Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/06/2025, n. 12879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12879 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 12879/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5372 del 2024, proposto da AR NA DE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Liberta';
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Ufficio VIII, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato all'istanza presentata dall'odierna ricorrente in data 19.12.2023 volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo abilitante conseguito all'estero per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per la Classe di Concorso ADSS (Sostegno Scuola Sec. II Grado) secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso tempestivamente notificato parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fronte della richiesta del 19 dicembre 2023 di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento su posti di sostegno per la classe ADSS in suo possesso conseguito in Albania, paese non facente parte dell’Unione europea, avanzata ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 394/1999.
Rappresenta che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006 ed ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, di condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame va osservato che ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 “I cittadini stranieri […] se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti”.
La relativa procedura di riconoscimento è oggi disciplinata dal titolo III del d.lgs n. 206/2007 (di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), per espressa previsione dell’art. 60, comma 3, ivi contenuto, che ha abrogato i decreti legislativi nn. 115/1992 e 319/1994, originariamente richiamati dall’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 394/1999.
Segnatamente, ai sensi del citato art. 60 del d.lgs n. 206 del 2007, il riferimento ai decreti legislativi abrogati s’intende riferito al Titolo III del medesimo d.lgs n. 206 del 2007 ed ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso d.lgs. 206/2007, ricompreso nel Titolo III ed applicabile alla fattispecie, il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è di quattro mesi.
Dagli atti di causa, dunque, risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto a parte ricorrente un’integrazione documentale.
Va pure rammentato che l’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, , lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO