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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7894/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7894/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PULCINI LUCREZIA Parte_1
FRANCESCA
OPPONENTE
Contro con il patrocinio dell'avv. BONARDI ROBERTO Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, (di seguito ), ha interposto tempestiva opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1928/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 28.5.2020 in favore di per la somma di 13.481,00 euro, oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_1 saldo e oltre le spese di procedura liquidate in complessivi 895,50 euro (di cui 145,50 euro per spese e 750,00 euro per compensi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario.
A sostegno della propria domanda deduceva quanto segue.
La pretesa monitoria trarrebbe origine da lavori eseguiti dall'opposta relativi alla sistemazione e asfaltatura del piazzale interno all'immobile in affitto della in Rezzato (BS), i quali Parte_1 sarebbero stati concordati a titolo di compensazione per gli importi dovuti a per Parte_1 delle prestazioni sui veicoli di sua proprietà effettuate dall'opposta (docc. 3 a 7).
1 In data 7.7.2019 mediante missiva, l'opposta avrebbe sottratto dal proprio credito l'importo di
13.481,00 euro la somma di 3.812,00 euro e di 912,36 euro così riconoscendo come dovuti i predetti importi in favore di (doc. 8). Parte_1
Contestava il credito asseritamente vantato dall'opposta nell'an e nel quantum, in merito al quantum deduceva che le somme dovutele dall'opposta corrisponderebbero in realtà a 8.356,76 euro, di cui 4.424,10 euro per prestazioni effettuate sulla vettura Porsche, 1.601,12 euro per la vettura BMW, 1.398,24 euro vettura Audi, 574, 62 euro per la vettura IS ed infine 358,68 euro per la RT (docc. 3 a 7) pertanto, l'opposta potrebbe vantare un minor credito di 5.124,24 euro
(13.481,00 -8.356,76).
In relazione all'an, deduceva che l'opposta non vanterebbe alcun credito nei propri confronti poiché la stessa non avrebbe ultimato i lavori concordati, difatti l'opponente si sarebbe rivolta ai sig.ri e per il completamento degli stessi. Testimone_1 CP_2
Chiedeva in via principale, revocare e/o dichiarare nullo, inefficacie e privo di effetto il decreto ingiuntivo n.1928/2020.
In via subordinata, accertare e dichiarare la compensazione tra le somme dovute dall'opposta e quelle dovute dall'opponente.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva l'inapplicabilità della Controparte_1 compensazione dei crediti al caso de quo, in quanto i crediti asseritamente vantati dall'opponente non sarebbero certi, liquidi ed esigibili secondo quanto disposto dall'art. 1243 c.c., poiché
l'opponente non avrebbe mai emesso alcuna fattura per gli asseriti lavori di riparazione sui veicoli intestati alla Controparte_3
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, rigettare ogni domanda formulata dall'opponente poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1928/2020.
Respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Dalle risultanze documentali si evince l'esecuzione dei lavori edili commissionati dalla
[...]
a carico dell'opposta difatti, si rileva che in data 28.12.2018 la Pt_1 Controparte_1 consegnava all'opponente un estratto conto relativo ai lavori effettuati per conto della stessa, per un importo di 6.950,00 euro oltre Iva (doc.1).
2 Si rileva altresì che, in data 24.6.2019 l'opposta rilasciava un altro estratto conto di 4.100,00 euro oltre iva, relativo ad ulteriori lavori richiesti dall'opponente per un totale complessivo di
11.050,00 euro oltre iva (doc. 2).
In data 7.7.2019 inviava a parte opponente una mail mediante la quale Controparte_1 riepilogava gli importi dovuti dalla per i lavori eseguiti in suo favore ed inoltre, Parte_1 decurtava da tale importo la somma di 3.812,00 euro per prestazioni espletate in proprio favore dalla sull'autovettura Porsche e 912,56 euro per i lavori eseguiti sulla vettura BMW Parte_1
(doc. 8 parte opponente). È evidente che il suddetto documento costituisce una ricognizione di debito degli importi relativi alle due auto ivi citate, peraltro, dallo stesso si evince la seguente dicitura “totale nostro avere 8.000,00 euro” pertanto, si ravvisa la sussistenza di un credito in favore dell'opposta per il minor importo di 8.000,00 euro.
Ciò premesso le ulteriori contestazioni di parte opponente relative all'an e quantum non risultano fondate.
esponeva una diversa determinazione delle prestazioni espletate in favore di Parte_1
in particolare ha dedotto di aver eseguito lavori sulla vettura Porsche per Controparte_1
4.424,00 euro e sulla vettura BMW per 1.601,12 euro. Inoltre, sosteneva di aver effettuato degli ulteriori lavori in favore dell'opposta relativi alla vettura Audi per 1.398,24 euro, alla vettura
IS per 574,62 euro ed infine sulla vettura RT per 358,68 euro.
Parte opposta ha contestato i suddetti importi e le prestazioni asseritamente eseguite dall'opponente sulle vetture RT, Audi e IS e l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio dal quale si possa desumere l'effettuazione delle suddette prestazioni ai diversi importi sopra riportati, né ha prodotto alcun allegazione probatoria atta a comprovare l'espletamento dei lavori sui veicoli Audi, IS e RT difatti, ha prodotto delle fatture pro-forma risalenti al
2017/2018. Si tratterebbe quindi di prestazioni precedenti rispetto a quelle che sono state indicate nella mail del 7.7.2019 per cui, appare inverosimile che l'opponente non avesse avanzato precedentemente alcuna richiesta di pagamento nei confronti dell'opposta o che la parti non abbiano tenuto conto di tali precedenti lavori in diverso modo.
Parimenti infondata risulta la contestazione mossa da parte opponente circa la mancata ultimazione dei lavori edili da parte dell'opposta, in quanto la stessa non ha mai avanzato alcuna rimostranza o contestazione sulla regolarità delle prestazioni espletate dalla Controparte_1 prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Anche le risultanze istruttorie hanno confermato la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta.
Particolarmente rilevante è la testimonianza del sig. il quale ha dichiarato di esser Testimone_1 stato incaricato da di eseguire la costruzione di un muretto di confine in prismi Controparte_1 con relativa sottofondazione con ferro, sabbia e cemento presso il piazzale interno della società
3 . Inoltre, ha confermato l'esecuzione dei lavori come definita dagli estratti conto del Parte_1
28.12.2018 e del 24.6.2019.
Inoltre, il teste , ex dipendente della sul cap. 7 di parte CP_2 Controparte_1 opponente “ Vero che in pagamento dei lavori di cui alle proforma – documenti da 3 a 7 di parte opponente che Le si rammostrano, eseguiti da , le odierne parti Parte_1 pattuivano che avrebbe eseguito presso l'immobile sito in Rezzato (BS), Via Controparte_1
Giovanni XXIII n. 1 lavori di formazione di rete raccolta acque meteoriche sul retro dell'edificio, di formazione della cordonatura di contenimento terreno e pavimentazione retrostante, di posa del desolatore e di alcune predisposizioni per impianti idrici e gas nel piazzale di fronte all'immobile?” ha dichiarato di non conoscere gli accordi tra le parti ma precisava di aver lavorato nel cantiere.
Parte opponente sostiene altresì, un'incongruità dei lavori eseguiti in proprio favore da parte dell'opposta e fonda tale assunto sulla base di una stima effettuata da parte del geom. CP_4
(doc. 9). Si rileva in primo luogo che, il suddetto documento consiste in un'allegazione unilaterale, pertanto, privo di valenza probatoria. Sul punto la Cassazione ha stabilito che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. Sent. 8290/2016). In secondo luogo, la stima risultante da tale documento non appare approfondita e corroborata da ulteriori elementi istruttori, nemmeno è stata richiesta Ctu confermativa sul punto. Da quanto detto ne consegue che parte opponente, sul punto, non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Conclusivamente, tenuto conto della mail del 7.7.2019 inviata da inviava a Controparte_1
nella quale riconosceva di dover decurtare dai lavori eseguiti la somma di 3.812,00 Parte_1 euro per prestazioni espletate in proprio favore dalla sull'autovettura Porsche e Parte_1
912,56 euro per i lavori eseguiti sulla vettura BMW, e tenuto conto delle ulteriori argomentazioni esposte il credito di parte opposta ammonta ad euro 8.000 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa in base al decisum) ed euro 508.05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
4 Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1928/2020.
Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta l'importo di 8.000,00 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7894/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PULCINI LUCREZIA Parte_1
FRANCESCA
OPPONENTE
Contro con il patrocinio dell'avv. BONARDI ROBERTO Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, (di seguito ), ha interposto tempestiva opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1928/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 28.5.2020 in favore di per la somma di 13.481,00 euro, oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_1 saldo e oltre le spese di procedura liquidate in complessivi 895,50 euro (di cui 145,50 euro per spese e 750,00 euro per compensi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario.
A sostegno della propria domanda deduceva quanto segue.
La pretesa monitoria trarrebbe origine da lavori eseguiti dall'opposta relativi alla sistemazione e asfaltatura del piazzale interno all'immobile in affitto della in Rezzato (BS), i quali Parte_1 sarebbero stati concordati a titolo di compensazione per gli importi dovuti a per Parte_1 delle prestazioni sui veicoli di sua proprietà effettuate dall'opposta (docc. 3 a 7).
1 In data 7.7.2019 mediante missiva, l'opposta avrebbe sottratto dal proprio credito l'importo di
13.481,00 euro la somma di 3.812,00 euro e di 912,36 euro così riconoscendo come dovuti i predetti importi in favore di (doc. 8). Parte_1
Contestava il credito asseritamente vantato dall'opposta nell'an e nel quantum, in merito al quantum deduceva che le somme dovutele dall'opposta corrisponderebbero in realtà a 8.356,76 euro, di cui 4.424,10 euro per prestazioni effettuate sulla vettura Porsche, 1.601,12 euro per la vettura BMW, 1.398,24 euro vettura Audi, 574, 62 euro per la vettura IS ed infine 358,68 euro per la RT (docc. 3 a 7) pertanto, l'opposta potrebbe vantare un minor credito di 5.124,24 euro
(13.481,00 -8.356,76).
In relazione all'an, deduceva che l'opposta non vanterebbe alcun credito nei propri confronti poiché la stessa non avrebbe ultimato i lavori concordati, difatti l'opponente si sarebbe rivolta ai sig.ri e per il completamento degli stessi. Testimone_1 CP_2
Chiedeva in via principale, revocare e/o dichiarare nullo, inefficacie e privo di effetto il decreto ingiuntivo n.1928/2020.
In via subordinata, accertare e dichiarare la compensazione tra le somme dovute dall'opposta e quelle dovute dall'opponente.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva l'inapplicabilità della Controparte_1 compensazione dei crediti al caso de quo, in quanto i crediti asseritamente vantati dall'opponente non sarebbero certi, liquidi ed esigibili secondo quanto disposto dall'art. 1243 c.c., poiché
l'opponente non avrebbe mai emesso alcuna fattura per gli asseriti lavori di riparazione sui veicoli intestati alla Controparte_3
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, rigettare ogni domanda formulata dall'opponente poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1928/2020.
Respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Dalle risultanze documentali si evince l'esecuzione dei lavori edili commissionati dalla
[...]
a carico dell'opposta difatti, si rileva che in data 28.12.2018 la Pt_1 Controparte_1 consegnava all'opponente un estratto conto relativo ai lavori effettuati per conto della stessa, per un importo di 6.950,00 euro oltre Iva (doc.1).
2 Si rileva altresì che, in data 24.6.2019 l'opposta rilasciava un altro estratto conto di 4.100,00 euro oltre iva, relativo ad ulteriori lavori richiesti dall'opponente per un totale complessivo di
11.050,00 euro oltre iva (doc. 2).
In data 7.7.2019 inviava a parte opponente una mail mediante la quale Controparte_1 riepilogava gli importi dovuti dalla per i lavori eseguiti in suo favore ed inoltre, Parte_1 decurtava da tale importo la somma di 3.812,00 euro per prestazioni espletate in proprio favore dalla sull'autovettura Porsche e 912,56 euro per i lavori eseguiti sulla vettura BMW Parte_1
(doc. 8 parte opponente). È evidente che il suddetto documento costituisce una ricognizione di debito degli importi relativi alle due auto ivi citate, peraltro, dallo stesso si evince la seguente dicitura “totale nostro avere 8.000,00 euro” pertanto, si ravvisa la sussistenza di un credito in favore dell'opposta per il minor importo di 8.000,00 euro.
Ciò premesso le ulteriori contestazioni di parte opponente relative all'an e quantum non risultano fondate.
esponeva una diversa determinazione delle prestazioni espletate in favore di Parte_1
in particolare ha dedotto di aver eseguito lavori sulla vettura Porsche per Controparte_1
4.424,00 euro e sulla vettura BMW per 1.601,12 euro. Inoltre, sosteneva di aver effettuato degli ulteriori lavori in favore dell'opposta relativi alla vettura Audi per 1.398,24 euro, alla vettura
IS per 574,62 euro ed infine sulla vettura RT per 358,68 euro.
Parte opposta ha contestato i suddetti importi e le prestazioni asseritamente eseguite dall'opponente sulle vetture RT, Audi e IS e l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio dal quale si possa desumere l'effettuazione delle suddette prestazioni ai diversi importi sopra riportati, né ha prodotto alcun allegazione probatoria atta a comprovare l'espletamento dei lavori sui veicoli Audi, IS e RT difatti, ha prodotto delle fatture pro-forma risalenti al
2017/2018. Si tratterebbe quindi di prestazioni precedenti rispetto a quelle che sono state indicate nella mail del 7.7.2019 per cui, appare inverosimile che l'opponente non avesse avanzato precedentemente alcuna richiesta di pagamento nei confronti dell'opposta o che la parti non abbiano tenuto conto di tali precedenti lavori in diverso modo.
Parimenti infondata risulta la contestazione mossa da parte opponente circa la mancata ultimazione dei lavori edili da parte dell'opposta, in quanto la stessa non ha mai avanzato alcuna rimostranza o contestazione sulla regolarità delle prestazioni espletate dalla Controparte_1 prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Anche le risultanze istruttorie hanno confermato la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta.
Particolarmente rilevante è la testimonianza del sig. il quale ha dichiarato di esser Testimone_1 stato incaricato da di eseguire la costruzione di un muretto di confine in prismi Controparte_1 con relativa sottofondazione con ferro, sabbia e cemento presso il piazzale interno della società
3 . Inoltre, ha confermato l'esecuzione dei lavori come definita dagli estratti conto del Parte_1
28.12.2018 e del 24.6.2019.
Inoltre, il teste , ex dipendente della sul cap. 7 di parte CP_2 Controparte_1 opponente “ Vero che in pagamento dei lavori di cui alle proforma – documenti da 3 a 7 di parte opponente che Le si rammostrano, eseguiti da , le odierne parti Parte_1 pattuivano che avrebbe eseguito presso l'immobile sito in Rezzato (BS), Via Controparte_1
Giovanni XXIII n. 1 lavori di formazione di rete raccolta acque meteoriche sul retro dell'edificio, di formazione della cordonatura di contenimento terreno e pavimentazione retrostante, di posa del desolatore e di alcune predisposizioni per impianti idrici e gas nel piazzale di fronte all'immobile?” ha dichiarato di non conoscere gli accordi tra le parti ma precisava di aver lavorato nel cantiere.
Parte opponente sostiene altresì, un'incongruità dei lavori eseguiti in proprio favore da parte dell'opposta e fonda tale assunto sulla base di una stima effettuata da parte del geom. CP_4
(doc. 9). Si rileva in primo luogo che, il suddetto documento consiste in un'allegazione unilaterale, pertanto, privo di valenza probatoria. Sul punto la Cassazione ha stabilito che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. Sent. 8290/2016). In secondo luogo, la stima risultante da tale documento non appare approfondita e corroborata da ulteriori elementi istruttori, nemmeno è stata richiesta Ctu confermativa sul punto. Da quanto detto ne consegue che parte opponente, sul punto, non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Conclusivamente, tenuto conto della mail del 7.7.2019 inviata da inviava a Controparte_1
nella quale riconosceva di dover decurtare dai lavori eseguiti la somma di 3.812,00 Parte_1 euro per prestazioni espletate in proprio favore dalla sull'autovettura Porsche e Parte_1
912,56 euro per i lavori eseguiti sulla vettura BMW, e tenuto conto delle ulteriori argomentazioni esposte il credito di parte opposta ammonta ad euro 8.000 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa in base al decisum) ed euro 508.05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
4 Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1928/2020.
Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta l'importo di 8.000,00 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
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