Decreto cautelare 29 marzo 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Cataldo Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Alberto Clarizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26/3/2025 a firma del Direttore di Arpal Puglia;
- della A.D Arpal Puglia n. -OMISSIS- del 7 marzo 2025;
- ove occorra, dell’atto dirigenziale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ARPAL Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2025 il dott. NI DE EI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il mezzo di gravame all’esame, il ricorrente – dirigente di ruolo presso ARPAL Puglia – ha esposto quanto segue:
- in virtù di provvedimento di pensionamento anticipato (atto dirigenziale n. -OMISSIS- del 5.12.2024), è stato inizialmente collocato a riposo con decorrenza dall’1.4.2025;
- successivamente, è intervenuta la legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che ha introdotto nuove disposizioni in materia pensionistica per il pubblico impiego, tra le quali quella relativa alla elevazione del limite di età per la permanenza in servizio da 65 a 67 anni e l’abrogazione della facoltà per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che avessero maturato i requisiti per la pensione anticipata;
- in applicazione di tale normativa, il ricorrente ha richiesto, in data 8.1.2025, la revoca del suo collocamento a riposo, che l’ente ha accolto con l’atto dirigenziale n. -OMISSIS- del 5.2.2025, revocando il provvedimento precedente e stabilendo la nuova data di pensionamento al raggiungimento dei 67 anni di età, ovvero per il 26.9.2026;
- tuttavia, con successiva determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 7.3.2025, ARPAL ha nuovamente revocato la decisione precedente, ripristinando la data di pensionamento all’1.4.2025;
- in questo contesto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (CDA) di ARPAL, in data 11.3.2025, ha chiesto e ottenuto dal ricorrente il consenso a rimanere in servizio fino al 31.12.2027, come previsto dall’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024;
- di conseguenza, con delibera n. -OMISSIS-, il CDA ha deliberato a favore del trattenimento in servizio del dirigente, trasmettendo la delibera al Direttore per i relativi adempimenti;
- quest’ultimo, però, con nota del 26.3.2025, in questa sede impugnata, ha espresso il proprio dissenso rispetto alla delibera del CDA, rappresentando l’inapplicabilità al caso di specie dell’istituto del “trattenimento in servizio” ai sensi della normativa sopra richiamata, per difetto del requisito della “non diversa possibile assolvibilità” delle esigenze funzionali ricoperte dall’interessato;
- avverso le prefate determinazioni dirigenziali è insorto il ricorrente, deducendo i seguenti motivi di censura a sostegno della domanda annullatoria e di tutela interinale: I. “ Violazione di legge. Falsa ed erronea interpretazione dell’art.1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Incompetenza” ; II. “ Violazione di legge. Falsa ed erronea interpretazione dell’art.1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ”; III. “Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento” ; IV. “Violazione di legge. Falsa ed erronea interpretazione dell’art.1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n.207” ;
- si è costituita in giudizio ARPAL, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adìto, nonché la nullità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dello stesso;
- alla camera di consiglio del 9 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che sia fondata e dirimente l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla parte resistente, giacché:
- il contenzioso che ne occupa compete al Giudice Ordinario ( che peraltro è stato adìto contestualmente dalla stessa parte ricorrente, con ricorso ex artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. ), venendo in rilievo atti di gestione del rapporto di lavoro afferente al c.d. pubblico impiego “privatizzato”, a norma dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6489; id . sez. V, 10 luglio 2012, n. 4058; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 maggio 2019, n. 578; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5091);
- come correttamente rilevato da parte resistente, nella specie il ricorrente non censura un atto macro-organizzativo ( quale è la deliberazione del C.d.A. del -OMISSIS-, con cui è stato approvato il PIAO ), ma la nota prot. n. -OMISSIS-/2025, con la quale il Direttore generale di ARPAL non si è conformato a siffatta deliberazione; in altre parole, la parte contesta l’atto datoriale che avrebbe dovuto dare applicazione all’atto di macro-organizzazione, e non già quest’ultimo;
- né vale, in contrario, la giurisprudenza citata a sostegno della giurisdizione del G.A. dalla difesa attorea nelle proprie memorie (in specie, la sentenza TAR Lazio n. 9994/2025), riguardando tale dictum il provvedimento di collocamento a riposo di un Prefetto in posizione di fuori ruolo, ovvero di un soggetto rientrante nella categoria dei “rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico” , come tale assoggettato alla giurisdizione esclusiva del G.A., ex art. 133, comma 1, lett. i ), c.p.a.;
Ritenuto pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che vada dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, quale Giudice del Lavoro, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto, nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
Ritenuta, infine, la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, avanti il quale il gravame potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
TT NC, Presidente
NI DE EI, Primo Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI DE EI | TT NC |
IL SEGRETARIO