TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. 12130/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Mulino n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Giommi
e
(C.F. residente in [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Capialbi.
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 15/07/2025)
Posta in decisione sulle CONCLUSIONI di cui al ricorso congiunto depositato in data 08.07.2025, con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di: “A) disporre l'affido della LI minore Persona_1 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e pagina 1 di 6 residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni nell'interesse della LI , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla Per_1 salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la propria responsabilità genitoriale sulla LI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso ciascuno di essi. B)
Intrattenimento genitori LI si intratterrà con il padre due giorni a settimana, il martedì ed il Per_1 giovedì con impegno da parte del padre di gestire la LI in tutte le proprie necessità anche serali. Il padre riprenderà all'uscita da scuola e la condurrà all'attività sportiva e vigilerà nella Per_1 realizzazione dei compiti scolastici da parte della LI. Nei giorni concordati la bambina pernotterà dal padre e dallo stesso verrà condotta la mattina seguente a scuola per poi essere ripresa dalla madre. I fine settimana saranno alternati tra i genitori dal sabato mattina alla domenica pomeriggio quando la bambina verrà ricondotta presso l'abitazione materna. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto delle volontà della LI
nonché nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della stessa. Detti ulteriori periodi Per_1 di visita e/o frequentazioni, o ad eventuali modifiche di quanto sopra detto, potranno essere individuati di comune accordo fra i genitori, che si impegnano, secondo reciproca collaborazione a comunicare e concordare con congruo anticipo. C) Durante le festività di Natale la minore trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori che ricomprenderà ad anni alterni il giorno di Natale o il
Capodanno con possibilità di alternarsi per il 24 e il 25 dicembre. Durante le vacanze di Pasqua
trascorrerà 3 giorni con il padre, 3 giorni con la madre, con possibilità di alternarsi di anno in Per_1 anno, con ciascun genitore per il giorno di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive, Per_1 trascorrerà con ogni genitore almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato e concordato dai genitori entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli interessi della minore. Entrambi i genitori comunicheranno reciprocamente la località di villeggiatura con indicazione precisa del soggiorno oltre che le date di partenza e ritorno. Qualora uno dei genitori, per improrogabili motivi di lavoro e/o personali, dovesse incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti relativamente alla succitata gestione della LI, egli o ella avrà cura di darne congruo preavviso, anche nelle forme brevi (via mail, telefonica o sms), all'altro genitore. D) I ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione di mutamenti di residenza e di fornire tempestivamente l'aggiornamento dei recapiti telefonici e in ogni caso a portare immediatamente a pagina 2 di 6 conoscenza l'altro degli spostamenti e del soggiorno della LI in località diverse da quelle quotidiane. E) Il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_2 mantenimento ordinario della LI , la somma di € 275,00, da rivalutarsi di anno in anno nella Per_1 misura del 30% della variazione ISTAT, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il succitato importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra I sigg.ri e nel richiamare CP_1 CP_1 CP_2 esplicitamente le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense, si danno reciprocamente atto che rientreranno nell'assegno di mantenimento, in via esemplificativa e non esaustiva: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali
(quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente al termine della convivenza). Le spese sopportate dai genitori ai fini fiscali verranno detratte da entrambi nella misura del 50% mentre il Sig. nell'interesse e CP_2 per le esigenze della LI acconsente che il 50% dell'assegno unico di sua spettanza venga Per_1 corrisposto integralmente alla Sig.ra la quale percepirà, come concordato, il 100% dello stesso. CP_1
F) Aderendo alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense, i Sig.ri e saranno CP_1 CP_2 obbligati a concorrere al 50% nelle c.d. spese straordinarie che si rendessero necessarie per la LI
secondo il seguente schema, esemplificativo e non esaustivo: le spese extra assegno Per_1 obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, sono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori sono individuate in: a) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del pagina 3 di 6 conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la cessazione della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione al rimborso al genitore anticipatario: per le spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da colui che ha anticipato la spesa (a mezzo sms, e mail, fax, pec ecc..), l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e/o consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, é dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
l'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno u n i c o ) sarà attribuito interamente, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli e dunque alla sig.ra la detrazione CP_1 delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà ripartita al 50% tra i genitori.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della LI o a mezzo dei social network. H) Il signor e la RA reciprocamente autorizzano CP_2 CP_1 il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e rilasciano autorizzazione al rilascio del passaporto intestato alla LI minore I) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Persona_1
pagina 4 di 6 condizioni che accettano e sottoscrivono, con compensazione integrale delle spese e dei compensi legali.”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento, il regime di frequentazione ed il mantenimento della minore nata a [...]
Firenze il 09.04.2014, dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti e ad oggi cessata;
le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli nell'interesse della LI minore
Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
Il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
1) prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 4/07/2025, provvedendo in conformità;
2) nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice
dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. 12130/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Mulino n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Giommi
e
(C.F. residente in [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Capialbi.
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 15/07/2025)
Posta in decisione sulle CONCLUSIONI di cui al ricorso congiunto depositato in data 08.07.2025, con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di: “A) disporre l'affido della LI minore Persona_1 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e pagina 1 di 6 residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni nell'interesse della LI , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla Per_1 salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la propria responsabilità genitoriale sulla LI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso ciascuno di essi. B)
Intrattenimento genitori LI si intratterrà con il padre due giorni a settimana, il martedì ed il Per_1 giovedì con impegno da parte del padre di gestire la LI in tutte le proprie necessità anche serali. Il padre riprenderà all'uscita da scuola e la condurrà all'attività sportiva e vigilerà nella Per_1 realizzazione dei compiti scolastici da parte della LI. Nei giorni concordati la bambina pernotterà dal padre e dallo stesso verrà condotta la mattina seguente a scuola per poi essere ripresa dalla madre. I fine settimana saranno alternati tra i genitori dal sabato mattina alla domenica pomeriggio quando la bambina verrà ricondotta presso l'abitazione materna. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto delle volontà della LI
nonché nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della stessa. Detti ulteriori periodi Per_1 di visita e/o frequentazioni, o ad eventuali modifiche di quanto sopra detto, potranno essere individuati di comune accordo fra i genitori, che si impegnano, secondo reciproca collaborazione a comunicare e concordare con congruo anticipo. C) Durante le festività di Natale la minore trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori che ricomprenderà ad anni alterni il giorno di Natale o il
Capodanno con possibilità di alternarsi per il 24 e il 25 dicembre. Durante le vacanze di Pasqua
trascorrerà 3 giorni con il padre, 3 giorni con la madre, con possibilità di alternarsi di anno in Per_1 anno, con ciascun genitore per il giorno di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive, Per_1 trascorrerà con ogni genitore almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato e concordato dai genitori entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli interessi della minore. Entrambi i genitori comunicheranno reciprocamente la località di villeggiatura con indicazione precisa del soggiorno oltre che le date di partenza e ritorno. Qualora uno dei genitori, per improrogabili motivi di lavoro e/o personali, dovesse incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti relativamente alla succitata gestione della LI, egli o ella avrà cura di darne congruo preavviso, anche nelle forme brevi (via mail, telefonica o sms), all'altro genitore. D) I ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione di mutamenti di residenza e di fornire tempestivamente l'aggiornamento dei recapiti telefonici e in ogni caso a portare immediatamente a pagina 2 di 6 conoscenza l'altro degli spostamenti e del soggiorno della LI in località diverse da quelle quotidiane. E) Il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_2 mantenimento ordinario della LI , la somma di € 275,00, da rivalutarsi di anno in anno nella Per_1 misura del 30% della variazione ISTAT, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Il succitato importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra I sigg.ri e nel richiamare CP_1 CP_1 CP_2 esplicitamente le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense, si danno reciprocamente atto che rientreranno nell'assegno di mantenimento, in via esemplificativa e non esaustiva: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali
(quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente al termine della convivenza). Le spese sopportate dai genitori ai fini fiscali verranno detratte da entrambi nella misura del 50% mentre il Sig. nell'interesse e CP_2 per le esigenze della LI acconsente che il 50% dell'assegno unico di sua spettanza venga Per_1 corrisposto integralmente alla Sig.ra la quale percepirà, come concordato, il 100% dello stesso. CP_1
F) Aderendo alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense, i Sig.ri e saranno CP_1 CP_2 obbligati a concorrere al 50% nelle c.d. spese straordinarie che si rendessero necessarie per la LI
secondo il seguente schema, esemplificativo e non esaustivo: le spese extra assegno Per_1 obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, sono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori sono individuate in: a) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del pagina 3 di 6 conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la cessazione della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione al rimborso al genitore anticipatario: per le spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da colui che ha anticipato la spesa (a mezzo sms, e mail, fax, pec ecc..), l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e/o consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, é dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
l'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno u n i c o ) sarà attribuito interamente, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli e dunque alla sig.ra la detrazione CP_1 delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà ripartita al 50% tra i genitori.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della LI o a mezzo dei social network. H) Il signor e la RA reciprocamente autorizzano CP_2 CP_1 il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e rilasciano autorizzazione al rilascio del passaporto intestato alla LI minore I) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Persona_1
pagina 4 di 6 condizioni che accettano e sottoscrivono, con compensazione integrale delle spese e dei compensi legali.”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento, il regime di frequentazione ed il mantenimento della minore nata a [...]
Firenze il 09.04.2014, dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti e ad oggi cessata;
le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli nell'interesse della LI minore
Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
Il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
1) prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 4/07/2025, provvedendo in conformità;
2) nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice
dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6