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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ketty Bartoletti;
ricorrente e
(CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 19.10.2002 nel Comune di
Cosenza con , che dalla predetta unione nascevano (maggiorenne) e Controparte_1 Per_1
(il 27.7.2009), deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a Per_2
causa delle condotte contrarie ai doveri matrimoniali posti in essere dal coniuge tanto da rendere intollerabile la convivenza, chiedeva, pertanto dichiararsi la separazione giudiziale con addebito nei confronti del resistente alle condizioni indicate in ricorso. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, opponendosi in particolare alla domanda di addebito e alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza del 2.5.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione bonaria della separazione e il Giudice, preso atto della volontà delle stesse non riconciliarsi e adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, tratteneva la causa a sentenza alle conclusioni rassegante a verbale.
************
La volontà delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermato dall'adesione del resistente alla domanda di separazione che, pertanto, deve essere accolta.
Quanto ai provvedimenti conseguenziali, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto riguardo al preminente interesse della minore, il Collegio recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e trascritto al verbale d'udienza del 2.5.2025, da intendersi qui integralmente riportato, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare e con diritto di visita del padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età di Per_2
In ordine ai profili di natura economica, il Collegio reputo equo quanto disposto dalle parti, le quali hanno concordato l'impegno a carico del sig. di versare un contributo per il CP_1 mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili, oltre alla corresponsione integrale delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 200,00 mensili
(importi da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), nonché il pagamento delle spese, imposte e utenze relative alla casa coniugale assegnata alla sig.ra (come da istanza Pt_1
depositata congiuntamente il 5.5.2025 e il 6.5.2025), condizioni che si giustificano in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, infine, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa la separazione personale di e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate; - dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cosenza per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza 21/05/2025
Il Presidente Il giudice est.
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ketty Bartoletti;
ricorrente e
(CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 19.10.2002 nel Comune di
Cosenza con , che dalla predetta unione nascevano (maggiorenne) e Controparte_1 Per_1
(il 27.7.2009), deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a Per_2
causa delle condotte contrarie ai doveri matrimoniali posti in essere dal coniuge tanto da rendere intollerabile la convivenza, chiedeva, pertanto dichiararsi la separazione giudiziale con addebito nei confronti del resistente alle condizioni indicate in ricorso. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, opponendosi in particolare alla domanda di addebito e alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza del 2.5.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione bonaria della separazione e il Giudice, preso atto della volontà delle stesse non riconciliarsi e adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, tratteneva la causa a sentenza alle conclusioni rassegante a verbale.
************
La volontà delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermato dall'adesione del resistente alla domanda di separazione che, pertanto, deve essere accolta.
Quanto ai provvedimenti conseguenziali, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto riguardo al preminente interesse della minore, il Collegio recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e trascritto al verbale d'udienza del 2.5.2025, da intendersi qui integralmente riportato, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare e con diritto di visita del padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età di Per_2
In ordine ai profili di natura economica, il Collegio reputo equo quanto disposto dalle parti, le quali hanno concordato l'impegno a carico del sig. di versare un contributo per il CP_1 mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili, oltre alla corresponsione integrale delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 200,00 mensili
(importi da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), nonché il pagamento delle spese, imposte e utenze relative alla casa coniugale assegnata alla sig.ra (come da istanza Pt_1
depositata congiuntamente il 5.5.2025 e il 6.5.2025), condizioni che si giustificano in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, infine, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa la separazione personale di e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate; - dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cosenza per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza 21/05/2025
Il Presidente Il giudice est.
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza