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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 17.10.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. MA Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 7211/17, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Teresa Solaro, come da procura Parte_1 C.F._1
in atti;
- attrice-
Contro
C.F. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco La Brocca come da procura in atti;
- convenuta –
Nonché
, P.iva in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Antonio Torre come da procura in atti;
- chiamata in causa -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva la società Parte_1 [...]
dinnanzi al Tribunale di Salerno, affinché ne fosse dichiarata la responsabilità ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., per il sinistro verificatosi il giorno
18.8.2014, alle ore 18.30 circa, all'interno della struttura presso la sede in Controparte_1
AS MA (SA) e la condanna della stessa società al risarcimento dei danni subiti. A sostegno della domanda l'attrice deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la allora minore partecipava ad una partita di calcetto con amici che si svolgeva nel Parte_1
campo a ciò adibito dalla struttura, con entrata a pagamento;
che durante lo svolgimento della partita, a causa del cattivo stato di manutenzione del campo di gioco poiché non perfettamente lineare, cadeva improvvisamente e rovinosamente al suolo battendovi le braccia e l'addome e perdeva completamente i sensi per il forte dolore avvertito. In seguito all'occorso incidente l'attrice ricorreva alle cure dei Sanitari del Presidio Ospedaliero S. Luca di Vallo della Lucania, che le diagnosticavano la frattura capitello radiale a destra e sinistra, con trattamento con gesso
BMC bilaterale;
che era costretta ad interrompere le vacanze per fare rientro a Napoli e continuare a sottoporsi ad ulteriori accertamenti e controlli clinici nonché a cicli di rieducazione motoria;
che la descritta situazione di pericolo e dissesto non era visibile né risultava in alcun modo segnalata, né recintata e/o messa in sicurezza.
Si costituiva la convenuta la quale preliminarmente chiedeva essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la per essere manlevata in caso di Controparte_2
soccombenza nel giudizio de quo per il ristoro delle lesioni lamentate. Nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale, in via preliminare e Controparte_2
pregiudiziale, sollevava eccezione di compromesso, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa, contestava la domanda proposta dall'attrice, in via subordinata chiedeva dichiararsi la corresponsabilità dell'attrice nella produzione del sinistro.
Espletata la prova, disposta ed espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Può ritenersi pacifico il fatto che il 18.8.2014 l'attrice si è infortunata durante una partita amatoriale di calcetto svoltasi in un campo di calcio appositamente noleggiato presso la società convenuta che gestisce lo stesso campo dove l'infortunio è avvenuto.
La teste , escussa all'udienza del 3.6.2019, dichiarava di avere assistito all'evento Testimone_1
in quanto giocavano i ragazzi del camping tra cui anche i suoi nipoti;
riferiva essersi trovata ad osservare la scena ad una distanza dal luogo dove ebbe a cadere di circa 6-7 metri;
Parte_1
che “la caduta è avvenuta dopo circa dieci minuti dall'inizio della partita. La stessa cadde Pt_1
in avanti parandosi con le braccia che poggiarono a terra a difesa del suo corpo. La caduta avvenne al centro del campo”. Confermava il mancato godimento della vacanza programmata e pagata e le sofferenze ed i disagi patiti dalla giovane immobilizzata ad entrambe le Pt_1 braccia e nell'impossibilità di affrontare qualsiasi viaggio immediato. Dichiarava altresì di aver sempre fatto rilevare che non vi era la manutenzione dovuta al campo di calcetto e precisava che cadde su una parte del campo che presentava scuciture. Parte_1
Parimenti la seconda teste zia dell'attrice, escussa all'udienza del Testimone_2
3.6.2019, anch'ella ospite del campeggio, confermava di aver visto la nipote cadere toccando con la parte anteriore del proprio corpo la terra. Precisava che la caduta è avvenuta al centro del campo, che il campo non era uniformemente livellato, presentando dei dossi. Riferiva di aver compreso al momento in cui si era avvicinata per soccorrerla che era caduta su uno Pt_1
di questi dossi, con l'erba che fuoriusciva… che in quei giorni doveva essere accudita a Pt_1
360° gradi, fino ad essere lavata dai congiunti;
che al momento della caduta, correva Parte_1
da sola, non affiancata da altri giocatori. Entrambe le testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come da rilievi fotografici mostrati.
Ritiene questo giudicante, che la responsabilità del gestore dedotta in giudizio dall'attrice, può inquadrarsi correttamente solo nell'ambito dell'art 2051 cod civ.; ritiene altresì che per detta forma di responsabilità sia sufficiente da parte del danneggiato la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza che possa avere alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode (in tal senso di recente Cass. S.U 30 giugno 2022, n. 20943);
Ma tale responsabilità, nel caso di specie, non è ascrivibile esclusivamente alla convenuta.
Il teste di parte convenuta , dipendente del , riferiva di essere Testimone_3 CP_1
egli stesso addetto alla pulizia del campetto ogni volta che finisce una partita ed anche il giorno della caduta di eseguì la pulizia. Confermava che il campo era privo di buche o Parte_1
dissesti in quanto avrebbe provveduto a segnalarli alla direzione ove mai vi fossero state.
L'altro testimone, , ex dipendente di riferiva che il campetto era Testimone_4 CP_1
sottoposto a regolare manutenzione degli addetti, e anche il giorno 18.8.2014 furono eseguite tutte le regolari opere di manutenzione e pulizia. Il teste ha poi precisato che nessuna doglianza era arrivata in direzione circa anomalie del campetto né quel giorno, né nei giorni precedenti.
Va, pertanto, condiviso parzialmente quanto dedotto dalla convenuta e dalla chiamata in causa ai fini dell'accertamento della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico e quindi ad escludere la responsabilità del custode. Sicuramente la sig.ra , nel Pt_1
giocare la partita di calcio sul campo di calcio, non è stata prudente e la sua imprudenza si riscontra nella prevedibilità dell'allegata anomalia, che, come appare dalle foto allegate allo stesso fascicolo attoreo, era ben evidente;
tra l'altro dalle stesse foto si evince che le anomalie non interessavano un singolo punto, ma l'intero campo;
circostanza che avrebbe dovuto farle prestare maggiore attenzione.
Ancor di più per il fatto che, come riferito dalla teste (“noi abbiamo sempre Testimone_1
fatto rilevare che non vi era la manutenzione dovuta al campo di calcetto”) l'attrice, i suoi amici e di suoi parenti erano a perfetta conoscenza dello stato del campo di calcio.
Tuttavia, pur ravvisando dell'imprudenza nella condotta della sig.ra e pur ritenendo Parte_1
che la stessa abbia inciso sulla verificazione del sinistro, non è possibile attribuire a tale imprudenza un'efficacia causale esclusiva, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra l'insidia ed il danno, ma solamente un concorso causale ex art. 1227 c.c. Al riguardo, infatti, la
Suprema Corte ha chiarito che <la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.>>. Nel caso che ci occupa, infatti, il comportamento disattento dell'attrice non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non potendosi di certo ritenere la disattenzione della stessa una condotta abnorme (Cass. sez. 3,
Sent. n. 15761 del 29/07/2016).
Per le ragioni esposte si ritiene accertata da un lato la corresponsabilità della soc. CP_1
quale gestore del campo di calcio interessato dall'insidia per i danni subiti dall'attrice in seguito alla caduta avvenuta il giorno 18.8.2014 e, a causa delle anomalie esistenti nel capo di calcio, da un altro lato, il concorso ex art. 1227 c.c. della condotta tenuta dalla danneggiata nella produzione dell'evento, concorso che si ritiene equo quantificare, in considerazione della particolare evidenza, e pregressa conoscenza, delle stesse anomalie nella misura del 40% in capo all'attrice, e del 60% in capo al convenuta società.
Chiarito quanto sopra, in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
Con riferimento alle lesioni subite dall'attrice a causa del sinistro de quo, il Parte_1
consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati, con giudizio che appare condivisibile in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che la dinamica dell'incidente, prospettata dall'attrice e dimostrata nel corso del giudizio, è del tutto compatibile con le lesioni riportate dalla stessa in seguito al trauma;
ha, altresì, diagnosticato alla stessa attrice: riportò le fratture composte di entrambi i capitelli radiali.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 70 (settanta) giorni così suddivisibili: 30 gg (trenta giorni) di I.T.T. (Inabilità Temporanea Assoluta), 20 gg (venti giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili al 50%; ed ulteriori 20 gg (venti giorni) di I.T.P.
(Inabilità Temporanea Parziale) valutabili ad un tasso medio del 25%. Allo stato sussistono quali postumi permanenti i quali, integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” valutabile, sulla scorta di quanto indicato nei barèmes di usuale consultazione, nella misura del 4,5 % (quattrovirgolacinquepercento).
Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno fare qualche breve cenno sul nuovo indirizzo in materia di danno non patrimoniale, introdotto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972. Con tale ultima sentenza, le
SS.UU. riconducono il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c., nella duplice voce di danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.); il danno non patrimoniale, che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, va risarcito solo in tre distinte ipotesi: a) allorché si verta in ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
b) negli altri casi previsti dalla legge;
c) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione.
Va, pertanto, ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059
c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, del quale è data specifica definizione normativa dagli artt. 138 e 139 d. l.vo 209/2005,
e la cui prova richiede accertamento medico-legale; il danno da lesione del diritto inviolabile alla famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.), c.d. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto;
il danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.).
Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie.
Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione.
Tanto premesso, si precisa che il danno non patrimoniale subito dall'attrice a causa del sinistro in cui rimaneva coinvolta viene liquidato utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024
Applicando dette Tabelle, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (17 anni), della durata dell'inabilità temporanea, della natura e dell'entità delle lesioni (da cui residuavano postumi permanenti in misura del 4,5%), il danno non patrimoniale subito dall'attrice, nella sua accezione più ampia, all'attualità ammonta ad € 8.562,00 per invalidità permanente (compreso incremento per sofferenza 25%).
Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle su dette Tabelle, in complessivi € 5.175,00 di cui (€ 115,00 al giorno x 30 giorni= €
3.450,00 per invalidità temporanea totale;
€ 57,50 x 20 = € 1.150,00 per invalidità temporanea al 50%; € 28,75 al giorno x 20 gg= € 575,00 per invalidità temporanea parziale valutabile al
25%).
Concludendo, all'attrice spetta la complessiva somma di € 13.737,00, di cui € 8.562,00 per danno non patrimoniale permanente ed € 5.175,00 per danno non patrimoniale temporaneo. Essendo state applicate le su dette Tabelle che, già tengono del risarcimento del cd. danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico, con le normali ripercussioni anche dal punto vista di sofferenza morale), alla luce di quanto già in precedenza sottolineato, ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, la somma di € 13.737,00 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attore, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione.
Sull'importo di € 13.737,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (18.8.2014) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (18.8.2014), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di €
13.737,00); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato
Tutti gli importi di cui sopra, in virtù del concorso di colpa come sopra stabilito, devono essere decurtati del 40% da porsi a carico dell'attrice.
Le spese di lite, in favore dell'attrice, vengono liquidate per l'intero (1/1) in dispositivo ex dm
Giustizia 55/14 vanno compensate per il 40% ed il restante 60% poste a carico della convenuta.
Deve poi essere disattesa la richiesta di risarcimento del danno “da vacanza rovinata”, per il quale si invoca la liquidazione equitativa del danno.
Invero l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (ex multis, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Nel caso di specie l'attrice si è limitata ad allegare che l'evento si è verificato nel periodo estivo senza provare l'effettivo esborso di denaro da parte della stessa attrice;
esborso verosimilmente sostenuto da parte dei familiari che si trovavano con la medesima nel campeggio e che alcuna domanda hanno proposto al Tribunale. Per quanto concerne la spiegata chiamata in causa, la società convenuta ha prodotto quietanza di pagamento, relativa alla polizza n. n. 764501193, inerente all'anno 2014/2015, con scadenza
27.6.2015, e la compagnia non ha contestato il rapporto, sollevando eccezione di prescrizione per tardiva denuncia del sinistro.
Sul punto deve rilevarsi l'avvenuta denuncia alla Compagnia effettuata dalla convenuta il
15.5.2015; nell'immediatezza della richiesta risarcitoria pervenuta dall'attrice il 14.5.2015.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Va ritenuta operante la garanzia derivante dal richiamato contratto assicurativo atteso che la clausola della polizza la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi… per lesioni personali", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione del terreno di gioco), con la sola eccezione delle condotte dolose (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 26/02/2013, n. 4799).
La Compagnia va, pertanto, dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la convenuta della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice in ragione del presente giudizio, compresi interessi, spese di lite e di quelle di CTU.
In base al principio della soccombenza, la Compagnia va comunque condannata anche al pagamento in favore della convenuta delle spese da queste sostenute, che si liquidano in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell'attrice per il 40% e poste per il restante 60% a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
G.O.P. MA Pelosi, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 7211/2017 così provvede:
a) Dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare alla sig.ra Parte_1
nella misura del 40% ed alla nella misura del 60%; Controparte_1
b) Per l'effetto condanna la convenuta l' in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Parte_1 che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, sono liquidati in € 8.242,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato;
c) condanna la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice del 60% delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida per l'intero (1/1) in € 300,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di CTU a carico di parte attrice per il 40% e per il 60% a carico della convenuta
Controparte_1
f) accoglie la domanda di garanzia proposta dalla convenuta, e - per l'effetto - dichiara tenuta e conseguentemente condanna la parte chiamata in causa a tenere indenne ed a rivalere la convenuta della somma complessiva che quest'ultima società è tenuta a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio;
il tutto compreso di interessi e spese, anche di quelle occorse per la stesura della relazione di CTU;
g) condanna la parte chiamata in causa al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta, che liquida in € 300,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore della convenuta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 17.10.2025
Il g.o.p.
Dr. MA Pelosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. MA Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 7211/17, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Teresa Solaro, come da procura Parte_1 C.F._1
in atti;
- attrice-
Contro
C.F. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco La Brocca come da procura in atti;
- convenuta –
Nonché
, P.iva in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Antonio Torre come da procura in atti;
- chiamata in causa -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva la società Parte_1 [...]
dinnanzi al Tribunale di Salerno, affinché ne fosse dichiarata la responsabilità ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., per il sinistro verificatosi il giorno
18.8.2014, alle ore 18.30 circa, all'interno della struttura presso la sede in Controparte_1
AS MA (SA) e la condanna della stessa società al risarcimento dei danni subiti. A sostegno della domanda l'attrice deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la allora minore partecipava ad una partita di calcetto con amici che si svolgeva nel Parte_1
campo a ciò adibito dalla struttura, con entrata a pagamento;
che durante lo svolgimento della partita, a causa del cattivo stato di manutenzione del campo di gioco poiché non perfettamente lineare, cadeva improvvisamente e rovinosamente al suolo battendovi le braccia e l'addome e perdeva completamente i sensi per il forte dolore avvertito. In seguito all'occorso incidente l'attrice ricorreva alle cure dei Sanitari del Presidio Ospedaliero S. Luca di Vallo della Lucania, che le diagnosticavano la frattura capitello radiale a destra e sinistra, con trattamento con gesso
BMC bilaterale;
che era costretta ad interrompere le vacanze per fare rientro a Napoli e continuare a sottoporsi ad ulteriori accertamenti e controlli clinici nonché a cicli di rieducazione motoria;
che la descritta situazione di pericolo e dissesto non era visibile né risultava in alcun modo segnalata, né recintata e/o messa in sicurezza.
Si costituiva la convenuta la quale preliminarmente chiedeva essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la per essere manlevata in caso di Controparte_2
soccombenza nel giudizio de quo per il ristoro delle lesioni lamentate. Nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale, in via preliminare e Controparte_2
pregiudiziale, sollevava eccezione di compromesso, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa, contestava la domanda proposta dall'attrice, in via subordinata chiedeva dichiararsi la corresponsabilità dell'attrice nella produzione del sinistro.
Espletata la prova, disposta ed espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Può ritenersi pacifico il fatto che il 18.8.2014 l'attrice si è infortunata durante una partita amatoriale di calcetto svoltasi in un campo di calcio appositamente noleggiato presso la società convenuta che gestisce lo stesso campo dove l'infortunio è avvenuto.
La teste , escussa all'udienza del 3.6.2019, dichiarava di avere assistito all'evento Testimone_1
in quanto giocavano i ragazzi del camping tra cui anche i suoi nipoti;
riferiva essersi trovata ad osservare la scena ad una distanza dal luogo dove ebbe a cadere di circa 6-7 metri;
Parte_1
che “la caduta è avvenuta dopo circa dieci minuti dall'inizio della partita. La stessa cadde Pt_1
in avanti parandosi con le braccia che poggiarono a terra a difesa del suo corpo. La caduta avvenne al centro del campo”. Confermava il mancato godimento della vacanza programmata e pagata e le sofferenze ed i disagi patiti dalla giovane immobilizzata ad entrambe le Pt_1 braccia e nell'impossibilità di affrontare qualsiasi viaggio immediato. Dichiarava altresì di aver sempre fatto rilevare che non vi era la manutenzione dovuta al campo di calcetto e precisava che cadde su una parte del campo che presentava scuciture. Parte_1
Parimenti la seconda teste zia dell'attrice, escussa all'udienza del Testimone_2
3.6.2019, anch'ella ospite del campeggio, confermava di aver visto la nipote cadere toccando con la parte anteriore del proprio corpo la terra. Precisava che la caduta è avvenuta al centro del campo, che il campo non era uniformemente livellato, presentando dei dossi. Riferiva di aver compreso al momento in cui si era avvicinata per soccorrerla che era caduta su uno Pt_1
di questi dossi, con l'erba che fuoriusciva… che in quei giorni doveva essere accudita a Pt_1
360° gradi, fino ad essere lavata dai congiunti;
che al momento della caduta, correva Parte_1
da sola, non affiancata da altri giocatori. Entrambe le testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come da rilievi fotografici mostrati.
Ritiene questo giudicante, che la responsabilità del gestore dedotta in giudizio dall'attrice, può inquadrarsi correttamente solo nell'ambito dell'art 2051 cod civ.; ritiene altresì che per detta forma di responsabilità sia sufficiente da parte del danneggiato la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza che possa avere alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode (in tal senso di recente Cass. S.U 30 giugno 2022, n. 20943);
Ma tale responsabilità, nel caso di specie, non è ascrivibile esclusivamente alla convenuta.
Il teste di parte convenuta , dipendente del , riferiva di essere Testimone_3 CP_1
egli stesso addetto alla pulizia del campetto ogni volta che finisce una partita ed anche il giorno della caduta di eseguì la pulizia. Confermava che il campo era privo di buche o Parte_1
dissesti in quanto avrebbe provveduto a segnalarli alla direzione ove mai vi fossero state.
L'altro testimone, , ex dipendente di riferiva che il campetto era Testimone_4 CP_1
sottoposto a regolare manutenzione degli addetti, e anche il giorno 18.8.2014 furono eseguite tutte le regolari opere di manutenzione e pulizia. Il teste ha poi precisato che nessuna doglianza era arrivata in direzione circa anomalie del campetto né quel giorno, né nei giorni precedenti.
Va, pertanto, condiviso parzialmente quanto dedotto dalla convenuta e dalla chiamata in causa ai fini dell'accertamento della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico e quindi ad escludere la responsabilità del custode. Sicuramente la sig.ra , nel Pt_1
giocare la partita di calcio sul campo di calcio, non è stata prudente e la sua imprudenza si riscontra nella prevedibilità dell'allegata anomalia, che, come appare dalle foto allegate allo stesso fascicolo attoreo, era ben evidente;
tra l'altro dalle stesse foto si evince che le anomalie non interessavano un singolo punto, ma l'intero campo;
circostanza che avrebbe dovuto farle prestare maggiore attenzione.
Ancor di più per il fatto che, come riferito dalla teste (“noi abbiamo sempre Testimone_1
fatto rilevare che non vi era la manutenzione dovuta al campo di calcetto”) l'attrice, i suoi amici e di suoi parenti erano a perfetta conoscenza dello stato del campo di calcio.
Tuttavia, pur ravvisando dell'imprudenza nella condotta della sig.ra e pur ritenendo Parte_1
che la stessa abbia inciso sulla verificazione del sinistro, non è possibile attribuire a tale imprudenza un'efficacia causale esclusiva, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra l'insidia ed il danno, ma solamente un concorso causale ex art. 1227 c.c. Al riguardo, infatti, la
Suprema Corte ha chiarito che <la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.>>. Nel caso che ci occupa, infatti, il comportamento disattento dell'attrice non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non potendosi di certo ritenere la disattenzione della stessa una condotta abnorme (Cass. sez. 3,
Sent. n. 15761 del 29/07/2016).
Per le ragioni esposte si ritiene accertata da un lato la corresponsabilità della soc. CP_1
quale gestore del campo di calcio interessato dall'insidia per i danni subiti dall'attrice in seguito alla caduta avvenuta il giorno 18.8.2014 e, a causa delle anomalie esistenti nel capo di calcio, da un altro lato, il concorso ex art. 1227 c.c. della condotta tenuta dalla danneggiata nella produzione dell'evento, concorso che si ritiene equo quantificare, in considerazione della particolare evidenza, e pregressa conoscenza, delle stesse anomalie nella misura del 40% in capo all'attrice, e del 60% in capo al convenuta società.
Chiarito quanto sopra, in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
Con riferimento alle lesioni subite dall'attrice a causa del sinistro de quo, il Parte_1
consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati, con giudizio che appare condivisibile in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che la dinamica dell'incidente, prospettata dall'attrice e dimostrata nel corso del giudizio, è del tutto compatibile con le lesioni riportate dalla stessa in seguito al trauma;
ha, altresì, diagnosticato alla stessa attrice: riportò le fratture composte di entrambi i capitelli radiali.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 70 (settanta) giorni così suddivisibili: 30 gg (trenta giorni) di I.T.T. (Inabilità Temporanea Assoluta), 20 gg (venti giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili al 50%; ed ulteriori 20 gg (venti giorni) di I.T.P.
(Inabilità Temporanea Parziale) valutabili ad un tasso medio del 25%. Allo stato sussistono quali postumi permanenti i quali, integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” valutabile, sulla scorta di quanto indicato nei barèmes di usuale consultazione, nella misura del 4,5 % (quattrovirgolacinquepercento).
Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno fare qualche breve cenno sul nuovo indirizzo in materia di danno non patrimoniale, introdotto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972. Con tale ultima sentenza, le
SS.UU. riconducono il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c., nella duplice voce di danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.); il danno non patrimoniale, che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, va risarcito solo in tre distinte ipotesi: a) allorché si verta in ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
b) negli altri casi previsti dalla legge;
c) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione.
Va, pertanto, ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059
c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, del quale è data specifica definizione normativa dagli artt. 138 e 139 d. l.vo 209/2005,
e la cui prova richiede accertamento medico-legale; il danno da lesione del diritto inviolabile alla famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.), c.d. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto;
il danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.).
Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie.
Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione.
Tanto premesso, si precisa che il danno non patrimoniale subito dall'attrice a causa del sinistro in cui rimaneva coinvolta viene liquidato utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024
Applicando dette Tabelle, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (17 anni), della durata dell'inabilità temporanea, della natura e dell'entità delle lesioni (da cui residuavano postumi permanenti in misura del 4,5%), il danno non patrimoniale subito dall'attrice, nella sua accezione più ampia, all'attualità ammonta ad € 8.562,00 per invalidità permanente (compreso incremento per sofferenza 25%).
Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle su dette Tabelle, in complessivi € 5.175,00 di cui (€ 115,00 al giorno x 30 giorni= €
3.450,00 per invalidità temporanea totale;
€ 57,50 x 20 = € 1.150,00 per invalidità temporanea al 50%; € 28,75 al giorno x 20 gg= € 575,00 per invalidità temporanea parziale valutabile al
25%).
Concludendo, all'attrice spetta la complessiva somma di € 13.737,00, di cui € 8.562,00 per danno non patrimoniale permanente ed € 5.175,00 per danno non patrimoniale temporaneo. Essendo state applicate le su dette Tabelle che, già tengono del risarcimento del cd. danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico, con le normali ripercussioni anche dal punto vista di sofferenza morale), alla luce di quanto già in precedenza sottolineato, ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, la somma di € 13.737,00 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attore, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione.
Sull'importo di € 13.737,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (18.8.2014) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (18.8.2014), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di €
13.737,00); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato
Tutti gli importi di cui sopra, in virtù del concorso di colpa come sopra stabilito, devono essere decurtati del 40% da porsi a carico dell'attrice.
Le spese di lite, in favore dell'attrice, vengono liquidate per l'intero (1/1) in dispositivo ex dm
Giustizia 55/14 vanno compensate per il 40% ed il restante 60% poste a carico della convenuta.
Deve poi essere disattesa la richiesta di risarcimento del danno “da vacanza rovinata”, per il quale si invoca la liquidazione equitativa del danno.
Invero l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (ex multis, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Nel caso di specie l'attrice si è limitata ad allegare che l'evento si è verificato nel periodo estivo senza provare l'effettivo esborso di denaro da parte della stessa attrice;
esborso verosimilmente sostenuto da parte dei familiari che si trovavano con la medesima nel campeggio e che alcuna domanda hanno proposto al Tribunale. Per quanto concerne la spiegata chiamata in causa, la società convenuta ha prodotto quietanza di pagamento, relativa alla polizza n. n. 764501193, inerente all'anno 2014/2015, con scadenza
27.6.2015, e la compagnia non ha contestato il rapporto, sollevando eccezione di prescrizione per tardiva denuncia del sinistro.
Sul punto deve rilevarsi l'avvenuta denuncia alla Compagnia effettuata dalla convenuta il
15.5.2015; nell'immediatezza della richiesta risarcitoria pervenuta dall'attrice il 14.5.2015.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Va ritenuta operante la garanzia derivante dal richiamato contratto assicurativo atteso che la clausola della polizza la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi… per lesioni personali", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione del terreno di gioco), con la sola eccezione delle condotte dolose (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 26/02/2013, n. 4799).
La Compagnia va, pertanto, dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la convenuta della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice in ragione del presente giudizio, compresi interessi, spese di lite e di quelle di CTU.
In base al principio della soccombenza, la Compagnia va comunque condannata anche al pagamento in favore della convenuta delle spese da queste sostenute, che si liquidano in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell'attrice per il 40% e poste per il restante 60% a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
G.O.P. MA Pelosi, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 7211/2017 così provvede:
a) Dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare alla sig.ra Parte_1
nella misura del 40% ed alla nella misura del 60%; Controparte_1
b) Per l'effetto condanna la convenuta l' in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Parte_1 che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, sono liquidati in € 8.242,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato;
c) condanna la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice del 60% delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida per l'intero (1/1) in € 300,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di CTU a carico di parte attrice per il 40% e per il 60% a carico della convenuta
Controparte_1
f) accoglie la domanda di garanzia proposta dalla convenuta, e - per l'effetto - dichiara tenuta e conseguentemente condanna la parte chiamata in causa a tenere indenne ed a rivalere la convenuta della somma complessiva che quest'ultima società è tenuta a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio;
il tutto compreso di interessi e spese, anche di quelle occorse per la stesura della relazione di CTU;
g) condanna la parte chiamata in causa al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta, che liquida in € 300,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore della convenuta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 17.10.2025
Il g.o.p.
Dr. MA Pelosi