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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2024 ed iscritta al n. 1801 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ( ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Parte_1 C.F._1
Boghi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Mentana n.
5 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), residente in [...] – Carate Brianza CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per parte ricorrente: “1. Non è necessaria alcuna pronuncia di assegnazione dell'abitazione familiare risiedendo le
Parti anche anagraficamente presso proprie abitazioni: la IG.ra in immobile condotto in locazione ALER sito in Pt_1
Calolziocorte, Corso Europa 74 ed il IG. in immobile sito in Carate Brianza, Via Col Di Lana 12. CP_1
2. I tre figli minori , e saranno affidati ad ambedue i genitori Persona_1 Persona_2 Persona_3
secondo le regole dell'affido condiviso con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre in Calolziocorte,
Corso Europa 74, ove risiedono tutt'ora ed ove hanno sempre risieduto sin dalla nascita.
3. Le decisioni di maggior interesse relative ai tre figli minori (educazione, formazione scolastica e salute) saranno assunte
di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, l'inclinazione naturale e
Per_ le aspirazioni di , e . Persona_1 Per_2
4. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui tre figli minori per le
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. In caso di emergenza che dovesse coinvolgere la prole, il genitore che avrà con sé i minori potrà assumere ogni
decisione nell'interesse delle stesse informando tempestivamente l'altro genitore.
6. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a , e Persona_4 Per_2
Per_
(scuola, salute e sicurezza).
7. I genitori si dovranno impegnare a reciprocamente mantenere un assoluto contegno di rispetto e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei tre figli minori con ciascuno di essi,
impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della
reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente: come attualmente, il padre potrà visitare e/o tenere con sé i tre figli minori , Persona_1
Per_
e due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il giovedì, previ accordi diretti con la madre circa l'orario di visita. Per_2
- fine settimana: come attualmente, i minori staranno con il padre tutti i fine settimana dal sabato dalle ore 14.00 circa sino
alla domenica alle ore 20.30.
- 24 dicembre/S. Natale e 31 dicembre/1 gennaio: come attualmente, i minori trascorreranno alternativamente di anno in
anno i giorni del 24 dicembre e S.Natale con un genitore e i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro.
- S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo: come attualmente, di anno in anno alternati tra i genitori.
pagina 2 di 11 - vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé i figli per 30 giorni anche non consecutivi con date da comunicarsi entro
il 31/5 di ogni anno.
Essendo la IG.ra di origini domenicane, allorquando la stessa vorrà recarsi nel paese di origine con la prole verrà Pt_1
concordato tra i genitori un periodo di permanenza maggiore.
- ulteriori periodi di visita e frequentazione del padre ai figli potranno essere direttamente concordati tra i genitori, tenuto
conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività scolastiche ed extra scolastiche della prole.
- eventuali impedimenti dovranno essere comunicati con 48 ore di anticipo se conosciuti prima;
qualora dovessero sorgere
impedimenti non derogabili entro le 48 ore, verranno comunicati immediatamente dopo la loro conoscenza.
- stante la distanza tra le abitazioni dei genitori il padre si farà carico dei prelievi e dei riaccompagnamenti dei figli dalla e
presso l'abitazione materna, non essendo la IG.ra in possesso di patente di guida. Pt_1
- le visite padre/figli non si dovranno svolgere presso l'abitazione materna.
- le comunicazioni telefoniche padre/figli potranno svolgersi unicamente tra le ore 19.30 e le ore 20.30.
9. Disporsi in capo al padre l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario
Per_ dei tre figli minori , e dell'ammontare di complessivi Euro 700,00= (Euro 250,00 per Persona_1 Per_2
Per
, Euro 250,00 per ed Euro 200,00 per ) per dodici mensilità annue, da versarsi entro e non Persona_1 Per_2
oltre il giorno 15 di ogni mese, o altra somma ritenuta di giustizia, rivalutabile ex indici Istat. Detto obbligo permarrà in
capo al padre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.
