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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2024, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3495/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
26/11/1972 rappresentato e difeso dall'avv. BUONO PAOLA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso, dal Dirigente dott. Vincenzo Romano , elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_3
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
Resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio il ricorrente chiede il pagamento degli emolumenti indicati nel ricorso, con vittoria di spese. Il resistente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c..
In via pregiudiziale si deve sottolineare che, come è noto, occorre distinguere nell'ambito del pubblico impiego privatizzato fra atti organizzativi (attualmente previsti dall'art. 2 del D.Lgvo 165/01) aventi natura provvedimentale, i quali possono solo essere disapplicati dal G.O. ex art. 63 del citato D.Lgvo 165/01 ed atti di gestione, aventi natura privatistica ex art. 5 2° comma del più volte citato decreto, in relazione ai quali il G.O. può anche procedere alla dichiarazione di nullità o all'annullamento in base alla disciplina del codice civile. Si deve ritenere che la presente controversia appartenga alla giurisdizione del G.O. inerendo al profilo della formazione del lavoratore nello svolgimento del rapporto.
In via preliminare questo giudicante deve dichiarare cessata la materia del contendere conformemente a quanto dichiarato dal ricorrente che ha sostanzialmente rinunciato all'azione. Non avendo il in alcun modo insistito per una pronuncia di merito. CP_1
In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in base ai criteri di cui sopra, considerati,
2 da una parte, gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla questione in esame e, dall'altra, la rinuncia all'azione da parte del ricorrente, appaiono sussistere le condizioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 16/7/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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