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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4142/2023
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. R.G. 4142/2023 promosso da:
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ivano Troja
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso). con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26/10/2023 , Parte_1 premettendo di aver avuto una relazione more uxorio con CP_1
dalla cui unione era nata in data [...] la figlia
[...] Per_1 chiedeva l'affidamento condiviso della predetta con collocazione presso la madre nell'abitazione della nonna paterna e con obbligo a carico del padre di versare un contributo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Rappresentava che, nonostante la fine della relazione sentimentale con il , avvenuta anni fa, i rapporti con quest'ultimo si erano CP_1 mantenuti cordiali, tant'è vero che entrambi avevano concordato pacificamente i giorni per le visite alla minore.
Riguardo agli aspetti economici, precisava che aveva lavorato CP_1 come magazziniere fino al 30/06/2023 e che percepiva indennità di disoccupazione.
All'udienza di prima comparizione, atteso che la notifica a CP_1 non era andata a buon fine per irreperibilità, il Giudice
[...] assegnava a parte ricorrente un nuovo termine per la notifica, anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 09/10/2024 la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava che la figlia sentiva il padre al telefono quasi quotidianamente ma non lo frequentava da parecchi mesi;
riferiva inoltre di aver appreso che il si era trasferito a Palermo ed CP_1 insisteva pertanto nelle proprie richieste.
non compariva, né si costituiva. Controparte_1
Il Giudice, in via temporanea ed urgente, disponeva il collocamento della minore presso la madre in regime di affidamento condiviso e poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un contributo mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie;
ritenuto altresì che le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente apparivano inammissibili e comunque superflue per la decisione della causa, rinviava per la discussione all'udienza cartolare del 19/03/2025.
Con successive note d'udienza chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1 contumacia di parte resistente e che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
18/12/2023).
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il Controparte_1 quale, rendendosi irreperibile (è agli atti certificato in cui risulta
2 cancellato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Siracusa per irreperibilità), non è comparso in giudizio, né si è costituito.
Nel merito, ritiene il Tribunale che possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento della minore ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull'affidamento dei minori e, vista la valorizzazione del diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, ha introdotto con il comma 2 dell'art. 155 c.c., il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso.
L'affidamento condiviso si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto giacchè prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il resistente, seppur non con regolarità, vede la minore e la sente al telefono quasi quotidianamente;
pertanto, non v'è ragione per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, peraltro richiesto anche dalla stessa ricorrente, trattandosi di scelta maggiormente conforme agli interessi della minore.
Per quanto concerne i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la
“cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali,
3 garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Alla luce di ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la Controparte_1 figlia secondo le modalità indicate in ricorso e di seguito Per_1 elencate:
• Il padre avrà il diritto di accompagnare e di riportare a casa la figlia minore, a giorni alterni con la madre, sia quando la minore deve recarsi e fare rientro da scuola che nei giorni dedicati alle attività extra scolastiche;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia minore il martedì
e il giovedì pomeriggio feriale di ogni settimana dalle ore 15:00 alle ore
20:00, rimanendo salva, in ogni caso, la possibilità di scegliere due diversi pomeriggi feriali non consecutivi della settimana, previo congruo preavviso da comunicarsi alla madre almeno 12 ore prima del preventivato incontro;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia minore il fine settimana, alternandosi con la madre, dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:00 e, qualora la domenica cada con altra festività già assegnata all'altro genitore, solo il sabato;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia minore, ad anni alterni con la madre, la festività della patrona della città di Siracusa, dalle ore 10:00 sino alle ore 21:00, nonché le festività del Santo Natale e di S. Stefano, del capodanno e dell'Epifania, talché se un anno la figlia minore passerà il giorno Natale con la madre l'anno successivo lo dovrà trascorrere con il padre e, se il Natale lo trascorrerà con l'uno il successivo giorno festivo di Santo Stefano la minore lo trascorrerà con l'altro genitore e così via.
• Il padre avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà con la figlia minore, dalle ore
10:00, salvo impegni scolastici e ludici, alle ore 21:30 del medesimo giorno;
medesimo diritto viene riconosciuto alla ricorrente per il giorno
4 del suo compleanno e la festa della mamma, anche se gli stessi cadranno in giorni normalmente previsti per le visite dell'altro genitore;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere il giorno dell'onomastico e del compleanno insieme alla figlia minore, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 o dalle ore 16:00 alle ore 22:00, salvo impegni scolastici, nonché di partecipare alle principali ricorrenze personali della minore, quali il compleanno, la cresima etc. etc.;
• Nel corso del periodo estivo, dalla fine dell'anno scolastico sino alla ripresa di quello successivo, il padre e la madre avranno il diritto di trascorrere con la figlia minore dieci (10) giorni consecutivi, previa comunicazione e previo accordo, che dovrà perfezionarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne il mantenimento della minore, la ha Parte_1 chiesto che il resistente venisse onerato di contribuire nella misura di €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La stessa ricorrente ha precisato che, da informazioni in suo possesso,
, che ha lavorato come magazziniere, percepirebbe un'indennità CP_1 di disoccupazione.
Ebbene, alla luce anche di tali circostanze e della mancanza di prova da parte della delle effettive disponibilità economiche del , Parte_1 CP_1 si ritiene corretto confermare quanto disposto in via provvisoria ed urgente e, pertanto, porre a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del minore nella misura di euro 150,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Stante la soccombenza del resistente, lo stesso va condannato a rifondere a controparte le spese del presente giudizio.
Alla liquidazione si procede applicando i parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo i valori intermedi tra il minimo e il medio, tenendo in considerazione il valore della causa (indeterminabile di complessità bassa) e l'attività svolta (fase di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
5 DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
AFFIDA la minore in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
.
[...]
REGOLA il diritto di visita da parte del genitore non affidatario secondo liberi accordi tra le parti o in mancanza secondo le modalità indicate nel ricorso e riportate in parte motiva. di corrispondere a entro Parte_2 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre spese straordinarie al 50% individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale.
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di , che liquida in € 2.000,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 14.4.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
6
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. R.G. 4142/2023 promosso da:
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ivano Troja
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso). con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26/10/2023 , Parte_1 premettendo di aver avuto una relazione more uxorio con CP_1
dalla cui unione era nata in data [...] la figlia
[...] Per_1 chiedeva l'affidamento condiviso della predetta con collocazione presso la madre nell'abitazione della nonna paterna e con obbligo a carico del padre di versare un contributo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Rappresentava che, nonostante la fine della relazione sentimentale con il , avvenuta anni fa, i rapporti con quest'ultimo si erano CP_1 mantenuti cordiali, tant'è vero che entrambi avevano concordato pacificamente i giorni per le visite alla minore.
Riguardo agli aspetti economici, precisava che aveva lavorato CP_1 come magazziniere fino al 30/06/2023 e che percepiva indennità di disoccupazione.
All'udienza di prima comparizione, atteso che la notifica a CP_1 non era andata a buon fine per irreperibilità, il Giudice
[...] assegnava a parte ricorrente un nuovo termine per la notifica, anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 09/10/2024 la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava che la figlia sentiva il padre al telefono quasi quotidianamente ma non lo frequentava da parecchi mesi;
riferiva inoltre di aver appreso che il si era trasferito a Palermo ed CP_1 insisteva pertanto nelle proprie richieste.
non compariva, né si costituiva. Controparte_1
Il Giudice, in via temporanea ed urgente, disponeva il collocamento della minore presso la madre in regime di affidamento condiviso e poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un contributo mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie;
ritenuto altresì che le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente apparivano inammissibili e comunque superflue per la decisione della causa, rinviava per la discussione all'udienza cartolare del 19/03/2025.
Con successive note d'udienza chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1 contumacia di parte resistente e che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
18/12/2023).
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il Controparte_1 quale, rendendosi irreperibile (è agli atti certificato in cui risulta
2 cancellato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Siracusa per irreperibilità), non è comparso in giudizio, né si è costituito.
Nel merito, ritiene il Tribunale che possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento della minore ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull'affidamento dei minori e, vista la valorizzazione del diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, ha introdotto con il comma 2 dell'art. 155 c.c., il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso.
L'affidamento condiviso si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto giacchè prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il resistente, seppur non con regolarità, vede la minore e la sente al telefono quasi quotidianamente;
pertanto, non v'è ragione per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, peraltro richiesto anche dalla stessa ricorrente, trattandosi di scelta maggiormente conforme agli interessi della minore.
Per quanto concerne i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la
“cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali,
3 garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Alla luce di ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la Controparte_1 figlia secondo le modalità indicate in ricorso e di seguito Per_1 elencate:
• Il padre avrà il diritto di accompagnare e di riportare a casa la figlia minore, a giorni alterni con la madre, sia quando la minore deve recarsi e fare rientro da scuola che nei giorni dedicati alle attività extra scolastiche;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia minore il martedì
e il giovedì pomeriggio feriale di ogni settimana dalle ore 15:00 alle ore
20:00, rimanendo salva, in ogni caso, la possibilità di scegliere due diversi pomeriggi feriali non consecutivi della settimana, previo congruo preavviso da comunicarsi alla madre almeno 12 ore prima del preventivato incontro;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia minore il fine settimana, alternandosi con la madre, dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:00 e, qualora la domenica cada con altra festività già assegnata all'altro genitore, solo il sabato;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia minore, ad anni alterni con la madre, la festività della patrona della città di Siracusa, dalle ore 10:00 sino alle ore 21:00, nonché le festività del Santo Natale e di S. Stefano, del capodanno e dell'Epifania, talché se un anno la figlia minore passerà il giorno Natale con la madre l'anno successivo lo dovrà trascorrere con il padre e, se il Natale lo trascorrerà con l'uno il successivo giorno festivo di Santo Stefano la minore lo trascorrerà con l'altro genitore e così via.
• Il padre avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà con la figlia minore, dalle ore
10:00, salvo impegni scolastici e ludici, alle ore 21:30 del medesimo giorno;
medesimo diritto viene riconosciuto alla ricorrente per il giorno
4 del suo compleanno e la festa della mamma, anche se gli stessi cadranno in giorni normalmente previsti per le visite dell'altro genitore;
• Il padre avrà il diritto di trascorrere il giorno dell'onomastico e del compleanno insieme alla figlia minore, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 o dalle ore 16:00 alle ore 22:00, salvo impegni scolastici, nonché di partecipare alle principali ricorrenze personali della minore, quali il compleanno, la cresima etc. etc.;
• Nel corso del periodo estivo, dalla fine dell'anno scolastico sino alla ripresa di quello successivo, il padre e la madre avranno il diritto di trascorrere con la figlia minore dieci (10) giorni consecutivi, previa comunicazione e previo accordo, che dovrà perfezionarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne il mantenimento della minore, la ha Parte_1 chiesto che il resistente venisse onerato di contribuire nella misura di €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La stessa ricorrente ha precisato che, da informazioni in suo possesso,
, che ha lavorato come magazziniere, percepirebbe un'indennità CP_1 di disoccupazione.
Ebbene, alla luce anche di tali circostanze e della mancanza di prova da parte della delle effettive disponibilità economiche del , Parte_1 CP_1 si ritiene corretto confermare quanto disposto in via provvisoria ed urgente e, pertanto, porre a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del minore nella misura di euro 150,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Stante la soccombenza del resistente, lo stesso va condannato a rifondere a controparte le spese del presente giudizio.
Alla liquidazione si procede applicando i parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo i valori intermedi tra il minimo e il medio, tenendo in considerazione il valore della causa (indeterminabile di complessità bassa) e l'attività svolta (fase di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
5 DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
AFFIDA la minore in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
.
[...]
REGOLA il diritto di visita da parte del genitore non affidatario secondo liberi accordi tra le parti o in mancanza secondo le modalità indicate nel ricorso e riportate in parte motiva. di corrispondere a entro Parte_2 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre spese straordinarie al 50% individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale.
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di , che liquida in € 2.000,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 14.4.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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