CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°559 R.G.A. 2023, cui è riunita quella iscritta al n° 672 RGA 2024, promossa in grado di appello
D A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Barretta, Luigi Parte_1
Cardone e Luigi Cimino appellante in entrambi i procedimenti riuniti
C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Termine Parte_2 appellato in entrambi i procedimenti riuniti
E C O N T R O
CP_1 appellato/contumace in entrambi i procedimenti riuniti all'udienza del 3 aprile 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO E IN DIRITTO 1) Con distinti ricorsi proposti in data 18.2.2020 e 26.11.2020, Parte_2 adiva il G.L. del Tribunale di Agrigento e premesso di esser dipendente della Società Autolinee Licata (SAL) s.r.l. e di avere prestato adesione al fondo di previdenza complementare in forza del quale il datore di lavoro era obbligato a versare CP_1 periodicamente tribuzione integrativa ed il T.F.R. accantonato mensilmente, lamentava che il datore di lavoro non aveva provveduto (da dicembre 2016 ad ottobre 2019 e da novembre 2019 ad ottobre 2020) a versare nel Fondo le quote CP_1 contributive trattenute sulla busta paga, onde chiedeva condannarsi la CP_2
- nel primo ricorso depositato il 18.2.2020 “…all'immediato l CP_1 dei contributi trattenuti al ricorrente e non versati al fondo e delle quote del TFR maturato e da CP_1 si al fondo per la somma complessiva di €8.369,58 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo Priamo, in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
in subordine, condannare la società convenuta a corrispondere direttamente al ricorrente la somma complessiva di €8.369,58 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in CP_1 ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
affinché possa Pag.1 provvedere direttamente al versamento al fondo ed alla regolarizzazione della propria posizione CP_1 contributiva;
in ogni caso, sempre previo accertamento dell'inadempimento della Società convenuta al versamento dei contributi contrattualmente dovuti al Fondo e previo accertamento della potenzialità lesiva CP_1 dell'omissione contributiva sulla posizione previdenziale del ricorrente, condannare in forma generica la società convenuta al risarcimento del danno con espressa riserva di esperire successiva azione al momento dell'attualizzarsi del danno stesso (…);
- nel secondo ricorso depositato il 26.11.2020, “all'immediato versamento al Fondo dei contributi trattenuti al ricorrente e non versati al fondo e delle quote del TFR maturato e da CP_1 si al fondo per la somma complessiva di €2.601,48 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo in misura pari al tasso di interesse della CP_1
BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali in dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
in subordine, condannare la società convenuta a corrispondere direttamente al ricorrente la somma complessiva di €2.601,48 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo
in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali CP_1 sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
affinché possa provvedere direttamente al versamento al fondo ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva;
CP_1 in ogni ca re previo accertamento dell'inadempimento della Società convenuta al versamento dei contributi contrattualmente dovuti al Fondo e previo accertamento della CP_1 potenzialità lesiva dell'omissione contributiva sulla posizione prev e del ricorrente, condannare in forma generica la società convenuta al risarcimento del danno con espressa riserva di esperire successiva azione al momento dell'attualizzarsi del danno stesso”. Sulle difese della società convenuta la quale non contestava l'inadempimento della obbligazione delegata ma lo addebitava alla carenza di liquidità finanziaria causata dalla ritardata riscossione di crediti con la P.A., e nella contumacia del con CP_1 sentenze n.998/2022 e n.1074/2023 il Giudice adito, previa , sul presupposto della natura retributiva del T.F.R. e della funzione previdenziale cui nel sistema della previdenza complementare esso risultava preordinato, condannava la S.A.L. s.r.l.: a) con la sentenza n.998/2022 “a conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con la somma complessiva di euro 8.125,73 nonché a CP_1 corrispondere al ricorrente, a titolo del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di €182,15 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge …”; b) con la sentenza n.1074/2023 “a conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con la somma complessiva di euro 2.682,92 CP_1 comprensiva dell'importo di euro 122,08 a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo delle somme dovute oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Le sentenze in parola sono state impugnate dalla S.A.L. s.r.l. (con distinti ricorsi depositati il 13.6.2023, iscritto al n.559/2023 RGA, e il 7.6.2024, iscritto al n.672/2024 RGA) la quale stigmatizza l'abusivo frazionamento della domanda posto in essere dal
- autore di due distinte azioni per porzioni contributive di analoga natura – e ne Pt_2 ffermarsi la responsabilità processuale ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Nel merito contesta l'operato del G.L. per avere questi sorvolato sulla eccezione di inammissibilità della domanda articolata sotto due distinti profili:
Pag.
2 - il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per ottenere condanna a favore di un terzo;
- l'inesigibilità della prestazione complementare durante il corso del rapporto di lavoro. Quanto al primo rilievo deduce l'incompletezza del sistema che non contemplerebbe la facoltà del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare di domandare, nella veste di sostituto processuale, la condanna al versamento del T.F.R.. Circa il secondo aspetto, oppone che, a causa della non risolta incertezza della natura del rapporto trilatero sottostante tra lavoratore, datore di lavoro e Fondo complementare – se delegazione di pagamento o cessione di credito - e poiché i versamenti effettuati dal datore di lavoro, in proprio e anche per conto dei lavoratori, hanno natura contributiva e non retributiva, il G.L. non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di condanna ostandovi la inesigibilità del credito in costanza di rapporto dettata dall'art. 11 del D. Lgs n. 252/2005 per la quale “il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza”. Di tal che, stante la circostanza pacifica che il rapporto di lavoro era ancora in corso, il recupero dell'omesso versamento del T.F.R. al fondo di previdenza avrebbe potuto esercitarsi esclusivamente al momento della sua cessazione. Con altro separato motivo la SAL s.r.l. si duole della violazione dell'art.112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione della pronuncia rispetto alla decretata condanna al risarcimento del danno quale perdita di redditività conseguente ai mancati versamenti stante che la domanda formulata dal lavoratore era unicamente di risarcimento in forma generica. In entrambi i procedimenti il sebbene regolarmente citato, è CP_1 rimasto contumace.
con distinte memorie, si è ritualmente costituito in giudizio Parte_2 chiede impugnazioni proposte da controparte. Disposta la riunione del procedimento iscritto al n.672/2024 RGA a quello iscritto al n.559/2023 RGA (cfr. verbale di udienza 3.4.2025) e all'esito di reiterati e vani tentativi di conciliazione, all'odierna udienza la causa, previa discussione, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello deve essere disatteso secondo un percorso motivazionale già seguito da questa Corte in altri precedenti casi analoghi (cfr. sent. n.211/2025, n.216/2025, n.199/2025). In ordine al contestato abuso del processo, insito nell'adozione di una strategia processuale volta all'artificioso smembramento dell'unitaria azione giudiziale, astrattamente sanzionabile per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ritiene il collegio che il motivo non offra elementi adeguati, al di là della deduzione della identità delle parti e della materia, per ritenere accertata la strumentalizzazione dell'istituto processuale. Ciò premesso, giova osservare che la disciplina generale della previdenza complementare disegnata dalla Legge delega n.243/2004 e declinata dalla normativa di attuazione (D.Lg.vo n.252/2005) definisce un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art.38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti. Essa propugna “l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i
Pag.3 propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” (art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.). Il legislatore delegato, tuttavia, ha rinunciato ad esercitare la delega diretta a conferire ai fondi la rappresentanza degli iscritti nelle controversie aventi ad oggetto le omesse contribuzioni avendo preferito devolvere allo Statuto ed al Regolamento del fondo le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime (art. 14). Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa. Ora una prima questione posta dall'appellante inerisce alla natura del rapporto negoziale sottostante l'obbligo contratto dal datore di lavoro di conferire nel Fondo le quote contributive ed il T.F.R., se conseguente ad una mera delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. ovvero ad una cessione di credito effettuata dal lavoratore al Fondo. Su tale dilemma interpretativo si salda l'obiezione che nega al lavoratore la legittimazione ad agire quale sostituto processuale del Fondo in carenza di una previsione normativa che la contempli. Atteso che, mentre nel primo caso il mancato versamento al Fondo complementare da parte del datore di lavoro configura un inadempimento idoneo a determinare lo scioglimento del mandato, con il corollario che il lavoratore sarebbe legittimato ad agire in proprio per recuperare la contribuzione omessa che conserva natura retributiva, nel secondo caso il credito del lavoratore, trasferito al Fondo complementare, acquista natura previdenziale con la conseguenza che sarà il Fondo autorizzato ad agire per la sua tutela. Trasfusi i principi che precedono nella vicenda in esame non appare revocabile in dubbio che la struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e CP_1
Pensione ripeta il modello tipico della delegazione di pagamento e del man riscuotere come d'altra parte riconosciuto dalla stessa appellante sulla scorta della dichiarazione di adesione al Fondo con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del T.F.R. i contributi previsti . Ciò posto, la disamina della fattispecie non può evitare di confrontarsi con l'esegesi autorevole formulata in materia dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2406 del 27/01/2022) la quale ha avuto modo di fissare alcuni caposaldi interpretativi. Ha osservato la Suprema Corte che “anche nel vigore della disciplina riformata dei fondi di previdenza complementare va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi” tanto desumendosi dal fatto che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, ed è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro. Sicchè, “In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto (Cass. cit.) . (…)
Pag.4 Il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti”. La previsione di una siffatta garanzia risulta nondimeno coerente con la parallela disciplina dettata in materia di Fondo di Garanzia (art. 5 Legge n. 80/1992) il quale può essere chiamato ad attivarsi dal lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro allo scopo di reintegrare il Fondo complementare della contribuzione mancante. E non collide in nessun modo con il vincolo di inesigibilità della prestazione previdenziale dettato dall'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005 atteso che non si ha riguardo in questo caso ad una domanda diretta a riscuotere la prestazione previdenziale ma ad assicurare la continuità della implementazione del fondo in funzione della integrità della provvista finanziaria destinata ad alimentarlo. Ora spostando l'attenzione alla disamina dello Statuto di cui la legislazione CP_1 primaria demanda la regolamentazione specifica del rapporto previdenziale, esso stabilisce che in caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno (art. 8 comma 10) e che l'azione di recupero di tali misure risarcitorie è esercitata “disgiuntamente da parte del lavoratore” il quale risulta pertanto legittimato ad agire, in quanto titolare del credito, per richiedere che tali misure vengono attribuite ed acquisite alla posizione individuale dell'iscritto (cfr. Regolamento in atti). Tale previsione oltre a sciogliere ogni residuo dubbio riguardo la titolarità dell'azione in capo al lavoratore chiarisce anche il perimetro della statuizione di condanna oggi impugnata la quale si è correttamente conformata ai limiti della domanda formulata dal ricorrente liquidando le poste contributive e l'indennità risarcitoria nella misura specificamente richiesta in ricorso. Non sussiste, pertanto, la supposta violazione del principio dettato dall'art. 112 c.p.c. a fronte del fatto che, ferma restando la pertinenza dell'indennizzo liquidato quale recupero della perdita di redditività del fondo – impropriamente destinata a risarcire il patrimonio del lavoratore ma sul punto non risulta proposto specifico motivo di gravame
- nessun'altra posta risarcitoria risulta riconosciuta in violazione del divieto di ultrapetizione. Né, infine, appare configurabile alcun conflitto tra la soluzione interpretativa sopra adottata ed il complanare principio formulato dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n.11198 del 26/4/2024) laddove si è detto che in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del T.F.R. maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, si ripristina la disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, atteso che una siffatta eventualità postula, nella lettura della Corte, il venir meno del vincolo di destinazione della contribuzione omessa alla previdenza complementare conseguente alla risoluzione per inadempimento del mandato conferito dal lavoratore, circostanza quest'ultima assente nel caso in esame in cui la volontà manifestata del lavoratore è stata piuttosto quella di obbligare il datore di lavoro ad adempiere coattivamente al mandato ricevuto. Per le ragioni esposte gli appelli riuniti devono essere disattesi con conseguente conferma delle sentenze di primo grado.
Pag.5 3) Le spese del presente grado si regolano secondo soccombenza e si liquidano e si distraggono come in dispositivo. Nulla deve disporsi in ordine alla posizione del , rimasto contumace. CP_1 CP_1 Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del che dichiara, conferma CP_1 le sentenze n.998/2022 e n.1074/2023 emesse dal Tribunale G.L. di Agrigento. Condanna in persona del rappresentante legale p.t., al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che Parte_2 liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre i rso spese generali come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Nulla sulle spese di questo grado nei confronti dell'appellato contumace. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 3 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
Pag.6