Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1588/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1588/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 1.4.2025 e vertente
TRA
, cf. , in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare e legale rappresentante della omonima Ditta Individuale p.iva
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Di Mauro ed ex lege P.IVA_1 domiciliato presso il domicilio digitale del difensore, giusta procura in atti,
-opponente-
E
cf. in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, domiciliato in presso la Sede dell'Avvocatura della Provincia, CP_1 alla Via Costa n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Torelli, giusta procura in atti,
-opposta-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 258 comma 3 del
D.Lgs 152/2006
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2021, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 12/2021 del 11.02.2021, notificata in data 22.02.2021, con cui la gli ingiungeva il Controparte_1 pagamento della somma di € 4.133,33 per violazione dell'art. 190, comma 1, D.Lgs 152/2006, sanzionata dall'art. 258, comma 3, del medesimo decreto, per incompleta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti pericolosi. L'opponente deduceva, tra l'altro, l'insussistenza della violazione, la mancata prova della natura pericolosa dei rifiuti, la nullità dell'ordinanza per difetto di potere del dirigente firmatario nonché vizi procedimentali in violazione della
L. 241/1990. La si costituiva ritualmente in giudizio, contestando Controparte_1 l'opposizione, chiedendone il rigetto, eccependo, in particolare, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della violazione contestata, suffragata anche da dichiarazione confessoria dell'opponente resa in sede di accertamento effettuato in data 07/07/2019 dai Carabinieri Forestale Lazio. Verificata la tempestività dell'opposizione e la competenza di questo Giudice, delibata l'istanza ex art. 5 D.lgs 150/2011, la stessa veniva rigettata, stante l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. All'udienza del 01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c.
L'ordinanza ingiunzione de qua è stata emanata dalla per Controparte_1 la accertata violazione dell'art. 190 comma 1 lett. a, sanzionato dall'art. 258 comma 3 del D.lgs. 152/2006, sulla scorta del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 46 del 09/07/2019, elevato dai Carabinieri Forestale di Priverno con la seguente motivazione: “ … natura della violazione: incompleta tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti da parte di azienda che produce rifiuti pericolosi – azienda che occupa unità lavorative inferiori
a 15. Dal controllo documentale dello stesso si accertavano registrazioni dal
31/01/2014 al 31/05/19 di rifiuti prodotti e caricati, senza registrare alcuno scarico relativo allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività ed in parte presenti all'interno dell'autofficina. In particolare dal controllo si è riscontrato che non sono mai stati caricati rifiuti di natura pericolosa quali materiali assorbenti CER 15/02/02 Liquidi freni CER 16/01/13, liquidi refrigeranti CER 6/01/2014, IMPIANTI FRENANTI 16/01/11. Tali rifiuti prodotti dall'attività sono in parte presenti nell'officina e dal 2014 non risultano mai presi in carico e smaltiti regolarmente”. La disciplina di riferimento si fonda sul combinato disposto di cui all'art. 190 ed all'art. 258 D.lgs 152/2006 e la relativa ordinanza ingiunzione emanata dalla è conforme a tali disposizioni e dunque è legittima e Controparte_1 pertanto l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
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1. Sulla asserita insussistenza della infrazione contestata e conseguente infondatezza della sanzione in concreto irrogata
L'opponente ha dedotto l'insussistenza dell'illecito contestato, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi normativi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e che pertanto la sanzione amministrativa irrogata sarebbe infondata.
Dal verbale di accertamento n. 46/2019 redatto dai Carabinieri della Forestale di Priverno risulta che il registro di carico e scarico rifiuti dell'opponente riportava annotazioni solo in entrata (carico) dal 31.01.2014 al 31.05.2019, senza alcuna registrazione delle operazioni di scarico;
non risultavano mai registrati, né in carico né in scarico, diversi rifiuti pericolosi tipici dell'attività svolta (autofficina), come liquidi freni, liquidi refrigeranti, materiali assorbenti e impianti frenanti, pur essendo stati rinvenuti fisicamente nei locali aziendali. Si osserva che in sede di controllo, l'opponente ha ammesso la violazione, dichiarando testualmente: “Dalla data odierna provvederò alla corretta compilazione, registrazione e smaltimento dei rifiuti prodotti”. Tale confessione costituisce ulteriore elemento di prova ai sensi dell'art. 2735 c.c. della consapevolezza e della sussistenza dell'illecito. Tali elementi integrano la fattispecie prevista dall'art. 190, comma 1, D.Lgs 152/2006, che impone l'obbligo di tenuta completa del registro e legittimano l'irrogazione della sanzione ex art. 258, comma 3. È principio consolidato che l'omessa registrazione anche solo di una parte dei rifiuti prodotti, o l'assenza delle operazioni di scarico, configuri a tutti gli effetti incompleta tenuta del registro, in quanto lesiva della funzione pubblicistica di tracciabilità e controllo ambientale. L'art. 190 d.lgs. 152/2006 stabilisce l'obbligo per i produttori di rifiuti di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento e costituisce la base per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti da presentare alle camere di commercio territorialmente competenti.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione del registro è, dunque, quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati o smaltiti ai fini di adottare le dovute cautele nelle relative operazioni, così che l'obbligo di annotazione non può essere adempiuto con modalità diverse da quelle della registrazione il cui rigore formale è correlato (Cass., n. 28236/2008).
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Tanto premesso, si rileva che le irregolarità contestate dall'amministrazione al ricorrente non trova immediato riscontro documentale attraverso la copia del registro prodotta dall'opponente (solo parziale). Cionondimeno il contenuto del registro esaminato e riportato a verbale dell'autorità ispettiva è provato sia dal principio di non contestazione che dal valore fidefaciente del già menzionato verbale. Anche la contestazione sulla mancata registrazione dell'olio esausto presente in officina va rigettata in quanto deve escludersi che ricorrono, nel caso di specie, le condizioni che integrano il concetto normativo di deposito temporaneo di rifiuti. In ogni caso anche il deposito temporaneo è assoggettato all'obbliga di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ex art. 190 (Cass. pen., 39544/2006).
La sanzione, determinata nella misura ridotta di € 4.133,33, è quindi legittima e proporzionata, alla luce della durata pluriennale dell'inadempimento e della natura pericolosa dei rifiuti coinvolti.
Tale motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato.
2. Sulla nullità per difetto assoluto di attribuzione, ex art. 21 septies e 21 octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Carenza di potere da parte del Dirigente sottoscrivente.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere in capo al dirigente firmatario, ai sensi degli artt. 21-septies e 21-octies della L. 241/1990. Dalla documentazione versata in atti emerge che l'ordinanza è stata sottoscritta dal Dirigente della struttura amministrativa competente, regolarmente preposta alla gestione del procedimento sanzionatorio in materia ambientale. L'atto amministrativo proviene, quindi, da soggetto munito della competenza funzionale e organica, in base all'assetto organizzativo della Provincia di . CP_1 In definitiva, l'eccezione va rigettata per insussistenza dei presupposti giuridici in quanto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 la competenza ad adottare l'ordinanza ingiunzione è di competenza dei dirigenti degli enti locali.
3. Sulla asserita illegittimità dell'ordinanza per mancato rispetto dei termini di cui alla Legge di Depenalizzazione.
È infondata l'eccezione relativa alla natura “ordinatoria” del termine di 10 giorni per l'annotazione sul registro in quanto l'art. 190, comma 3, lett. a), D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente l'obbligo di registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto.
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L'opponente ha sostenuto che il termine di dieci giorni lavorativi previsto dall'art. 190, comma 3, lett. a), del D.Lgs 152/2006 per la registrazione dei rifiuti prodotti debba ritenersi di natura ordinatoria e non perentoria, con conseguente insussistenza dell'illecito contestato in caso di tardiva annotazione. Il dettato normativo, invero, prevede un obbligo di registrazione entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico dei rifiuti. Tale disposizione ha deve ritenersi di natura perentoria, in quanto finalizzata a garantire la tracciabilità in tempo reale dei rifiuti pericolosi, strumento essenziale per evitare fenomeni di abbandono, dispersione o gestione illecita.
L'interpretazione propugnata dall'opponente, ove accolta, renderebbe di fatto inefficace l'intero sistema di controllo ambientale, consentendo annotazioni postume anche a distanza di anni, tali da vanificare l'esigenza general preventiva stabilita dagli artt. 3 ter, quater, quinquies, nonché degli artt. 178, 179 e ss. d.lg 152/06.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato la necessità di rispetto dei termini di legge per la registrazione dei rifiuti, proprio per tutelare il principio di precauzione e la tutela ambientale.
Nel caso di specie è stato accertato processualmente che le registrazioni presenti sul registro dell'opponente si riferiscono esclusivamente al carico di rifiuti tra il 2014 e il 2019; che per tale periodo non è mai stata effettuata alcuna annotazione relativa allo scarico e che determinati rifiuti pericolosi non sono stati mai registrati, pur essendo stati rinvenuti in loco.
Alla luce di tali risultanze, la violazione del mancato rispetto del termine di dieci giorni risulta commessa e pertanto anche tale motivo di opposizione deve essere respinto.
Si osserva, sotto altro profilo di doglianza, che il rapporto tra la legge 241\90
e la legge 689\81 è stato oggetto per diverso tempo di contrasti giurisprudenziali, tuttavia composti dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno enucleato il seguente principio di diritto “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve ( così
Cassazione Sezioni Unite civili n. 9591\06).
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In ogni caso il procedimento sanzionatorio si è esaurito nei termini di prescrizione quinquennale.
4. Sull 'asserito difetto di motivazione dell'atto opposto.
Non può trovare accoglimento neanche l'eccezione difensiva fondata sull'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione. L'ordinanza impugnata richiama espressamente il verbale di contestazione n. 46/2019, ne trascrive le parti essenziali, illustra i presupposti normativi applicati (artt. 190, comma 1, e 258, comma 3, D.Lgs 152/2006) e riporta anche la dichiarazione resa dallo stesso opponente in sede di accertamento. L'ordinanza ingiunzione, pertanto, risulta motivata in fatto e in diritto in modo sufficiente e conforme ai canoni di cui all'art. 3 della L. 241/1990 poiché evidenzia gli elementi concreti e documentali alla base della decisione sanzionatoria. In ogni caso, anche qualora la motivazione dell'atto amministrativo fosse stata carente, non si farebbe luogo all'annullamento, giacché, come affermato dalla giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. civ., n. 1786/2010), nel giudizio di opposizione ex L. 689/1981 non si giudica sull'atto amministrativo in sé, ma sul rapporto sostanziale, con piena cognizione del giudice di merito. Ne consegue che anche un'eventuale motivazione incompleta o omessa sarebbe superabile dalla decisione giudiziale di merito che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria alla luce degli elementi istruttori.
5. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere.
L'opponente contesta la fondatezza della sanzione amministrativa anche sotto il profilo della mancata prova tecnica della pericolosità dei rifiuti, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto eseguire analisi chimico- merceologiche sui rifiuti rinvenuti per poterne accertare con certezza la natura pericolosa.
Tale censura è priva di fondamento giuridico. Secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, la qualificazione del rifiuto come pericoloso non richiede necessariamente analisi tecniche dirette quando la natura del rifiuto e il codice CER assegnabile siano identificabili sulla base dell'attività svolta e delle caratteristiche evidenti del materiale.
Nel caso di specie, i rifiuti non registrati (es. liquidi freni, liquidi refrigeranti, materiali assorbenti industriali) sono tipicamente classificati come pericolosi secondo l'elenco europeo dei codici CER e sono rifiuti prodotti
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ordinariamente nell'attività di autofficina meccanica come svolta dall'opponente. Gli agenti accertatori hanno effettuato un controllo diretto dei luoghi anche con rilievi fotografici riscontrando la presenza dei suddetti rifiuti e constatandone l'omessa registrazione sia in carico che in scarico, come riportato nel verbale di contestazione e nella relativa ordinanza ingiunzione.
La classificazione è pertanto sufficientemente fondata su criteri oggettivi, in linea con il principio di precauzione e tracciabilità dettato dal D.Lgs
152/2006.
In assenza di prova contraria, la mancata effettuazione di analisi specifiche non determina alcuna invalidità della contestazione.
Anche questo motivo di opposizione, pertanto, va rigettato.
6. Sulla richiesta di applicazione del minimo edittale della sanzione È, altresì, infondata la richiesta formulata in via subordinata dall'opponente di applicazione del minimo edittale previsto dall'art. 258, comma 3, del D.Lgs 152/2006 considerata la congruità dell'importo della sanzione (cfr. Cass. 28 Febbraio 2016 n. 2406; Cass. n. 2357/18).
Tale norma, infatti, prevede per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, in caso di violazioni relative alla tenuta del registro dei rifiuti pericolosi, una forbice sanzionatoria da € 2.070,00 a € 12.400,00. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha irrogato la sanzione in misura pari a
€4.133,33, corrispondente esattamente alla terza parte del massimo. La determinazione della sanzione non appare in alcun modo arbitraria né sproporzionata, anzi si colloca nella fascia bassa dell'intervallo edittale, nonostante la lunga durata dell'infrazione, la tipologia di rifiuti non registrati e pericolosi, la mancanza totale di tracciabilità degli scarichi nonché dell'ammissione dell'illecito da parte dell'interessato. La giurisprudenza ritiene che in presenza di elementi di gravità anche solo potenziale della condotta, non vi è alcun obbligo per l'amministrazione di applicare il minimo edittale, rientrando la determinazione della sanzione entro la cornice legale del potere discrezionale dell'autorità competente, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, condizioni non ravvisabili nel caso in esame.
In conclusione, poiché l'ordinanza ingiunzione è documentalmente provata oltre che confermata dall'opponente con dichiarazione avente natura confessoria, l'opposizione va respinta con la condanna alle spese di lite di parte opponente, secondo i valori medi previsti dal dm 55\14 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da in proprio e nella Parte_1 qualità di titolare e legale rappresentante della omonima Ditta Individuale e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 12/2021 emessa dalla Provincia di;
CP_1
- condanna in proprio e nella qualità di titolare e legale Parte_1 rappresentante della omonima Ditta Individuale al pagamento in favore della
DI LATINA delle spese di lite del presente giudizio che liquida CP_1 in complessivi euro 2.552,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice
Latina, 01/04/2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del 01.04.2025
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