10. Stante l'attuale stato di disoccupazione lavorativa della IG.ra si richiede disporsi, come tutt'ora, che il padre si Pt_1
faccia carico in via esclusiva (100%) delle spese straordinarie sostenute in favore della prole come da Protocollo del
Tribunale di Lecco. Allorquando la IG.ra reperirà idonea, stabile e sufficientemente remunerata attività lavorativa Pt_1
diversa misura di ripartizione delle spese straordinarie sarà concordata tra i genitori previa comparazione dei redditi.
In denegata ipotesi, le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra i genitori. Ciò sino al raggiungimento
dell'autosufficienza economica della prole.
11. L'Assegno Unico Familiare sarà interamente percepito e riscosso dalla IG.ra , come tutt'ora, in quanto madre Pt_1
affidataria e collocataria della prole. Il IG. dovrà prestare ogni collaborazione utile sottoscrivendo ogni CP_1
necessaria richiesta/rinnovo e fornendo ogni documentazione richiesta.
Solo in denegata ipotesi l'ammontare dell'Assegno Unico potrà essere goduto al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 11 12. Si richiede che l'Ill.mo IG. Giudice autorizzi la madre a richiedere il rilascio dei documenti d'identità e passaporto per
l'espatrio dei figli minori con i genitori, non avendo il IG. prestato collaborazione. CP_1
13. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In denegata ipotesi compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA: In difetto di spontanea esibizione ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione
relativa a conti correnti bancari e postali in essere relativi agli ultimi tre anni.
Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se i IG.ri e nel corso della loro relazione sentimentale hanno Pt_1 CP_1
instaurato una convivenza more uxorio. Se si per quanto tempo, dove e a carico di chi;
2. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra è madre di due figli nati da precedenti relazioni e se i rispettivi Pt_1
padri contribuiscono al mantenimento economico della prole;
3. Dica il teste, se di Sua conoscenza, dalla nascita dei figli della coppia, chi tra i genitori si è occupato della cura e
dell'educazione degli stessi;
4. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. ha contribuito alle esigenze economiche dei figli. Se si in che CP_1
modo.
5. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. nel corso della relazione sentimentale e successivamente ha CP_1
utilizzato un linguaggio verbale aggressivo in danno della Ricorrente;
6. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. nel corso della relazione sentimentale e sino ad oggi ha CP_1
controllato gli spostamenti, le amicizie e le frequentazioni della IG.ra e se ha limitato gli spostamenti della stessa;
Pt_1
7. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se i messaggi Wapp di cui al doc.5 sono stati inviati dal IG. all'utenza CP_1
della IG.ra ; Pt_1
8. Dica il teste, se di Sua conoscenza, dell'episodio del 28/09/2024. Se si specifichi la circostanza;
9. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se dalla nascita dei due figli ad oggi il IG. ha tenuto con sé la prole e CP_1
quando;
10. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. risiede unitamente alla propria madre e se contribuisce CP_1
economicamente alle spese di vitto ed alloggio;
11. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. ha effettuato i versamenti di denaro in favore di terze persone di CP_1
cui al doc.10 e che rapporto intrattiene con i beneficiari;
12. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra svolge attività lavorativa;
Pt_1
pagina 4 di 11 13. Dica il teste, se di Sua conoscenza, le ragioni per le quali la IG.ra da anni ed attualmente ha difficoltà nel Pt_1
reperire stabile attività lavorativa.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova:
IG.ra residente in [...]; Testimone_1
Siag.ra residente in [...]; Controparte_2
L'interrogatorio formare del IG. si intende su tutti i capitoli di prova. CP_1
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che istruttoria, anche in relazione al comportamento
processuale di controparte.
Con ogni più ampia riserva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria l'11.11.2024, originaria della Parte_1
Repubblica Dominicana, ha esposto di essere madre di due figli nati da altri rapporti (
[...]
nato il [...] e nato il [...]) e di avere Persona_5 Persona_6
avviato una relazione sentimentale con relazione dalla quale sono nati i figli CP_1 Per_1
(il 2.7.2018) e (il 14.1.2023), riconosciuti da entrambi i genitori. Le parti vivono in
[...] Per_2
diverse abitazioni, ma un riavvicinamento degli ultimi mesi ha portato al concepimento di un'altra bambina.
La ricorrente ha chiesto di regolare i rapporti padre/figli, mantenendo il regime dell'affidamento condiviso e suggerendo alcune modalità di visita paterne ai figli, ancora piccoli. Sotto il profilo economico ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, in quanto impegnata nella cura della prole,
mentre il è operaio con uno stipendio mensile di 1.600,00 euro, oltre ad essere titolare di CP_1
un'impresa individuale (la MarketWig) che si occupa della vendita di extension per i capelli: ha quindi chiesto di onerare il padre del contributo al mantenimento dei figli per euro 350,00 ciascuno, oltre al
100% delle spese straordinarie e con attribuzione al sé dell'assegno unico.
2. - Nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mazzo del servizio postale con consegna a familiare convivente in data
10.12.2024, non si è costituito in giudizio: ne va ribadita la declaratoria di contumacia. CP_1
pagina 5 di 11 3. - Con ordinanza del 19.2.2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti:
fermo l'affidamento condiviso, chiesto dalla stessa ricorrente, e la collocazione dei due figli minorenni presso la madre, è stato previsto che il padre veda e tenga con sé i figli i primi tre fine settimana di ogni mese dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, andando a prendere i figli presso la casa della madre ed ivi riportandoli;
due giorni infrasettimanali, preferibilmente il lunedì e mercoledì, con orari da concordare con la ricorrente;
alternanza nelle vacanze natalizie e pasquali;
vacanze estive da trascorrere dai figli per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Dal lato economico, è stato onerato dell'obbligo di CP_1
corrispondere a , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a partire dalla Parte_1
mensilità di novembre 2024, la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento per ciascuno dei due figli (il tutto per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da novembre 2025), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo in uso al
Tribunale. Alla collocazione prevalente dei figli presso la madre si è accompagnata l'integrale corresponsione alla medesima dell'assegno unico.
4. - Nel corso del giudizio è nata (il 21.4.2025), anch'ella riconosciuta dal padre. Per_3
La causa è stata istruita mediante acquisizione ex art. 210 c.p.c. dalla datrice di lavoro del resistente (Brianza Plastica s.p.a.) di copia del contratto di lavoro e delle buste paga da gennaio 2024 a marzo 2025 nonché delle dichiarazioni dei redditi ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 25.9.2025 la ricorrente ha dato atto che “nell'ultimo periodo i rapporti tra le parti sono migliorati con riferimento alla frequentazione dei figli” e il difensore ha chiesto che la causa fosse trattenuta subito in decisione, su conclusioni coerenti con i provvedimenti temporanei.
5. - Rileva il Collegio come in atti non sono stati offerti elementi per derogare al regime di affidamento condiviso della prole, del resto chiesto anche dalla ricorrente. In base alla tenera età dei tre figli e della concreta situazione che da sempre connota la loro collocazione presso la madre, va mantenuta detta collocazione.
Le modalità di frequentazione padre/figli in essere dal momento dei provvedimenti temporanei ed urgenti, avendo fatto buona prova, vanno mantenuti, sicché il padre potrà visitare e/o tenere con sé i tre figli minori , e due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il giovedì, Persona_1 Per_2 Per_3
pagina 6 di 11 previ accordi diretti con la madre circa l'orario di visita;
i minori staranno inoltre con il padre tutti i fine settimana dal sabato dalle ore 14.00 circa sino alla domenica alle ore 20.30. Periodi di vacanza natalizi e pasquali alternati e possibilità per le vacanze estive che i minori stiano con i genitori per 30
giorni anche non consecutivi, con date da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6. - La ricorrente è assegnataria di casa ALER. Il numero e l'età dei figli non le permette di svolgere attività lavorativa.
Il resistente è dipendente di Brianza Plastica s.p.a. dal 10.1.2022 e dalla disamina delle buste paga acquisite percepisce uno stipendio medio di euro 1.600,00 mensili (oltre tredicesima mensilità).
Le dichiarazioni dei redditi non attestano altre entrate economiche da ulteriori attività d'impresa.
In questo contesto la ha chiesto la conferma del contributo di euro 250,00 per i figli Pt_1
e ; per l'ultima nata, , ha ritenuto adeguato il minor importo di euro Persona_1 Per_2 Per_3
200,00. Il Collegio condivide la richiesta, che tiene conto delle reali esigenze dei figli nel contesto reddituale dei due genitori.
L'oggettiva impossibilità della di impegnarsi in un'attività lavorativa, dovendo badare ai Pt_1
5 figli, impone che le spese straordinarie siano poste integralmente a carico del padre. L'assegno unico spetterà invece per intero alla madre collocataria.
7. - Stante l'affidamento condiviso, i genitori dovranno accordarsi per il rilascio dei documenti d'identità ed i passaporti per l'espatrio dei figli minori.
8. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DISPONE
l'affidamento condiviso ai due genitori dei figli minori , Persona_1 Persona_2
e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Calolziocorte, Corso Persona_3
Europa 74, ove risiedono. Le decisioni di maggior interesse relative ai tre figli minori (educazione,
formazione scolastica e salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui tre figli minori per le pagina 7 di 11 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In caso di emergenza che dovesse coinvolgere la prole, il genitore che avrà con sé i minori potrà assumere ogni decisione nell'interesse delle stesse informando tempestivamente l'altro genitore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli (scuola, salute e sicurezza). I genitori si dovranno impegnare a reciprocamente mantenere un assoluto contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei tre figli minori con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
DISPONE
che potrà vedere e tenere con sé i figli minori: CP_1
- due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il giovedì, previ accordi diretti con la madre circa l'orario di visita;
- tutti i fine settimana dal sabato dalle ore 14.00 circa sino alla domenica alle ore 20.30;
- i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno i giorni del 24 dicembre e del Natale con un genitore e i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno alternati tra i genitori;
- i genitori potranno tenere con sé i figli per 30 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive,
con date da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Essendo la madre di origini domenicane,
allorquando la stessa vorrà recarsi nel Paese di origine con la prole verrà concordato tra i genitori un periodo di permanenza maggiore;
- ulteriori periodi di visita e frequentazione del padre con i figli potranno essere direttamente concordati tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività scolastiche ed extra scolastiche della prole;
- eventuali impedimenti dovranno essere comunicati con 48 ore di anticipo se conosciuti prima;
qualora dovessero sorgere impedimenti non derogabili entro le 48 ore, verranno comunicati immediatamente dopo la loro conoscenza;
- il padre si farà carico dei prelievi e dei riaccompagnamenti dei figli dalla e presso l'abitazione materna;
pagina 8 di 11 - le visite padre/figli non si dovranno svolgere presso l'abitazione materna;
- le comunicazioni telefoniche padre/figli potranno svolgersi unicamente tra le ore 19.30 e le ore 20.30.
PONE
a carico di a titolo di concorso al mantenimento dei figli, un assegno mensile di CP_1
complessivi euro 700,00 (di cui euro 250,00 per , euro 250,00 per ed euro Persona_1 Per_2
200,00 per ) da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità a Per_3 [...]
e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie per i Parte_1
tre figli secondo il seguente schema:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e)
occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
pagina 9 di 11 g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket,
pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo,
assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 10 di 11 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che alla collocazione prevalente dei figli presso la madre si accompagni l'integrale corresponsione alla medesima dell'assegno unico.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 13 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 novembre 2024 ed iscritta al n. 1801 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ( ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Parte_1 C.F._1
Boghi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Mentana n.
5 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), residente in [...] – Carate Brianza CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per parte ricorrente: “1. Non è necessaria alcuna pronuncia di assegnazione dell'abitazione familiare risiedendo le
Parti anche anagraficamente presso proprie abitazioni: la IG.ra in immobile condotto in locazione ALER sito in Pt_1
Calolziocorte, Corso Europa 74 ed il IG. in immobile sito in Carate Brianza, Via Col Di Lana 12. CP_1
2. I tre figli minori , e saranno affidati ad ambedue i genitori Persona_1 Persona_2 Persona_3
secondo le regole dell'affido condiviso con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre in Calolziocorte,
Corso Europa 74, ove risiedono tutt'ora ed ove hanno sempre risieduto sin dalla nascita.
3. Le decisioni di maggior interesse relative ai tre figli minori (educazione, formazione scolastica e salute) saranno assunte
di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, l'inclinazione naturale e
Per_ le aspirazioni di , e . Persona_1 Per_2
4. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui tre figli minori per le
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. In caso di emergenza che dovesse coinvolgere la prole, il genitore che avrà con sé i minori potrà assumere ogni
decisione nell'interesse delle stesse informando tempestivamente l'altro genitore.
6. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a , e Persona_4 Per_2
Per_
(scuola, salute e sicurezza).
7. I genitori si dovranno impegnare a reciprocamente mantenere un assoluto contegno di rispetto e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei tre figli minori con ciascuno di essi,
impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della
reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente: come attualmente, il padre potrà visitare e/o tenere con sé i tre figli minori , Persona_1
Per_
e due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il giovedì, previ accordi diretti con la madre circa l'orario di visita. Per_2
- fine settimana: come attualmente, i minori staranno con il padre tutti i fine settimana dal sabato dalle ore 14.00 circa sino
alla domenica alle ore 20.30.
- 24 dicembre/S. Natale e 31 dicembre/1 gennaio: come attualmente, i minori trascorreranno alternativamente di anno in
anno i giorni del 24 dicembre e S.Natale con un genitore e i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro.
- S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo: come attualmente, di anno in anno alternati tra i genitori.
pagina 2 di 11 - vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé i figli per 30 giorni anche non consecutivi con date da comunicarsi entro
il 31/5 di ogni anno.
Essendo la IG.ra di origini domenicane, allorquando la stessa vorrà recarsi nel paese di origine con la prole verrà Pt_1
concordato tra i genitori un periodo di permanenza maggiore.
- ulteriori periodi di visita e frequentazione del padre ai figli potranno essere direttamente concordati tra i genitori, tenuto
conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività scolastiche ed extra scolastiche della prole.
- eventuali impedimenti dovranno essere comunicati con 48 ore di anticipo se conosciuti prima;
qualora dovessero sorgere
impedimenti non derogabili entro le 48 ore, verranno comunicati immediatamente dopo la loro conoscenza.
- stante la distanza tra le abitazioni dei genitori il padre si farà carico dei prelievi e dei riaccompagnamenti dei figli dalla e
presso l'abitazione materna, non essendo la IG.ra in possesso di patente di guida. Pt_1
- le visite padre/figli non si dovranno svolgere presso l'abitazione materna.
- le comunicazioni telefoniche padre/figli potranno svolgersi unicamente tra le ore 19.30 e le ore 20.30.
9. Disporsi in capo al padre l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario
Per_ dei tre figli minori , e dell'ammontare di complessivi Euro 700,00= (Euro 250,00 per Persona_1 Per_2
Per
, Euro 250,00 per ed Euro 200,00 per ) per dodici mensilità annue, da versarsi entro e non Persona_1 Per_2
oltre il giorno 15 di ogni mese, o altra somma ritenuta di giustizia, rivalutabile ex indici Istat. Detto obbligo permarrà in
capo al padre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.
10. Stante l'attuale stato di disoccupazione lavorativa della IG.ra si richiede disporsi, come tutt'ora, che il padre si Pt_1
faccia carico in via esclusiva (100%) delle spese straordinarie sostenute in favore della prole come da Protocollo del
Tribunale di Lecco. Allorquando la IG.ra reperirà idonea, stabile e sufficientemente remunerata attività lavorativa Pt_1
diversa misura di ripartizione delle spese straordinarie sarà concordata tra i genitori previa comparazione dei redditi.
In denegata ipotesi, le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra i genitori. Ciò sino al raggiungimento
dell'autosufficienza economica della prole.
11. L'Assegno Unico Familiare sarà interamente percepito e riscosso dalla IG.ra , come tutt'ora, in quanto madre Pt_1
affidataria e collocataria della prole. Il IG. dovrà prestare ogni collaborazione utile sottoscrivendo ogni CP_1
necessaria richiesta/rinnovo e fornendo ogni documentazione richiesta.
Solo in denegata ipotesi l'ammontare dell'Assegno Unico potrà essere goduto al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 11 12. Si richiede che l'Ill.mo IG. Giudice autorizzi la madre a richiedere il rilascio dei documenti d'identità e passaporto per
l'espatrio dei figli minori con i genitori, non avendo il IG. prestato collaborazione. CP_1
13. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In denegata ipotesi compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA: In difetto di spontanea esibizione ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione
relativa a conti correnti bancari e postali in essere relativi agli ultimi tre anni.
Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se i IG.ri e nel corso della loro relazione sentimentale hanno Pt_1 CP_1
instaurato una convivenza more uxorio. Se si per quanto tempo, dove e a carico di chi;
2. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra è madre di due figli nati da precedenti relazioni e se i rispettivi Pt_1
padri contribuiscono al mantenimento economico della prole;
3. Dica il teste, se di Sua conoscenza, dalla nascita dei figli della coppia, chi tra i genitori si è occupato della cura e
dell'educazione degli stessi;
4. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. ha contribuito alle esigenze economiche dei figli. Se si in che CP_1
modo.
5. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. nel corso della relazione sentimentale e successivamente ha CP_1
utilizzato un linguaggio verbale aggressivo in danno della Ricorrente;
6. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. nel corso della relazione sentimentale e sino ad oggi ha CP_1
controllato gli spostamenti, le amicizie e le frequentazioni della IG.ra e se ha limitato gli spostamenti della stessa;
Pt_1
7. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se i messaggi Wapp di cui al doc.5 sono stati inviati dal IG. all'utenza CP_1
della IG.ra ; Pt_1
8. Dica il teste, se di Sua conoscenza, dell'episodio del 28/09/2024. Se si specifichi la circostanza;
9. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se dalla nascita dei due figli ad oggi il IG. ha tenuto con sé la prole e CP_1
quando;
10. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. risiede unitamente alla propria madre e se contribuisce CP_1
economicamente alle spese di vitto ed alloggio;
11. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il IG. ha effettuato i versamenti di denaro in favore di terze persone di CP_1
cui al doc.10 e che rapporto intrattiene con i beneficiari;
12. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra svolge attività lavorativa;
Pt_1
pagina 4 di 11 13. Dica il teste, se di Sua conoscenza, le ragioni per le quali la IG.ra da anni ed attualmente ha difficoltà nel Pt_1
reperire stabile attività lavorativa.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova:
IG.ra residente in [...]; Testimone_1
Siag.ra residente in [...]; Controparte_2
L'interrogatorio formare del IG. si intende su tutti i capitoli di prova. CP_1
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che istruttoria, anche in relazione al comportamento
processuale di controparte.
Con ogni più ampia riserva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria l'11.11.2024, originaria della Parte_1
Repubblica Dominicana, ha esposto di essere madre di due figli nati da altri rapporti (
[...]
nato il [...] e nato il [...]) e di avere Persona_5 Persona_6
avviato una relazione sentimentale con relazione dalla quale sono nati i figli CP_1 Per_1
(il 2.7.2018) e (il 14.1.2023), riconosciuti da entrambi i genitori. Le parti vivono in
[...] Per_2
diverse abitazioni, ma un riavvicinamento degli ultimi mesi ha portato al concepimento di un'altra bambina.
La ricorrente ha chiesto di regolare i rapporti padre/figli, mantenendo il regime dell'affidamento condiviso e suggerendo alcune modalità di visita paterne ai figli, ancora piccoli. Sotto il profilo economico ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, in quanto impegnata nella cura della prole,
mentre il è operaio con uno stipendio mensile di 1.600,00 euro, oltre ad essere titolare di CP_1
un'impresa individuale (la MarketWig) che si occupa della vendita di extension per i capelli: ha quindi chiesto di onerare il padre del contributo al mantenimento dei figli per euro 350,00 ciascuno, oltre al
100% delle spese straordinarie e con attribuzione al sé dell'assegno unico.
2. - Nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mazzo del servizio postale con consegna a familiare convivente in data
10.12.2024, non si è costituito in giudizio: ne va ribadita la declaratoria di contumacia. CP_1
pagina 5 di 11 3. - Con ordinanza del 19.2.2025 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti:
fermo l'affidamento condiviso, chiesto dalla stessa ricorrente, e la collocazione dei due figli minorenni presso la madre, è stato previsto che il padre veda e tenga con sé i figli i primi tre fine settimana di ogni mese dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, andando a prendere i figli presso la casa della madre ed ivi riportandoli;
due giorni infrasettimanali, preferibilmente il lunedì e mercoledì, con orari da concordare con la ricorrente;
alternanza nelle vacanze natalizie e pasquali;
vacanze estive da trascorrere dai figli per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Dal lato economico, è stato onerato dell'obbligo di CP_1
corrispondere a , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a partire dalla Parte_1
mensilità di novembre 2024, la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento per ciascuno dei due figli (il tutto per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da novembre 2025), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo in uso al
Tribunale. Alla collocazione prevalente dei figli presso la madre si è accompagnata l'integrale corresponsione alla medesima dell'assegno unico.
4. - Nel corso del giudizio è nata (il 21.4.2025), anch'ella riconosciuta dal padre. Per_3
La causa è stata istruita mediante acquisizione ex art. 210 c.p.c. dalla datrice di lavoro del resistente (Brianza Plastica s.p.a.) di copia del contratto di lavoro e delle buste paga da gennaio 2024 a marzo 2025 nonché delle dichiarazioni dei redditi ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 25.9.2025 la ricorrente ha dato atto che “nell'ultimo periodo i rapporti tra le parti sono migliorati con riferimento alla frequentazione dei figli” e il difensore ha chiesto che la causa fosse trattenuta subito in decisione, su conclusioni coerenti con i provvedimenti temporanei.
5. - Rileva il Collegio come in atti non sono stati offerti elementi per derogare al regime di affidamento condiviso della prole, del resto chiesto anche dalla ricorrente. In base alla tenera età dei tre figli e della concreta situazione che da sempre connota la loro collocazione presso la madre, va mantenuta detta collocazione.
Le modalità di frequentazione padre/figli in essere dal momento dei provvedimenti temporanei ed urgenti, avendo fatto buona prova, vanno mantenuti, sicché il padre potrà visitare e/o tenere con sé i tre figli minori , e due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il giovedì, Persona_1 Per_2 Per_3
pagina 6 di 11 previ accordi diretti con la madre circa l'orario di visita;
i minori staranno inoltre con il padre tutti i fine settimana dal sabato dalle ore 14.00 circa sino alla domenica alle ore 20.30. Periodi di vacanza natalizi e pasquali alternati e possibilità per le vacanze estive che i minori stiano con i genitori per 30
giorni anche non consecutivi, con date da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6. - La ricorrente è assegnataria di casa ALER. Il numero e l'età dei figli non le permette di svolgere attività lavorativa.
Il resistente è dipendente di Brianza Plastica s.p.a. dal 10.1.2022 e dalla disamina delle buste paga acquisite percepisce uno stipendio medio di euro 1.600,00 mensili (oltre tredicesima mensilità).
Le dichiarazioni dei redditi non attestano altre entrate economiche da ulteriori attività d'impresa.
In questo contesto la ha chiesto la conferma del contributo di euro 250,00 per i figli Pt_1
e ; per l'ultima nata, , ha ritenuto adeguato il minor importo di euro Persona_1 Per_2 Per_3
200,00. Il Collegio condivide la richiesta, che tiene conto delle reali esigenze dei figli nel contesto reddituale dei due genitori.
L'oggettiva impossibilità della di impegnarsi in un'attività lavorativa, dovendo badare ai Pt_1
5 figli, impone che le spese straordinarie siano poste integralmente a carico del padre. L'assegno unico spetterà invece per intero alla madre collocataria.
7. - Stante l'affidamento condiviso, i genitori dovranno accordarsi per il rilascio dei documenti d'identità ed i passaporti per l'espatrio dei figli minori.
8. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DISPONE
l'affidamento condiviso ai due genitori dei figli minori , Persona_1 Persona_2
e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Calolziocorte, Corso Persona_3
Europa 74, ove risiedono. Le decisioni di maggior interesse relative ai tre figli minori (educazione,
formazione scolastica e salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui tre figli minori per le pagina 7 di 11 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In caso di emergenza che dovesse coinvolgere la prole, il genitore che avrà con sé i minori potrà assumere ogni decisione nell'interesse delle stesse informando tempestivamente l'altro genitore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli (scuola, salute e sicurezza). I genitori si dovranno impegnare a reciprocamente mantenere un assoluto contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei tre figli minori con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
DISPONE
che potrà vedere e tenere con sé i figli minori: CP_1
- due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il giovedì, previ accordi diretti con la madre circa l'orario di visita;
- tutti i fine settimana dal sabato dalle ore 14.00 circa sino alla domenica alle ore 20.30;
- i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno i giorni del 24 dicembre e del Natale con un genitore e i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno alternati tra i genitori;
- i genitori potranno tenere con sé i figli per 30 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive,
con date da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Essendo la madre di origini domenicane,
allorquando la stessa vorrà recarsi nel Paese di origine con la prole verrà concordato tra i genitori un periodo di permanenza maggiore;
- ulteriori periodi di visita e frequentazione del padre con i figli potranno essere direttamente concordati tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività scolastiche ed extra scolastiche della prole;
- eventuali impedimenti dovranno essere comunicati con 48 ore di anticipo se conosciuti prima;
qualora dovessero sorgere impedimenti non derogabili entro le 48 ore, verranno comunicati immediatamente dopo la loro conoscenza;
- il padre si farà carico dei prelievi e dei riaccompagnamenti dei figli dalla e presso l'abitazione materna;
pagina 8 di 11 - le visite padre/figli non si dovranno svolgere presso l'abitazione materna;
- le comunicazioni telefoniche padre/figli potranno svolgersi unicamente tra le ore 19.30 e le ore 20.30.
PONE
a carico di a titolo di concorso al mantenimento dei figli, un assegno mensile di CP_1
complessivi euro 700,00 (di cui euro 250,00 per , euro 250,00 per ed euro Persona_1 Per_2
200,00 per ) da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità a Per_3 [...]
e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie per i Parte_1
tre figli secondo il seguente schema:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e)
occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
pagina 9 di 11 g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket,
pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo,
assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 10 di 11 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che alla collocazione prevalente dei figli presso la madre si accompagni l'integrale corresponsione alla medesima dell'assegno unico.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 13 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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