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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6240/2023 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
(C.F. ), con sede legale corrente in Parte_1 P.IVA_1
NO (LE), via Santa Maria di Leuca, n. 168, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. (C.F. ), nonché personalmente quest'ultimo, Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi, dall'Avv. Fernando Caracuta del Foro di Lecce, in virtù di procura in atti
OPPONENTI
Contro
(c.f. ), nella persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2 dott.ssa e del Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso Controparte_2 CP_3
domiciliati presso lo stesso Ufficio sito in Lecce alla via Giovanni Paolo II n° 3,
[...] rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e , ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 149,
[...] Controparte_8
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 456/2023 del 7 giugno 2023, prot. n. 20452, emessa da , notificata in data 21/06/2023, dell'importo di € Controparte_9
11.291,75 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad € 43,00 per spese di notifica, per un totale complessivo pari ad € 11.334,75
1 Svolgimento del Processo
La presente motivazione é redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento, con il rinvio agli atti e ai verbali di causa per quanto non esposto e l'esame dei soli motivi ritenuti rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Il fondamento della domanda:
Con ricorso in opposizione la società OP , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, corrente in NO (Le), ha chiesto, previa Parte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 456/2023 del 7 giugno 2023, prot. n. 20452, emessa dall' di Lecce, notificata in Controparte_9 data 21/06/2023, dell'importo di € 11.291,75 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad € 43,00 per spese di notifica, per un totale complessivo pari ad € 11.334,75, per violazione della disciplina lavoristica in materia di assunzioni nonché per omissioni contributive e previdenziali, nel merito,
l'annullamento, deducendone l'illegittimità, in subordine, la riduzione al minimo edittale. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'opponente, nel premettere di offrire servizi di sicurezza e vigilanza non armata per soggetti privati (feste private, eventi, sicurezza negli stadi), avvalendosi dell'ausilio di alcuni dipendenti impiegati in lavori estranei alla OP stessa, tutti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, anche solo per un giorno, esponeva di essere stata destinataria, in data 03 luglio
2019, di una verifica da parte dell' di Lecce, a seguito di richiesta Controparte_9 del 21 maggio 2019 da parte della , per Controparte_10 il rilascio della licenza ex art. 134 TULPS.
L'ispezione aveva riguardato n. 13 dipendenti a tempo determinato, assunti nel periodo ricompreso tra il mese di dicembre 2018 ed il mese di maggio 2019.
All'esito della predetta verifica e previa consegna della documentazione richiesta, l'
[...]
notificava in data 24.10.2019 verbale di accertamento per la violazione delle Controparte_9 seguenti norme: art. 21, D.lgs. n. 81/2015, trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato;
art. 30, L. n. 843/1978, Omesse denunce mensili;
art. 15, comma 3, D.lgs. n. 81/2015,
Omessa comunicazione preventiva lavoro intermittente, con il conseguente rigetto degli scritti difensivi ex art. 18 L 689/1981 trasmessi dall'opponente, con la seguente motivazione: “la
[...]
ha violato la disciplina di cui all'art. 21 comma 1 D.lgs 81/2015, con la Controparte_11 conseguente trasformazione dei rapporti di lavoro interessati da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto stipulato. Sebbene in alcuni casi ci sia stata anche
2 la violazione dell'art. 21 comma 2 D.lgs 81/2015, (stop and go) questa di fatto risulta assorbita dalla violazione precedente ... altra proble-matica oggetto di analisi è quella relativa all'utilizzo del contratto di lavoro intermittente da parte della OP. Al riguardo, l'art. 15, comma 3 D.lgs
81/2015 prevede che prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni il datore di lavoro deve comunicare la durata alla direzione territoriale del lavoro competente ... non è stata rilevata la prevista comunicazione ... la OP non ha provveduto ad inoltrare le predette denunce all'Inps” .
L'opponente deduceva, con riguardo alle asserite violazioni, di seguito, ex art. 21 D.lgs. n. 81/2015,
l'eccessiva genericità delle motivazioni dell'opposta ordinanza ingiunzione nonché la mancata attinenza con l'attività concretamente svolta dalla OP;
ex art. 30 L. n. 843/1978, la regolare formalizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato dei singoli lavoratori e la denuncia ai competenti enti assicurativi e previdenziali per i quali, con fattiva collaborazione, aveva provveduto a consegnare tutta la documentazione richiesta dall' ; ex art. 15, COMMA 3, D.LGS. N. CP_9
81/2015, deducendo, in particolare, che il CCNL applicato ai rapporti di lavoro conclusi dalla OP sino al mese di maggio 2019, non prevedesse la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente;
in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
La difesa dell' : Controparte_9
Con comparsa di risposta si è costituito l' che ha chiesto Controparte_9 il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione, con la condanna alle spese di giudizio, stante la violazione dell'art. 19 comma 1 D.lgs. 15.6.2015 n. 81 e superamento dei limiti imposti dall'art. 4 comma 2 D.lgs. n. 181/2000, per essersi avvalsa la società OP opponente di contratti per prestazioni di lavoro determinato e intermittente, privi di causale, nonché per la violazione del D.lgs. 81/2000, oltre alle omesse denunce mensili previste dall'art. 30 L 21.12.1979 n.
843, in materia contributiva e previdenziale.
Istruzione della causa:
La causa, ritenuti non sussistenti i requisiti ex art. 5 comma 2° ex D.lgs. per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, fissata per l'udienza del 29 aprile 2024 la discussione mediante trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ, previa assegnazione termine per note illustrative trasmesse da entrambe le parti costituite, revocata l'ordinanza del 24.01.2024 e ritenuta necessaria l'istruzione con le prove testimoniali richieste, svoltesi alle udienze del 15.7.2024 con l'ascolto dei lavoratori nelle persone dei sigg.ri e , del Testimone_1 Testimone_2
30.9.2024 di , del 25.11.2024 di e Persona_1 Testimone_3 Persona_2
; a seguito di rinuncia da parte opponente all'ascolto di altri tre testimoni sigg.ri Parte_3
, e all'udienza del 20.01.2025, è stata rinviata Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
3 al 31 marzo 2025 per la discussione con termine per note sino a cinque giorni prima, trasmesse solo dall' , dato atto alle ore 10.30, della mancata comparsa del difensore Controparte_9 dell'opponente, rinviata all'udienza del 05 maggio 2025 e definitivamente decisa ex art. 429 cod. proc. civ. ultimo comma, dando atto, alle ore 11.00, della mancata comparsa del difensore di parte opponente.
Motivi della Decisione
L'opposizione merita parziale accoglimento, limitatamente alla riduzione della sanzione edittale irrogata, sussistendo i presupposti ex art. 11 L 689/1981.
Come precisato dalla Suprema Corte Regolatrice: "... con l'opposizione alla cartella di pagamento
(come pure con l'opposizione all'avviso di addebito o all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'ente previdenziale, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'ente previdenziale e dall'opponente. Di conseguenza,
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa dell'ente impositore fatta valere con il provvedimento impugnato (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999
5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'istituto resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa contributiva. ..." (cfr. Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 262/2025 del 02-04-2025).
Contrariamente a quanto rilevato dall'opponente, infatti, non è riscontrabile alcun vizio motivazionale dell'opposta ingiunzione, offrendo i documenti acquisiti in istruttoria elementi sufficienti ed univoci dai quali é possibile ricostruire le “concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno delle determinazioni stesse” (Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 3402/2013) ed in particolare nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione prot. N. 34761 del 28.10.2019, sono riportati i nominativi dei lavoratori per i quali “i giorni di occupazione” presso la OP hanno superato il limite imposto dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.
L' ha assolto pienamente il proprio onere probatorio ex Controparte_9 art. 2697 cod. civ., rivestendo nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione il ruolo di attore in senso sostanziale.
Dall'esame della documentazione infatti, è emerso che tuti i modelli contrattuali, UNI_Lav, ad eccezione di un solo lavoratore con riguardo alla data del primo maggio 2019, sono Parte_4 privi di causale, sostanzialmente, della motivazione per la quale i lavoratori sono assunti.
4 L'opponente ha evidenziato che, nella fattispecie, stante la specifica attività della OP, volta a garantire sicurezza in occasione di eventi privati, la forma contrattuale idonea per l'impiego dei lavoratori fosse il contratto a tempo determinato, stante la previsione del CCNL fino al 2019 applicabile ed in considerazione della circostanza che la prestazione lavorativa effettivamente richiesta non superasse una settimana di impiego, tale da non rendere necessaria causale alcuna, e i lavoratori (tutti titolari di contratto di lavoro dipendente od esercenti la libera professione), risultassero assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato regolarmente retribuiti, deducendo che ciò fosse “emerso dai prospetti paga di ogni singolo lavoratore regolarmente consegnati a seguito della verifica e decorrenti dal mese di dicembre 2018 al mese di maggio 2019”.
Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1° del D.lgs. n. 81/2015, sul riordino dei contratti di lavoro, emanato in attuazione della legge delega n. 183/2014, “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”.
Nella fattispecie, il sistematico ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, per il periodo oggetto dell'ispezione, privi peraltro della relativa causale (che, a seguito di rinnovo e privi di causale, determinano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ad eccezione di un solo lavoratore sig. per la data di impiego del 01/5/2019, è in palese violazione Parte_4 della norma appena citata, stante “il superamento dei limiti imposti”, diversamente, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “nella forma del contratto intermittente” corrisponde alle attività peculiari della OP consistenti nel soddisfare l'esigenza di forza lavoro intermittente e flessibile, in assenza di una necessità continuativa, in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In relazione alle denunce contributive ex art. 30 della L 843/1978, l' Controparte_9 ha esaminato le buste paga dei lavoratori sottoscritte per le mensilità indicate puntualmente nel verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo, risultando l'omissione dalla verifica del prospetto INPS per i mesi di gennaio e febbraio 2019.
L'opponente infatti “per tale periodo non ha dichiarato imponibili previdenziali, mentre per il mese di aprile 2019, lo ha fatto solo per alcuni dipendenti, sebbene, dalle suddette buste paga, è emerso che vi è stata attività lavorativa nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio, con elargizione di retribuzioni non dichiarate con i modelli Uniemens”.
5 Con riguardo alla violazione di cui all'art. 15 comma 3° del D.lgs. n. 81/2015, la società opponente ha comunicato al Servizio per l'impiego territorialmente competente l'assunzione mediante contratto di lavoro intermittente, tuttavia, “dal riscontro incrociato tra le comunicazioni di assunzione effettuate con tipologia intermittente e l'esame della banca dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono emerse le violazioni indicate nel citato verbale unico, ovvero, l'omessa comunicazione”.
L'opponente, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato il Contratto Collettivo
e Servizi”, come ostacolo all'applicazione del contratto Controparte_10 di lavoro intermittente, tuttavia, la contrattazione collettiva non prevale sulla legge, salvo casi specifici e a determinate condizioni, dovendo ritenere al contrario che il lavoro intermittente, disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015, sia la forma idonea per il tipo di assunzione prescritta.
Il lavoro “ a chiamata” disciplinato in particolare dagli artt. 13 e ss. del D.lgs. n. 81/2015, è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese, dell'anno, dovendo sussistere due requisiti, oggettivo e soggettivo, che, tuttavia sono alternativi e non concorrenti, il primo, per “soddisfare esigenze indicate dai contratti collettivi”, in mancanza, i casi di utilizzo sono individuati dal Ministero del Lavoro e, non essendo stato mai pubblicato tale decreto, è possibile fare il riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657/2023 punto
5; il secondo, in relazione all'età dei lavoratori impiegati con non meno di anni 24 e non superiore ai
55 anni.
La giurisprudenza richiama altresì la circostanza che il ricorso al lavoro intermittente o a chiamata è prescritto “per soddisfare esigenze di personale discontinue e caratterizzate da un andamento realmente variabile nel tempo” (Circolare n. 20/2012 del Ministero del Lavoro): “la prestazione può essere considerata intermittente, anche se protratta per periodi di tempo di durata significativa, purché gli stessi "siano intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non ci sia un'esatta coincidenza tra la "durata del contratto" e la durata della prestazione".
“Caratteristica peculiare del lavoro intermittente è la non continuità delle prestazioni richieste dal datore di lavoro, non essendo la frequenza delle prestazioni lavorative e la durata delle stesse predeterminate ma venendo esse espletate, di volta in volta, in base all'effettiva esigenza dell'impresa”
(Corte di Cassazione ordinanza n. 21683 del 23.8.2019).
L'opposizione pertanto può essere solo parzialmente accolta per la riduzione della sanzione al minimo edittale, in applicazione dell'art. 11 L 689/1981.
La specificità delle questioni trattate consiglia l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, Prima Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione a ordinanza ingiunzione nr.
456/2023 del 7 giugno 2023, prot. n. 20452, emessa dall' di Lecce, Controparte_9 notificata in data 21/06/2023, nei confronti della , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , disattesa ogni altra domanda o Parte_2 eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso,
2) Per lo effetto, dispone la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale,
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace Lecce, 05 maggio 2025 (dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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