Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 20433/19 riservata in decisione all'udienza del 23.01.2025 vertente TRA (C.F. procuratore di se stesso, elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Napoli alla via D. Fontana, 27; APPELLANTE e
(C.F.- P. IVA n. ), in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore della Funzione Legale e Contenzioso, rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Erminio Garruto, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi, civico 159; APPELLATO
(C.F ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81
FATTO
citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Procida Parte_1 Controparte_1
e il , chiedendo la ripetizione dell'importo di € 64,50, Controparte_2 corrisposto a seguito della ricezione da parte di , in data Controparte_1
08.04.2022, dell'invito a pagare un contributo unificato relativo ad un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, r.g. nr. 1996-18, in realtà già corrisposto dall'attore in data
17.01.2018 mediante pagamento telematico.
Con la sentenza n. 305/2023 pubblicata in data 06.07.2023, il Giudice di Pace di
Procida ha accolto la domanda, osservando che le circostanze dedotte dall'attore sono state ammesse e riconosciute dalla difesa del convenuto, che Controparte_2 ha confermato l'erronea trasmissione ad della nota per il recupero Controparte_1 del contributo unificato in realtà già corrisposto dall'attore pochi giorni dopo l'iscrizione della causa a debito, come provato dal pagamento depositato nel fascicolo. Il Gdp ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “la natura e l'esiguo valore della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle
Non si è costituito il . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia del ritualmente citato e non Controparte_2 costituitosi.
L'eccezione di difetto di giurisdizione va qualificata come appello incidentale, in quanto ha esposto con sufficiente ed argomentata motivazione Controparte_1 la ragione per la quale ritiene sussistere la giurisdizione del giudice tributario, chiedendo conseguentemente che si dichiari la carenza di giurisdizione del Giudice adito in luogo di quella del Giudice tributario.
Infatti, in tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado, non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Sez. 2, Sentenza n. 21615 del 15/11/2004). L'appello incidentale è fondato. Il contributo unificato ha natura di "tributo erariale" che la parte è tenuta a versare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia (Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020; Cass., Sez. Un., n. 9840 del 05/05/2011; ma prima Corte costituzionale, n. 73 del 11/02/2005). Titolare della pretesa tributaria è il . Controparte_2
In ragione della natura tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell'amministrazione giudiziaria. Di conseguenza, la controversia avente ad oggetto la debenza di tale contributo appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (Sez. U, Sentenza n. 9840 del 05/05/2011). Tale giurisdizione non viene meno per il fatto che il LE abbia proposto una domanda di ripetizione di indebito, sul presupposto di avere eseguito un duplice pagamento del dovuto. Infatti, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato (Sez. U - , Sentenza n. 12150 del 07/05/2021). Non è il caso oggetto della presente controversia, perché manca un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso. Il Giudice di Pace ha dunque errato nel non dichiarare la giurisdizione del giudice tributario. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello incidentale va accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
L'accoglimento dell'appello incidentale assorbe l'esame dei motivi di appello principale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti di Controparte_1
e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi.
Nulla sulle spese nei confronti del rimasto contumace in Controparte_2 entrambi i gradi del giudizio.
A carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, pronunciando sull'appello come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Giudice di Pace di Procida n. 305/2023 pubblicata in data 06.07.2023 e dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e del , per difetto di giurisdizione del giudice CP_1 Controparte_2 ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Controparte_3
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
liquidate: CP_1
a) per il primo grado, in € 139,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge b) per il secondo grado, € 231,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-nulla sulle spese di lite nei confronti del;
Controparte_2
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli il 5.2.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore