Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1619/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Silvia Capitano - Giudice
Vincenza Bennici - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1619/2017 degli affari civili contenziosi
, nata in [...] il [...] (Avv. Calogero Montante) Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...], il [...], Controparte_1 CP_2
, nato a [...], il [...], , nato a [...], il
[...] Controparte_3
4.12.66 (Avv. Rinallo Maria Silvana)
PARTE CONVENUTA
nato a [...]il [...] (Avv Annalisa Lentini) Controparte_4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 15.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, deduceva che: Parte_1
1
Canicattì il 22/04/1930) lasciando la moglie (essa attrice) e quattro figli (convenuti);
-il de cuius, con atto pubblico del 29/07/1998 (rogato dal notar rep. n. 43577, racc. n. Per_1
12063), aveva donato ai quattro figli la nuda proprietà di un fabbricato sito in Canicattì, via
Carlo Amato 75, riservandosi l'usufrutto vitalizio vita natural durante;
-detto immobile costituiva l'unico cespite ereditario e quindi, quella donazione aveva leso la quota di legittima ad essa spettante quale coniuge superstite oltre che il diritto di abitazione sulla casa familiare;
ciò dunque premesso concludeva chiedendo che venisse disposta la riduzione in suo favore delle quote attribuite ai convenuti.
Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eccepivano innanzitutto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento
[...]
della mediazione obbligatoria. Deducevano inoltre che il de cuius, nel dicembre del 1998, aveva donato all'attrice la somma di lire 5.000.000 e che nella determinazione dell'asse ereditario doveva tenersi conto di un immobile acquistato da in Romania, in regime di Pt_1
comunione legale, di un immobile sito a Canicattì, in Via Milano n.73 acquistato dal de cuius, di un buono fruttifero postale di €.10.000,00, cointestato all'attrice e al padre e infine, del saldo di tre libretti di risparmio postale.
Si costituiva il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda e, nel merito, Controparte_6
che l'attrice era ben consapevole della volontà del marito di voler lasciare la casa di via Amato ai figli e che la stessa era stata compensata con donazioni dirette e indirette, tra cui l'acquisto dell'immobile in via Milano, il quale, come emergeva dalle dichiarazioni da esso allegate, firmate anche dall'attrice, era stato acquistato con denaro del de cuius.
La causa, istruita attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve osservare che l'eccezione di improcedibilità è superata per effetto dell'espletamento della procedura in corso di causa, con esito negativo.
Nel merito, adesso, risulta dalla produzione in atti che, in data 9/05/2016, decedeva, ab
2 intestato, , lasciando la moglie e i quattro figli. Controparte_5
Riconosciuta, dunque, la qualità di erede all'attrice, la individuazione della quota di legittima alla stessa spettante, pari a un quarto a mente di quanto dispone l'art. 542 c.c. (essendovi quattro figli), oltre al diritto di abitazione sulla casa costituente pacificamente residenza familiare, sulla base del disposto contenuto nel comma primo dell'art. 540 c.c., va effettuata sulla base della stima effettuata dal ctu di tutti i beni facente parte dell'asse ereditario relitto, sulla base del valore dell'epoca dell'aperta successione.
Quanto alla determinazione ereditaria, vanno fatte le seguenti precisazioni.
Dalla produzione documentale dei convenuti risulta che, in data 22.3.2014, il de cuius e l'attrice hanno sottoscritto una scrittura nella quale il primo aveva dichiarato che l'appartamento sito in
Canicattì, via Milano n. 73, era stato acquistato con i risparmi che lo stesso aveva accumulato con il suo lavoro e durante il pensionamento. Nella scrittura, il de cuius dava inoltre atto che, mentre la casa di via Carlo Alberto sarebbe stata lasciata ai figli, quella di via Milano sarebbe spettata alla moglie. Risulta inoltre, dall'accertamento effettuato dal ctu, che l'appartamento di via Milano è stato acquistato dall'attrice in data il 14/08/2018, dopo la morte di ma CP_5
che il prezzo del bene, pari a euro 29.000,00 era stato versato interamente prima del decesso.
Ebbene, tali elementi inducono il Collegio a ritenere che l'immobile in parola sia stato acquistato con denaro del de cuius e che l'intestazione in capo all'attrice configuri una donazione indiretta in favore della stessa.
Di tale donazione dovrà quindi tenersi conto ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario.
Nella massa va poi ricompreso l'immobile acquistato in Romania perchè ricadente nella comunione legale tra i coniugi.
Va inoltre ricompresa la metà del valore del buono fruttifero postale ordinario di € 10.000,00, con scadenza il 24/03/2030.
Non devono essere considerati, invece, i saldi dei libretti postali indicati dai convenuti in quanto non è stata prodotta alcuna documentazione comprovante l'esistenza di detti rapporti;
in proposito è bene precisare che l'iniziale richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dai convenuti è stata implicitamente rinunciata poiché, dopo l'espletamento della ctu, la parte non ha insistito nel mezzo istruttorio e ha chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
3 Stimato il valore dell'asse ereditario nella complessiva somma di euro € 127.796,81, la quota disponibile è di € 31.949,20.
Ora, come detto, all'attrice spetta, innanzitutto, il diritto di abitazione sull'appartamento costituente la casa familiare il cui valore è stata stimato in euro 18.557,38.
Esso, a norma dell'articolo 540 c.c. può gravare interamente sulla disponibile, che come detto è pari a € 31.949,20.
Il valore della quota legittima spettante all'attrice, a titolo di erede legittimario, risulta pari a €
31.949,20, cioè al 25% dell'importo della massa.
La predetta quota non è stata lesa.
Infatti, l'attrice ha ricevuto, in base alle norme della successione legittima, i seguenti beni: 1)
1/3 della quota di cui era titolare il de cuius (50%) dell' immobile sito in sito a Buhusi (Romania) strada Nicolae Balcescu, del valore di euro 3.39,22, 2) 1/3 del valore della quota di buono postale di spettanza del de cuius (50%), pari a euro 1.759,18, e inoltre ha ricevuto una donazione indiretta di euro 29.000,00 e una donazione di somme il cui valore è stato rideterminato dal ctu in euro 3.501,58.
Sommando tali valori è evidente come la quota di legittima dell'attrice non sia stata lesa.
Ne discende che all'attrice deve essere attribuito soltanto il diritto di abitazione sulla residenza familiare.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda, devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attrice e di Controparte_4
sono poste definitivamente a carico dell'Erario per 2/3 e per 1/3 a carico di Controparte_1
, , .
[...] Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la donazione effettuata da in notar rep. n. 43577, Controparte_5 Per_1
racc. n. 12063, del 29/07/1998, lede il diritto di abitazione dell'attrice sull'immobile costituente la casa familiare;
4 per l'effetto, attribuisce all'attrice il diritto di abitazione sull'immobile sito in Canicattì, via
Carlo Amato n. 75, censito in catasto al fg. 54, particella 318, sub 5; compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., già liquidate, definitivamente a carico dell'Erario nella misura di 2/3 e nella misura di 1/3 a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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