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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 928 dell'anno 2024 R.G.
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Algredo Ricucci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
attrice
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 CP_5 CP_6
e;
CP_7 Controparte_8
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
, eredi di , nato a [...] il [...] Controparte_3 Persona_1
e deceduto a Torino il 10.09.2011, eredi di nata a [...] il Persona_2
03.03.1935 ed ivi deceduta il 17.09.2009, coniugata con , nato a [...] CP_5
il 10.01.1930 e deceduto in San Giovanni Rotondo il 16.12.2017, eredi di
[...]
(figlio deceduto di e ), nato a Persona_3 Persona_2 CP_5
Carpino il 23.12.1957 e deceduto a San Severo il 18.08.2015, , CP_4
, e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, eredi di nata a [...] il [...] e deceduta ivi il
[...] Persona_4
16.06.2019, coniugata con , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_5 ivi il 28.10.1992, , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Controparte_9
23.12.201, deducendo di essere nel possesso da oltre vent'anni, ininterrotto, pacifico, manifesto e uti dominis dell'immobile sito a Carpino, via Santa Lucia n. 53, riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 64, Particella 696, sub 1, Categoria A/6,
Classe 4, Consistenza 1 vano, Rendita catastale €. 44,42, intestato in catasto a per 1/8, per 6/8 e per 1/8. In Persona_1 Persona_4 Persona_2 particolare, l'attore ha allegato di avere mantenuto l'immobile su indicato in stato di buona conservazione, provvedendo alla manutenzione, alle modifiche e sopportandone tutti i costi, apparendo, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario. Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare di essere divenuta proprietaria del predetto immobile, ordinando alla Conservatoria dei RR. II. di Foggia la trascrizione della sentenza e all'U.T.E. la voltura con discarico da ogni responsabilità per gli uffici. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione.
I convenuti, pur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e con decreto del 05.06.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
Istruita ex tabulas e a mezzo prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa come segue.
II – La domanda principale può ritenersi fondata e, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Pag. 2 di 5 E' noto che il requisito fondamentale richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è il possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini, poi, dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Tanto premesso, le dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi (senza che siano emersi concreti sospetti di inattendibilità, in ragione delle puntualità delle dichiarazioni rese e della coerenza intrinseca ed estrinseca delle stesse), in uno con il contegno assunto dai convenuti che sono rimasti contumaci, corroborano in pieno le allegazioni attoree relative alla occupazione continuativa e al godimento esclusivo e pacifico del fabbricato per cui è causa da parte di . Quest'ultima, infatti, da Parte_1 oltre vent'anni, utilizza l'immobile in questione e pone in essere attività, quali la manutenzione, l'esclusiva disponibilità delle chiavi delle serrature per l'accesso alla medesima, senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi.
Emerge, dunque, che l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni il bene per cui è causa, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono al Tribunale di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice
è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'immobile suindicato, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della
Pag. 3 di 5 presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il Conservatore non può opporsi
(si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651
c.c.).
III. Sussistono giusti motivi, vista la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come modificato a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 928/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara che , nata a [...], c.f.: Parte_1
è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, C.F._2 dell'immobile sito in Carpino (FG), via Santa Lucia n. 53, distinto in catasto fabbricati del Comune di Carpino al fg. 64, p.lla 696 sub 1, cat. A/6, classe 4, consistenza 1 vano, rendita catastale €. 44,42, avendolo posseduto uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Foggia, 15 novembre 2024
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 928 dell'anno 2024 R.G.
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Algredo Ricucci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
attrice
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 CP_5 CP_6
e;
CP_7 Controparte_8
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
, eredi di , nato a [...] il [...] Controparte_3 Persona_1
e deceduto a Torino il 10.09.2011, eredi di nata a [...] il Persona_2
03.03.1935 ed ivi deceduta il 17.09.2009, coniugata con , nato a [...] CP_5
il 10.01.1930 e deceduto in San Giovanni Rotondo il 16.12.2017, eredi di
[...]
(figlio deceduto di e ), nato a Persona_3 Persona_2 CP_5
Carpino il 23.12.1957 e deceduto a San Severo il 18.08.2015, , CP_4
, e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, eredi di nata a [...] il [...] e deceduta ivi il
[...] Persona_4
16.06.2019, coniugata con , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_5 ivi il 28.10.1992, , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Controparte_9
23.12.201, deducendo di essere nel possesso da oltre vent'anni, ininterrotto, pacifico, manifesto e uti dominis dell'immobile sito a Carpino, via Santa Lucia n. 53, riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 64, Particella 696, sub 1, Categoria A/6,
Classe 4, Consistenza 1 vano, Rendita catastale €. 44,42, intestato in catasto a per 1/8, per 6/8 e per 1/8. In Persona_1 Persona_4 Persona_2 particolare, l'attore ha allegato di avere mantenuto l'immobile su indicato in stato di buona conservazione, provvedendo alla manutenzione, alle modifiche e sopportandone tutti i costi, apparendo, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario. Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare di essere divenuta proprietaria del predetto immobile, ordinando alla Conservatoria dei RR. II. di Foggia la trascrizione della sentenza e all'U.T.E. la voltura con discarico da ogni responsabilità per gli uffici. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione.
I convenuti, pur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti e con decreto del 05.06.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
Istruita ex tabulas e a mezzo prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa come segue.
II – La domanda principale può ritenersi fondata e, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Pag. 2 di 5 E' noto che il requisito fondamentale richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è il possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini, poi, dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Tanto premesso, le dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi (senza che siano emersi concreti sospetti di inattendibilità, in ragione delle puntualità delle dichiarazioni rese e della coerenza intrinseca ed estrinseca delle stesse), in uno con il contegno assunto dai convenuti che sono rimasti contumaci, corroborano in pieno le allegazioni attoree relative alla occupazione continuativa e al godimento esclusivo e pacifico del fabbricato per cui è causa da parte di . Quest'ultima, infatti, da Parte_1 oltre vent'anni, utilizza l'immobile in questione e pone in essere attività, quali la manutenzione, l'esclusiva disponibilità delle chiavi delle serrature per l'accesso alla medesima, senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi.
Emerge, dunque, che l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni il bene per cui è causa, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono al Tribunale di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice
è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'immobile suindicato, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della
Pag. 3 di 5 presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il Conservatore non può opporsi
(si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651
c.c.).
III. Sussistono giusti motivi, vista la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come modificato a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 928/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara che , nata a [...], c.f.: Parte_1
è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, C.F._2 dell'immobile sito in Carpino (FG), via Santa Lucia n. 53, distinto in catasto fabbricati del Comune di Carpino al fg. 64, p.lla 696 sub 1, cat. A/6, classe 4, consistenza 1 vano, rendita catastale €. 44,42, avendolo posseduto uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Foggia, 15 novembre 2024
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
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