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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2024, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alina Rossato - Presidente-
Dott.ssa Luisa Bettio - Giudice relatore-
Dott.ssa Federica Di Paolo -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 12122/2024 R.G.
Promosso con ricorso congiunto depositato il 21.10.2024
Da
, Parte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti MAZZONETTO LAURA e Parte_2
MORESCHINI SILVIA, come da procura in atti;
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte parti ricorrenti:
“RICORRONO
avanti all'Ill.mo Tribunale di Padova affinché lo stesso, letto il ricorso e ritenuta la propria competenza, Voglia accogliere le seguenti congiunte
CONCLUSIONI
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, a modifica di quanto stabilito nella sentenza n. 1354/2022, emessa dal Tribunale di Padova in data 7.7.2022 nell'ambito 2
della procedura rubricata al N. 2817/2022 R.G, accogliere le seguenti nuove condizioni di divorzio così disponendo:
a) affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
residenza di costui prevalente presso il padre;
b) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. la Parte_1 Pt_2
somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Per_1
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a far data dall'anno successivo al deposito del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, dandosi atto che la sig.ra ha già iniziato a corrispondere tale somma a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento per il figlio al padre, , da giugno 2024 essendo Per_1 Parte_2
ndato a vivere presso il padre da tale data;
Per_1
c) disporsi che l'assegno unico sia di spettanza esclusiva del sig. a far data Pt_2
dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, con onere dell'incombente del cambio presso l'INPS a carico dello stesso sig. ; Parte_2
d) stabilirsi che le spese straordinarie da affrontarsi per il minore secondo il protocollo del Tribunale di Padova vengano suddivise al 50% tra i genitori con diritto del genitore che avrà anticipato la spesa ad ottenere il rimborso pari al 50% dall'altro genitore entro 1 mese dal sostenimento di detta spesa;
e) stabilirsi che la madre potrà esercitare il diritto di visita alla medesima spettante accordandosi direttamente con anche in considerazione del fatto che, il 17 Per_1
gennaio 2025, egli acquisirà la maggiore età;
f) ferme restando le altre condizioni del divorzio anche in punto concorso nel mantenimento della sig.ra da parte del sig. mediante la Parte_1 Pt_2
corresponsione della somma di € 150,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici 3
Istat a partire dall'anno successivo al deposito del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio ed in punto assegnazione casa coniugale che, di proprietà
esclusiva della sig.ra , rimarrà nella sua totale disponibilità, L'assegno Parte_1
verrà corrisposto fino a gennaio 2027.
g) spese di lite compensate tra le parti.”
Conclusioni P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste falla legge.”
*** ***
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità e conforme all'interesse della prole, in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
si prende atto dello stesso con riferimento ai punti a, b, d, e, f.
Con riferimento, poi, al punto c) delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Stando alla natura del giudizio e all'esito della causa nulla sulle spese.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
così decide:
a modifica della sentenza n. 1354/2022, pubblicata in data 12.07.2022: 4
- Prende atto delle condizioni di cui all'accordo riportato nel ricorso congiunto depositato il 21.10.2024 con riferimento ai punti a, b, d, e, f, delle rassegnate conclusioni congiunte.;
- Nulla sulle spese di lite.
Padova, così deciso nella Camera di consiglio del 15.11.2024
Giudice Relatore
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato