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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 162/2023 promossa da con sede in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo nr. 7, C.F. Parte_1
Pt_
partecipante al Gruppo IVA con Partita IVA del Gruppo n. , P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, dall'avv Marco Lopez de Gonzalo,
(pec e dall'avv. Maria Cleme Bartesaghi (pec Email_1
, presso cui è elettivamente domiciliata in Genova Email_2
Piazza Dante 6/4
APPELLANTE
Contro in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salvadeo (pec: P.IVA_3
, presso cui è elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Email_3
Burgondi, Via G. Marconi n. 25
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 13200/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 29/12/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) In via principale: in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torino recante condanna di al pagamento a favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
54.528,00, oltre a interessi e quindi
1a) respingere integralmente la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e conseguentemente
[...]
1b) condannare alla restituzione a della somma di € Controparte_1 Parte_1
57.195,10 da essa versata in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorata di interessi
2) In via subordinata, ove ritenuto necessario, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni ad essa sottoposte dalla Corte
d'Appello di Bologna con l'ordinanza in data 26.7/26.10.2024 nella causa RG 1052/2021.
3) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte appellata:
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso:
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e
2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Dispo-sizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
-respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, sia pure con diversa motivazione, confermare integralmente l'ordinanza n.
13200/2022 di rep., pronunciata dal Tribunale di Torino – dott. Enrico Astuni - in data
29.12.2022, nella causa n. 14623/2022 r.g..
2 Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'esponente svolgeva attività di fornitura di energia elettrica, in favore, in Parte_1
particolare, della società negli anni 2010-2011. CP_1
Durante il periodo di vigenza dell'addizionale provinciale sulle accise relative a forniture di Pt_ energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito in Legge n. 20/1989, addebitava in fattura, esponendola distintamente come autonoma voce, tale addizionale, trasferendo gli importi così riscossi all' di volta in volta competente per Controparte_2
territorio.
Alcune sentenze della Corte di Cassazione Sezione Tributaria nell'anno 2019, argomentando sulla base di due pronunce della Corte di Giustizia europea, affermavano l'illegittimità dell'addizionale per contrasto con i principi di cui alla Direttiva 2008/118/CE , con conseguente obbligo di restituzione in capo alle società di vendita, in quanto titolari del diritto al rimborso ex articolo 14 T.U. Accise.
Pt_ Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedeva a la restituzione delle Addizionali CP_1
versate nel suddetto periodo.
Pt_
si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, stante la carenza dell'efficacia orizzontale delle direttive europee e sostenendo l'esperibilità dell'azione di ripetizione da parte della ricorrente direttamente nei confronti dell' ovvero, qualora l'azione di ripetizione fosse stata Controparte_2
Pt_ proposta nei confronti di , la possibilità per quest'ultima di essere manlevata e tenuta indenne, nell'ambito dello stesso giudizio, dall' La convenuta chiedeva Controparte_2 quindi che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio a norma degli artt. 102 e 107
c.p.c., ovvero, in subordine, che venisse autorizzata la chiamata in causa dell' CP_2
di Pisa;
chiedeva inoltre il rinvio alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale
[...] in merito alla legittimità dell'art. 14 T.U. Accise, ovvero la sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, investite di questioni relative alla normativa da applicarsi per la decisione della controversia.
3 Con ordinanza del 10 novembre 2022 il Tribunale respingeva dette istanze e tratteneva la causa in decisione.
In data 28-29 dicembre 2022 il Tribunale di Torino pronunciava ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., con cui condannava restituire a a somma di Parte_1 Controparte_1
€ 54.528,00 per capitale, € 2.260,60 per interessi, salvi ulteriori interessi moratori dalla decisione al saldo, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello chiedendo il rigetto Parte_1
integrale della domanda di e la conseguente restituzione della somma di € CP_1
57.195,10 oltre interessi. In sede di precisazione delle conclusioni, ritenuta superflua la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' così come le Controparte_2
pregresse invocate ragioni di sospensione del giudizio, per intervenuta pronuncia della Corte di
Giustizia dell'11.04.2024 causa C-316/22, insisteva nelle proprie richieste e, in via subordinata, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni ad essa sottoposte, da ultimo, dalla Corte d'Appello di Bologna con l'ordinanza in data 26.7/26.10.2024 nella causa RG 1052/2021.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando le avverse considerazioni anche CP_1
alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, come confermato anche dalle ultime sentenze del 2021 e 2022. Nel precisare le conclusioni, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, con memoria del 18.06.2025 allegava la sentenza della Corte
Costituzionale del 15.04.2025 e chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, sia pure con diversa motivazione, la conferma integrale dell'ordinanza n. 13200/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino.
All'udienza del 25.06.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'ordinanza impugnata
Il Tribunale di Torino rilevava in primo luogo l'abrogazione dell'art. 6 comma 2 del d.l.
511/1988 da parte del legislatore italiano con decorrenza dall'1.1.2012 per le Regioni ordinarie,
e dall'1.4.2012 per le Regioni a Statuto Speciale, disposta rispettivamente dall'art. 18, comma
5 del D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2 marzo
2012, in quanto contrastante con le previsioni della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE.
Nel senso dell'incompatibilità della norma nazionale con quella unionale il giudice di prime cure menzionava la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, laddove stabiliva che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva 2008/118/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, andava disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Si ribadiva che affinché le addizionali provinciali possano essere legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE, le stesse dovevano perseguire una finalità specifica, nella fattispecie mai sufficientemente esplicitata e chiarita dal quadro normativo italiano di riferimento, in quanto, alle luce delle pronunce della Corte di Giustizia sul punto (cfr. C.G.U.E., 27 febbraio 2014;
C.G.U.E., 5 marzo 2015, punto 41), non poteva essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Come precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, avrebbe risposto, invece, a finalità specifica la riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui gravava l'imposta in questione, nonché la promozione della coesione territoriale e sociale, di modo che sussistesse un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione medesima.
Nel caso di specie, pertanto, l'art. 6 comma 2 d.l. 511/1988 prevedeva un'obbligazione tributaria (addizionale sull'accisa) contraria al diritto unionale, ragion per cui dalla decorrenza del termine per la trasposizione della dir. 2008/118/CE tale disposizione non poteva avere ulteriore applicazione nell'ordinamento nazionale, con conseguente liberazione
5 dall'obbligazione del soggetto passivo del tributo (i.e. il fornitore di energia elettrica).
La liberazione del fornitore dall'obbligazione si rifletteva nel contratto di fornitura con l'utente Contr finale. Infatti, il diritto di rivalsa ex art. 16 comma 3 serviva a trasferire sull'utente l'onere economico del tributo e richiedeva, per essere fondatamente esercitato, che il fornitore fosse obbligato al pagamento del tributo. Se non c'era un'obbligazione del fornitore – e qui non c'era, in ragione dell'effetto verticale – anche la rivalsa del fornitore nei confronti dell'utente finale non poteva che essere priva di causa e generare, per conseguenza, un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in virtù del quale la aveva legittimamente agito per ottenere il CP_1
rimborso.
L'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., sollevata dalla convenuta in considerazione dei giudizi pendenti avanti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE, veniva altresì respinta per l'assenza di elementi di incompatibilità con l'acclarata spettanza all'utente finale di un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del fornitore.
La domanda di restituzione è stata quindi ritenuta fondata, con condanna di Parte_1
al pagamento di € 54.528,00, oltre interessi e spese di lite.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato una serie di censure, volte ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto a a titolo di rimborso dell'addizionale CP_1
a suo tempo versata.
Primo motivo
La pronuncia di primo grado viene censurata per avere accolto la domanda avversaria sulla base della disapplicazione dell'art. 6 DL n. 511/1988, istitutiva dell'addizionale, a causa del suo contrasto con l'art.
1.2 della Direttiva 2008/11/CE.
In tal modo il Tribunale ha leso il fondamentale principio sancito dall'articolo 288 del TFUE, secondo il quale le direttive hanno come destinatari gli Stati, violando altresì il divieto di attribuire alle stesse la c.d. efficacia orizzontale e cioè la possibilità di incidere su rapporti interprivati, creando diritti ed obblighi per le parti di detti rapporti.
Pt_
non sarebbe infatti un soggetto pubblico concessionario di un ruolo economico già statalizzato, in quanto il mercato dell'energia elettrica è stato liberalizzato dal 1° luglio 2007.
Secondo motivo
L'appellante lamenta inoltre l'erronea valutazione in merito alla pretesa illegittimità della norma istitutiva dell'addizionale, in quanto la presunta carenza di finalità specifica e il conseguente contrasto con la Direttiva sarebbero derivate da pronunce della Corte di Giustizia
6 riferite ad altre specifiche norme impositive (estoni e francesi), senza alcun riferimento ad altre imposte, di altri Stati.
L'addizionale in questione configurerebbe, inoltre, una semplice componente dell'accisa armonizzata, un mero inasprimento della stessa e non un tributo autonomo, in quante tale esonerata da qualunque vaglio sulla ricorrenza di una “finalità specifica”.
Terzo motivo
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l' Parte_1 [...]
sia tenuta alla restituzione nei confronti della ricorrente. CP_2
Non esisterebbe al riguardo alcun ostacolo logico-giuridico all'esercizio dell'azione di Pt_ ripetizione dell'utente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, rivestendo per altro il ruolo di mero riscossore, una sorta di “collettore d'imposta” per ragioni di opportunità, rispondenti alla “scelta tattica” di rendere più agevole la riscossione dell'accisa in questione.
La possibilità di azione diretta dell'utente finale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, proprio perché espressione di un principio generale e fondamentale del diritto dell'Unione europea, espresso dalla stessa Direttiva 2008/118/CE, non potrebbe essere considerata
“eccezionale” e dovrebbe operare non solo nel caso in cui la eccessiva onerosità del meccanismo incida sul consumatore finale, ma anche quando ad essere gravemente pregiudicato sia il fornitore.
Quarto motivo
Dalla asserita carenza di legittimazione passiva in capo ad deriverebbe, Parte_1 maggiormente, l'errato rigetto da parte del Tribunale della domanda di manleva nei confronti dell' e la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio. Controparte_2
Aver tenuto la fuori da questo giudizio comporterebbe una duplicazione di CP_4
procedimenti: prima in sede civile tra utente e fornitore e poi in sede tributaria tra fornitore e con inutile dispendio di attività processuale (e risorse pubbliche e private) per decidere CP_4
la medesima questione, relativa al medesimo tributo.
La separazione dei giudizi, lungi dal tutelare il fornitore, lo esporrebbe, inoltre, al concreto rischio di conflitto di giudicati. L'appellante insiste pertanto, nel proprio atto introduttivo, sulla domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e Controparte_2
sulla conseguente rimessione della causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c., per poi poter pronunciare la condanna dell' a manlevare dalle Controparte_2 Parte_1
pretese restitutorie del cliente finale.
7 Quinto motivo
Con ulteriore motivo di impugnazione l'appellante censura l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale.
In particolare, sarebbe stata sottovalutata la criticità dell'art. 14 T.U. Accise, che prevede il proprio diritto al rimborso nei confronti dell'Erario e che presenterebbe diversi profili di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 97, 24, 111, nonché in relazione all'art. 6
CEDU, essendo il fornitore costretto ad una inutile e dispendiosa attività giudiziale.
Sesto motivo
Pt_
contesta infine l'ordinanza impugnata per l'omessa sospensione del giudizio, stante la parallela pendenza di giudizi di rinvio, nell'ambito dello stesso filone di contenzioso seriale, da parte del Tribunale di Udine, del Tribunale di Como, e, da ultimo, della Corte d'Appello di
Bologna in ordine all'art. 14 del D.Lgs. 504/1995.
3) La difesa di CP_1
L'appellata, rilevata la già intervenuta abrogazione dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988 ad opera del legislatore italiano, con decorrenza dal 01 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, ribadisce il mancato rispetto da parte di tale norma di diritto interno della condizione della finalità specifica prevista dalla Direttiva 2008/118/CE: essa sarebbe dunque stata correttamente disapplicata dal giudice di prime cure in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
La Suprema Corte avrebbe altresì chiarito che il consumatore finale, al fine di poter recuperare le somme versate al fornitore, non è legittimato ad agire nei confronti dell'Erario, ma “può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio” (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. n. 15198 del 4 giugno 2019;
Cass. Civ. Sez. V, n. 27099 del 23 ottobre 2019; Cass. Civ. Sez. V, n. 901 del 17 gennaio 2020,
Cass. Civ. Sez. V, n. 3233 del 11 febbraio 2020). Da ciò la legittimità dell'azione di ripetizione intrapresa da ex art. 702bis cpc. CP_1
Parte appellata afferma che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di
Giustizia avrebbe efficacia "ultra partes", conferendo alle sentenze interpretative dalla medesima rese il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario.
Una volta rilevata l'incompatibilità in senso verticale (nel rapporto tra fornitore e erario) e
8 disposta la disapplicazione della norma nazionale, verrebbe meno, ab origine, anche la causa del pagamento della porzione di prezzo corrispondente all'addizionale, versata dal consumatore al fornitore.
Rientrando l'addizionale in questione nel novero delle “altre imposizioni indirette” previste dalla Direttiva 2008/118/CE, i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sarebbero autonomi e non interferirebbero tra loro;
in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non avrebbe diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte indebitamente corrisposte;
il diritto al rimborso spetterebbe unicamente al fornitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. L'addizionale, precisa l'appellata, avente natura tributaria nel rapporto intercorrente tra fornitore ed erario, a seguito del suo ribaltamento ad opera del fornitore in capo al consumatore finale, perderebbe la citata natura tributaria e assumerebbe natura civilistica integrando, sotto forma di porzione, il prezzo dell'energia elettrica.
Correttamente il Tribunale avrebbe considerato irrilevanti i rinvii alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia, in quanto attinenti a fattispecie tributarie, relative al rapporto tra
Amministratore e fornitore.
Nel rassegnare le proprie conclusioni, menziona infine la recente pronuncia CP_1
della Corte Costituzionale n. 43/2025 pubblicata in data 15 aprile 2025, con cui viene dichiarata
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 5112”, in quanto non rispetterebbe il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, prevedendo solo una generica destinazione del gettito «in favore delle province». La dichiarazione di incostituzionalità della norma istitutiva dell'addizionale determinerebbe il venire meno, ex tunc, non solo della causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario, ma anche di quella che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata dall'odierna appellata.
4) I motivi della decisione
Per maggiore linearità dell'iter motivazionale, si ritiene opportuno esaminare in primo luogo e congiuntamente il quinto e sesto motivo di impugnazione, relativi all'omesso rinvio alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale, successivamente il terzo e quarto motivo, recanti la
Pt_ richiesta di integrazione del contraddittorio e la domanda di manleva da parte di nei confronti dell' affrontando infine il giudizio sul primo e sul secondo Controparte_2
9 motivo, attinenti alla disapplicazione della norma nazionale per contrasto con la direttiva europea ed alla presunta efficacia orizzontale della direttiva medesima.
4.1. Rinvio alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale
Con il quinto e il sesto motivo di appello la parte censura la sentenza di primo grado per non aver sospeso il giudizio in attesa della conclusione dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di
Giustizia europea e alla nostrana Corte Costituzionale.
La stessa parte appellante, tuttavia, dà atto, in sede di precisazione delle conclusioni, dell'intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia UE dell'11.04.2024 causa C-316/22, a seguito dell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Como del 28.04.2022, rinunciando, pertanto, alla propria richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
così come pure alla maggior parte delle invocate ragioni di sospensione del giudizio,
[...] ad eccezione dell'attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni ad essa sottoposte dalla Corte d'Appello di Bologna con l'ordinanza del 26.7/26.10.2024.
Stante la successiva pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 19.06.2025 causa
C-645/23, nonché della pronuncia n. 43/2025 del 15.04.2025 della Corte Costituzionale, vertenti sul tema specifico della ripetizione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica e sulla cui attesa si fondavano le richieste di sospensione, entrambi i motivi sono da ritenersi superati e irrilevanti e vengono, pertanto, rigettati.
4.2 Integrazione del contraddittorio e domanda di manleva nei confronti dell' CP_2
[...]
Con il terzo motivo di appello eccepisce il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, ritenendo che l' sia tenuta alla restituzione nei confronti della Controparte_2
ricorrente. Conseguentemente, con il quarto motivo di appello, contesta il rigetto da parte del
Tribunale della domanda di manleva nei confronti dell' e la conseguente Controparte_2
necessità di integrazione del contraddittorio.
La correlazione tra i due motivi ne impone l'esame congiunto.
Nel promuovere il presente giudizio, parte appellante invoca l'estensione della possibilità di azione diretta dell'utente finale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in quanto espressione di un principio generale e fondamentale del diritto dell'Unione europea, espresso dalla stesa Direttiva 2008/118/CE, il quale dovrebbe operare non solo nel caso in cui la eccessiva onerosità del meccanismo incida sul consumatore finale, ma anche quando ad essere gravemente pregiudicato sia il fornitore. La stessa ne riconosce, tuttavia, la Pt_1
sopravvenuta superfluità e irrilevanza alla luce delle successive pronunce della Corte di
10 giustizia e della Corte di Cassazione, rinunciandovi in sede di precisazione delle conclusioni.
Tali motivi di impugnazione risultano dunque parimenti superati e/o irrilevanti, oltre che infondati.
Si ritiene in ogni caso opportuno menzionare l'ulteriore pronuncia in merito, con funzione risolutiva e chiarificatrice, della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 43 del
15.04.2025, avente ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 6, commi 1, lettera c), e all'art. 2, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) ha precisato come, secondo il diritto vivente, in tema di accise il rapporto tributario sia solo quello che si instaura tra il soggetto passivo d'imposta (il fornitore) e il fisco, mentre quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 31 dicembre 2018, n. 33687). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «il rapporto tributario inerente al pagamento di accise e addizionali si svolge solo tra la amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai consumatori: rispetto a tale rapporto rimane del tutto estraneo l'utente o consumatore, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia» (Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 24 maggio 2019, n. 14200).
La Corte Costituzionale sottolinea che la prima delle due norme censurata in sede costituzionale
(art. 14 D.Lgs. 504/1995) inerisce, per l'appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, e l'amministrazione finanziaria, avendo ad oggetto la richiesta di rimborso che il primo può proporre nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa.
Le questioni ad essa relative sono state quindi reputate irrilevanti, avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto “a valle” della risoluzione della controversia oggetto di giudizio.
Ciò che tuttavia preme qui rilevare è la conclamata assenza di un rapporto trilaterale, a fronte della parallela sussistenza di due autonomi rapporti, uno di natura tributaria, intercorrente tra
Amministrazione doganale e fornitore, in virtù del quale il diritto al rimborso spetta unicamente a quest'ultimo attraverso l'esercizio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di un'azione di ripetizione, da promuoversi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della
11 sentenza che abbia imposto, a sua volta, la restituzione delle somme al consumatore finale;
e l'altro di natura civilistica, che si esprime attraverso un'azione di ripetizione dell'indebito esperibile dal cliente direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria qualora l'azione di ripetizione si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento). Tale previsione risulta esclusivamente dettata in favore del consumatore dell'energia elettrica per rendere più agevole il recupero di quanto indebitamente pagato al fornitore, senza indulgere sulle eventuali difficoltà e sul potenziale pregiudizio sofferto dall'impresa fornitrice medesima.
4.3 Sulla disapplicazione dell'art. 6 DL n. 511/1988, istitutiva dell'addizionale, per contrasto con la Direttiva 2008/11/CE e sulla c.d. efficacia orizzontale delle direttive europee.
Con il primo motivo di appello insiste anche nel presente giudizio d'appello affinché Pt_1 la disapplicazione dell'art. 6 DL 511/1988, operata dal giudice di primo grado, sia considerata illegittima, stante il divieto di attribuire alle direttive la c.d. efficacia orizzontale, ovvero l'incidenza su rapporti interprivati, sancito dall'articolo 288 del TFUE. Parte appellante ritiene, inoltre, con il secondo motivo di appello inapplicabile nel caso in esame la giurisprudenza comunitaria in merito alla mancanza del requisito della “finalità specifica”, che il tributo in questione dovrebbe assolvere, sia per la non riferibilità delle pronunce della Corte di Giustizia UE alle norme impositive italiane, nonché per l'inconfigurabilità stessa dell'addizionale in questione quale tributo autonomo, trattandosi di semplice componente dell'accisa armonizzata.
Tali censure non sono parimenti condivisibili.
Oltre agli arresti della Corte di Cassazione (C. Cass, Sez. 5, sentenza n. 15198 del 4/06/2019,
Rv. 654134 – 01; nello stesso senso, ex multis, C. Cass. Sez. 5, sentenza n. 27101 del
23/10/2019, Rv. 655544 – 01; C. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8399 del 25 marzo 2021) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche recentissimi (sentenza 27 febbraio 2014, causa C-82/12,; sentenza 5 marzo 2015, C-553/13; sentenza 25 luglio 2018, C-103/17; sentenza
11 aprile 2024, C-316-22; sentenza 19 giugno 2025 C-645/23), i quali affermano e ribadiscono il principio di diritto per cui, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, quali la riduzione dei costi ambientali e la promozione della coesione territoriale e sociale, non è possibile ad oggi prescindere dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 43/2025, intervenuta in corso di causa, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e
12 sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
Proprio alla luce dei criteri ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di
Giustizia UE, deve escludersi, secondo la Consulta, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», confermata nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione era già stata espressa dalla giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, aveva affermato che la citata finalità non era «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n.
27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
Secondo la Corte Costituzionale correttamente il giudice a quo aveva ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale istitutiva di un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. Di conseguenza la possibilità per il giudice a quo di condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello
Stato) alla ripetizione dell'indebito, con effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, poteva derivare solo da una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'addizionale in questione.
La dichiarata incostituzionalità della norma, con la sua efficacia ex tunc, ha così risolto il problema dell'asserita efficacia orizzontale delle direttive europee per alcuni insita nella disapplicazione della norma per contrasto al diritto europeo finora attuata dalla giurisprudenza di merito.
Ciò posto, resta indiscussa la contrarietà dell'art. 6 DL 511/1988 al diritto UE, cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, dal momento che è sulla stessa che si fonda la declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale con la recente pronuncia.
13 Correttamente, pertanto, nel caso de quo, il Tribunale ha ritenuto l'indebito addebito dell'addizionale nelle bollette a carico dei consumatori finali, che dunque possono agire in ripetizione non già in correlazione a un'ipotizzata riconosciuta efficacia “orizzontale” della direttiva, ma in forza dell'art. 2033 c.c..
I motivi sono infondati e conseguentemente l'appello va rigettato.
5. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Non risultano essere stati avanzati specifici motivi di doglianza in punto di statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Per quanto l'orientamento giurisprudenziale espresso in questa sentenza sia conforme al generale orientamento di questa Corte d'Appello, i principi espressi dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2024, nonché, da ultimo, dalla successiva del
2025, sono stati interpretati in modo talora difforme, rispetto a quanto qui ritenuto, da altre pronunce di merito e di legittimità. Solo la sopravvenuta pronuncia in itinere n. 43/2025 della
Corte Costituzionale ha permesso di chiarire definitivamente la questione, non risolta del tutto dall'abrogazione della norma ben quattordici anni fa.
Il che, pur non potendo qualificarsi in senso stretto come un “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, perché con la presente pronuncia ci si discosta da un dato indirizzo interpretativo, ma si conferma quello sinora espresso da questa Corte d'Appello, si ritiene integri un'eccezionale ragione, nel senso indicato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, assimilabile a tale “mutamento della giurisprudenza”, atto a giustificare un'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, relativamente al presente grado di giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello integra, tuttavia, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
14 definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 13200/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 29/12/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente l'ordinanza impugnata. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio d'appello. dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 07.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 162/2023 promossa da con sede in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo nr. 7, C.F. Parte_1
Pt_
partecipante al Gruppo IVA con Partita IVA del Gruppo n. , P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, dall'avv Marco Lopez de Gonzalo,
(pec e dall'avv. Maria Cleme Bartesaghi (pec Email_1
, presso cui è elettivamente domiciliata in Genova Email_2
Piazza Dante 6/4
APPELLANTE
Contro in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salvadeo (pec: P.IVA_3
, presso cui è elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Email_3
Burgondi, Via G. Marconi n. 25
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 13200/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 29/12/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) In via principale: in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torino recante condanna di al pagamento a favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
54.528,00, oltre a interessi e quindi
1a) respingere integralmente la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e conseguentemente
[...]
1b) condannare alla restituzione a della somma di € Controparte_1 Parte_1
57.195,10 da essa versata in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorata di interessi
2) In via subordinata, ove ritenuto necessario, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni ad essa sottoposte dalla Corte
d'Appello di Bologna con l'ordinanza in data 26.7/26.10.2024 nella causa RG 1052/2021.
3) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte appellata:
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso:
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e
2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Dispo-sizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
-respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, sia pure con diversa motivazione, confermare integralmente l'ordinanza n.
13200/2022 di rep., pronunciata dal Tribunale di Torino – dott. Enrico Astuni - in data
29.12.2022, nella causa n. 14623/2022 r.g..
2 Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'esponente svolgeva attività di fornitura di energia elettrica, in favore, in Parte_1
particolare, della società negli anni 2010-2011. CP_1
Durante il periodo di vigenza dell'addizionale provinciale sulle accise relative a forniture di Pt_ energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito in Legge n. 20/1989, addebitava in fattura, esponendola distintamente come autonoma voce, tale addizionale, trasferendo gli importi così riscossi all' di volta in volta competente per Controparte_2
territorio.
Alcune sentenze della Corte di Cassazione Sezione Tributaria nell'anno 2019, argomentando sulla base di due pronunce della Corte di Giustizia europea, affermavano l'illegittimità dell'addizionale per contrasto con i principi di cui alla Direttiva 2008/118/CE , con conseguente obbligo di restituzione in capo alle società di vendita, in quanto titolari del diritto al rimborso ex articolo 14 T.U. Accise.
Pt_ Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedeva a la restituzione delle Addizionali CP_1
versate nel suddetto periodo.
Pt_
si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito, stante la carenza dell'efficacia orizzontale delle direttive europee e sostenendo l'esperibilità dell'azione di ripetizione da parte della ricorrente direttamente nei confronti dell' ovvero, qualora l'azione di ripetizione fosse stata Controparte_2
Pt_ proposta nei confronti di , la possibilità per quest'ultima di essere manlevata e tenuta indenne, nell'ambito dello stesso giudizio, dall' La convenuta chiedeva Controparte_2 quindi che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio a norma degli artt. 102 e 107
c.p.c., ovvero, in subordine, che venisse autorizzata la chiamata in causa dell' CP_2
di Pisa;
chiedeva inoltre il rinvio alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale
[...] in merito alla legittimità dell'art. 14 T.U. Accise, ovvero la sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, investite di questioni relative alla normativa da applicarsi per la decisione della controversia.
3 Con ordinanza del 10 novembre 2022 il Tribunale respingeva dette istanze e tratteneva la causa in decisione.
In data 28-29 dicembre 2022 il Tribunale di Torino pronunciava ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., con cui condannava restituire a a somma di Parte_1 Controparte_1
€ 54.528,00 per capitale, € 2.260,60 per interessi, salvi ulteriori interessi moratori dalla decisione al saldo, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello chiedendo il rigetto Parte_1
integrale della domanda di e la conseguente restituzione della somma di € CP_1
57.195,10 oltre interessi. In sede di precisazione delle conclusioni, ritenuta superflua la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' così come le Controparte_2
pregresse invocate ragioni di sospensione del giudizio, per intervenuta pronuncia della Corte di
Giustizia dell'11.04.2024 causa C-316/22, insisteva nelle proprie richieste e, in via subordinata, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni ad essa sottoposte, da ultimo, dalla Corte d'Appello di Bologna con l'ordinanza in data 26.7/26.10.2024 nella causa RG 1052/2021.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando le avverse considerazioni anche CP_1
alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, come confermato anche dalle ultime sentenze del 2021 e 2022. Nel precisare le conclusioni, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, con memoria del 18.06.2025 allegava la sentenza della Corte
Costituzionale del 15.04.2025 e chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, sia pure con diversa motivazione, la conferma integrale dell'ordinanza n. 13200/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino.
All'udienza del 25.06.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'ordinanza impugnata
Il Tribunale di Torino rilevava in primo luogo l'abrogazione dell'art. 6 comma 2 del d.l.
511/1988 da parte del legislatore italiano con decorrenza dall'1.1.2012 per le Regioni ordinarie,
e dall'1.4.2012 per le Regioni a Statuto Speciale, disposta rispettivamente dall'art. 18, comma
5 del D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2 marzo
2012, in quanto contrastante con le previsioni della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE.
Nel senso dell'incompatibilità della norma nazionale con quella unionale il giudice di prime cure menzionava la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, laddove stabiliva che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva 2008/118/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, andava disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Si ribadiva che affinché le addizionali provinciali possano essere legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE, le stesse dovevano perseguire una finalità specifica, nella fattispecie mai sufficientemente esplicitata e chiarita dal quadro normativo italiano di riferimento, in quanto, alle luce delle pronunce della Corte di Giustizia sul punto (cfr. C.G.U.E., 27 febbraio 2014;
C.G.U.E., 5 marzo 2015, punto 41), non poteva essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Come precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, avrebbe risposto, invece, a finalità specifica la riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui gravava l'imposta in questione, nonché la promozione della coesione territoriale e sociale, di modo che sussistesse un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione medesima.
Nel caso di specie, pertanto, l'art. 6 comma 2 d.l. 511/1988 prevedeva un'obbligazione tributaria (addizionale sull'accisa) contraria al diritto unionale, ragion per cui dalla decorrenza del termine per la trasposizione della dir. 2008/118/CE tale disposizione non poteva avere ulteriore applicazione nell'ordinamento nazionale, con conseguente liberazione
5 dall'obbligazione del soggetto passivo del tributo (i.e. il fornitore di energia elettrica).
La liberazione del fornitore dall'obbligazione si rifletteva nel contratto di fornitura con l'utente Contr finale. Infatti, il diritto di rivalsa ex art. 16 comma 3 serviva a trasferire sull'utente l'onere economico del tributo e richiedeva, per essere fondatamente esercitato, che il fornitore fosse obbligato al pagamento del tributo. Se non c'era un'obbligazione del fornitore – e qui non c'era, in ragione dell'effetto verticale – anche la rivalsa del fornitore nei confronti dell'utente finale non poteva che essere priva di causa e generare, per conseguenza, un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in virtù del quale la aveva legittimamente agito per ottenere il CP_1
rimborso.
L'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., sollevata dalla convenuta in considerazione dei giudizi pendenti avanti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE, veniva altresì respinta per l'assenza di elementi di incompatibilità con l'acclarata spettanza all'utente finale di un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del fornitore.
La domanda di restituzione è stata quindi ritenuta fondata, con condanna di Parte_1
al pagamento di € 54.528,00, oltre interessi e spese di lite.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato una serie di censure, volte ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto a a titolo di rimborso dell'addizionale CP_1
a suo tempo versata.
Primo motivo
La pronuncia di primo grado viene censurata per avere accolto la domanda avversaria sulla base della disapplicazione dell'art. 6 DL n. 511/1988, istitutiva dell'addizionale, a causa del suo contrasto con l'art.
1.2 della Direttiva 2008/11/CE.
In tal modo il Tribunale ha leso il fondamentale principio sancito dall'articolo 288 del TFUE, secondo il quale le direttive hanno come destinatari gli Stati, violando altresì il divieto di attribuire alle stesse la c.d. efficacia orizzontale e cioè la possibilità di incidere su rapporti interprivati, creando diritti ed obblighi per le parti di detti rapporti.
Pt_
non sarebbe infatti un soggetto pubblico concessionario di un ruolo economico già statalizzato, in quanto il mercato dell'energia elettrica è stato liberalizzato dal 1° luglio 2007.
Secondo motivo
L'appellante lamenta inoltre l'erronea valutazione in merito alla pretesa illegittimità della norma istitutiva dell'addizionale, in quanto la presunta carenza di finalità specifica e il conseguente contrasto con la Direttiva sarebbero derivate da pronunce della Corte di Giustizia
6 riferite ad altre specifiche norme impositive (estoni e francesi), senza alcun riferimento ad altre imposte, di altri Stati.
L'addizionale in questione configurerebbe, inoltre, una semplice componente dell'accisa armonizzata, un mero inasprimento della stessa e non un tributo autonomo, in quante tale esonerata da qualunque vaglio sulla ricorrenza di una “finalità specifica”.
Terzo motivo
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l' Parte_1 [...]
sia tenuta alla restituzione nei confronti della ricorrente. CP_2
Non esisterebbe al riguardo alcun ostacolo logico-giuridico all'esercizio dell'azione di Pt_ ripetizione dell'utente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, rivestendo per altro il ruolo di mero riscossore, una sorta di “collettore d'imposta” per ragioni di opportunità, rispondenti alla “scelta tattica” di rendere più agevole la riscossione dell'accisa in questione.
La possibilità di azione diretta dell'utente finale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, proprio perché espressione di un principio generale e fondamentale del diritto dell'Unione europea, espresso dalla stessa Direttiva 2008/118/CE, non potrebbe essere considerata
“eccezionale” e dovrebbe operare non solo nel caso in cui la eccessiva onerosità del meccanismo incida sul consumatore finale, ma anche quando ad essere gravemente pregiudicato sia il fornitore.
Quarto motivo
Dalla asserita carenza di legittimazione passiva in capo ad deriverebbe, Parte_1 maggiormente, l'errato rigetto da parte del Tribunale della domanda di manleva nei confronti dell' e la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio. Controparte_2
Aver tenuto la fuori da questo giudizio comporterebbe una duplicazione di CP_4
procedimenti: prima in sede civile tra utente e fornitore e poi in sede tributaria tra fornitore e con inutile dispendio di attività processuale (e risorse pubbliche e private) per decidere CP_4
la medesima questione, relativa al medesimo tributo.
La separazione dei giudizi, lungi dal tutelare il fornitore, lo esporrebbe, inoltre, al concreto rischio di conflitto di giudicati. L'appellante insiste pertanto, nel proprio atto introduttivo, sulla domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e Controparte_2
sulla conseguente rimessione della causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c., per poi poter pronunciare la condanna dell' a manlevare dalle Controparte_2 Parte_1
pretese restitutorie del cliente finale.
7 Quinto motivo
Con ulteriore motivo di impugnazione l'appellante censura l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale.
In particolare, sarebbe stata sottovalutata la criticità dell'art. 14 T.U. Accise, che prevede il proprio diritto al rimborso nei confronti dell'Erario e che presenterebbe diversi profili di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 97, 24, 111, nonché in relazione all'art. 6
CEDU, essendo il fornitore costretto ad una inutile e dispendiosa attività giudiziale.
Sesto motivo
Pt_
contesta infine l'ordinanza impugnata per l'omessa sospensione del giudizio, stante la parallela pendenza di giudizi di rinvio, nell'ambito dello stesso filone di contenzioso seriale, da parte del Tribunale di Udine, del Tribunale di Como, e, da ultimo, della Corte d'Appello di
Bologna in ordine all'art. 14 del D.Lgs. 504/1995.
3) La difesa di CP_1
L'appellata, rilevata la già intervenuta abrogazione dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988 ad opera del legislatore italiano, con decorrenza dal 01 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, ribadisce il mancato rispetto da parte di tale norma di diritto interno della condizione della finalità specifica prevista dalla Direttiva 2008/118/CE: essa sarebbe dunque stata correttamente disapplicata dal giudice di prime cure in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
La Suprema Corte avrebbe altresì chiarito che il consumatore finale, al fine di poter recuperare le somme versate al fornitore, non è legittimato ad agire nei confronti dell'Erario, ma “può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio” (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. n. 15198 del 4 giugno 2019;
Cass. Civ. Sez. V, n. 27099 del 23 ottobre 2019; Cass. Civ. Sez. V, n. 901 del 17 gennaio 2020,
Cass. Civ. Sez. V, n. 3233 del 11 febbraio 2020). Da ciò la legittimità dell'azione di ripetizione intrapresa da ex art. 702bis cpc. CP_1
Parte appellata afferma che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di
Giustizia avrebbe efficacia "ultra partes", conferendo alle sentenze interpretative dalla medesima rese il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario.
Una volta rilevata l'incompatibilità in senso verticale (nel rapporto tra fornitore e erario) e
8 disposta la disapplicazione della norma nazionale, verrebbe meno, ab origine, anche la causa del pagamento della porzione di prezzo corrispondente all'addizionale, versata dal consumatore al fornitore.
Rientrando l'addizionale in questione nel novero delle “altre imposizioni indirette” previste dalla Direttiva 2008/118/CE, i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sarebbero autonomi e non interferirebbero tra loro;
in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non avrebbe diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte indebitamente corrisposte;
il diritto al rimborso spetterebbe unicamente al fornitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. L'addizionale, precisa l'appellata, avente natura tributaria nel rapporto intercorrente tra fornitore ed erario, a seguito del suo ribaltamento ad opera del fornitore in capo al consumatore finale, perderebbe la citata natura tributaria e assumerebbe natura civilistica integrando, sotto forma di porzione, il prezzo dell'energia elettrica.
Correttamente il Tribunale avrebbe considerato irrilevanti i rinvii alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia, in quanto attinenti a fattispecie tributarie, relative al rapporto tra
Amministratore e fornitore.
Nel rassegnare le proprie conclusioni, menziona infine la recente pronuncia CP_1
della Corte Costituzionale n. 43/2025 pubblicata in data 15 aprile 2025, con cui viene dichiarata
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 5112”, in quanto non rispetterebbe il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, prevedendo solo una generica destinazione del gettito «in favore delle province». La dichiarazione di incostituzionalità della norma istitutiva dell'addizionale determinerebbe il venire meno, ex tunc, non solo della causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario, ma anche di quella che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata dall'odierna appellata.
4) I motivi della decisione
Per maggiore linearità dell'iter motivazionale, si ritiene opportuno esaminare in primo luogo e congiuntamente il quinto e sesto motivo di impugnazione, relativi all'omesso rinvio alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale, successivamente il terzo e quarto motivo, recanti la
Pt_ richiesta di integrazione del contraddittorio e la domanda di manleva da parte di nei confronti dell' affrontando infine il giudizio sul primo e sul secondo Controparte_2
9 motivo, attinenti alla disapplicazione della norma nazionale per contrasto con la direttiva europea ed alla presunta efficacia orizzontale della direttiva medesima.
4.1. Rinvio alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale
Con il quinto e il sesto motivo di appello la parte censura la sentenza di primo grado per non aver sospeso il giudizio in attesa della conclusione dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di
Giustizia europea e alla nostrana Corte Costituzionale.
La stessa parte appellante, tuttavia, dà atto, in sede di precisazione delle conclusioni, dell'intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia UE dell'11.04.2024 causa C-316/22, a seguito dell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Como del 28.04.2022, rinunciando, pertanto, alla propria richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
così come pure alla maggior parte delle invocate ragioni di sospensione del giudizio,
[...] ad eccezione dell'attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni ad essa sottoposte dalla Corte d'Appello di Bologna con l'ordinanza del 26.7/26.10.2024.
Stante la successiva pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 19.06.2025 causa
C-645/23, nonché della pronuncia n. 43/2025 del 15.04.2025 della Corte Costituzionale, vertenti sul tema specifico della ripetizione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica e sulla cui attesa si fondavano le richieste di sospensione, entrambi i motivi sono da ritenersi superati e irrilevanti e vengono, pertanto, rigettati.
4.2 Integrazione del contraddittorio e domanda di manleva nei confronti dell' CP_2
[...]
Con il terzo motivo di appello eccepisce il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, ritenendo che l' sia tenuta alla restituzione nei confronti della Controparte_2
ricorrente. Conseguentemente, con il quarto motivo di appello, contesta il rigetto da parte del
Tribunale della domanda di manleva nei confronti dell' e la conseguente Controparte_2
necessità di integrazione del contraddittorio.
La correlazione tra i due motivi ne impone l'esame congiunto.
Nel promuovere il presente giudizio, parte appellante invoca l'estensione della possibilità di azione diretta dell'utente finale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in quanto espressione di un principio generale e fondamentale del diritto dell'Unione europea, espresso dalla stesa Direttiva 2008/118/CE, il quale dovrebbe operare non solo nel caso in cui la eccessiva onerosità del meccanismo incida sul consumatore finale, ma anche quando ad essere gravemente pregiudicato sia il fornitore. La stessa ne riconosce, tuttavia, la Pt_1
sopravvenuta superfluità e irrilevanza alla luce delle successive pronunce della Corte di
10 giustizia e della Corte di Cassazione, rinunciandovi in sede di precisazione delle conclusioni.
Tali motivi di impugnazione risultano dunque parimenti superati e/o irrilevanti, oltre che infondati.
Si ritiene in ogni caso opportuno menzionare l'ulteriore pronuncia in merito, con funzione risolutiva e chiarificatrice, della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 43 del
15.04.2025, avente ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 6, commi 1, lettera c), e all'art. 2, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) ha precisato come, secondo il diritto vivente, in tema di accise il rapporto tributario sia solo quello che si instaura tra il soggetto passivo d'imposta (il fornitore) e il fisco, mentre quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 31 dicembre 2018, n. 33687). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «il rapporto tributario inerente al pagamento di accise e addizionali si svolge solo tra la amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai consumatori: rispetto a tale rapporto rimane del tutto estraneo l'utente o consumatore, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia» (Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 24 maggio 2019, n. 14200).
La Corte Costituzionale sottolinea che la prima delle due norme censurata in sede costituzionale
(art. 14 D.Lgs. 504/1995) inerisce, per l'appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, e l'amministrazione finanziaria, avendo ad oggetto la richiesta di rimborso che il primo può proporre nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa.
Le questioni ad essa relative sono state quindi reputate irrilevanti, avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto “a valle” della risoluzione della controversia oggetto di giudizio.
Ciò che tuttavia preme qui rilevare è la conclamata assenza di un rapporto trilaterale, a fronte della parallela sussistenza di due autonomi rapporti, uno di natura tributaria, intercorrente tra
Amministrazione doganale e fornitore, in virtù del quale il diritto al rimborso spetta unicamente a quest'ultimo attraverso l'esercizio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di un'azione di ripetizione, da promuoversi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della
11 sentenza che abbia imposto, a sua volta, la restituzione delle somme al consumatore finale;
e l'altro di natura civilistica, che si esprime attraverso un'azione di ripetizione dell'indebito esperibile dal cliente direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria qualora l'azione di ripetizione si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento). Tale previsione risulta esclusivamente dettata in favore del consumatore dell'energia elettrica per rendere più agevole il recupero di quanto indebitamente pagato al fornitore, senza indulgere sulle eventuali difficoltà e sul potenziale pregiudizio sofferto dall'impresa fornitrice medesima.
4.3 Sulla disapplicazione dell'art. 6 DL n. 511/1988, istitutiva dell'addizionale, per contrasto con la Direttiva 2008/11/CE e sulla c.d. efficacia orizzontale delle direttive europee.
Con il primo motivo di appello insiste anche nel presente giudizio d'appello affinché Pt_1 la disapplicazione dell'art. 6 DL 511/1988, operata dal giudice di primo grado, sia considerata illegittima, stante il divieto di attribuire alle direttive la c.d. efficacia orizzontale, ovvero l'incidenza su rapporti interprivati, sancito dall'articolo 288 del TFUE. Parte appellante ritiene, inoltre, con il secondo motivo di appello inapplicabile nel caso in esame la giurisprudenza comunitaria in merito alla mancanza del requisito della “finalità specifica”, che il tributo in questione dovrebbe assolvere, sia per la non riferibilità delle pronunce della Corte di Giustizia UE alle norme impositive italiane, nonché per l'inconfigurabilità stessa dell'addizionale in questione quale tributo autonomo, trattandosi di semplice componente dell'accisa armonizzata.
Tali censure non sono parimenti condivisibili.
Oltre agli arresti della Corte di Cassazione (C. Cass, Sez. 5, sentenza n. 15198 del 4/06/2019,
Rv. 654134 – 01; nello stesso senso, ex multis, C. Cass. Sez. 5, sentenza n. 27101 del
23/10/2019, Rv. 655544 – 01; C. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8399 del 25 marzo 2021) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche recentissimi (sentenza 27 febbraio 2014, causa C-82/12,; sentenza 5 marzo 2015, C-553/13; sentenza 25 luglio 2018, C-103/17; sentenza
11 aprile 2024, C-316-22; sentenza 19 giugno 2025 C-645/23), i quali affermano e ribadiscono il principio di diritto per cui, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, quali la riduzione dei costi ambientali e la promozione della coesione territoriale e sociale, non è possibile ad oggi prescindere dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 43/2025, intervenuta in corso di causa, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e
12 sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
Proprio alla luce dei criteri ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di
Giustizia UE, deve escludersi, secondo la Consulta, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», confermata nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione era già stata espressa dalla giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, aveva affermato che la citata finalità non era «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n.
27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
Secondo la Corte Costituzionale correttamente il giudice a quo aveva ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale istitutiva di un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. Di conseguenza la possibilità per il giudice a quo di condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello
Stato) alla ripetizione dell'indebito, con effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, poteva derivare solo da una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'addizionale in questione.
La dichiarata incostituzionalità della norma, con la sua efficacia ex tunc, ha così risolto il problema dell'asserita efficacia orizzontale delle direttive europee per alcuni insita nella disapplicazione della norma per contrasto al diritto europeo finora attuata dalla giurisprudenza di merito.
Ciò posto, resta indiscussa la contrarietà dell'art. 6 DL 511/1988 al diritto UE, cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, dal momento che è sulla stessa che si fonda la declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale con la recente pronuncia.
13 Correttamente, pertanto, nel caso de quo, il Tribunale ha ritenuto l'indebito addebito dell'addizionale nelle bollette a carico dei consumatori finali, che dunque possono agire in ripetizione non già in correlazione a un'ipotizzata riconosciuta efficacia “orizzontale” della direttiva, ma in forza dell'art. 2033 c.c..
I motivi sono infondati e conseguentemente l'appello va rigettato.
5. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Non risultano essere stati avanzati specifici motivi di doglianza in punto di statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Per quanto l'orientamento giurisprudenziale espresso in questa sentenza sia conforme al generale orientamento di questa Corte d'Appello, i principi espressi dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2024, nonché, da ultimo, dalla successiva del
2025, sono stati interpretati in modo talora difforme, rispetto a quanto qui ritenuto, da altre pronunce di merito e di legittimità. Solo la sopravvenuta pronuncia in itinere n. 43/2025 della
Corte Costituzionale ha permesso di chiarire definitivamente la questione, non risolta del tutto dall'abrogazione della norma ben quattordici anni fa.
Il che, pur non potendo qualificarsi in senso stretto come un “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, perché con la presente pronuncia ci si discosta da un dato indirizzo interpretativo, ma si conferma quello sinora espresso da questa Corte d'Appello, si ritiene integri un'eccezionale ragione, nel senso indicato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, assimilabile a tale “mutamento della giurisprudenza”, atto a giustificare un'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, relativamente al presente grado di giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello integra, tuttavia, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
14 definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 13200/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 29/12/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente l'ordinanza impugnata. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio d'appello. dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 07.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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