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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
UDIENZA DEL 28.3.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Turelli in sost. di e Pt_1 Pt_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3096/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.3.25.
Oggetto del processo
La causa trae origine da un contratto di appalto, con il quale il 29.1.21 Controparte_3 conferì alla l'incarico di eseguire dei lavori di ristrutturazione su un suo immobile Controparte_4
sito a Massa, loc. Castagnola v, Caldera 8. In tale contratto le parti avevano convenuto che il
Contr avrebbe potuto delegare per il pagamento la con obbligo per la di CP_3 CP_4 rivolgersi in proposito a quest'ultima.
Successivamente, per ragioni fiscali, le parti sostituirono tale contratto con uno diverso, in forza del quale l'appalto fu stipulato direttamente con la MCA, la quale subappaltò poi l'opera alla
. CP_4
1 Fissato nel contratto di subappalto quale termine dei lavori il 30.9.21, con pattuizione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un tetto del 10 % dell'importo dei lavori, con pec del 21.7.21 la chiese una proroga di 60 giorni, che il direttore dei lavori, arch. CP_4
, accordò, con spostamento quindi del termine al 30.11.21. Controparte_5
Con successiva pec del 30.11.21 la chiese un ulteriore proroga, che, almeno CP_4
formalmente, non venne però mai accordata.
In corso d'opera, il 22.12.21 la stipulò con un CP_4 Controparte_2
Contr contratto di affitto di azienda, circostanza questa che fu comunicata alla con pec del 26.1.22. Contr
Medio tempre, con contratto del 22.11.21, la aveva per altro verso conferito a
[...]
l'incarico di effettuare altri lavori, per il corrispettivo di € 30.000,00. CP_2
Contr
Regolarmente pagato quest'ultimo ed avendo invece sollevato la con riferimento al precedente contratto di subappalto, contestazioni circa inadempienze e ritardi, con pec del 31.3.22
Contr la cominicò alla la risoluzione del contratto. CP_4
Sulla base di questo sviluppo del rapporto, la ha emesso, a saldo delle opere CP_4
eseguite, come risultanti doc. 6 del fascicolo monitorio, qualificato come sal 7, la fattura n. 6 del
20.5.22, dell'importo di € 36.641,16, fattura che ha poi azionato in sede monitoria. Contr
La ha proposto opposizione eccependo: il difetto di (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva del credito in capo a anziché alla l'improcedibilità della CP_2 CP_6 domanda in forza di una clausola arbitrale contenuta nel contratto;
l'inesistenza del credito, il predetto doc. 6 non essendo in realtà un sal, bensì un documento redatto unilateralmente dalla controparte, ed anzi semmai l'esistenza di un proprio credito di € 17,744,44 + iva, come risultante dall'effettivo sal 7, redatto dal direttore dei lavori (prodotto come doc. 15 dell'opposizione);
l'esistenza di un proprio credito di € 12.600,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del d. i. opposto, il rigetto della domanda avversaria e, riconvenzionalmente, la condanna de al pagamento della predetta somma di € CP_2
12.600,00.
L'opposta, contestate le eccezioni di difetto di (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva e di improcedibilità, ha confermato l'esistenza del proprio credito e per converso negato l'esistenza del credito di controparte, chiedendo quindi il rigetto sia dell'opposizione che della riconvenzionale.
Motivi della decisione
1. Sulla (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva.
La tesi dell'opponente si fonda sull'assunto per il quale in forza dell'affitto di azienda si sarebbe avuta una cessione del contratto, con la conseguenza, ex art. 1406 cc, che per l'efficacia della cessione sarebbe stato necessario il proprio consenso, che non sarebbe invece mai stato dato.
2 L'assunto non è condivisibile.
All'affitto di azienda appare infatti più ragionevolmente applicabile, per identità di ratio, la disciplina di cui all'art. 2558 cc, con conseguente automatico subentro dell'affittuario nei rapporti con i terzi.
2. Sull'eccezione di improcedibilità.
L'eccezione è infondata.
L'art. 11 del contratto di subappalto, invocato dall'opponente, ancorché rubricato in termini di “clausola compromissoria e foro competente”, ha infatti il seguente tenore: “in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Lucca”.
È dunque evidente che quella in questione non è una clausola compromissoria e che in base ad essa le parti si assumevano unicamente l'onere di esperire un tentativo di conciliazione, peraltro senza alcuna previsione di improcedibilità in caso di mancato esperimento.
Nessun ostacolo ad adire direttamente il giudice può dunque ritenersi discendere dalla previsione in questione.
3. Sul credito de . CP_2
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha quantificato il corrispettivo dovuto a CP_2 in € 17.723,19 iva compresa.
Rispetto a tale somma, nulla deve essere detratto a titolo di sconto.
La relativa previsione (relativa ad uno sconto del 5,41 %), per quanto prevista nel contratto di appalto originario, non lo è infatti in quello di subappalto, che, in quanto successivo, è quello che regola i rapporti fra le parti, superando il primo.
La somma dovuta a , rimane dunque quella di € 17.723,19, sulla quale devono CP_2
poi essere conteggiati gli interessi legali dalla fattura al saldo.
4. Sul ponteggio.
Nel contratto di subappalto il corrispettivo dell'opera era a corpo e all'art. 5 era espressamente previsto che fosse onere della subappaltatrice “fornire tutta l'attrezzatura, i mezzi d'opera, i materiali occorrenti” nonché provvedere alla “messa a terra delle strutture, ponteggi ed impalcature”.
È dunque evidente che per il ponteggio non è dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo ed autonomo rispetto a quello relativo ai lavori realizzati.
5. Sulla penale.
3 Non contestato il ritardo, e pacifico che la seconda proroga non fu mai espressamente accordata, va osservato: per un verso che il fatto che i lavori siano proseguiti di per sé, in assenza di ulteriori indizi, non è sufficiente a far desumere un accordo implicito sulla proroga;
per altro verso che non vi è prova in atti del fatto che il ritardo sia dipeso dalle modifiche richieste dal committente, dai ritardi nella consegna dei materiali e da quelli delle imprese incaricate di eseguire le opere elettriche ed idrauliche.
La somma, non contestatamente pari ad € 12.600,00 e comunque confermata anche dal ctu, va dunque senz'altro riconosciuta.
6. Sintesi.
Compensati i rispettivi crediti, quello che residua è un credito de di € CP_2
(17.723,19 – 12.600,00 =) 1.123,19, oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Va ovviamente revocato il d. i. opposto.
7. Sulle spese.
Data la parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il d. i. opposto;
condanna l'opponente a versare all'opposta, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
1.123,19, oltre interessi come indicato;
compensa le spese.
Michele Fornaciari
4
UDIENZA DEL 28.3.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Turelli in sost. di e Pt_1 Pt_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3096/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.3.25.
Oggetto del processo
La causa trae origine da un contratto di appalto, con il quale il 29.1.21 Controparte_3 conferì alla l'incarico di eseguire dei lavori di ristrutturazione su un suo immobile Controparte_4
sito a Massa, loc. Castagnola v, Caldera 8. In tale contratto le parti avevano convenuto che il
Contr avrebbe potuto delegare per il pagamento la con obbligo per la di CP_3 CP_4 rivolgersi in proposito a quest'ultima.
Successivamente, per ragioni fiscali, le parti sostituirono tale contratto con uno diverso, in forza del quale l'appalto fu stipulato direttamente con la MCA, la quale subappaltò poi l'opera alla
. CP_4
1 Fissato nel contratto di subappalto quale termine dei lavori il 30.9.21, con pattuizione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un tetto del 10 % dell'importo dei lavori, con pec del 21.7.21 la chiese una proroga di 60 giorni, che il direttore dei lavori, arch. CP_4
, accordò, con spostamento quindi del termine al 30.11.21. Controparte_5
Con successiva pec del 30.11.21 la chiese un ulteriore proroga, che, almeno CP_4
formalmente, non venne però mai accordata.
In corso d'opera, il 22.12.21 la stipulò con un CP_4 Controparte_2
Contr contratto di affitto di azienda, circostanza questa che fu comunicata alla con pec del 26.1.22. Contr
Medio tempre, con contratto del 22.11.21, la aveva per altro verso conferito a
[...]
l'incarico di effettuare altri lavori, per il corrispettivo di € 30.000,00. CP_2
Contr
Regolarmente pagato quest'ultimo ed avendo invece sollevato la con riferimento al precedente contratto di subappalto, contestazioni circa inadempienze e ritardi, con pec del 31.3.22
Contr la cominicò alla la risoluzione del contratto. CP_4
Sulla base di questo sviluppo del rapporto, la ha emesso, a saldo delle opere CP_4
eseguite, come risultanti doc. 6 del fascicolo monitorio, qualificato come sal 7, la fattura n. 6 del
20.5.22, dell'importo di € 36.641,16, fattura che ha poi azionato in sede monitoria. Contr
La ha proposto opposizione eccependo: il difetto di (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva del credito in capo a anziché alla l'improcedibilità della CP_2 CP_6 domanda in forza di una clausola arbitrale contenuta nel contratto;
l'inesistenza del credito, il predetto doc. 6 non essendo in realtà un sal, bensì un documento redatto unilateralmente dalla controparte, ed anzi semmai l'esistenza di un proprio credito di € 17,744,44 + iva, come risultante dall'effettivo sal 7, redatto dal direttore dei lavori (prodotto come doc. 15 dell'opposizione);
l'esistenza di un proprio credito di € 12.600,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del d. i. opposto, il rigetto della domanda avversaria e, riconvenzionalmente, la condanna de al pagamento della predetta somma di € CP_2
12.600,00.
L'opposta, contestate le eccezioni di difetto di (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva e di improcedibilità, ha confermato l'esistenza del proprio credito e per converso negato l'esistenza del credito di controparte, chiedendo quindi il rigetto sia dell'opposizione che della riconvenzionale.
Motivi della decisione
1. Sulla (legittimazione, ma in realtà) titolarità attiva.
La tesi dell'opponente si fonda sull'assunto per il quale in forza dell'affitto di azienda si sarebbe avuta una cessione del contratto, con la conseguenza, ex art. 1406 cc, che per l'efficacia della cessione sarebbe stato necessario il proprio consenso, che non sarebbe invece mai stato dato.
2 L'assunto non è condivisibile.
All'affitto di azienda appare infatti più ragionevolmente applicabile, per identità di ratio, la disciplina di cui all'art. 2558 cc, con conseguente automatico subentro dell'affittuario nei rapporti con i terzi.
2. Sull'eccezione di improcedibilità.
L'eccezione è infondata.
L'art. 11 del contratto di subappalto, invocato dall'opponente, ancorché rubricato in termini di “clausola compromissoria e foro competente”, ha infatti il seguente tenore: “in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Lucca”.
È dunque evidente che quella in questione non è una clausola compromissoria e che in base ad essa le parti si assumevano unicamente l'onere di esperire un tentativo di conciliazione, peraltro senza alcuna previsione di improcedibilità in caso di mancato esperimento.
Nessun ostacolo ad adire direttamente il giudice può dunque ritenersi discendere dalla previsione in questione.
3. Sul credito de . CP_2
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha quantificato il corrispettivo dovuto a CP_2 in € 17.723,19 iva compresa.
Rispetto a tale somma, nulla deve essere detratto a titolo di sconto.
La relativa previsione (relativa ad uno sconto del 5,41 %), per quanto prevista nel contratto di appalto originario, non lo è infatti in quello di subappalto, che, in quanto successivo, è quello che regola i rapporti fra le parti, superando il primo.
La somma dovuta a , rimane dunque quella di € 17.723,19, sulla quale devono CP_2
poi essere conteggiati gli interessi legali dalla fattura al saldo.
4. Sul ponteggio.
Nel contratto di subappalto il corrispettivo dell'opera era a corpo e all'art. 5 era espressamente previsto che fosse onere della subappaltatrice “fornire tutta l'attrezzatura, i mezzi d'opera, i materiali occorrenti” nonché provvedere alla “messa a terra delle strutture, ponteggi ed impalcature”.
È dunque evidente che per il ponteggio non è dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo ed autonomo rispetto a quello relativo ai lavori realizzati.
5. Sulla penale.
3 Non contestato il ritardo, e pacifico che la seconda proroga non fu mai espressamente accordata, va osservato: per un verso che il fatto che i lavori siano proseguiti di per sé, in assenza di ulteriori indizi, non è sufficiente a far desumere un accordo implicito sulla proroga;
per altro verso che non vi è prova in atti del fatto che il ritardo sia dipeso dalle modifiche richieste dal committente, dai ritardi nella consegna dei materiali e da quelli delle imprese incaricate di eseguire le opere elettriche ed idrauliche.
La somma, non contestatamente pari ad € 12.600,00 e comunque confermata anche dal ctu, va dunque senz'altro riconosciuta.
6. Sintesi.
Compensati i rispettivi crediti, quello che residua è un credito de di € CP_2
(17.723,19 – 12.600,00 =) 1.123,19, oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Va ovviamente revocato il d. i. opposto.
7. Sulle spese.
Data la parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il d. i. opposto;
condanna l'opponente a versare all'opposta, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
1.123,19, oltre interessi come indicato;
compensa le spese.
Michele Fornaciari
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