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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di OT - Sezione Civile- nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 621 del ruolo generale appelli civile dell'anno 2021
TRA
ER IA AT (c.f. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'avv. Auletta Vito Andrea, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pascale, sito in OT, al viale Marconi, n. 167;
APPELLANTE
E
ATER di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f./p.iva
), rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Massenzio, giusta procura in P.IVA_1
atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Matera, alla via Benedetto Croce, n. 2; APPELLATO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto n. 7847/2021, dell'8 novembre 2021, notificata il 6 dicembre 2021, del Tribunale Civile di Matera, GOT dott.ssa Lassandro Pepe Angela.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283; nel merito, in riforma e/o annullamento dell'ordinanza n. cronol. 784/2021, del 8.11.2021 e notificata all'appellante il 6.12.2021, affermare che: in primis, vi è stata la violazione dell'art. 663 c.p.c. a norma del quale se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto. Invece, nel caso di specie l'intimato si è costituita opponendosi. Dalla documentazione in atti è provato che l'intimato sfratto si fonda sulla circostanza che la sig.ra TI IA AT non avrebbe corrisposto il canone mensile pari ad € 394,75 di cui all'art. 4 del contratto di locazione in atti.
Tuttavia, l'art. 4 del contratto di locazione citato è nullo per violazione dell'art. 1418
c.c. e più precisamente perché in contrasto con norma imperativa, cioè con gli artt. 23
e ss. della Legge Regione Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007. Infatti, alla sig.ra
TI IA AT l'alloggio è stato assegnato in ossequio al Bando di concorso del
18.4.2011 per l'assegnazione di n. 30 alloggi ERP di edilizia agevolata, come confermato dalla Determinazione n. 172/2013 del 7.11.2013, richiamata all'art. 1 del contratto di locazione, e non come semplice contratto di locazione agevolata. Di conseguenza, per la determinazione del canone dovevano trovare applicazione gli artt.
23 e ss. della Legge Regione Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007, intitolata Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli artt.23 e ss. della citata Legge Regionale utilizzano come criterio principale quello del reddito dell'assegnatario e del suo nucleo familiare.
Orbene, tenendo in debito conto che il reddito della sig.ra TI IA AT e del suo nucleo familiare al momento della sottoscrizione del contratto era pari a zero e ad oggi è pari ad € 2.304,40, il canone di locazione doveva essere pari a circa € 45,00 s.e.
o., secondo i criteri fissata dalla Legge Regionale sopra citata e non di € 394,75. In definitiva, l'art. 4 del contratto di locazione dovrà essere dichiarato nullo ed essere sostituito ex lege applicando i parametri dettati dagli artt. 23 e ss. della Legge Regione
Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007. Infine, per l'applicazione dei suddetti criteri si rappresenta che nel nucleo familiare della sig.ra TI IA AT vi è anche il figlio OT OS, invalido al 100%, come da documentazione medica che si allega.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'ATER di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 663 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge;
2) dichiarare la nullità dell'art. 4 del contratto di locazione del 11.2.2014, e previa rideterminazione del canone di locazione ai sensi degli artt. 23 e ss. della Legge
Regione Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007, concedere il termine di grazia;
3) in ogni caso non convalidare l'intimato sfratto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio come per legge.";
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere: - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, per i motivi già esplicitati;
- nel merito, rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello depositato il 21 dicembre 2021, ER IA
AT chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto n. 7847/2021, emessa dal Tribunale Civile di Matera,
l'accoglimento dello spiegato appello e la riforma della predetta ordinanza, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali.
Si doleva del pronunciamento sopra indicato, ER IA AT affidando il gravame spiegato ad un unico motivo.
Nello specifico, deduceva l'erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza in relazione all'art. 663 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 23 e ss. legge
Regione Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007 e dell'art. 1418 c.c.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Con comparsa di costituzione depositata l'11 aprile 2022, si costituiva l'ATER di
Matera che chiedeva, preliminarmente, il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e l'inammissibilità dell'appello proposto;
quanto al merito, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
Il Presidente, con decreto del 13 aprile 2022, fissava l'udienza di prima comparizione in data 12 maggio 2022. Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 13 marzo 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per la dirimente considerazione di cui al seguito.
Con l'ordinanza di convalida di sfratto n. 7847/2021, dell'8 novembre 2021, notificata il 6 dicembre 2021, del Tribunale Civile di Matera, GOT dott.ssa Lassandro Pepe
Angela, ritenuto che la morosità persiste e visto l'art. 663 c.p.c., convalidava lo sfratto per morosità promosso con atto di intimazione del 10.06.2019, dell'immobile sito in Matera e concesso in locazione all'appellante, ordinando all'intimata di rilasciare il predetto libero da persone e cose in favore dell'intimante entro il 9.12.2021.
Risulta dagli atti che l'odierna appellante, all'udienza del 18.01.2021, avesse ottenuto il termine di grazia e che non avesse provveduto a sanare la morosità nel termine predetto.
Se così è, non può non evidenziarsi l'inappellabilità dell'ordinanza predetta, essendo il gravame di cui si tratta ammissibile soltanto per denunciare che il provvedimento era stato adottato in difetto dei presupposti di legge, ipotesi in mancanza della quale, unico rimedio esperibile rimaneva quello di cui all'art. 668 c.p.c..
Nella specie, essendo incontestato il mancato pagamento dei canoni da parte della conduttrice, anche una volta ottenuto il termine di grazia, correttamente veniva adottata l'ordinanza gravata da parte del giudice di primo grado, venendo in rilievo un'ipotesi perfettamente sussumibile nell'art. 663 c.p.c. per cui l'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto (e non l'ordinanza di rilascio resa ex art. 665 c.p.c.) è subordinata all'attestazione, in giudizio, da parte del locatore o del suo procuratore, che la morosità persiste. In tale ipotesi, solo qualora l'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto oltrepassa i limiti oggettivi segnati dagli artt. 657 e 658 c.p.c., in assenza delle condizioni previste dall'art. 663 c.p.c., ovvero in mancanza di un presupposto generale di ammissibilità del procedimento speciale, assume valore di sentenza ed è impugnabile con l'appello ipotesi che, per quanto sopra detto, nella specie non sussiste.
Ed invero, l'appello proposto, lungi dal denunciare il mancato rispetto dei presupposti normativamente statuiti, ha avuto ad oggetto contestazioni di merito che, per quanto sopra evidenziato, devono ritenersi inammissibili.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Sussistono altresì i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OT, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 621 del ruolo generale dell'anno 2021 proposto da ER
IA AT nei confronti di ATER di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e CF come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato.
OT, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo