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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/10/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 10.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Paolo e Lorenzo Parte_1
OE Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 avv. Agostino Di Feo e Antonio Andriulli
Resistente
Oggetto: opposizione a verbale ispettivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.06.2023 la società ricorrente, , Parte_1 impugnava e contestava la legittimità del verbale ispettivo emesso dall' in data CP_1
15.11.2021 a seguito di accertamento ispettivo svolto nei confronti della società
LI LS, quale società appaltatrice della ricorrente.
In particolare, il verbale ispettivo opposto condannava l'odierna ricorrente,
[...]
, in solido con la ex art. 29 d.lgs. 276/03 in qualità di Parte_1 CP_2 società committente, a corrispondere la somma di € 116.857,33 a titolo di contribuzione omessa e relative sanzioni per le infrazioni commesse dalla CP_2
come accertate in sede di ispezione: 1) Omissione contributiva per mancato
[...] adeguamento delle retribuzioni agli aumenti contrattualmente previsti a decorrere dal 10/06/2018 e dal 01/06/2019; 2) Omissione contributiva per permessi non retribuiti, assenze ingiustificate e aspettative non retribuita;
3) mancata corresponsione di tredicesima mensilità o ratei della stessa con relativa omissione contributiva;
4) Omessa contribuzione sull'indennità di trasferta. Le predette violazioni venivano accertate in danno di n. 21 lavoratori dipendenti della LI LS impiegati nell'appalto con la nel periodo Parte_1 oggetto di accertamento.
La ricorrente, pertanto, agiva in giudizio eccependo la decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/03 e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti per fondare una sua responsabilità solidale con la società appaltatrice. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' l'annullamento del verbale opposto, ovvero, in subordine la riduzione CP_1 dell'importo richiesto dall' con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, era discussa all'udienza del 10.10.2025 ed era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29
d.lgs. 276/03 sollevata da parte ricorrente in quanto infondata.
Difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (Sez. L -, Sentenza n. 18004 del 04/07/2019).
Ciò in quanto, “proprio l'assenza, nell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, di espresse regole relative alla pretesa contributiva e la diversa natura delle due obbligazioni, inducono a ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina generale dell'obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale”
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 41373 del 23/12/2021).
Pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata.
Tanto premesso nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per invocare una sua responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 in quanto non è stato provato in giudizio, né è emerso in sede ispettiva, che i n.21 lavoratori cui sono state riferite le infrazioni contributive commesse dalla LI LS siano stati continuativamente impiegati nell'appalto con la . In particolare, parte Parte_1 ricorrente evidenzia che non vi è prova in ordine alle giornate ed ai periodi lavorativi in esecuzione dell'appalto o che i crediti contributivi si riferiscano a periodi e lavoratori impiegati nell'appalto, con conseguente attribuzione illegittima alla ricorrente di una responsabilità relativa a crediti ed errori organizzativi facenti capo esclusivamente alla società appaltatrice.
Sul punto, richiamando la normativa applicabile al caso di specie, si osserva che l'art. 29 d.lgs. 276/03, nella sua attuale formulazione, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del contratto di appalto, impone di ritenere che la solidarietà tra committente e appaltatore sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, nonché con riferimento ai lavoratori specificamente applicati nell'esecuzione dell'appalto.
Occorre, dunque, ai fini della responsabilità ex art. 29 cit. che i crediti azionati in via solidale attengano lavoratori impiegati nello specifico appalto e siano sorti nell'esecuzione dello stesso.
Nel caso in esame, trattandosi di opposizione a verbale ispettivo, graverà sull'Amministrazione che ha compiuto l'accertamento ed emesso il verbale dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento dell'illecito o delle irregolarità riscontrate e poste a fondamento della sanzione applicata. Sarà, invece, onere del datore di lavoro ispezionato dimostrare l'insussistenza del fatto da cui è scaturita la sanzione, secondo le generali regole civilistiche in materia di riparto dell'onere della prova.
Infatti, anche la giurisprudenza ha chiarito, che “l'opposizione al verbale ispettivo
si configura quale giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al CP_1 rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e delle difese fatte valere dal ricorrente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Pertanto, in tale giudizio, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sull'Istituto previdenziale, per la sua veste sostanziale di attore, la prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, posti a sostegno della propria pretesa” (Tribunale, Catania, sez. lav., 20/05/2020, n. 1346; in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione ma estensibile anche all'opposizione al verbale ispettivo cfr. Cass. civ. sez. lav., n.23800/2014; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1921/2019).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti deve ritenersi raggiunta la prova, gravante sull' della sussistenza dei requisiti per invocare CP_1 una responsabilità solidale della committente -ricorrente ex art. 29 d.lgs. 276/03 in relazione alle omissioni contributive commesse dalla appaltatrice LI LS in danno dei n. 21 lavoratori indicati nel verbale ispettivo ( , Persona_1
, , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
[...] CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
, ). Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
Difatti, dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori in sede ispettiva è emerso che essi hanno lavorato, per tutto il periodo in cui sono stati assunti alle dipendenze della LI, presso gli stabilimenti della nell'ambito del Parte_1 contratto di appalto stipulato tra le due società (cfr. dich. “in Controparte_5 precedenza ho lavorato per la LI;
se non ricordo male ho iniziato nell'anno
2018 il rapporto è cessato il 24 gennaio 2020. Ricordo precisamente la data di conclusione in quanto è stata mia volontà richiedere il licenziamento. Con la LI avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno;
lavoravo da lunedì al venerdì per 8 ore, quindi, al giorno. Sono stato assunto con la qualifica di saldatore;
di fatto ho sempre svolto le mansioni di saldatore (…) dal primo giorno di lavoro ho lavorato negli stabilimenti della (…) io non so chi sia il titolare della Parte_1
LI il contratto di lavoro preciso l'ho stipulato nell'azienda (…) altri Parte_1 dipendenti della LI che come me lavoravano alla sono Parte_1 Persona_2
, , ; dich. Controparte_9 CP_7 CP_6 CP_15 [...]
“In precedenza ricordo di aver lavorato credo dall'anno 2018 fino all'inizio CP_6 dell'anno 2020 per la LI che si occupa di saldatura (…) il contratto di lavoro con la LI l'ho sottoscritto a Fisciano nell'azienda della;
inizialmente il Parte_1 contratto di lavoro stipulato con la LI era a tempo determinato poi a breve è stato trasformato a tempo indeterminato;
ho lavorato per 8/9 ore al giorno (…) altri dipendenti della LI che, come me dalla provincia di Taranto si spostavano a lavorare a Fisciano, erano , , Controparte_9 CP_17 Controparte_5 CP_12
, e un certo ,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_18 CP_6 tutti saldatori come me;
poi c'erano alcuni dipendenti della LI che lavoravano nella provincia di
Taranto e vivevano in Campania come di Parte_3
”; cfr. dich. “con la LI ho stipulato diversi contratti
[...] Controparte_11
a tempo determinato;
ho lavorato per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì svolgendo mansioni di saldatore;
per la LI ho sempre soltanto lavorato nelle officine della
”). Parte_1
Il contratto di appalto, come si evince dalla documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni dei lavoratori, riguardava attività di saldatura e assemblaggio da svolgere presso la , quale società che espleta attività di Parte_1 progettazione costruzione e realizzazione di impianti antinquinamento, macchinari e impianti industriali in genere, nonché fabbricazione di materiale meccanico. Il contratto di appalto si è protratto nel periodo dal 01.02.2018 al dicembre 2019 (cfr. contratto di appalto e risoluzione per inadempimento all. ricorr.).
Tutti i lavoratori ascoltati indicavano l'arco temporale in cui erano stati assunti alle dipendenze della LI, specificando che per tutto il periodo erano stati impiegati presso la committente;
il contratto di lavoro prevedeva lo Parte_1 svolgimento della prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, articolato su due turni (cfr. dich. “anche per la LI ho Controparte_10 lavorato come saldatore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
complessivamente sono stato impiegato alla LI per il periodo da luglio 2018 a gennaio 2020. Ho lavorato a Fisciano presso l'officina che operava nel Parte_1 settore metalmeccanico. La mia presenza sul luogo di lavoro era attestata mediante timbratura sia in entrata che in uscita;
ho lavorato per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì alternando una settimana su di un primo turno e un'altra sul secondo turno, in particolare il primo turno cadeva dalle 06:00 alle ore 13 e il secondo dalle 15:00 alle 23:00”; in senso analogo cfr. dich. e Tali CP_12 Controparte_11 circostanze erano confermate anche in sede testimoniale dal teste CP_6 che confermava la circostanza 7 della memoria). Le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva non sono smentite da quanto dichiarato in sede testimoniale dai testi e i Testimone_1 Controparte_8 quali, pur confermando in parte i nominativi dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo, riferivano che questi lavoravano in squadre di 4/6 lavoratori che non erano sempre gli stessi ma ruotavano, escludendo una applicazione continuativa di tutti lavoratori sull'appalto.
Ebbene, tali dichiarazioni, oltre a contrastare con quanto dichiarato dagli altri lavoratori in sede ispettiva in termini coerenti e non contraddittori tra loro, risultano in ogni caso compatibili con la circostanza, emersa in sede ispettiva, che i lavoratori della LI impiegati nell'appalto presso la erano articolati Parte_1 su due turni lavorativi ed, in tal senso, ruotavano nell'arco della giornata;
peraltro, la circostanza che i lavoratori della LI abbiano lavorato in squadre di 4/6 persone non esclude che abbiano tutti lavorato negli stessi periodi e nell'appalto in questione posto che gli stessi lavoratori in sede ispettiva dichiaravano di lavorare in reparti diversi (cfr. dich. “non ricordo per chi lavorasse tale Persona_1
ricordo però di averlo visto al lavoro presso la fino a Controparte_8 Parte_1 quando ho lavorato io e per l'intero periodo da maggio 2019 a gennaio 2020 anche se poteva capitare che lavorasse in altri reparti”).
Irrilevante, inoltre, al fine di escludere la responsabilità solidale della ricorrente, è la circostanza che la LI avesse altri clienti in quanto, dalla documentazione allegata, si evince che si trattava di clienti privati (es. condominio Persona_3
riconducibili allo svolgimento, da parte della LI, di attività CP_22 edile e di piccola manutenzione (cfr. dich. ispettive “dal 24.01.2020 Persona_4 la LI non ha più rapporti con la , infatti da allora abbiamo lavorato Parte_1 solo sulla provincia di Taranto svolgendo piccoli rapporti di edilizia”), diversa rispetto a quella oggetto dell'appalto in contestazione in cui sono stati impiegati i lavoratori cui si riferiscono le violazioni contributive accertate in sede ispettiva.
Per le ragioni esposte deve ritenersi provato che i n. 21 lavoratori della Medeolik indicati nel verbale ispettivo siano stati impiegati, nell'arco temporale dal 2018 agli inizi del 2020, nell'appalto stipulato con la . Parte_1
Ne consegue che, per i crediti contributivi scaturenti dalle violazioni accertate ai punti B) da 1 a 4 del verbale ispettivo, trattandosi di giornate di permesso, aspettativa e assenza non retribuite, nonché di periodi retribuiti in misura inferiore rispetto all'adeguamento previsto dalla contrattazione collettiva ovvero di ratei di tredicesima non corrisposti, tutti collocati nel periodo in cui i singoli lavoratori sono stati impiegati presso l'appalto della , quest'ultima dovrà ritenersi Parte_1 responsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. 276/03,dei crediti contributivi accertati.
Si osserva su punto che devono ritenersi provati i periodi e i giorni cui si riferiscono le infrazioni denunciate, richiamati in verbale, come emersi dalla documentazione acquisita in sede ispettiva. Ciò in quanto, se il verbale ispettivo è liberamente valutabile dal giudice e non è dotato di fede privilegiata quanto alle dichiarazioni ricevute dal verbalizzante, esso fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti ovvero accertati senza alcun margine di apprezzamento
(cfr. Cass. Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009; ord. n. 36573/2022).
Con riferimento all'infrazione di cui al punto C) del verbale, ossia omessa contribuzione sull'indennità di trasferta per effetto dell'applicazione dell'art. 7 Ccnl
Metalmeccanica e d.lgs. 314/97, si osserva che tale istituto è stato erroneamente applicato dalla società datrice di lavoro.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale “affinché venga riconosciuto al lavoratore l'emolumento della trasferta, è necessario che questa sia effettuata per un limitato periodo di tempo nell'interesse degli affari del datore di lavoro. Detto emolumento ha lo scopo di compensare i disagi che il lavoratore ha subito o potrebbe aver subito per il fatto di aver prestato la propria forza lavoro in un luogo diverso da quello previsto dal contratto per un periodo di tempo limitato e in via occasionale”
(Corte appello, Venezia, sez. lav., 29/05/2023, n. 271).
Ebbene, nel caso di specie la somma qualificata come indennità di trasferta non può definirsi tale, con conseguente agevolazione/esonero contributivo, dal momento che non era diretta a compensare lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso da quello contrattualmente previsto, in via meramente occasionale e temporanea.
Difatti, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, è emerso che gli stessi avevano come loro sede di lavoro, dall'inizio del rapporto, lo stabilimento della in Fisciano dove soggiornavano regolarmente nell'arco della Parte_1 settimana (cfr. dich. “in questi anni di lavoro per la ho Controparte_5 Parte_1 soggiornato presso l'albergo Santa Caterina sito in Fisciano dal lunedì al venerdì”; cfr. dich. “per lavorare negli stabilimenti della ho preso in CP_6 Parte_1 fitto un appartamento”; dich. “alloggiavo presso l'hotel Santa Controparte_9 Caterina in trattamento di mezza pensione;
come anche non ho alcun rimborso relativamente alle spese del carburante che sostengo per spostarmi da e verso il luogo di lavoro, comunque mi viene erogata l'indennità di trasferta”; tali circostanze erano confermate anche dagli altri lavoratori).
Per le ragioni esposte, non si può parlare di cambiamento temporaneo ed occasionale del luogo di lavoro, dovuto ad esigenze temporanee, in quanto la sede abituale ed esclusiva di lavoro è risultata essere sempre stata Fisciano. Pertanto, gli emolumenti corrisposti sub specie di indennità di trasferta devono essere assimilati alla normale retribuzione e assoggettati alla contribuzione obbligatoria prevista dalla legge. Anche con riferimento a tale violazione deve ritenersi sussistente, ex art. 29 d.lgs. 276/03, la responsabilità solidale della ricorrente posto che trattasi di contributi dovuti in relazione a lavoratori impiegati nell'appalto in questione per l'arco temporale relativo.
Quanto, infine, al criterio di calcolo del minimale contributivo, appare inconferente il richiamo all'art.4 DPR 818/57 e, per esso, alla l. 218/52, posto che “la giurisprudenza di legittimità, dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, ha costantemente ribadito (da ultimo, Cass. 22986 del 2020; Cass. n.
15120 del 2019; n. 13650 del 2019; n. 4676 del 2021) che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal
D.L. n. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (v., ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012; Cassazione civile sez. lav.,
17/07/2024, n.19759).
Deve, pertanto, ritenersi correttamente applicato dall' il richiamato art. 1 co. 1 CP_1
d.l. n. 338/1989.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.000,00 oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 10.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Paolo e Lorenzo Parte_1
OE Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 avv. Agostino Di Feo e Antonio Andriulli
Resistente
Oggetto: opposizione a verbale ispettivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.06.2023 la società ricorrente, , Parte_1 impugnava e contestava la legittimità del verbale ispettivo emesso dall' in data CP_1
15.11.2021 a seguito di accertamento ispettivo svolto nei confronti della società
LI LS, quale società appaltatrice della ricorrente.
In particolare, il verbale ispettivo opposto condannava l'odierna ricorrente,
[...]
, in solido con la ex art. 29 d.lgs. 276/03 in qualità di Parte_1 CP_2 società committente, a corrispondere la somma di € 116.857,33 a titolo di contribuzione omessa e relative sanzioni per le infrazioni commesse dalla CP_2
come accertate in sede di ispezione: 1) Omissione contributiva per mancato
[...] adeguamento delle retribuzioni agli aumenti contrattualmente previsti a decorrere dal 10/06/2018 e dal 01/06/2019; 2) Omissione contributiva per permessi non retribuiti, assenze ingiustificate e aspettative non retribuita;
3) mancata corresponsione di tredicesima mensilità o ratei della stessa con relativa omissione contributiva;
4) Omessa contribuzione sull'indennità di trasferta. Le predette violazioni venivano accertate in danno di n. 21 lavoratori dipendenti della LI LS impiegati nell'appalto con la nel periodo Parte_1 oggetto di accertamento.
La ricorrente, pertanto, agiva in giudizio eccependo la decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/03 e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti per fondare una sua responsabilità solidale con la società appaltatrice. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito contributivo vantato dall' l'annullamento del verbale opposto, ovvero, in subordine la riduzione CP_1 dell'importo richiesto dall' con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, era discussa all'udienza del 10.10.2025 ed era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29
d.lgs. 276/03 sollevata da parte ricorrente in quanto infondata.
Difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (Sez. L -, Sentenza n. 18004 del 04/07/2019).
Ciò in quanto, “proprio l'assenza, nell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, di espresse regole relative alla pretesa contributiva e la diversa natura delle due obbligazioni, inducono a ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina generale dell'obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale”
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 41373 del 23/12/2021).
Pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata.
Tanto premesso nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per invocare una sua responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 in quanto non è stato provato in giudizio, né è emerso in sede ispettiva, che i n.21 lavoratori cui sono state riferite le infrazioni contributive commesse dalla LI LS siano stati continuativamente impiegati nell'appalto con la . In particolare, parte Parte_1 ricorrente evidenzia che non vi è prova in ordine alle giornate ed ai periodi lavorativi in esecuzione dell'appalto o che i crediti contributivi si riferiscano a periodi e lavoratori impiegati nell'appalto, con conseguente attribuzione illegittima alla ricorrente di una responsabilità relativa a crediti ed errori organizzativi facenti capo esclusivamente alla società appaltatrice.
Sul punto, richiamando la normativa applicabile al caso di specie, si osserva che l'art. 29 d.lgs. 276/03, nella sua attuale formulazione, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del contratto di appalto, impone di ritenere che la solidarietà tra committente e appaltatore sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, nonché con riferimento ai lavoratori specificamente applicati nell'esecuzione dell'appalto.
Occorre, dunque, ai fini della responsabilità ex art. 29 cit. che i crediti azionati in via solidale attengano lavoratori impiegati nello specifico appalto e siano sorti nell'esecuzione dello stesso.
Nel caso in esame, trattandosi di opposizione a verbale ispettivo, graverà sull'Amministrazione che ha compiuto l'accertamento ed emesso il verbale dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento dell'illecito o delle irregolarità riscontrate e poste a fondamento della sanzione applicata. Sarà, invece, onere del datore di lavoro ispezionato dimostrare l'insussistenza del fatto da cui è scaturita la sanzione, secondo le generali regole civilistiche in materia di riparto dell'onere della prova.
Infatti, anche la giurisprudenza ha chiarito, che “l'opposizione al verbale ispettivo
si configura quale giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al CP_1 rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e delle difese fatte valere dal ricorrente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Pertanto, in tale giudizio, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sull'Istituto previdenziale, per la sua veste sostanziale di attore, la prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, posti a sostegno della propria pretesa” (Tribunale, Catania, sez. lav., 20/05/2020, n. 1346; in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione ma estensibile anche all'opposizione al verbale ispettivo cfr. Cass. civ. sez. lav., n.23800/2014; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1921/2019).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti deve ritenersi raggiunta la prova, gravante sull' della sussistenza dei requisiti per invocare CP_1 una responsabilità solidale della committente -ricorrente ex art. 29 d.lgs. 276/03 in relazione alle omissioni contributive commesse dalla appaltatrice LI LS in danno dei n. 21 lavoratori indicati nel verbale ispettivo ( , Persona_1
, , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
[...] CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
, ). Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
Difatti, dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori in sede ispettiva è emerso che essi hanno lavorato, per tutto il periodo in cui sono stati assunti alle dipendenze della LI, presso gli stabilimenti della nell'ambito del Parte_1 contratto di appalto stipulato tra le due società (cfr. dich. “in Controparte_5 precedenza ho lavorato per la LI;
se non ricordo male ho iniziato nell'anno
2018 il rapporto è cessato il 24 gennaio 2020. Ricordo precisamente la data di conclusione in quanto è stata mia volontà richiedere il licenziamento. Con la LI avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno;
lavoravo da lunedì al venerdì per 8 ore, quindi, al giorno. Sono stato assunto con la qualifica di saldatore;
di fatto ho sempre svolto le mansioni di saldatore (…) dal primo giorno di lavoro ho lavorato negli stabilimenti della (…) io non so chi sia il titolare della Parte_1
LI il contratto di lavoro preciso l'ho stipulato nell'azienda (…) altri Parte_1 dipendenti della LI che come me lavoravano alla sono Parte_1 Persona_2
, , ; dich. Controparte_9 CP_7 CP_6 CP_15 [...]
“In precedenza ricordo di aver lavorato credo dall'anno 2018 fino all'inizio CP_6 dell'anno 2020 per la LI che si occupa di saldatura (…) il contratto di lavoro con la LI l'ho sottoscritto a Fisciano nell'azienda della;
inizialmente il Parte_1 contratto di lavoro stipulato con la LI era a tempo determinato poi a breve è stato trasformato a tempo indeterminato;
ho lavorato per 8/9 ore al giorno (…) altri dipendenti della LI che, come me dalla provincia di Taranto si spostavano a lavorare a Fisciano, erano , , Controparte_9 CP_17 Controparte_5 CP_12
, e un certo ,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_18 CP_6 tutti saldatori come me;
poi c'erano alcuni dipendenti della LI che lavoravano nella provincia di
Taranto e vivevano in Campania come di Parte_3
”; cfr. dich. “con la LI ho stipulato diversi contratti
[...] Controparte_11
a tempo determinato;
ho lavorato per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì svolgendo mansioni di saldatore;
per la LI ho sempre soltanto lavorato nelle officine della
”). Parte_1
Il contratto di appalto, come si evince dalla documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni dei lavoratori, riguardava attività di saldatura e assemblaggio da svolgere presso la , quale società che espleta attività di Parte_1 progettazione costruzione e realizzazione di impianti antinquinamento, macchinari e impianti industriali in genere, nonché fabbricazione di materiale meccanico. Il contratto di appalto si è protratto nel periodo dal 01.02.2018 al dicembre 2019 (cfr. contratto di appalto e risoluzione per inadempimento all. ricorr.).
Tutti i lavoratori ascoltati indicavano l'arco temporale in cui erano stati assunti alle dipendenze della LI, specificando che per tutto il periodo erano stati impiegati presso la committente;
il contratto di lavoro prevedeva lo Parte_1 svolgimento della prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, articolato su due turni (cfr. dich. “anche per la LI ho Controparte_10 lavorato come saldatore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
complessivamente sono stato impiegato alla LI per il periodo da luglio 2018 a gennaio 2020. Ho lavorato a Fisciano presso l'officina che operava nel Parte_1 settore metalmeccanico. La mia presenza sul luogo di lavoro era attestata mediante timbratura sia in entrata che in uscita;
ho lavorato per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì alternando una settimana su di un primo turno e un'altra sul secondo turno, in particolare il primo turno cadeva dalle 06:00 alle ore 13 e il secondo dalle 15:00 alle 23:00”; in senso analogo cfr. dich. e Tali CP_12 Controparte_11 circostanze erano confermate anche in sede testimoniale dal teste CP_6 che confermava la circostanza 7 della memoria). Le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva non sono smentite da quanto dichiarato in sede testimoniale dai testi e i Testimone_1 Controparte_8 quali, pur confermando in parte i nominativi dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo, riferivano che questi lavoravano in squadre di 4/6 lavoratori che non erano sempre gli stessi ma ruotavano, escludendo una applicazione continuativa di tutti lavoratori sull'appalto.
Ebbene, tali dichiarazioni, oltre a contrastare con quanto dichiarato dagli altri lavoratori in sede ispettiva in termini coerenti e non contraddittori tra loro, risultano in ogni caso compatibili con la circostanza, emersa in sede ispettiva, che i lavoratori della LI impiegati nell'appalto presso la erano articolati Parte_1 su due turni lavorativi ed, in tal senso, ruotavano nell'arco della giornata;
peraltro, la circostanza che i lavoratori della LI abbiano lavorato in squadre di 4/6 persone non esclude che abbiano tutti lavorato negli stessi periodi e nell'appalto in questione posto che gli stessi lavoratori in sede ispettiva dichiaravano di lavorare in reparti diversi (cfr. dich. “non ricordo per chi lavorasse tale Persona_1
ricordo però di averlo visto al lavoro presso la fino a Controparte_8 Parte_1 quando ho lavorato io e per l'intero periodo da maggio 2019 a gennaio 2020 anche se poteva capitare che lavorasse in altri reparti”).
Irrilevante, inoltre, al fine di escludere la responsabilità solidale della ricorrente, è la circostanza che la LI avesse altri clienti in quanto, dalla documentazione allegata, si evince che si trattava di clienti privati (es. condominio Persona_3
riconducibili allo svolgimento, da parte della LI, di attività CP_22 edile e di piccola manutenzione (cfr. dich. ispettive “dal 24.01.2020 Persona_4 la LI non ha più rapporti con la , infatti da allora abbiamo lavorato Parte_1 solo sulla provincia di Taranto svolgendo piccoli rapporti di edilizia”), diversa rispetto a quella oggetto dell'appalto in contestazione in cui sono stati impiegati i lavoratori cui si riferiscono le violazioni contributive accertate in sede ispettiva.
Per le ragioni esposte deve ritenersi provato che i n. 21 lavoratori della Medeolik indicati nel verbale ispettivo siano stati impiegati, nell'arco temporale dal 2018 agli inizi del 2020, nell'appalto stipulato con la . Parte_1
Ne consegue che, per i crediti contributivi scaturenti dalle violazioni accertate ai punti B) da 1 a 4 del verbale ispettivo, trattandosi di giornate di permesso, aspettativa e assenza non retribuite, nonché di periodi retribuiti in misura inferiore rispetto all'adeguamento previsto dalla contrattazione collettiva ovvero di ratei di tredicesima non corrisposti, tutti collocati nel periodo in cui i singoli lavoratori sono stati impiegati presso l'appalto della , quest'ultima dovrà ritenersi Parte_1 responsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. 276/03,dei crediti contributivi accertati.
Si osserva su punto che devono ritenersi provati i periodi e i giorni cui si riferiscono le infrazioni denunciate, richiamati in verbale, come emersi dalla documentazione acquisita in sede ispettiva. Ciò in quanto, se il verbale ispettivo è liberamente valutabile dal giudice e non è dotato di fede privilegiata quanto alle dichiarazioni ricevute dal verbalizzante, esso fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti ovvero accertati senza alcun margine di apprezzamento
(cfr. Cass. Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009; ord. n. 36573/2022).
Con riferimento all'infrazione di cui al punto C) del verbale, ossia omessa contribuzione sull'indennità di trasferta per effetto dell'applicazione dell'art. 7 Ccnl
Metalmeccanica e d.lgs. 314/97, si osserva che tale istituto è stato erroneamente applicato dalla società datrice di lavoro.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale “affinché venga riconosciuto al lavoratore l'emolumento della trasferta, è necessario che questa sia effettuata per un limitato periodo di tempo nell'interesse degli affari del datore di lavoro. Detto emolumento ha lo scopo di compensare i disagi che il lavoratore ha subito o potrebbe aver subito per il fatto di aver prestato la propria forza lavoro in un luogo diverso da quello previsto dal contratto per un periodo di tempo limitato e in via occasionale”
(Corte appello, Venezia, sez. lav., 29/05/2023, n. 271).
Ebbene, nel caso di specie la somma qualificata come indennità di trasferta non può definirsi tale, con conseguente agevolazione/esonero contributivo, dal momento che non era diretta a compensare lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso da quello contrattualmente previsto, in via meramente occasionale e temporanea.
Difatti, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, è emerso che gli stessi avevano come loro sede di lavoro, dall'inizio del rapporto, lo stabilimento della in Fisciano dove soggiornavano regolarmente nell'arco della Parte_1 settimana (cfr. dich. “in questi anni di lavoro per la ho Controparte_5 Parte_1 soggiornato presso l'albergo Santa Caterina sito in Fisciano dal lunedì al venerdì”; cfr. dich. “per lavorare negli stabilimenti della ho preso in CP_6 Parte_1 fitto un appartamento”; dich. “alloggiavo presso l'hotel Santa Controparte_9 Caterina in trattamento di mezza pensione;
come anche non ho alcun rimborso relativamente alle spese del carburante che sostengo per spostarmi da e verso il luogo di lavoro, comunque mi viene erogata l'indennità di trasferta”; tali circostanze erano confermate anche dagli altri lavoratori).
Per le ragioni esposte, non si può parlare di cambiamento temporaneo ed occasionale del luogo di lavoro, dovuto ad esigenze temporanee, in quanto la sede abituale ed esclusiva di lavoro è risultata essere sempre stata Fisciano. Pertanto, gli emolumenti corrisposti sub specie di indennità di trasferta devono essere assimilati alla normale retribuzione e assoggettati alla contribuzione obbligatoria prevista dalla legge. Anche con riferimento a tale violazione deve ritenersi sussistente, ex art. 29 d.lgs. 276/03, la responsabilità solidale della ricorrente posto che trattasi di contributi dovuti in relazione a lavoratori impiegati nell'appalto in questione per l'arco temporale relativo.
Quanto, infine, al criterio di calcolo del minimale contributivo, appare inconferente il richiamo all'art.4 DPR 818/57 e, per esso, alla l. 218/52, posto che “la giurisprudenza di legittimità, dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, ha costantemente ribadito (da ultimo, Cass. 22986 del 2020; Cass. n.
15120 del 2019; n. 13650 del 2019; n. 4676 del 2021) che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal
D.L. n. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (v., ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012; Cassazione civile sez. lav.,
17/07/2024, n.19759).
Deve, pertanto, ritenersi correttamente applicato dall' il richiamato art. 1 co. 1 CP_1
d.l. n. 338/1989.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.000,00 oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli