Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.5005/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro Giudice rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Paternò via Parte_1 C.F._1
Annunziata 40, presso lo studio dell'Avv. SARPIETRO ALFIO DANIELE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 02/04/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 16.4.2021, ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
agendo in riduzione avverso l'atto di donazione stipulato in data 4.9.2003 con il quale Controparte_1
i genitori e donarono alla figlia un fabbricato sito in CP_2 Controparte_3 CP_1
Santa Maria di Licodia via Roma 32 censito al foglio 19 particella 682 sub. 2 in quanto lesivo della quota di legittima spettantele sull'eredità del padre deceduto in data 12.5.2015. Ha chiesto di ricostruire
1
, regolarmente citata (vedi deposito telematico del 26.5.21), non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
La mediazione obbligatoria ha avuto esito negativo e la convenuta non costituita non vi ha preso parte.
In citazione viene dedotto che la donazione avrebbe “eroso” la quota di legittima spettante all'attrice sull'eredità del defunto padre, la quale non avrebbe ricevuto nulla, “depauperando l'asse ereditario”.
Nella prima memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., parte attrice ha invece dedotto che, nel patrimonio dei genitori ricade un altro immobile, sito sempre in S. Maria di Licodia via Italo Balbo oggi via Roma, 30, censito al foglio 19, particella 682 sub. 3.
Tuttavia, sebbene in tale prima memoria la parte attrice abbia rivolto la domanda all'intero bene oggetto di donazione indicando, quale componente del relictum, l'intero bene sub 3, l'azione di riduzione, secondo quanto indicato in citazione, risulta proposta esclusivamente in relazione all'eredità del defunto padre (mentre nulla viene dedotto in ordine all'eventuale apertura della successione della madre, che non viene peraltro indicata in citazione come soggetto non più in vita).
Pertanto, la richiesta di ridurre l'intera donazione e non solo limitatamente alla quota del 50% del bene di spettanza del padre e la pretesa di fare ricadere nel relictum l'intero bene rappresenta una domanda nuova e come tale inammissibile.
Pertanto, chiarito l'oggetto della domanda di riduzione oggetto di causa, in assenza di deposito di comparsa conclusionale dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
In diritto, si richiama la giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie,
2 risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione” (Cass. 348/23).
Sulla scorta dei superiori principi, occorre procedersi alla riunione fittizia che, può essere condotta, sulla scorta dei medesimi valori degli immobili come prospettati dalla stessa parte attrice, e che, a dispetto di quanto sostenuto, determina una lesione minima.
Ha dedotto in particolare l'attore che “Il patrimonio da dividere ammonta pertanto a solo due immobili;
il valore determinato sulla scorta dei parametri forniti dall'agenzia delle entrate (Rif. OMI provincia di Catania) ammonta ad euro 99200,00 per il fabbricato sub. 3 (edificio costruito nel lontano 1939 in condizioni pessime e peraltro gravato di ipoteca) e di € 43.200,00 per il fabbricato sub.2 cioè quello oggetto di donazione, che ha un valore elevato poiché adibito nel tempo e ancora oggi ad attività commerciale e pertanto per un valore complessivo dell'asse ereditario di € 142.400,00.
Orbene atteso che la disponibile nel caso di specie ammonta ad ¼ del patrimonio (cioè 35.600,00 euro) ed atteso altresì che il bene donato ne vale circa 43.200,00 vi è senza dubbio una lesione della quota di legittima della mia assistita…”.
Tuttavia, la parte attrice giunge ad una conclusione erronea laddove sostiene che “vi è senza dubbio una lesione della quota di legittima della mia assistita giacchè il valore della donazione supera la quota disponibile. Alla luce delle superiori considerazioni si chiede che accertata la lesione della legittima e dichiarata inefficace la donazione, l'immobile ai sensi dell'art. 560 II° comma venga lasciato per intero nell'eredità, rilevato che trattasi senza dubbio di bene indivisibile, sia per la scarsa metratura, sia perché dotato di un unico accesso”.
La riduzione va tuttavia operata sulle disposizioni come per legge, ossia su quanto ricadente nel relictum senza alcuna possibilità di ricondurre per intero il bene nell'asse come richiesto dalla parte attrice, atteso che, perché un bene donato ricada nell'asse è necessario che la lesione superi di oltre ¼ il valore della disponibile ex art.560 c.c., evenienza non configurabile nella fattispecie.
Premesso che soltanto la quota del 50% dei detti beni deve essere conteggiata nella riunione fittizia, tenuto conto dei valori degli immobili indicati dall'attore (ossia la metà del valore indicato dall'attore), la quota di legittima spettante all'attrice pari ad ¼ ex art. 542 co.2 c.c., calcolata a seguito della riunione fittizia di relictum e donatum (€71.200,00), è pari ad €17.800,00.
Sulla scorta delle norme della successione legittima (1/3 alla moglie e 2/3 ai figli) la quota di 1/3 spettante all'attrice sul relictum (valore 49.600,00) è pari ad €16.533,33, cosicchè residua una minima lesione arrecata dalla donazione che dovrà essere reintegrata mediante la corresponsione della somma di €1.266,00 dalla convenuta in favore dell'attrice.
Stante l'accoglimento in misura assai ridotta della domanda attorea, fondata per lo più su presupposti
3 erronei, per le ragioni suddette, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di €1.266,00, oltre interessi legali dalla sentenza;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro Dott.ssa Grazia Longo
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