Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, iscritta al n. 5755 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno
11/4/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Francesco Balestrazzi nel cui studio in Roma, Via Tacito n.23 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
(C.F.: Controparte_1
), con gli avvocati Mario Santaroni e Fabrizio Imbardelli nel P.IVA_2 cui studio in Roma, Via di Porta Pinciana, 4, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATO
E
pag. 1 di 17
), (C.F. ) e P.IVA_3 CP_3 C.F._1 [...]
(C.F. ) in qualità di eredi con beneficio di CP_4 C.F._2 inventario di , Persona_1
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI;
APPELLANTI
E
(C.F. e Controparte_5 P.IVA_4 P_
(C.F. );
[...] C.F._3
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI;
APPELLATI
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 22353 depositata il 15/7/2022 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda
Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il tribunale, con sentenza del 26/5/2008, in accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 1398 e 1399 c.c. (tra gli altri) dalla dopo aver ritenuto che: - la Parte_2 procura conferita da , precedente amministratore della Parte_3 società attrice, a con atto autenticato del 20/3/1986, era stata Persona_2 efficacemente revocata, con lettera in data 25(o 29)/9/1991, da Persona_3
nuovo amministratore della predetta società; - ,
[...] Persona_1 pertanto, da quella data, non era più legittimato a porre in essere atti che potessero coinvolgere la fatti Parte_2 salvi, a norma degli artt. 1396 c.c., i diritti acquistati dai terzi che non erano stati messi in condizione di conoscere l'intervenuta revoca del potere di rappresentanza;
- nessuno, tuttavia, aveva inteso trattato di tale profilo essendo "evidente che, dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge la piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; dichiarava l'inefficacia, nei confronti della Controparte_1 del contratto con il quale, a mezzo di scrittura privata autenticata del 24 (o
21)/7/1992, , nella qualità di procuratore della predetta Persona_1 società, aveva dichiarato di vendere alla al prezzo di £. Parte_4
203.000.000, alcuni terreni in Vieste.
insieme a e alla Parte_4 Persona_1 [...]
con atto di citazione notificato il Controparte_2
10/7/2009, proponevano appello avverso tale sentenza deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, la procura speciale conferita da
, quale amministratore unico della Controparte_7 Pt_2
pag. 2 di 17 a era, al momento della Parte_2 Persona_1 stipula del contratto di compravendita, perfettamente valida ed efficace.
Secondo gli appellanti, infatti, il tribunale, lì dove aveva ritenuto esistente ed efficace la revoca della procura a suo tempo conferita a Persona_1 con la missiva in data 25/9/1991 di quale nuovo Persona_3 amministratore della predetta società, non aveva considerato, tra l'altro, che gli attori non avevano dimostrato l'invio e la ricezione della predetta missiva e che i convenuti, ad onta di quanto ritenuto sul punto dal giudice di primo grado, avevano espressamente contestato tale circostanza.
La resisteva all'appello, Controparte_1 del quale chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale condizionato nella parte in cui il tribunale aveva rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita del 24/7/1992.
e la rimanevano Controparte_6 Controparte_5 contumaci. La dichiarava di Controparte_2 rinunciare all'appello.
A seguito del decesso di , il giudizio era interrotto e Persona_1 riassunto da e nella qualità di eredi dello stesso. CP_4 CP_3
La corte d'appello, con la sentenza n. 6375 pubblicata il 27/10/2016 rigettava l'appello.
La corte, in particolare, dopo aver escluso che la revoca della procura conferita con atto autenticato dal notaio dovesse rivestire una forma equipollente, riteneva, quanto alla "comunicazione della suddetta revoca", che: - " ... effettivamente non risulta dagli atti del primo grado che gli ... appellanti abbiano ...contestato la mancata ricezione della lettera del 25 settembre 1991 con cui il nuovo amministratore unico della CP_1 aveva espressamente revocato la procura autenticata Persona_3 del 20 marzo 1986 in favore di "; - gli appellanti, nel proporre Persona_1 la censura sul punto, non avevano specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, "in relazione all'intervenuta revoca del potere di rappresentanza", aveva affermato che era "evidente" come "dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge(va) la piena consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; - gli appellanti non avevano validamente censurato neppure la statuizione del tribunale secondo la quale la revoca della procura non era stata sostanzialmente contestata dagli stessi, non essendo stati in grado "di indicare", nel motivo proposto, "quali scritti difensivi o deduzioni a verbale contenessero la contestazione circa la dedotta conoscenza della revoca della procura a mezzo della richiamata lettera del 25 settembre 1991, avendo anzi indicato, a confutazione della ritenuta non contestazione da parte del Tribunale, gli atti in cui invocavano la validità ed efficacia della procura e del rogito notarile di compravendita
pag. 3 di 17 stipulato in forza della stessa, nonché, del tutto genericamente, «le ulteriori argomentazioni contenute negli scritti difensivi», il che equivale ad ammettere, come ha rilevato il Tribunale, che la revoca formale della procura non era stata in sostanza contestata".
La corte d'appello riteneva che l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati restasse assorbito dal rigetto dell'appello principale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorreva la Parte_1 con un unico motivo, mentre la Controparte_1 resisteva con controricorso.
Con tale motivo la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., censurava la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto che nel corso del giudizio di primo grado non fosse stato contestato un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la revoca della procura rilasciata in favore di con atto Persona_1 autenticato del 20/3/1986, che si sarebbe perfezionata con lettera del
25/9/1991 a lui indirizzata.
Così facendo, però, osservava la ricorrente, la corte d'appello aveva omesso di considerare: - innanzitutto, che il giudizio, in quanto introdotto
(con atto di citazione del 13/6/2003, e cioè) in data anteriore all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2009, non era assoggettato alla norma dell'art. 115, comma 1°, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 14, comma 4, della predetta legge, trovando, quindi, applicazione l'orientamento secondo cui, non essendo previsto un onere di specifica contestazione a carico della parte, un fatto poteva essere considerato pacifico e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova soltanto se, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, lo stesso fosse stato esplicitamente ammesso dalla parte oppure se quest'ultima avesse impostato le proprie difese su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento;
- in secondo luogo, che gli attori avevano per il prima volta dedotto nella memoria di cui all'art. 183, comma 5°, c.p.c., depositata
1'8/4/2004, che in data 25/9/1991 il nuovo amministratore della CP_1 aveva comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a la revoca di tutte le procure speciali e generali allo stesso Persona_1 rilasciate, depositando copia della missiva e della relativa busta di spedizione, rivolta peraltro ad uno solo dei due procuratori, e cioè P_
, e non anche all'altro, e cioè , e che le parti convenute, a
[...] Persona_1 fronte di tale documento, peraltro carente dei necessari requisiti probatori nei confronti delle stesse, avevano, in realtà, espressamente dedotto, nella prima difesa utile, e cioè nella memoria depositata il 7/5/2004, che la predetta missiva era stata indirizzata solo a e non anche all'altro P_ procuratore, e cioè , e che non era stata depositata la ricevuta Persona_1 di spedizione a quest'ultimo né l'avviso di ricevimento da parte dello stesso, deducendo, quindi, che la predetta missiva, non essendo stata portata a pag. 4 di 17 conoscenza di , era, per un verso, tamquam non esset e, per Persona_1 altro verso, non essendo stata adeguatamente pubblicizzata, inopponibile alla - in terzo luogo, che i convenuti, sin dalla Parte_1 comparsa di risposta e poi nelle memorie depositate nel corso del giudizio, avevano anche dedotto che la procura autenticata il 20/3/1986 era stata in realtà revocata da , quale amministratore unico della P_ CP_1 solo con atto pubblico del 26/11/2002, e cioè un atto che il suo autore (parte attrice nel giudizio di primo grado) non avrebbe avuto alcun motivo di compiere se la procura a suo tempo rilasciata a fosse stato Persona_1 effettivamente recapitata a quest'ultimo, senza, peraltro, che tale circostanza di fatto sia mai stata contestata dagli attori nel corso del giudizio di primo grado;
- inoltre, che gli appellanti avevano espressamente contestato, nell'atto d'appello, l'assunto del tribunale relativo ad una presunta e non meglio specificata omessa contestazione in ordine alla revoca formale della procura desumibile dalla lettera del 1991, avendo dedotto che, ad onta di quanto ritenuto dal tribunale, non era stato dimostrato alcunché in ordine all'invio e alla ricezione della predetta missiva da parte di;
- Persona_1 infine, che i convenuti in tutte le loro difese, sia in primo grado che in appello, avevano sempre sostenuto la validità e l'efficacia della procura rilasciata in data 20/3/1986 dalla a al momento CP_1 Persona_1 della sottoscrizione dell'atto di compravendita del 24/7/1992 con il quale la aveva alienato alcuni terreni alla CP_1 Parte_1
I convenuti, pertanto, osservava la società ricorrente, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, avevano espressamente ed implicitamente contestato che la procura rilasciata in data 20/3/1986 dalla, a fosse stata revocata, con CP_1 Persona_1 comunicazione portata a conoscenza del procuratore, in data antecedente alla sottoscrizione, da parte dello stesso, dell'atto di compravendita del
24/7/1992, avendo, per contro, dedotto che tale procura era stata revocata solamente con atto notarile in data 26/11/2002 e che tale deduzione, pur se riferita ad atto pubblico, non era mai stata contestata dalle controparti né presa in considerazione dal tribunale o dalla corte d'appello.
La corte d'appello, in definitiva, aveva concluso la società ricorrente, aveva erroneamente condiviso la decisione del tribunale, che aveva ritenuto non contestato un fatto dedotto dagli attori che la parte convenuta aveva invece specificamente contestato, ed aveva, viceversa, omesso di considerare, ai fini della formazione del proprio convincimento, che gli attori non avevano contestato un fatto dedotto dai convenuti, e cioè che la procura era stata revocata solo con atto pubblico del 26/11/2002. D'altra parte la Controparte_1 proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 della I. n. 47 del 1985, e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello aveva omesso di dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 21/7/1992 ai sensi pag. 5 di 17 della norma dell'art. 18 cit. in ragione della dedotta falsità di uno dei due certificati di destinazione urbanistica allo stesso allegati.
Con ordinanza n. 22353 depositata il 15/7/2022 del 7/7/2023 la
Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, accoglieva il ricorso principale e rigettava il ricorso incidentale;
cassava, nei limiti esposti in motivazione, la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, a questa corte d'appello.
La Corte di Cassazione assumeva gli atti del giudizio di merito, cui accedeva direttamente per la natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto, dimostravano che: a) nel corso del giudizio di primo grado: - gli attori (tra cui la Pt_2
, dopo aver allegato, nell'atto di citazione (p. 5 e 6), che, a seguito delle
[...] dimissioni da amministratore unico della di , CP_1 Parte_3 rassegnate nell'assemblea dei soci il 19/9/1991, e la nomina, in sua sostituzione, di nel corso della stessa assemblea, anche Persona_3 la procura rilasciata dal a con atto autenticato il Pt_3 Persona_1
20/3/1986 "si era estinta ed aveva perso pertanto ogni validità ed efficacia" Per_ e che, di conseguenza, il medesimo , al momento della stipula del contratto di compravendita del 24/7/1992, non poteva che essere considerato come un falsus procurator della avevano, in seguito, dedotto, CP_1 con la memoria ex art. 183, comma 5°, c.p.c. del 7/4/2004, che Persona_3
quale nuovo amministratore della aveva comunicato a
[...] Parte_2
e , con raccomandata AR del 25/9/1991, ad essa Persona_1 P_ allegata come doc. 14, la revoca di tutte le pregresse procure agli stessi conferite con atti autenticati del 4 e del 20/3/1986 (p. 1); - la Parte_4
dopo aver dedotto che la procura rilasciata dal era stata
[...] Pt_3 revocata solo in data 26/11/2002 (v. la comparsa di risposta, p. 9) e che le dimissione del dalla carica di amministratore della società non Pt_3 potevano inficiare la procura conferita al Pirro con l'atto del 1986, con la conseguente validità, "non essendo intervenuta revoca", del contratto di compravendita del 24/7/1992 (v. la memoria del 16/2/2004, p. 2), aveva, in seguito, replicato (con memoria del 7/5/2004, p. 1, 2) alla dedotta revoca di tale procura già con la missiva del 25/9/1991, che, in realtà, tale missiva non era mai stata "portata a conoscenza" di e che tale revoca era, Persona_1 pertanto, da ritenersi, per un verso, tamquam non esset e, per l'altro, inopponibile alla "per non essere stata ... Parte_1 adeguatamente pubblicizzata";
b) il tribunale, con la sentenza poi appellata, dopo aver escluso che avesse perduto i suoi poteri rappresentativi "per il solo fatto Persona_1 che l'amministratore che li aveva conferiti era stato nel frattempo sostituito", aveva ritenuto che l'azione di inefficacia del contratto di compravendita del 21(024)/7/1992 era inefficacia sul rilievo che: - al momento della stipula di tale contratto, il nuovo amministratore della Pt_2
come risulta dalla lettera del 29/9/1991, aveva
[...] Persona_3
pag. 6 di 17 già provveduto a revocare la procura già conferita a e Persona_1 P_
; - , pertanto, dalla predetta data, non era più legittimato a
[...] Persona_1 porre in essere atti che potessero coinvolgere la società, fatti salvi, a norma degli artt. 1396 c.c., i diritti acquistati dai terzi che non erano stati messi in condizione di conoscere l'intervenuta revoca del potere di rappresentanza;
- nessuno, tuttavia, aveva inteso trattato di tale profilo essendo "evidente che, dai rapporti che legavano persone e società nel complesso intreccio tra tutte le parti in lite, emerge la piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza"; - la società convenuta, infatti, non ha inteso soffermarsi sulla revoca formale della procura "come desumibile dalla richiamata lettera del 1991, in sostanza non contestata";
c) la nell'atto d'appello (p. 8-12), aveva Parte_4 espressamente lamentato, che il tribunale avesse ritenuto la sussistenza, in forza di una "presunta e non meglio specificata omessa contestazione", di una formale revoca, per effetto missiva trasmessa il 25/9/1991 da nella qualità di nuovo amministratore della Persona_3 Pt_2
della procura in forza della quale , quale procuratore di
[...] Persona_1 tale società, aveva stipulato l'atto di compravendita del 21/7/1992, e cioè la procura speciale rilasciata allo stesso con atto autenticato in data 20/3/1986, deducendo che: - "per l'intera durata del giudizio" era stata, al contrario, evidenziata "la validità degli atti compiuti dai procuratori in forza delle procure notarili loro conferite", in quanto "valide ed efficaci al momento della loro utilizzazione per il compimento degli atti", con "argomentazioni ampiamente sufficienti ed idonee a ritenere ben più che contestata la presunta revoca della procura" come, del resto, poteva verificarsi
"attraverso l'esame degli scritti difensivi e degli atti notarili prodotti durante l'intero giudizio di primo grado dagli odierni appellanti"; - la missiva recante la data 25/9/1991, con la quale, a dire del tribunale,
nella qualità di nuovo amministratore della Persona_3 Pt_2
aveva revocato la procura speciale che , quale
[...] Parte_3 amministratore della predetta società, aveva rilasciata a con Persona_1 atto del 20/3/1986, prodotta in giudizio dalle controparti "in copia fotostatica unitamente alla busta che dovrebbe averla contenuta ...", "non costituisce valida revoca della procura speciale notarile autenticata nella firma il 20 marzo 1986" poiché "sull'intestazione della busta \h che avrebbe contenuto la missiva del 25 settembre 1991 a firma del nuovo
IN NI ... sono indicati il nominativo e l'indirizzo del dr.
, uno dei destinatari al quale è pervenuto il plico, mentre nulla P_
è stato dimostrato in ordine all'invio ed alla ricezione della suddetta missiva da parte del dr. , quantunque inidonea a produrre la revoca Persona_1 invocata"; - il tribunale aveva, quindi, del tutto omesso di verificare il perfezionamento della ricezione della missiva del 25/9/1991 da parte del dr.
, essendosi limitato a riconoscere la fondatezza dell'eccezione Persona_1
pag. 7 di 17 di intervenuta revoca della procura sulla base dell'erroneo convincimento di un'omessa contestazione dell'eccezione, invece puntualmente svolta, attraverso l'invocazione della validità ed efficacia degli atti posti in essere dai procuratori ed, in particolare, della compravendita stipulata in forza di tale procura "nonché attraverso le ulteriori argomentazioni contenute in tutti gli scritti difensivi prodotti in corso di causa".
La Corte di Cassazione stabiliva che le emergenze documentali dimostrassero, al contrario di quanto ritenuto dalla corte d'appello, che la
Parte_1
a) innanzitutto, aveva espressamente dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, che la missiva con cui quale nuovo Persona_3 amministratore della aveva comunicato a e Parte_2 Persona_1 P_
, a mezzo di raccomandata AR del 25/9/1991, la revoca di tutte le
[...] pregresse procure agli stessi conferite con atti autenticati del 4 e del
20/3/1986, non era mai stata "portata a conoscenza" di e che Persona_1 tale revoca era, pertanto, da ritenersi, per un verso, tamquam non esset e, per l'altro, (e soprattutto, a fronte della norma prevista dall'art. 1396 c.c., secondo la quale la revoca della procura deve essere portata a conoscenza del terzo contraente "con mezzi idonei" ovvero, in mancanza, dallo stesso comunque "conosciuta" al momento della conclusione del contratto), inopponibile alla "per non essere stata ... Parte_1 adeguatamente pubblicizzata";
b) in secondo luogo, aveva espressamente dedotto, nell'atto d'appello, che la missiva recante la data 25/9/1991, con la quale, a dire del tribunale, nella qualità di nuovo Ric. 2017 n. 27444, Persona_3
Sez. 2, CC del 1 ° giugno 2022 13 amministratore della aveva Parte_2 revocato la procura speciale che , quale amministratore Parte_3 della predetta società, aveva rilasciato a con atto del Persona_1
20/3/1986, "non costituisce valida revoca della procura speciale notarile autenticata nella firma il 20 marzo 1986", e che il tribunale si era erroneamente limitato a riconoscere la fondatezza dell'eccezione di intervenuta revoca della procura sulla base dell'erroneo convincimento di un'omessa contestazione dell'eccezione che era stata, invece puntualmente svolta, attraverso l'invocazione della validità ed efficacia degli atti posti in essere dai procuratori ed, in particolare, della compravendita stipulata in forza di tale procura "nonché" (in mancanza di qualsivoglia onere dell'appellante di indicare espressamente gli atti del giudizio di primo grado in cui tale contestazione era stata, come visto, formulata: cfr. Cass. n. 11197 del 2019, secondo cui l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, sicché, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcun requisito di autosufficienza per cui l'appellante che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie o, può aggiungersi, delle contestazioni sollevate avverso i fatti dedotti dalla controparte, non ha pag. 8 di 17 l'onere di trascrivere nell'atto d'appello il testo dei relativi scritti difensivi),
"attraverso le ulteriori argomentazioni contenute in tutti gli scritti difensivi prodotti in corso di causa" (comprensivi, come visto, della deduzione relativa all'inopponibilità della revoca della procura alla società acquirente
"per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata"). Tali deduzioni (fondate o meno che siano, in fatto o in diritto) erano, infatti, senz'altro idonee, quanto alle prime (giudizio innanzi al tribunale), a ritenere adeguatamente__ Ric. 2017 n. 27444, Sez. 2, CC del 1° giugno 2022 ( 14 contestata l'esistenza della revoca della procura e (soprattutto) la sua opponibilità alla società acquirente, e, quanto alle seconde (giudizio innanzi alla corte d'appello), a ritenere che l'affermata mancanza di contestazione da parte di quest'ultima della revoca della procura ("come desumibile dalla richiamata lettera del 1991, in sostanza non contestata") era stata, a sua volta, sufficientemente, censurata attraverso il rinvio agli atti difensivi in cui la contestazione (dell'esistenza e dell'opponibilità della revoca della procura), come detto, era stata, a suo tempo, proposta: e in termini tali ("per non essere stata ... adeguatamente pubblicizzata") da comprendere (se si considerare l'alterità soggettiva esistente tra soci, amministratori e società di capitali) anche l'affermata "piena comune consapevolezza dell'effettiva situazione riguardante i rispettivi organi sociali anche con riguardo ai poteri di rappresentanza".
La Corte di Cassazione aggiungeva che se è vero che, in relazione all'art. 342, comma 1°, c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con la I. n.
134 del 2012, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SU n. 23299 del
2011; Cass. n. 18704 del 2015; Cass. n. 12280 del 2016), è anche vero, tuttavia, che, ove l'atto d'appello denunci, come nel caso in esame, l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti (a partire dalla ritenuta non contestazione dei fatti, come la revoca della procura, ex adverso dedotti), è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n.
24464 del 2020). Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello pag. 9 di 17 richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. n. 40560 del
2021; Cass. n. 21401 del 2021). In definitiva, mel caso in cui l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (Cass. n. 18674 del 2011, la quale ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello sul rilievo che il medesimo si limitava a riproporre come censure le osservazioni contenute nelle relazioni tecniche di parte, mentre la sentenza di primo grado aveva recepito le risultanze della c.t. u.). D'altra parte la Corte di Cassazione rigettava il ricorso incidentale proposto dalla afferendo a Controparte_1 statuizione con la quale la corte d'appello aveva non già rigettato ma solo ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato che la società appellata aveva proposto avverso il rigetto, a suo tempo deciso dal tribunale, della domanda di nullità della compravendita ai sensi dell'art. 18 della n. 47 cit..
In tema di giudizio di cassazione, infatti, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095 del 2017; Cass. n. 11270 del 2020).
§ 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio la
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adìta, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta e disattesa, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n. 10986 emessa dal Tribunale di Roma il 18 marzo 2008 e pubblicata il successivo 26 maggio 2008 nel giudizio N.R.G 47703/2003: A. rigettare la domanda di inefficacia nei confronti della
[...] dell'atto di trasferimento immobiliare Controparte_1 redatto con scrittura privata in data 21 luglio 1992 con autentica delle sottoscrizioni da parte del Notaio di Roma, Rep. N. Persona_4
12585, Racc. n. 4481, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
pag. 10 di 17 Foggia il 7 agosto 1992 al N. Reg. Gen. 15175 e N. Reg. Part. 12313; B. accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di compravendita del 21 luglio 1992 nei rogiti del notaio Persona_4 di Roma, rep. 12585, racc. 4481 trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. di Foggia il 7 agosto 1992 al n. reg. gen. 15175 e n. reg. part. 12313 e per l'effetto: C. ordinare al Conservatore dei RR.II. di Foggia di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
D. ordinare al Conservatore dei RR.II. di Foggia di provvedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione relativo al giudizio distinto con il n. R.G. 47703/2003 eseguita in data 8 novembre 2007 al n. reg. gen. 27348 e n. reg. part. 18018. Con vittoria di spese di lite, compensi professionali, rimborso forfetario ex DM
n. 55/2014, IVA e CPA, del presente giudizio di rinvio e di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.”
Ha resistito il Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di
[...]
Appello, autorizzata la ricostruzione dei fascicoli di parte dei gradi di merito del fallimento comparente nel termine all'uopo prefiggendo: “1. Dato preliminarmente atto del passaggio in giudicato della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione a suo tempo proposta dal Dott. Per_1
e coltivata dagli Eredi beneficiari dello stesso, Rigettare l'appello
[...] proposto dalla siccome infondato in fatto e in diritto e Parte_1 confermare, quindi, il dictum della sentenza impugnata del Tribunale di
Roma n. 10986/2008, con conferma dell'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Foggia di provvedere alla trascrizione della sentenza con riferimento alla trascrizione dell'atto di citazione del giudizio R.G.
47703/2003 per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento del
21.07.1992 per scrittura privata autenticata dal Notaio Persona_4 trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia r.p. n.
12313 r.g. n. 15175 il 07.08.1992 di cui alla nota di trascrizione n. 1 dell'8 novembre 2007 r.g. n. 27384 r.p. n. 18018 ed alla annotazione ex art. 2655
c.c.. 2. In via subordinata, qualora l' appello avversario dovesse essere accolto in tutto o in parte, si chiede che, in accoglimento del proposto appello incidentale condizionato, sia dichiarata la nullità ex art. 18 L. 28.02.1995, n. 47 dell'atto di compravendita del 24.07.1992 autenticato nelle firme dalla Notaio (Rep. n. 12585, Racc. 4481) Persona_4 relativamente ai lotti di cui alle particelle nn. 276, 46, 265, 145, 289, 16 e
55, stante l'accertamento della falsità del certificato di destinazione urbanistica del 10.05.1992 allegato alla compravendita. Con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia di provvedere, con esonero da responsabilità, alla trascrizione della emittenda sentenza con riferimento alla trascrizione dell'atto introduttivo del presente giudizio
pag. 11 di 17 indicato al precedente punto 1 delle conclusioni;
3. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.”.
Dichiarata la contumacia di Controparte_2
e , in qualità di
[...] CP_3 CP_4 eredi con beneficio di inventario di , Persona_1 [...] e l'appello è stato discusso Controparte_5 Controparte_6 oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 11/4/25.
§ 3. – Il compito di questa Corte è quello di riesaminare la decisione del tribunale che ha dichiarato inefficace nei confronti della rappresentata l'atto di trasferimento Controparte_1 immobiliare del 21/7/1992 alla sul presupposto che Parte_1 fosse stata revocata il 29/9/1991 la procura a vendere conferita a
[...]
, e che il difetto dei poteri rappresentativi fosse noto alla terza Per_1 acquirente, decisione confermata dalla corte d'appello sul presupposto che la comunicazione della revoca non fosse stata contestata e che il difetto dei poteri rappresentativi noto alla terza acquirente non fosse stato impugnato. Invero, la Corte di Cassazione ha stabilito che in realtà la
[...] ha contestato l'esistenza della revoca della procura e ha eccepito Parte_1 che tale revoca non fosse opponibile ad essa terza acquirente perché non adeguatamente pubblicizzata, meritando di essere devoluto in appello anche il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado nella parte in cui ha argomentato che fosse a tutte la parti noto lo stato dei poteri rappresentativi.
Alla luce di tale abbrivio, questa corte non può non rilevare che
[...]
non ha avuto conoscenza della revoca della procura a vendere del Per_1
29/9/1991, perché la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con cui il nuovo amministratore della revocava tutte le procure CP_1 speciali e generali già rilasciate, era stata indirizzata soltanto a , P_ né risulta essere stata depositata la ricevuta di spedizione o l'avviso di ricevimento da parte di . Persona_1 Non può assecondarsi l'obiezione dell'appellato secondo cui le sentenze penali pronunciate a carico di proverebbero che egli Persona_1 avesse avuto conoscenza della revoca della procura del 29/9/1991.
In realtà, la sentenza del tribunale di Roma n. 9616 del 15/9/2009 e la sentenza n. 2194 del 24/4/2012 della corte d'appello di Roma si limitano ad evocare il contrasto insorto nell'ambito della società con il fratello P_
e la madre che revocarono tutte le procure a
[...] Controparte_8 [...]
, il quale reagì tentando di riprendere il controllo societario e di Per_1 impossessarsi dei beni di famiglia attraverso vendite fittizie, circostanza assai generica per suffragare che avesse avuto conoscenza Persona_1 della revoca del 29/9/1991 o che la sapesse di tale Parte_1 difetto di poteri alla data della vendita del 21/7/1992, posto che le stesse sentenza inquadrano tali contrasti nell'ambito di attività edilizie facenti capo pag. 12 di 17 Per_ a numerose società del “gruppo ”, senza specifico riferimento alla revoca del 29/9/1991 o alla vendita 21/7/1992.
Non giova neppure obiettare che la sarebbe tra le società CP_1 del gruppo una tra le più “patrimonializzate”, prestandosi meglio al disegno di spoliazione, non valendo tale attitudine a provare che la specifica revoca del 29/9/1991 fosse stata conosciuta o che la specifica vendita del 21/7/1992 fosse fittiziamente intervenuta con la ma avrebbe in Parte_1 realtà avuto per effettivo acquirente lo stesso che sapeva di Persona_1 aver perduto poteri a vendere.
La circostanza che la fosse partecipata e Parte_1 amministrata da non fa transitare sulla società una Persona_1 conoscenza del difetto di poteri che per l'uomo resta non provata rispetto all'atto del 29/9/1991. Seppure l'omessa contabilizzazione del prezzo o la mancata rendicontazione del mandato dovessero deporre nel senso della fittizietà della vendita (circostanza pure esclusa dal tribunale né interessata dalle impugnazioni), resterebbe non provata la conoscenza alla data del 29/9/1991
o del 21/7/1992 della revoca della procura.
In conclusione, l'appello di va accolto e Parte_1 la sentenza n. 10986 pubblicata il 26/5/2008 del Tribunale di Roma va parzialmente riformata con il rigetto della domanda di inefficacia nei confronti della rappresentata Controparte_1 dell'atto di trasferimento immobiliare del 21/7/1992 intervenuto con scrittura privata autenticata delle sottoscrizioni da parte del Notaio
[...] di Roma rep. n. 12585 racc. n. 4481, trascritto presso la Persona_4
Conservatoria dei RR.II. di Foggia il 7 agosto 1992 al N. Reg. Gen. 15175 e
N. Reg. Part. 12313. A tale rigetto deve seguire, ai sensi dell'art. 2668 secondo comma c.c., l'ordine al Conservatore dei RR.II. di Foggia della cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione relativo al giudizio distinto con il n. R.G. 47703/2003 eseguita in data 8 novembre 2007 al n. reg. gen. 27348 e n. reg. part. 18018, nonché della cancellazione dell'eventuale annotazione di inefficacia effettuata ai sensi dell'art. 2655 c.c.
§ 3.1 – Questa Corte deve, altresì, esaminare l'appello incidentale condizionato del per Controparte_1 la declaratoria di nullità ex art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dell'atto di compravendita del 24.07.1992 autenticato nelle firme dalla
Notaio (Rep. n. 12585, Racc. 4481) relativamente ai Persona_4 lotti di cui alle particelle nn. 276, 46, 265, 145, 289, 16 e 55, a motivo della falsità del certificato di destinazione urbanistica del 10.05.1992 allegato alla compravendita. E' vero che il certificato di destinazione urbanistica del 10.05.1992 non è stato rilasciato dal Comune di Vieste, non soddisfacendo la pag. 13 di 17 condizione di validità della compravendita posta dalla disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi recepita nell'art. 30, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata.
Tuttavia, alla compravendita del 24.07.1992 risulta allegato un secondo certificato di destinazione urbanistica in data 16.06.1992, che lo stesso Comune di Vieste riconosce di aver rilasciato, il quale di per sé soddisfa la condizione di validità di legge. Non vale obiettare tale certificato nella descrizione dell'area interessata dal trasferimento non indicherebbe le particelle 276, 46, 265, 145, 289, 16 e 55, con l'effetto che l'atto di compravendita sarebbe nullo limitatamente alla porzione distinta da tali particelle. Invero, le particelle 16 e 55, già nel catasto terreni, erano state oggetto di edificazione, documentata dalla denuncia di cambiamento n. 12655 del 4/10/1988 presentata all' Controparte_9 presentata dal geom. di Foggia, sicchè alla data del CP_10
24.07.1992 erano transitate al catasto urbano, non valendo per il loro trasferimento alcuna condizione di validità dipendente dall'allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Non è vero che il certificato di destinazione urbanistica in data
16.06.1992 non ricomprendesse le particelle 276 e 265, per le quali il compilatore ha commesso un mero errore di battitura, ribattendo per due volte il numero delle particelle 264 e 274. E' infatti evidente che una delle due battiture della 274 in realtà corrisponde alla 276, e che una delle due battiture della 264 in realtà corrisponde alla 265, come del resto conferma la sequenza di particelle che compare nell'atto di compravendita. Non è vero che il certificato di destinazione urbanistica in data 16.06.1992 non ricomprendesse la particella 289, per le quali il compilatore ha commesso un mero errore di battitura indicandola con il numero 209, e cioè con un numero di particella in realtà inesistente, come del resto conferma la sequenza di particelle che compare nell'atto di compravendita. Le particelle 46 e 145 risultano essere state promesse in vendita alla con atto del 6/8/2002 ratificato dalla il 5/9/2002, non Parte_5 CP_1 avendo più essa interesse ad invalidare in qua parte il trasferimento di terreni comunque fuoriusciti dal suo patrimonio.
§ 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate con riguardo al giudizio davanti al Tribunale definito con la sentenza n. 10986 pubblicata il 26/5/2008, davanti alla corte d'appello definito con la sentenza n. 6375 pubblicata il 26/10/2016 cassata, del giudizio di Cassazione definito con la ordinanza n. 22353 pubblicata il 15/7/2022 e del pag. 14 di 17 presente giudizio, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, con lo scaglione (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) atteso il valore della causa, e sulla base di parametri medi:
più segnatamente per il giudizio di tribunale definito con la sentenza n. 10986 pubblicata il 26/5/2008:
Valore della Causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.628,00
Fase di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso dovuto = Euro € 14.103,00
per il giudizio di appello definito con la sentenza n.
6375 pubblicata il 26/10/2016 cassata:
Valore della Causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.911,00
Fase di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso dovuto = Euro € 14.317,00
per il giudizio di cassazione definito con la sentenza n.
19327 pubblicata il 7/7/2023 del 9.10-15.1.2019:
Valore della Causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.402,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.478,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.775,00 Compenso dovuto = Euro € 7.655,00
per il presente giudizio d' appello:
Valore della Causa: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
pag. 15 di 17 Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.911,00
Fase di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso dovuto = Euro € 14.317,00
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 22353 depositata il 15/7/2022 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da
[...] nei confronti del Parte_1 Controparte_1
nella contumacia di
[...] Controparte_2
e in qualità di
[...] CP_3 CP_4 eredi con beneficio di inventario di , ogni altra conclusione Persona_1 disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello di e, in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 10986 pubblicata il 26/5/2008 del Tribunale di Roma, rigetta la domanda di inefficacia nei confronti della rappresentata dell'atto di trasferimento Controparte_1 immobiliare del 24/7/1992 intervenuto con scrittura privata autenticata delle sottoscrizioni da parte del Notaio di Roma rep. n. 12585 Persona_4 racc. n. 4481, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia il 7 agosto 1992 al N. Reg. Gen. 15175 e N. Reg. Part. 12313;
2. – ordina al Conservatore dei RR.II. di Foggia la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione relativo al giudizio distinto con il n. R.G. 47703/2003 eseguita in data 8 novembre 2007 al n. reg. gen. 27348 e n. reg. part. 18018, nonché la cancellazione dell'eventuale annotazione di inefficacia effettuata ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
3. – condanna il Controparte_1 alla rifusione, in favore della delle spese del
[...] Parte_1 giudizio di tribunale liquidate in € 14.103,00, del giudizio cassato della corte d'appello liquidate in € 14.317,00, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 7.655,00, e delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in € 14.317,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 11/4/2025.
L'estensore Il presidente pag. 16 di 17 Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 17 di 17