'unica sede amministrativa, unico consulente fiscale e unico consulente del lavoro, l'attività contabile, amministrativa e di segreteria viene svolta dal personale della società , con l'utilizzo del logo Controparte_5
”, in forza di un contratto di servizi stipulato tra le parti, l'utilizzo di unica casella di Pt_1 posta elettronica, l'esistenza di una gestione unitaria ricavabile dai rapporti di controllo e/o Contr collegamento societario, ex art. 2359 c.c., tra ”, ” e ”, e dall'esistenza CP_7 CP_4 CP_8 di un coordinamento negoziale tra queste e, comunque, tra ” e ”, evidente Controparte_5 CP_4
sia sotto un profilo strutturale che operativo, (scelte di politica imprenditoriale, scambi di beni e servizi, gestione in comune di determinate fasi delle due imprese, ecc.), il tutto sulla base dei rapporti tra (legale rappresentante e socio di ”, nonché di ”, Parte_3 CP_4 CP_7 CP_7 controllante della ”) figlio di ed institore, ex art. 2203 ss. c.c., della ditta CP_8 Parte_1 individuale ”. Controparte_5
Sebbene si tratti di imprese che si occupano di attività distinte e complementari tra loro, è evidente che queste necessitano di personale qualificato e specializzato che, per la particolarità delle lavorazioni cui sono dedite le imprese, richiedenti l'impiego del patrimonio di conoscenze tecniche, devono essere immediatamente reperibili sul mercato del lavoro alla cui base - evidentemente - sussiste un rapporto fiduciario, motivi per i quali si è in presenza di un distacco funzionale alla realizzazione delle cd politiche di gruppo. Mentre in un campo l'una impresa è specializzata in alcune lavorazioni, le altre lo sono per altre lavorazioni, l'una ( ) dispone di mezzi che le altre non CP_4
hanno, gli appalti vengono realizzati congiuntamente, la maggior parte del fatturato di “ CP_5
e “ viene dai rapporti negoziali con “ENI”, per potere divenire fornitore di
[...] Controparte_4
“ENI”, l'impresa deve dotarsi di beni e mezzi propri “di rilevanza significativa rispetto ai Gruppi
Merce di candidatura”; deve, quindi, avere alle proprie dipendenze vario personale qualificato, così da potere partecipare alle varie gare indette da quell'appaltatore e tuttavia, non sempre nello svolgimento delle gare vi è necessità di una determinata figura professionale della quale però
l'impresa deve essere dotata, per cui l'unico modo per conservare le professionalità acquisite è distaccare di volta in volta le figure professionali presso altro imprenditore, evitando, altresì, che il rapporto lavorativo vada risolto o sospeso.
Tali emergenze istruttorie non risultano sconfessate o comunque contestate in modo specifico dall' resistente. CP_2
Dall'analisi delle fatture richiamate dai verbalizzanti in sede di accesso, si evince che non sono sempre gli stessi lavoratori ad essere distaccati ma il loro numero varia in base al variare delle esigenze aziendali. Ad avviso di questo Giudice sussiste l'interesse dell'imprenditore distaccante per tutta la durata del distacco stesso all'utilizzo da parte dell'imprenditore distaccatario, delle prestazioni di lavoro del dipendente distaccato, tant'è che le prime dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di accesso (“I motivi alla base del distacco di personale sono da ricondurre alle diverse esigenze professionali e risorse umane nell'una o nelle altre società) risultano confermate dalle risultanze in atti: la e la (maggior parte del fatturato) sono i soggetti accreditati presso le CP_4 CP_5
multinazionali Eni e Total con espresso divieto di subappalto a terzi, per cui il distacco risulta essere effettivamente un modo vantaggioso per reperire le risorse umane necessarie conservando le professionalità acquisite”; infine, e non ultimo, si rileva come tra le imprese distaccanti e le imprese distaccatarie sussistano non soltanto legami familiari ma frequenti rapporti negoziali, anche in ragione di una strategia imprenditoriale comune, realizzando tra loro sinergie aziendali, come è dimostrato dagli uffici amministrativi e dagli archivi utilizzati in comune, nonché dallo svolgimento in comune di determinate attività e dallo scambio di beni e servizi, ecc.; per queste ragioni l'impresa distaccante ha un concreto interesse a che l'impresa distaccataria svolga, con efficienza, le commesse ricevute, in ragione dei rapporti di collaborazione che con quest'ultima si realizzano.
Per questi motivi
il ricorso va accolto perché fondato e l'ordinanza-ingiunzione va annullata con ogni effetto conseguenziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto della causa, del valore e delle attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale titolare e legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 17.1.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione Parte_4
disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 262 del 4.12.2019 prot.
35362 notificata il 6.12.2019 con ogni effetto conseguenziale;
2) condanna parte resistente in persona del Direttore e Controparte_9
legale rapp.nte p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in €
4.629,00 complessive, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 30 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 30 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 161/2020 R.G. vertente
fra
c.f. , legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 CP_1 Pt_1
” partita IVA: , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanni
[...] P.IVA_1
Gallo, dall'avv. Luigi Salerno e dall'avv. Lucio Siani ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Bonito Oliva in Potenza piazza della Costituzione Italiana n. 42, giusta mandato in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Mario Romaniello dott. Salvatore Bitetti, d.ssa Rosa Zoppi, d.ssa dott. Michele Lorusso funzionari Controparte_3
incaricati, domiciliato in Potenza via Isca del Pioppo n. 41, giusta delega in atti;
RESISTENTE - OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17.1.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed opponeva l'ordinanza ingiunzione n. 262 del 4 dicembre 2019 (prott. 35362) dell' di notificata il 6.12.2019, con la quale veniva Controparte_2 CP_2 ingiunto il pagamento della somma di € 33.333,00 (oltre spese), a titolo di illecito di cui al verbale di accertamento n. 2017-PZ110- 002 del17 gennaio 2017 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Potenza, all'esito di visita ispettiva nel corso della quale si accertava l'illecito ricorso all'istituto del distacco di cui all'art. 30 DLGs n. 276/2003 tra ditta omonima, e la Parte_1
nel periodo 1.1.2012-23.2.2016. Proponevano ricorso amministrativo avverso CP_4
l'ordinanza-ingiunzione, che tuttavia veniva rigettato. Ritenendo illegittimo l'operato dell' , Pt_2
sulla base della legittimità del distacco di personale operata da e per le due ditte, adivano il giudice del lavoro e domandavano l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva con atto in data 22.12.2020 l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e la prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito nel sistema telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Va innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento per il corretto inquadramento della vicenda, l'articolo 30 DLgs n. 276/2003 che stabilisce: “1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento eco-nomico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il con-senso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Sostiene l' che dall'approfondimento dei rapporti commerciali intercorsi tra la Controparte_2
ditta , la e le altre, sono risultate documentate operazioni di distacco di Parte_1 CP_4 personale ritenute illecite perché in violazione dell'art. 30 DLgs n. 276/2003 in mancanza delle condizioni di legge ed in specie, la mancanza di interesse al distacco da parte del soggetto distaccante,
l'impossibilità di dedurre tale interesse dai contratti acquisiti o dalle, scritture private autenticate o atti pubblici registrati, la natura non temporanea delle operazioni trattandosi di rapporti avuto inizio il 1.1.2012 fino al 23.2.2016.
Orbene, va subito precisato che il DLgs n. 276/2003 art. 30, prevede l'utilizzo del distacco in presenza di un interesse, anche non esclusivo ma comunque prevalente, del datore di lavoro distaccante acché il proprio dipendente svolga temporaneamente la prestazione contrattualmente dovuta presso il distaccatario, si tratta di interesse produttivo che non deve coincidere con la somministrazione di lavoro. Ai fini della legittimità del distacco deve verificarsi la sussistenza dell'interesse del distaccante, in specie quando si tratti di periodi di tempo brevi o caratterizzati da intermittenza, elementi che potrebbero evidenziare un interesse non del distaccante ma del distaccatario ad acquisire manodopera.
Il d.l. n. 76/2013 conv. In L. 99 del 9.8.2013 ha aggiunto il co. 4 ter all'art. 30 d.lgs n. 276/2003, ai sensi del quale qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del d.l.10.2.2009 n. 5 conv. In legge n. 33 del
9.4.2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente proprio per l'operare della rete. Il
Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 1/2016 del 20.1.2016 ha affermato che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo quanto meno le condizioni di cui all'art. 2359 co.1 c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore nell'ambito del contratto di rete.
Nel caso di distacco di un lavoratore presso una società iscritta nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obiettivi di maggior funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica , va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 legge 1369 del 1960 in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al 4° comma ter dell'art. 30 d.lgs n. 276 del 2003 introdotto con legge n. 99 del 2013 (Cass. Lav. 21.4.2016 n. 8068).
La giurisprudenza formatasi negli anni sullo strumento in esame, è nel senso di ritenere che l'esistenza di un interesse qualificato del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte di un proprio dipendente nell'interesse di altro soggetto è elemento qualificante della fattispecie del distacco, sia nel momento di adozione dell'atto organizzativo, sia nel corso di esecuzione del rapporto
(vds Cass. Lav. 15.5.2012 n. 7517).
In ordine alla cd. “temporaneità”, la Suprema Corte ritiene che il distacco di un lavoratore dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative, sia configurabile anche nei casi in cui sussista oltre l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (vds
Cass. Lav. 25.1\1.2010 n. 23933 e Cass. Lav.
2.9.2004 n. 17748).
Ricostruito in questi termini il quadro normativo e giurisprudenziale, venendo al caso in esame, si rileva:
Non è in discussione il fatto che , ” e sono tutti Controparte_4 Controparte_5 Parte_3
soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese, avendo questi formato oggetto di accertamento Con da parte della GdF e non contestato dall' di in ogni caso si rileva che ”, CP_2 CP_4
e ” dall'istruttoria svolta risultano costituite ab origine per dar vita ad un unico CP_7 CP_8
progetto imprenditoriale, ideato e sviluppato da dalla moglie e dai figli, e Parte_1 Pt_3
, venendo ad affiancare l'attività paterna denominata ” e quindi formando Per_1 Controparte_5
imprese tra loro complementari, che, forte della caratterizzazione familiare e del rapporto fiduciario con i dipendenti, si sono concentrate nel tempo in uno specifico settore produttivo, la carpenteria metallica e l'attività di manutenzione e costruzione di impianti industriali specifici del settore Oil Gas
(vds testi e ). Tes_1 Tes_2
Elementi sintomatici in fatto dell'esistenza di un gruppo imprenditoriale risultano essere: l'unica sede legale sita in Viggiano c.da Cembrina Zona Industriale ove ha sede anche l'unica sede amministrativa, unico consulente fiscale e unico consulente del lavoro, l'attività contabile, amministrativa e di segreteria viene svolta dal personale della società , con l'utilizzo del logo Controparte_5
”, in forza di un contratto di servizi stipulato tra le parti, l'utilizzo di unica casella di Pt_1 posta elettronica, l'esistenza di una gestione unitaria ricavabile dai rapporti di controllo e/o Contr collegamento societario, ex art. 2359 c.c., tra ”, ” e ”, e dall'esistenza CP_7 CP_4 CP_8 di un coordinamento negoziale tra queste e, comunque, tra ” e ”, evidente Controparte_5 CP_4
sia sotto un profilo strutturale che operativo, (scelte di politica imprenditoriale, scambi di beni e servizi, gestione in comune di determinate fasi delle due imprese, ecc.), il tutto sulla base dei rapporti tra (legale rappresentante e socio di ”, nonché di ”, Parte_3 CP_4 CP_7 CP_7 controllante della ”) figlio di ed institore, ex art. 2203 ss. c.c., della ditta CP_8 Parte_1 individuale ”. Controparte_5
Sebbene si tratti di imprese che si occupano di attività distinte e complementari tra loro, è evidente che queste necessitano di personale qualificato e specializzato che, per la particolarità delle lavorazioni cui sono dedite le imprese, richiedenti l'impiego del patrimonio di conoscenze tecniche, devono essere immediatamente reperibili sul mercato del lavoro alla cui base - evidentemente - sussiste un rapporto fiduciario, motivi per i quali si è in presenza di un distacco funzionale alla realizzazione delle cd politiche di gruppo. Mentre in un campo l'una impresa è specializzata in alcune lavorazioni, le altre lo sono per altre lavorazioni, l'una ( ) dispone di mezzi che le altre non CP_4
hanno, gli appalti vengono realizzati congiuntamente, la maggior parte del fatturato di “ CP_5
e “ viene dai rapporti negoziali con “ENI”, per potere divenire fornitore di
[...] Controparte_4
“ENI”, l'impresa deve dotarsi di beni e mezzi propri “di rilevanza significativa rispetto ai Gruppi
Merce di candidatura”; deve, quindi, avere alle proprie dipendenze vario personale qualificato, così da potere partecipare alle varie gare indette da quell'appaltatore e tuttavia, non sempre nello svolgimento delle gare vi è necessità di una determinata figura professionale della quale però
l'impresa deve essere dotata, per cui l'unico modo per conservare le professionalità acquisite è distaccare di volta in volta le figure professionali presso altro imprenditore, evitando, altresì, che il rapporto lavorativo vada risolto o sospeso.
Tali emergenze istruttorie non risultano sconfessate o comunque contestate in modo specifico dall' resistente. CP_2
Dall'analisi delle fatture richiamate dai verbalizzanti in sede di accesso, si evince che non sono sempre gli stessi lavoratori ad essere distaccati ma il loro numero varia in base al variare delle esigenze aziendali. Ad avviso di questo Giudice sussiste l'interesse dell'imprenditore distaccante per tutta la durata del distacco stesso all'utilizzo da parte dell'imprenditore distaccatario, delle prestazioni di lavoro del dipendente distaccato, tant'è che le prime dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di accesso (“I motivi alla base del distacco di personale sono da ricondurre alle diverse esigenze professionali e risorse umane nell'una o nelle altre società) risultano confermate dalle risultanze in atti: la e la (maggior parte del fatturato) sono i soggetti accreditati presso le CP_4 CP_5
multinazionali Eni e Total con espresso divieto di subappalto a terzi, per cui il distacco risulta essere effettivamente un modo vantaggioso per reperire le risorse umane necessarie conservando le professionalità acquisite”; infine, e non ultimo, si rileva come tra le imprese distaccanti e le imprese distaccatarie sussistano non soltanto legami familiari ma frequenti rapporti negoziali, anche in ragione di una strategia imprenditoriale comune, realizzando tra loro sinergie aziendali, come è dimostrato dagli uffici amministrativi e dagli archivi utilizzati in comune, nonché dallo svolgimento in comune di determinate attività e dallo scambio di beni e servizi, ecc.; per queste ragioni l'impresa distaccante ha un concreto interesse a che l'impresa distaccataria svolga, con efficienza, le commesse ricevute, in ragione dei rapporti di collaborazione che con quest'ultima si realizzano.
Per questi motivi
il ricorso va accolto perché fondato e l'ordinanza-ingiunzione va annullata con ogni effetto conseguenziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto della causa, del valore e delle attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale titolare e legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 17.1.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione Parte_4
disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 262 del 4.12.2019 prot.
35362 notificata il 6.12.2019 con ogni effetto conseguenziale;
2) condanna parte resistente in persona del Direttore e Controparte_9
legale rapp.nte p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in €
4.629,00 complessive, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 30 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla