Sentenza breve 15 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Parere definitivo 15 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 15/12/2022, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01992/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 1273 del 2022, proposto da:
- GI OC e ET OC, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Regina Paola Bellomo e Daniela Limongelli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Martina Franca e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
per l’annullamento
- della determina dirigenziale n. 368 del 24 ottobre 2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA - VINCA del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi, ove occorra: il parere del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto di Martina Franca, acquisito al protocollo AOO_089/11/10/2022 n. 12571; il parere del Servizio Parchi e Biodiversità del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana acquisito al protocollo AOO_089/11/10/2022 n. 12571;
nonché per l’esecuzione della sentenza n. 1191 del 12 luglio 2022 di questo T.a.r.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e delle Amministrazioni statali intimate.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1.- Premesso che i sig.ri OC impugnano la d.d. n. 368 del 24 ottobre 2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana la quale, in affermata ottemperanza della sentenza di questo T.a.r. n. 1191/2022, confermava l’improcedibilità dell’istanza dei medesimi OC - per la valutazione di Incidenza Ambientale dell’intervento finanziato dalla stessa Regione Puglia nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 8, Sottomisura 8.3. ‘ Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ’ - già in precedenza dichiarata con la d.d. prot. n. 11970 del 16 agosto /2021, poi annullata dalla Sezione con la sentenza citata.
2.- Vista la richiamata pronuncia, che segue: « Con il primo motivo di ricorso, i sig.ri OC deducono l’erroneità dei presupposti e l’omessa istruttoria: ribadito che l’intervento proposto dal OC, riconducibile all’Azione 5, concerne il “ripristino dei versanti in erosione della duna” e la piantumazione di 597 piante per rinfoltire l’area della radura e degli spazi vuoti che si sono determinati, viene evidenziato che l’intervento di ingegneria naturalistica proposto riguarda un’area che, prima dell’alluvione del 2011, era caratterizzata da un fitto bosco, in prosecuzione del bosco circostante, attraversato da un tratto del percorso pedonale; quest’area, oggi, è caratterizzata dalla presenza di acqua derivante da un evento eccezionale causato dall’uomo, quale l’apertura delle paratie della diga di San Giuliano avvenuta durante l’alluvione del 2011. Peraltro, attraverso la memoria di replica del 15/06/2022, i ricorrenti hanno chiarito che “l’intervento di ingegneria naturalistica tende proprio a recuperare una modesta porzione di terreno inondato dall’acqua, restituendolo al suo habitat originario, anch’esso prioritario”: 2270* “dune con foreste di pinus pinea o pinus pinaster” (l’habitat è prioritario perché contraddistinto dall’asterisco: precisazione contenuta nell’Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE). In definitiva, l’intervento di ingegneria naturalistica, respinto dalla Regione, tende a recuperare un habitat N. 01518/2021 REG.RIC. prioritario presente nella zona e, cioè, a recuperare un’area boscata (della trascurabile superficie di circa 1.000 mq) devastata dall’acqua. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che la Regione ha adattato alla fattispecie la disciplina recata dal regolamento regionale n. 6/2016 in relazione all’habitat 1150* e segnatamente con riferimento alle “doline di crollo”. La Regione ha applicato, nel provvedimento impugnato, “le misure di conservazione specifiche di cui al predetto Regolamento … per l’habitat 1150* che, ancorché non presente all’interno di una dolina di crollo, si è formato in una depressione conseguente al fenomeno alluvionale del 2011”. In definitiva, la disciplina applicata del regolamento regionale n. 6/2016 concerne le aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo. Tuttavia, sui terreni del OC, oggetto della proposta di intervento, non esiste alcuna dolina. La “depressione conseguente al fenomeno alluvionale del 2011” è ben diversa dalla “dolina di crollo”, oggetto della citata normativa regolamentare. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Entrambi i motivi risultano suscettibili di positiva valutazione.
Innanzi tutto, il Collegio ritiene che la Regione Puglia sia incorsa nel travisamento dei presupposti posti a fondamento del provvedimento gravato. L’area di intervento, nell’ambito dell’Azione 5, era precedentemente occupata da una fitta pineta e da una strada che, correndo lungo la pineta, consentiva la fruibilità del seminativo annesso (cfr. ortofoto antecedenti al 2011). L’alluvione avvenuta nel 2011 ha causato l’asportazione e la rimozione, non solo di una porzione di pineta preesistente, ma anche di una notevole quantità di terra e sabbia. Questo “vuoto” venutosi a creare a seguito della calamità naturale (alluvione), amplificata per effetto dell’apertura delle paratie della diga di San Giuliano, è stato colmato parzialmente da acque fangose. Pertanto, è errato considerare questo sito una “laguna costiera”, che presenta processi naturali di formazione diversi dal caso in esame. Giova evidenziare che la zona in questione ha assunto l’apparente conformazione della “laguna costiera” solo recentemente e non tanto per effetto di un evento naturalistico, quanto soprattutto per il fatto dell’uomo (l’apertura delle paratie della diga di S. Giuliano e la mancata realizzazione o manutenzione di opere idrauliche di regimentazione delle acque meteoriche, dopo l’ostruzione delle linee naturali di impluvio). Tali circostanze non sono contestate dalle Amministrazioni resistenti. Si deve, dunque, confermare quanto statuito dalla Sezione in sede cautelare, vale a dire che la “recentissima formazione dell’habitat ‘Lagune costiere’ sembra porsi in discontinuità rispetto al più ampio contesto territoriale di riferimento”. La discontinuità rispetto all’habitat preesistente (che i ricorrenti intendono recuperare in una limitata zona dei terreni invasi dall’acqua) è stata ammessa dalla stessa Amministrazione con il provvedimento impugnato, laddove si afferma che l’habitat preesistente agli eventi verificatisi nel 2011 era l’habitat 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”; del resto, in disparte l’ammissione da parte della Regione, questa conclusione è ragionevolmente condivisibile, atteso che l’area occupata dall’acqua è attualmente circondata dall’habitat prioritario 2270*, che i ricorrenti vorrebbero ricostituire, come opportunamente precisato con la memoria di replica del 15/06/2022. Appare arduo definire come “laguna costiera” l’ambiente formatosi recentemente a seguito di una precipitazione eccezionale e dell’apertura delle paratie di una diga. In conclusione, la “laguna costiera” non ha mai caratterizzato il tratto di costa in questione, se non forse in tempi passati, come sembra evincersi dal parere reso in seno alla conferenza di servizi istruttoria dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità (ove si menziona la “rinaturalizzazione dell’ecosistema volta al ripristino di habitat preesistenti nel tempo”, anteriormente agli interventi di bonifica realizzati “a partire dalla seconda metà del secolo scorso”). In secondo luogo, l’Amministrazione ha esteso analogicamente al caso in esame la misura di conservazione dell’habitat 1150* di cui al Reg. Reg. n. 6/2016, che concerne le “doline di crollo” e non le depressioni del suolo (quale quella in esame, come peraltro riconosciuto nello stesso provvedimento gravato): “Nelle aree costiere soggette al fenomeno delle doline di crollo, al fine di consentire la naturale evoluzione dell’habitat e del paesaggio costiero, divieto di eseguire interventi di occlusione di doline di nuova formazione”. Come precisato dalla parte ricorrente, in geomorfologia la dolina è una conca chiusa, tipica dei pianori costituiti da rocce calcaree, formatasi in seguito alla dissoluzione del carbonato di calcio costituente le rocce; è una morfologia tipica di aree in cui si manifesta il carsismo superficiale. Da un punto di vista idrologico è il punto di chiusura di un bacino idrografico, con un reticolato idrografico centripeto, il cui centro si riempirebbe d’acqua originando un laghetto se le sue pareti ed il suo fondo fossero impermeabili; invece, di solito, l’acqua viene scaricata attraverso vie sotterranee, questo in quanto sul fondo delle doline è quasi sempre presente un inghiottitoio (imbuto naturale) attraverso il quale l’acqua meteorica penetra nelle cavità sotterranee. L’allagamento determinatosi a seguito del fenomeno alluvionale e dell’apertura delle paratie della diga non può configurare una “dolina di crollo”. Pertanto, l’Amministrazione ha applicato illegittimamente una normativa vincolistica - che, in quanto tale, è di stretta interpretazione - facendo ricorso all’analogia. Quanto al fatto che la Regione Puglia valorizza la delibera di G.R. n. 2442 del 21/12/2018, che avrebbe individuato sull’area dei ricorrenti l’habitat 1150* “Lagune costiere”, giova precisare che detta delibera, che ha approvato gli “strati informativi (shapefiles)” relativi alla distribuzione di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio della Regione Puglia, non ha alcuna efficacia immediatamente precettiva. Si legge nel preambolo del provvedimento in esame: “Considerato che l’individuazione degli habitat costituisce uno strumento tecnico-scientifico di analisi e di orientamento per la predisposizione delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione e può svolgere un’importante funzione di supporto agli Enti preposti alla valutazione di incidenza, pur tenendo conto che essa deve essere valutata congiuntamente ad altre eventuali fonti informative relative alla presenza/assenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario …”. Quindi, la delibera in esame non ha valore normativo, né efficacia di vincolo (né tanto meno incide direttamente nella sfera giuridica dei proprietari dei terreni, che non hanno alcun onere di impugnativa). Essa è una semplice direttiva per la futura predisposizione di misure di conservazione (“orientamento per la predisposizione delle misure di conservazione”). Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento con esso gravato » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 12 luglio 2022, n. 1191).
3.- Osservato che:
- la Regione Puglia, pur appellando la richiamata sentenza, non ne chiedeva la sospensione.
- secondo la giurisprudenza, « i rimedi esperibili per l’esecuzione della sentenza di primo grado appellata non possono spingersi fino a delineare un assetto definitivo ed immutabile degli interessi in gioco tale da neutralizzare o rendere inutile la successiva pronuncia giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5352; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 20 gennaio 2005, n. 137; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 25 ottobre 2006, n. 1958; Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 25). In altre parole, poiché l’esecuzione del giudicato e l’esecuzione della sentenza non sospesa sono istituti differenti, le regole applicabili all’uno e all’altro, sotto il profilo dell’ampiezza dei poteri del giudice, sono del pari differenti, atteso che una totale esecuzione delle statuizioni rese in primo grado, ove queste fossero poi modificate in appello, comporterebbe una serie di effetti problematici e delicati, dovendosi poi modificare la situazione di fatto venutasi a creare a causa di detta totale esecuzione in modo da conformarla alla definitiva statuizione del giudice d’appello e per l’incertezza sulla esatta portata del giudicato ancora in formazione. Per tali ragioni la giurisprudenza ha ritenuto che il giudice adito per l’esecuzione di sentenza non sospesa debba ‘procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum’, essendosi rilevato che ‘la sentenza di primo grado non ha, quanto agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata. Sicché le statuizioni con essa dettate devono essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma da consentire nella sopravvenienza di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente il ricorrente già vittorioso in primo grado la ricostituzione della situazione quo ante’ (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 21 gennaio 2013, n. 63) » (TAR Veneto, II, 27 ottobre 2016, n. 1203).
- seppure con le precisazioni appena svolte, le pronunce rese in primo grado dal giudice amministrativo sono tuttavia, ove non sospese dal Consiglio di Stato, esecutive ancorché appellate, e, di conseguenza, l’Amministrazione soccombente ha comunque l’obbligo di assicurarne l’effettività.
4.- Ritenuto che:
- l’impugnata delibera regionale, astrattamente rivolta al doveroso riesame dell’istanza in oggetto sulla scorta del dictum conformativo posto dalla richiamata sentenza n. 1191/2022, in concreto appare invece del tutto sganciata dalle pur puntuali indicazioni date da questo T.a.r., le quali, in specie con riguardo al tema della recente e sui generis formazione dell’habitat Lagune costiere, all’estensione in via analogica operata dalla p.A. - al caso in esame - della misura di conservazione di cui al Reg. Reg. n. 6/2016 propria dell’habitat 1150*, e, ancora, alla portata non immediatamente precettiva della delibera di G.R. n. 2442 del 21 dicembre 2018, dovevano appunto costituire i necessari ‘paletti’ rispetto ai quali orientare l’azione amministrativa.
5.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, salva la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione.
- le spese di giudizio vanno eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1273 del 2022 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO