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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/08/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2610/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2610/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IMPELLUSO Parte_1 C.F._1
MARCO CARMELO MARIA e dall'avv. FONTANETO DANIELA, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore,
ATTORE contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. , Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. CORICA
[...] C.F._3
FRANCESCO e dall'avv. BUSSI SANDRO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità concorrente in misura prevalente dei signori e Controparte_2 CP_3
rispettivamente quali conducente e proprietario del veicolo Iveco 35C9, tg. BP986KD,
[...] nella determinazione del sinistro stradale occorso in data 5 agosto 2016 ore 18.30 circa a Cavallirio
(NO) in via Matteotti all'altezza del civico 11, all'esito del quale il signor riportava Parte_1 gravi lesioni personali;
per l'effetto, condannare in solido tra loro i signori e Controparte_2
rispettivamente quali conducente e proprietario del veicolo Iveco 35C9, tg. Controparte_3
BP986KD, e in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 qualità di compagnia assicuratrice per l'R.c.a. del suddetto veicolo (polizza n. 030/081919333), al risarcimento, in favore dell'esponente, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi, oltre gli interessi moratori dalla notifica dell'atto di citazione ex art. 1284 c.
IV c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti. In via istruttoria ammettere la prova per interrogatorio formale del signor Controparte_2
e alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”: 1). il giorno 5 agosto 2016, alle ore 18:30 circa, alla guida del proprio motociclo Kawasaki
MTV tg. CV09405, il signor stava percorrendo Via Matteotti, nel Comune di Parte_1
Cavallirio, con direzione di marcia da Boca a Prato Sesia;
2). via Matteotti, nel Comune di
Cavallirio, è una strada a carreggiata unica, con due corsie, una per ogni senso di marcia, per una larghezza complessiva di metri 6,10=; 3). il giorno 5 agosto 2016, alle ore 18:30 circa, il tempo era sereno e splendeva ilsole;
4). nelle medesime circostanze di luogo, alla guida del veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD di proprietà del signor il signor percorreva Controparte_3 Controparte_2 anch'esso Via Matteotti, nel Comune di Cavallirio, sempre con direzione di marcia da Boca a Prato
Sesia; 5). il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD era seguito dal veicolo condotto dal signor
[...]
6). dietro al veicolo condotto dal signor viaggiava il signor Parte_2 Parte_2 [...]
, alla guida del proprio motociclo Kawasaki MTV tg. CV09405; 7). poco prima di arrivare Pt_1 all'altezza del civico n° 11 di Via Matteotti, il signor azionava l'indicatore di svolta a Parte_1 sinistra ed iniziava la manovra di sorpasso nei confronti dei due veicoli che lo precedevano;
8). il signor superava il primo veicolo che lo precedeva, cioè il veicolo condotto dal signor Parte_1
pagina 2 di 10 9). mentre stava per sorpassare anche il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD, il Parte_2 signor effettuava la svolata a sinistra, per entrare al civico n° 11, azionando Controparte_2
l'indicatore di svolta a sinistra mentre effettuava la svolta;
10). prima di intraprendere la svolta, il signor ometteva di verificare, tramite lo specchio retrovisore esterno, la presenza di Controparte_2 veicoli sopraggiungenti da tergo;
11). il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD sbarrava la strada al signor;
12). il signor azionava i freni per cercare di evitare l'impatto; 13). Parte_1 Parte_1
a seguito della frenata improvvisa, il signor perdeva il controllo del proprio motociclo,
Parte_1 cadendo a terra con esso;
14). scarrocciando a terra, il signor ed il suo motociclo
Parte_1 andavano a colpire il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD all'altezza del serbatoio del carburante, posto sul lato sinistro del furgone;
15). il signor riportava gravi lesioni personali, per le
Parte_1 quali veniva trasportato in codice rosso all'Ospedale di Borgomanero;
16). appena giunto all'Ospedale di Borgomanero, al signor era fatta la seguente diagnosi: frattura delle
Parte_1 apofisi trasverse di C7, frattura dello spigolo anterosuperiore D1; frattura dell'apofisi trasversa destra di D4 e di D5; frattura scomposta dell'omero sinistro;
frattura della scapola sinistra;
fratture costali multiple a destra (I; III-XI) con falda di emo-pneumotorace destro, contusioni polmonari bilaterali;
frattura della I costa sinistra;
ematoma intraepatico a carico di S6-S7 con raccolta ematica sottoepatica e falda perisplenica;
ipomobilità della corda vocale sinistra e disfagia;
frattura composta del collo del femore sinistro;
17). interveniva sul luogo del sinistro la Polizia stradale di Novara
(doc. 1 e doc. 2); 18). il signor incaricava il p.i. di svolgere Parte_1 Testimone_1 osservazioni tecniche in merito alla dinamica del sinistro;
19). il p.i. , dopo aver Testimone_1 esaminato tutti gli elementi ricavabili dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, concludeva che “si può affermare che il sig. procedeva, alla guida dell'autocarro Controparte_2
Iveco 35C9 targato BP986KD, lungo via Matteotti in direzione Prato Sesia, quando giunto in corrispondenza del civico n. 11, azionava l'indicatore di direzione sinistro e, pressochè contestualmente, iniziava una manovra di svolta a sinistra tout court per immettersi nell'accesso carraio del predetto civico”; 20). il p.i. , dopo aver esaminato tutti gli elementi Testimone_1 ricavabili dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, concludeva che “nel compiere tale manovra, non si avvedeva, tuttavia, che la stessa andava ad interferire la traiettoria del motociclo Kawasaki Z1000 targato CV09405, proveniente dalle sue spalle, condotto dal sig.
; 21). il p.i. , dopo aver esaminato tutti gli elementi ricavabili Parte_1 Testimone_1 dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, stimava che il conducente dell'autocarro Iveco, signor avesse effettuato la svolta a sinistra a velocità Controparte_2 costante, stimata nell'ordine di 15¸20 km/h; 22). il p.i. , dopo aver esaminato Testimone_1
pagina 3 di 10 tutti gli elementi ricavabili dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, stimava che il conducente dell'autocarro Iveco, signor nella fase preparatoria della Controparte_2 manovra avesse una disponibilità di avvistamento a tergo, su via Matteotti, ampia ed in profondità, non inferiore a 150 metri, quindi con la possibilità di avvedersi della presenza del motociclo sopraggiungente dalle sue spalle. Si indicano come testi: • residente in [...]
Cavallirio – via Dante n° 45, sui capitoli da 1 a 6 e da 10 a 17; • p.i. , con Testimone_1 studio in Cameri (NO) – via Fuser n° 20, sui capitoli da 18 a 22; Il signor chiede
Parte_1 disporsi CTU cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro e, in particolare, la possibilità per il signor di avvedersi del sopraggiungere del signor in sella al Controparte_2 Parte_1 proprio motociclo. * * * Istanze istruttorie sui danni Il signor chiede di essere ammesso
Parte_1 alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”: 23). all'epoca del sinistro per cui è causa (5 agosto 2016), il signor era assunto
Parte_1 dall'impresa AR AR & C. s.r.l. con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio e al magazzino;
24). il contratto rinnovato in data 5 luglio 2016 con durata sino al 23 dicembre 2016 (doc. 38); 25). anche dopo la guarigione del signor , l'impresa AR AR & C. s.r.l. ha assunto lavoratori
Parte_1 diversi dallo stesso signor . Si indicano come testi: • legale rappresentante di AR
Parte_1
AR & C. s.r.l., con sede in Gozzano – via De Gasperi n° 49”.
Conclusioni di parte convenuta:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al conducente dell'autocarro
Iveco nella determinazione del sinistro stradale oggetto di causa e, conseguentemente, mandare assoltii convenuti ed da ogni Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 avversaria pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa. In subordine: nella denegata ipotesi che venga posta a carico dei convenuti una responsabilità anche solo minima, o presuntiva, contenere gli obblighi risarcitori della società assicuratrice CP_1 entro i limiti del danno effettivamente derivato, ridotto percentualmente in base alla individuata percentuale di responsabilità. Con il favore delle spese del presente giudizio, o con la loro compensazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 4 di 10 Oggetto di causa è il sinistro stradale verificatosi il 5/8/2016, quando , alla Parte_1 guida del proprio motociclo, nell'effettuare una manovra di sorpasso, andava ad impattare contro il veicolo condotto da che stava operando una svolta a sinistra, Controparte_2 riportando serie lesioni.
ha evocato in giudizio e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice del Controparte_1 mezzo, per sentir accertare la responsabilità prevalente di nella Controparte_2 causazione del sinistro e, conseguentemente, sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato le domande avversarie e ne hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita tramite escussione testimoniale e c.t.u. medico-legale.
***
Le domande sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti che seguono.
E' noto che, in caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c. 2 c.c. pone una presunzione di pari responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nella produzione del danno. Tale presunzione ha funzione sussidiaria, operando solo qualora le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3696/2018; 4055/2009).
Inoltre, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro e non solleva quest'ultimo dall'onere della prova liberatoria, data dal positivo accertamento dell'assenza di ogni addebito, dovendo tale soggetto dimostrare di aver rispettato le norme regolanti la circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il verificarsi dell'incidente (Cass. 15152/2023; 24860/2010).
Nel caso di specie, non ha offerto adeguata prova di essersi conformato a Controparte_2 quanto previsto dall'art. 154 c.d.s., nella parte in cui dispone che il conducente che intenda effettuare una manovra di svolta debba assicurarsi di potervi procedere senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi.
In particolare, non è stata fornita sufficiente prova che il motociclo condotto da
[...]
non fosse avvistabile dal conducente del veicolo nel momento in cui è stata Pt_1 effettuata la manovra di svolta a sinistra.
pagina 5 di 10 Il testimone oculare , né con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei Parte_2 fatti, né con la testimonianza resa nel presente procedimento, ha fornito elementi utili in tal senso.
Sentito dagli agenti accertatori, egli ha affermato di aver visto l'autocarro che lo precedeva azionare l'indicatore di svolta e di aver visto sopraggiungere da tergo la moto in sorpasso, la quale andava poi a urtare l'autocarro, che “nel frattempo” compiva la manovra di svolta.
Non vi è dunque chiara scansione temporale dei fatti, non essendo stato specificato se, dopo aver azionato l'indicatore, abbia subito intrapreso la svolta, quando Controparte_2
doveva ancora effettuare il sorpasso, ovvero se l'abbia intrapresa in un Parte_1 momento di poco successivo, quando il sorpasso era iniziato. Ciò rileva per determinare la posizione in cui il conducente del motociclo si trovava al momento di effettuazione della manovra e la sua conseguente avvistabilità da parte del guidatore dell'autocarro.
In sede di escussione testimoniale, ha dichiarato che “la moto che ci ha Parte_2 superato non ha visto che davanti era presente un furgone con la freccia a sinistra che stava girando” ed anche tale deposizione, piuttosto generica, non consente di determinare le posizioni dei veicoli coinvolti.
Nemmeno potrebbe rivelarsi utile l'effettuazione di una c.t.u. cinematica, posto che, non potendosi stabilire con certezza ove si trovasse il motociclista al momento in cui il sig. ha intrapreso la manovra di svolta, non potrebbe essere accertato se CP_2 Parte_1 fosse o meno avvistabile.
Deve invece essere respinto l'addebito relativo alla non tempestiva segnalazione della manovra di svolta, essendo emerso che abbia correttamente azionato il Controparte_2 relativo indicatore prima di intraprendere la manovra (cfr. testimonianza
[...]
). Parte_2
Tanto premesso, nella determinazione delle percentuali di responsabilità in capo ai conducenti, risulta assolutamente prevalente il comportamento imprudente tenuto dall'attore, il quale procedeva a velocità superiore al limite di legge, guidava in stato di ebbrezza e provvedeva ad effettuare una azzardata manovra di sorpasso in un tratto urbano in cui vi era la linea di mezzeria continua, elementi tutti confermati dal rapporto di incidente, ove si legge che sono stati contestati all'attore gli illeciti di cui agli artt. 146 c. 2,
141 c. 3-8, 186 c. 2 c.d.s.
Quanto alla velocità eccessiva e certamente non adeguata rispetto alla condizione dei luoghi, rileva anche la testimonianza di , il quale ha dichiarato di Parte_2
pagina 6 di 10 ricordare “di un sorpasso molto veloce”, “sia visivamente che per il rumore” e, in sede di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato che, a suo avviso, “la moto viaggiava a velocità elevata”. L'eccesso di velocità, inoltre, è confermato nella stessa perizia di parte attrice (doc. 32).
Pertanto, pur non potendosi escludere un concorso di responsabilità in capo a CP_2
esso deve essere contenuto nella misura del 20%, in quanto la condotta di guida
[...] imprudente dell'attore ha costituito il primo e necessario antecedente causale della serie che ha condotto al verificarsi del sinistro, senza il quale alcun danno si sarebbe prodotto.
Inoltre, per quanto non sia in assoluto non prevedibile l'altrui comportamento violativo delle norme regolanti la circolazione stradale, nel caso di specie occorre attribuire rilievo prevalente all'affidamento riposto da parte convenuta circa l'assenza di ostacoli rispetto all'effettuazione della manovra di svolta, che ben poteva essere presunta in base alle condizioni oggettive del tratto stradale ove il sinistro si è verificato, posto che alcuna invasione dell'opposta corsia di marcia avrebbe potuto essere effettuata dai veicoli che lo precedevano, in ragione della linea continua di mezzeria. Detto affidamento è stato invece frustrato dalla spregiudicata condotta di guida del motociclista, che ha effettuato ad alta velocità una manovra di sorpasso in un tratto in cui ciò era vietato.
Per queste ragioni deve accertarsi il concorso di responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, per l'80% in capo a e per il 20% in capo a Parte_1
Controparte_2
***
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere all'esame dei danni risarcibili.
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha accertato i seguenti danni alla persona, causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa:
- danno biologico temporaneo per 80 giorni al 100% e per 365 giorni al 75%;
- danno biologico permanente pari al 50%.
Le conclusioni raggiunte dal consulente, congruamente motivate e non contestate dalle parti, vanno senz'altro recepite in questa sede, sicché occorre liquidare un danno biologico in misura corrispondente a quanto accertato, in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano nella loro più recente versione.
Considerata un'età di 34 anni al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, il pagina 7 di 10 danno biologico da invalidità permanente è pari a € 463.538,00, mentre quello da invalidità temporanea è pari a € 40.681,25 (in ragione di € 115,00 per giorno), per complessivi €
504.219,25.
Tale liquidazione, fondata sull'applicazione integrale dei valori tabellari, è idonea a ristorare completamente il pregiudizio patito da , remunerando essa sia il Parte_1 pregiudizio anatomo-funzionale, sia quello relazionale, sia quello legato alla sofferenza soggettiva.
Non sussistono, invece, i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che la personalizzazione consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto e necessita, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. 24227/2022).
Nel caso di specie non sono state allegate e provate, in capo all'attore, conseguenze peculiari e più intense rispetto a quelle normalmente connesse alla tipologia ed all'entità del danno biologico riconosciuto, sicché la domanda deve essere respinta.
E' altresì risarcibile il danno patrimoniale emergente patito dall'attore per € 732,88, pari agli esborsi per spese mediche riconosciuti dal c.t.u. Costituiscono, altresì, voci di danno risarcibile i costi delle perizie di parte (doc. 34, 35, 36), trattandosi di attività funzionale all'introduzione del giudizio, per € 2.201,28. Tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, anche qualora, all'atto della condanna in suo favore, essa non abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. 30289/2019).
Non è risarcibile la somma di € 191,76, richiesta per “ritiro atti penali”, in difetto di prova dello svolgimento di tale attività.
Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica, il consulente ha accertato che essa è stata significativamente ridotta. , infatti, svolgeva l'attività di magazziniere e, Parte_1 in seguito al sinistro per cui è causa, non può più svolgere una serie di attività connaturate alla predetta professione. Tuttavia, il c.t.u. ha accertato che l'invalidità riportata dall'attore
è compatibile con professioni della stessa categoria economico-sociale. Ciò significa che non è stata preclusa la capacità del sig. di produrre reddito, anche in misura pari al Pt_1 periodo antecedente al sinistro, ben potendo questi impiegarsi in settori di analogo rilievo pagina 8 di 10 economico-sociale.
Sul punto, occorre rammentare che, nella valutazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, va tenuta in adeguata considerazione la persistente capacità di reperire e mantenere un'altra occupazione lavorativa. Tale danno va liquidato in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di temporanea disoccupazione e sussiste ragionevole certezza o positiva dimostrazione che il danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass. 4289/2024).
Nel caso di specie, l'attore non ha svolto nessuna deduzione circa il subito licenziamento o demansionamento o circa l'impossibilità di reimpiegarsi in altri settori, nulla avendo allegato e provato circa la propria attività lavorativa nel periodo successivo al sinistro per cui è causa, né circa il proprio percorso di studi ed i possibili conseguenti sbocchi professionali.
Non è infatti noto se egli sia rimasto disoccupato, o se abbia instaurato successivi rapporti di lavoro, per quali attività e con quali retribuzioni. Pertanto, non essendovi elementi per accertare che abbia effettivamente patito un danno da lucro cessante per perdita Parte_1 della capacità lavorativa specifica, alcun danno può essere risarcito.
In definitiva, i convenuti, in solido, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice del veicolo, devono essere condannati a risarcire a parte attrice i danni patiti a seguito del sinistro stradale, nella misura del 20%, pari al concorso di colpa riconosciuto in capo al conducente e dunque per il complessivo importo di € 100.843,85 per Controparte_2 danni non patrimoniali e di € 586,83 per danni patrimoniali.
Le predette somme sono espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, devono essere devalutate alla data del sinistro quanto al danno biologico temporaneo, alla data della cessazione dell'invalidità temporanea quanto al danno biologico permanente ed alla data degli esborsi quanto al danno patrimoniale, e poi incrementate per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
L'accoglimento di solo alcuni capi della domanda e l'accertamento di un esiguo concorso di colpa di parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di pagina 9 di 10 ½. La restante quota di ½ è posta a carico dei convenuti in solido, di cui si ravvisa la soccombenza prevalente ed è liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014, con un valore della causa individuato sulla scorta dell'importo della condanna, ai sensi dell'art. 5 del predetto d.m.
Le spese di c.t.u. sono poste integralmente a carico di parte convenuta, soccombente rispetto alla domanda di risarcimento del danno biologico, alla cui stima l'incombente istruttorio era finalizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e di Parte_1 Controparte_2 nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura dell'80% in capo a
[...]
e del 20% in capo a Pt_1 Controparte_2
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, a risarcire all'attore il 20% dei danni patiti a seguito del sinistro, liquidato in € 100.843,85 per danni non patrimoniali ed in € 586,83 per danni patrimoniali, oltre accessori come da motivazione;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice la rimanente quota di ½, liquidata in € 7.051,50, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a ½ degli esborsi documentati, spese che distrae in favore dell'avv. Marco Impelluso, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto.
Novara, 31 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2610/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IMPELLUSO Parte_1 C.F._1
MARCO CARMELO MARIA e dall'avv. FONTANETO DANIELA, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore,
ATTORE contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. , Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. CORICA
[...] C.F._3
FRANCESCO e dall'avv. BUSSI SANDRO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità concorrente in misura prevalente dei signori e Controparte_2 CP_3
rispettivamente quali conducente e proprietario del veicolo Iveco 35C9, tg. BP986KD,
[...] nella determinazione del sinistro stradale occorso in data 5 agosto 2016 ore 18.30 circa a Cavallirio
(NO) in via Matteotti all'altezza del civico 11, all'esito del quale il signor riportava Parte_1 gravi lesioni personali;
per l'effetto, condannare in solido tra loro i signori e Controparte_2
rispettivamente quali conducente e proprietario del veicolo Iveco 35C9, tg. Controparte_3
BP986KD, e in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 qualità di compagnia assicuratrice per l'R.c.a. del suddetto veicolo (polizza n. 030/081919333), al risarcimento, in favore dell'esponente, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi, oltre gli interessi moratori dalla notifica dell'atto di citazione ex art. 1284 c.
IV c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti. In via istruttoria ammettere la prova per interrogatorio formale del signor Controparte_2
e alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”: 1). il giorno 5 agosto 2016, alle ore 18:30 circa, alla guida del proprio motociclo Kawasaki
MTV tg. CV09405, il signor stava percorrendo Via Matteotti, nel Comune di Parte_1
Cavallirio, con direzione di marcia da Boca a Prato Sesia;
2). via Matteotti, nel Comune di
Cavallirio, è una strada a carreggiata unica, con due corsie, una per ogni senso di marcia, per una larghezza complessiva di metri 6,10=; 3). il giorno 5 agosto 2016, alle ore 18:30 circa, il tempo era sereno e splendeva ilsole;
4). nelle medesime circostanze di luogo, alla guida del veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD di proprietà del signor il signor percorreva Controparte_3 Controparte_2 anch'esso Via Matteotti, nel Comune di Cavallirio, sempre con direzione di marcia da Boca a Prato
Sesia; 5). il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD era seguito dal veicolo condotto dal signor
[...]
6). dietro al veicolo condotto dal signor viaggiava il signor Parte_2 Parte_2 [...]
, alla guida del proprio motociclo Kawasaki MTV tg. CV09405; 7). poco prima di arrivare Pt_1 all'altezza del civico n° 11 di Via Matteotti, il signor azionava l'indicatore di svolta a Parte_1 sinistra ed iniziava la manovra di sorpasso nei confronti dei due veicoli che lo precedevano;
8). il signor superava il primo veicolo che lo precedeva, cioè il veicolo condotto dal signor Parte_1
pagina 2 di 10 9). mentre stava per sorpassare anche il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD, il Parte_2 signor effettuava la svolata a sinistra, per entrare al civico n° 11, azionando Controparte_2
l'indicatore di svolta a sinistra mentre effettuava la svolta;
10). prima di intraprendere la svolta, il signor ometteva di verificare, tramite lo specchio retrovisore esterno, la presenza di Controparte_2 veicoli sopraggiungenti da tergo;
11). il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD sbarrava la strada al signor;
12). il signor azionava i freni per cercare di evitare l'impatto; 13). Parte_1 Parte_1
a seguito della frenata improvvisa, il signor perdeva il controllo del proprio motociclo,
Parte_1 cadendo a terra con esso;
14). scarrocciando a terra, il signor ed il suo motociclo
Parte_1 andavano a colpire il veicolo Iveco 35C9 tg. BP986KD all'altezza del serbatoio del carburante, posto sul lato sinistro del furgone;
15). il signor riportava gravi lesioni personali, per le
Parte_1 quali veniva trasportato in codice rosso all'Ospedale di Borgomanero;
16). appena giunto all'Ospedale di Borgomanero, al signor era fatta la seguente diagnosi: frattura delle
Parte_1 apofisi trasverse di C7, frattura dello spigolo anterosuperiore D1; frattura dell'apofisi trasversa destra di D4 e di D5; frattura scomposta dell'omero sinistro;
frattura della scapola sinistra;
fratture costali multiple a destra (I; III-XI) con falda di emo-pneumotorace destro, contusioni polmonari bilaterali;
frattura della I costa sinistra;
ematoma intraepatico a carico di S6-S7 con raccolta ematica sottoepatica e falda perisplenica;
ipomobilità della corda vocale sinistra e disfagia;
frattura composta del collo del femore sinistro;
17). interveniva sul luogo del sinistro la Polizia stradale di Novara
(doc. 1 e doc. 2); 18). il signor incaricava il p.i. di svolgere Parte_1 Testimone_1 osservazioni tecniche in merito alla dinamica del sinistro;
19). il p.i. , dopo aver Testimone_1 esaminato tutti gli elementi ricavabili dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, concludeva che “si può affermare che il sig. procedeva, alla guida dell'autocarro Controparte_2
Iveco 35C9 targato BP986KD, lungo via Matteotti in direzione Prato Sesia, quando giunto in corrispondenza del civico n. 11, azionava l'indicatore di direzione sinistro e, pressochè contestualmente, iniziava una manovra di svolta a sinistra tout court per immettersi nell'accesso carraio del predetto civico”; 20). il p.i. , dopo aver esaminato tutti gli elementi Testimone_1 ricavabili dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, concludeva che “nel compiere tale manovra, non si avvedeva, tuttavia, che la stessa andava ad interferire la traiettoria del motociclo Kawasaki Z1000 targato CV09405, proveniente dalle sue spalle, condotto dal sig.
; 21). il p.i. , dopo aver esaminato tutti gli elementi ricavabili Parte_1 Testimone_1 dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, stimava che il conducente dell'autocarro Iveco, signor avesse effettuato la svolta a sinistra a velocità Controparte_2 costante, stimata nell'ordine di 15¸20 km/h; 22). il p.i. , dopo aver esaminato Testimone_1
pagina 3 di 10 tutti gli elementi ricavabili dagli accertamenti della Polizia stradale e lo stato dei luoghi, stimava che il conducente dell'autocarro Iveco, signor nella fase preparatoria della Controparte_2 manovra avesse una disponibilità di avvistamento a tergo, su via Matteotti, ampia ed in profondità, non inferiore a 150 metri, quindi con la possibilità di avvedersi della presenza del motociclo sopraggiungente dalle sue spalle. Si indicano come testi: • residente in [...]
Cavallirio – via Dante n° 45, sui capitoli da 1 a 6 e da 10 a 17; • p.i. , con Testimone_1 studio in Cameri (NO) – via Fuser n° 20, sui capitoli da 18 a 22; Il signor chiede
Parte_1 disporsi CTU cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro e, in particolare, la possibilità per il signor di avvedersi del sopraggiungere del signor in sella al Controparte_2 Parte_1 proprio motociclo. * * * Istanze istruttorie sui danni Il signor chiede di essere ammesso
Parte_1 alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”: 23). all'epoca del sinistro per cui è causa (5 agosto 2016), il signor era assunto
Parte_1 dall'impresa AR AR & C. s.r.l. con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio e al magazzino;
24). il contratto rinnovato in data 5 luglio 2016 con durata sino al 23 dicembre 2016 (doc. 38); 25). anche dopo la guarigione del signor , l'impresa AR AR & C. s.r.l. ha assunto lavoratori
Parte_1 diversi dallo stesso signor . Si indicano come testi: • legale rappresentante di AR
Parte_1
AR & C. s.r.l., con sede in Gozzano – via De Gasperi n° 49”.
Conclusioni di parte convenuta:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al conducente dell'autocarro
Iveco nella determinazione del sinistro stradale oggetto di causa e, conseguentemente, mandare assoltii convenuti ed da ogni Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 avversaria pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa. In subordine: nella denegata ipotesi che venga posta a carico dei convenuti una responsabilità anche solo minima, o presuntiva, contenere gli obblighi risarcitori della società assicuratrice CP_1 entro i limiti del danno effettivamente derivato, ridotto percentualmente in base alla individuata percentuale di responsabilità. Con il favore delle spese del presente giudizio, o con la loro compensazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 4 di 10 Oggetto di causa è il sinistro stradale verificatosi il 5/8/2016, quando , alla Parte_1 guida del proprio motociclo, nell'effettuare una manovra di sorpasso, andava ad impattare contro il veicolo condotto da che stava operando una svolta a sinistra, Controparte_2 riportando serie lesioni.
ha evocato in giudizio e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice del Controparte_1 mezzo, per sentir accertare la responsabilità prevalente di nella Controparte_2 causazione del sinistro e, conseguentemente, sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato le domande avversarie e ne hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita tramite escussione testimoniale e c.t.u. medico-legale.
***
Le domande sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti che seguono.
E' noto che, in caso di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c. 2 c.c. pone una presunzione di pari responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nella produzione del danno. Tale presunzione ha funzione sussidiaria, operando solo qualora le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3696/2018; 4055/2009).
Inoltre, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro e non solleva quest'ultimo dall'onere della prova liberatoria, data dal positivo accertamento dell'assenza di ogni addebito, dovendo tale soggetto dimostrare di aver rispettato le norme regolanti la circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il verificarsi dell'incidente (Cass. 15152/2023; 24860/2010).
Nel caso di specie, non ha offerto adeguata prova di essersi conformato a Controparte_2 quanto previsto dall'art. 154 c.d.s., nella parte in cui dispone che il conducente che intenda effettuare una manovra di svolta debba assicurarsi di potervi procedere senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi.
In particolare, non è stata fornita sufficiente prova che il motociclo condotto da
[...]
non fosse avvistabile dal conducente del veicolo nel momento in cui è stata Pt_1 effettuata la manovra di svolta a sinistra.
pagina 5 di 10 Il testimone oculare , né con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei Parte_2 fatti, né con la testimonianza resa nel presente procedimento, ha fornito elementi utili in tal senso.
Sentito dagli agenti accertatori, egli ha affermato di aver visto l'autocarro che lo precedeva azionare l'indicatore di svolta e di aver visto sopraggiungere da tergo la moto in sorpasso, la quale andava poi a urtare l'autocarro, che “nel frattempo” compiva la manovra di svolta.
Non vi è dunque chiara scansione temporale dei fatti, non essendo stato specificato se, dopo aver azionato l'indicatore, abbia subito intrapreso la svolta, quando Controparte_2
doveva ancora effettuare il sorpasso, ovvero se l'abbia intrapresa in un Parte_1 momento di poco successivo, quando il sorpasso era iniziato. Ciò rileva per determinare la posizione in cui il conducente del motociclo si trovava al momento di effettuazione della manovra e la sua conseguente avvistabilità da parte del guidatore dell'autocarro.
In sede di escussione testimoniale, ha dichiarato che “la moto che ci ha Parte_2 superato non ha visto che davanti era presente un furgone con la freccia a sinistra che stava girando” ed anche tale deposizione, piuttosto generica, non consente di determinare le posizioni dei veicoli coinvolti.
Nemmeno potrebbe rivelarsi utile l'effettuazione di una c.t.u. cinematica, posto che, non potendosi stabilire con certezza ove si trovasse il motociclista al momento in cui il sig. ha intrapreso la manovra di svolta, non potrebbe essere accertato se CP_2 Parte_1 fosse o meno avvistabile.
Deve invece essere respinto l'addebito relativo alla non tempestiva segnalazione della manovra di svolta, essendo emerso che abbia correttamente azionato il Controparte_2 relativo indicatore prima di intraprendere la manovra (cfr. testimonianza
[...]
). Parte_2
Tanto premesso, nella determinazione delle percentuali di responsabilità in capo ai conducenti, risulta assolutamente prevalente il comportamento imprudente tenuto dall'attore, il quale procedeva a velocità superiore al limite di legge, guidava in stato di ebbrezza e provvedeva ad effettuare una azzardata manovra di sorpasso in un tratto urbano in cui vi era la linea di mezzeria continua, elementi tutti confermati dal rapporto di incidente, ove si legge che sono stati contestati all'attore gli illeciti di cui agli artt. 146 c. 2,
141 c. 3-8, 186 c. 2 c.d.s.
Quanto alla velocità eccessiva e certamente non adeguata rispetto alla condizione dei luoghi, rileva anche la testimonianza di , il quale ha dichiarato di Parte_2
pagina 6 di 10 ricordare “di un sorpasso molto veloce”, “sia visivamente che per il rumore” e, in sede di dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato che, a suo avviso, “la moto viaggiava a velocità elevata”. L'eccesso di velocità, inoltre, è confermato nella stessa perizia di parte attrice (doc. 32).
Pertanto, pur non potendosi escludere un concorso di responsabilità in capo a CP_2
esso deve essere contenuto nella misura del 20%, in quanto la condotta di guida
[...] imprudente dell'attore ha costituito il primo e necessario antecedente causale della serie che ha condotto al verificarsi del sinistro, senza il quale alcun danno si sarebbe prodotto.
Inoltre, per quanto non sia in assoluto non prevedibile l'altrui comportamento violativo delle norme regolanti la circolazione stradale, nel caso di specie occorre attribuire rilievo prevalente all'affidamento riposto da parte convenuta circa l'assenza di ostacoli rispetto all'effettuazione della manovra di svolta, che ben poteva essere presunta in base alle condizioni oggettive del tratto stradale ove il sinistro si è verificato, posto che alcuna invasione dell'opposta corsia di marcia avrebbe potuto essere effettuata dai veicoli che lo precedevano, in ragione della linea continua di mezzeria. Detto affidamento è stato invece frustrato dalla spregiudicata condotta di guida del motociclista, che ha effettuato ad alta velocità una manovra di sorpasso in un tratto in cui ciò era vietato.
Per queste ragioni deve accertarsi il concorso di responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, per l'80% in capo a e per il 20% in capo a Parte_1
Controparte_2
***
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere all'esame dei danni risarcibili.
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha accertato i seguenti danni alla persona, causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa:
- danno biologico temporaneo per 80 giorni al 100% e per 365 giorni al 75%;
- danno biologico permanente pari al 50%.
Le conclusioni raggiunte dal consulente, congruamente motivate e non contestate dalle parti, vanno senz'altro recepite in questa sede, sicché occorre liquidare un danno biologico in misura corrispondente a quanto accertato, in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano nella loro più recente versione.
Considerata un'età di 34 anni al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, il pagina 7 di 10 danno biologico da invalidità permanente è pari a € 463.538,00, mentre quello da invalidità temporanea è pari a € 40.681,25 (in ragione di € 115,00 per giorno), per complessivi €
504.219,25.
Tale liquidazione, fondata sull'applicazione integrale dei valori tabellari, è idonea a ristorare completamente il pregiudizio patito da , remunerando essa sia il Parte_1 pregiudizio anatomo-funzionale, sia quello relazionale, sia quello legato alla sofferenza soggettiva.
Non sussistono, invece, i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che la personalizzazione consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto e necessita, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. 24227/2022).
Nel caso di specie non sono state allegate e provate, in capo all'attore, conseguenze peculiari e più intense rispetto a quelle normalmente connesse alla tipologia ed all'entità del danno biologico riconosciuto, sicché la domanda deve essere respinta.
E' altresì risarcibile il danno patrimoniale emergente patito dall'attore per € 732,88, pari agli esborsi per spese mediche riconosciuti dal c.t.u. Costituiscono, altresì, voci di danno risarcibile i costi delle perizie di parte (doc. 34, 35, 36), trattandosi di attività funzionale all'introduzione del giudizio, per € 2.201,28. Tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, anche qualora, all'atto della condanna in suo favore, essa non abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. 30289/2019).
Non è risarcibile la somma di € 191,76, richiesta per “ritiro atti penali”, in difetto di prova dello svolgimento di tale attività.
Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica, il consulente ha accertato che essa è stata significativamente ridotta. , infatti, svolgeva l'attività di magazziniere e, Parte_1 in seguito al sinistro per cui è causa, non può più svolgere una serie di attività connaturate alla predetta professione. Tuttavia, il c.t.u. ha accertato che l'invalidità riportata dall'attore
è compatibile con professioni della stessa categoria economico-sociale. Ciò significa che non è stata preclusa la capacità del sig. di produrre reddito, anche in misura pari al Pt_1 periodo antecedente al sinistro, ben potendo questi impiegarsi in settori di analogo rilievo pagina 8 di 10 economico-sociale.
Sul punto, occorre rammentare che, nella valutazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, va tenuta in adeguata considerazione la persistente capacità di reperire e mantenere un'altra occupazione lavorativa. Tale danno va liquidato in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di temporanea disoccupazione e sussiste ragionevole certezza o positiva dimostrazione che il danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass. 4289/2024).
Nel caso di specie, l'attore non ha svolto nessuna deduzione circa il subito licenziamento o demansionamento o circa l'impossibilità di reimpiegarsi in altri settori, nulla avendo allegato e provato circa la propria attività lavorativa nel periodo successivo al sinistro per cui è causa, né circa il proprio percorso di studi ed i possibili conseguenti sbocchi professionali.
Non è infatti noto se egli sia rimasto disoccupato, o se abbia instaurato successivi rapporti di lavoro, per quali attività e con quali retribuzioni. Pertanto, non essendovi elementi per accertare che abbia effettivamente patito un danno da lucro cessante per perdita Parte_1 della capacità lavorativa specifica, alcun danno può essere risarcito.
In definitiva, i convenuti, in solido, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice del veicolo, devono essere condannati a risarcire a parte attrice i danni patiti a seguito del sinistro stradale, nella misura del 20%, pari al concorso di colpa riconosciuto in capo al conducente e dunque per il complessivo importo di € 100.843,85 per Controparte_2 danni non patrimoniali e di € 586,83 per danni patrimoniali.
Le predette somme sono espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, devono essere devalutate alla data del sinistro quanto al danno biologico temporaneo, alla data della cessazione dell'invalidità temporanea quanto al danno biologico permanente ed alla data degli esborsi quanto al danno patrimoniale, e poi incrementate per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
L'accoglimento di solo alcuni capi della domanda e l'accertamento di un esiguo concorso di colpa di parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di pagina 9 di 10 ½. La restante quota di ½ è posta a carico dei convenuti in solido, di cui si ravvisa la soccombenza prevalente ed è liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014, con un valore della causa individuato sulla scorta dell'importo della condanna, ai sensi dell'art. 5 del predetto d.m.
Le spese di c.t.u. sono poste integralmente a carico di parte convenuta, soccombente rispetto alla domanda di risarcimento del danno biologico, alla cui stima l'incombente istruttorio era finalizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e di Parte_1 Controparte_2 nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura dell'80% in capo a
[...]
e del 20% in capo a Pt_1 Controparte_2
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, a risarcire all'attore il 20% dei danni patiti a seguito del sinistro, liquidato in € 100.843,85 per danni non patrimoniali ed in € 586,83 per danni patrimoniali, oltre accessori come da motivazione;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice la rimanente quota di ½, liquidata in € 7.051,50, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a ½ degli esborsi documentati, spese che distrae in favore dell'avv. Marco Impelluso, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto.
Novara, 31 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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