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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 253 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte opponente l'Avv. Fabrizio Ferrari, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Barreca, il quale si riporta all'opposizione e alle note scritte del 17.6.25, con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento tempestivo del procedimento di mediazione, entro i termini stabiliti dal Giudice;
E' presente per parte opposta l'Avv. Fabrizio Loizzo, anche in sostituzione dell'avv. Simona Chiolo, il quale evidenzia che la condizione di procedibilità è stata correttamente soddisfatta, nei termini previsti dall'art. 5 comma 5 bis nel termine di 6 mesi previsto dal d. lgs. n. 28 del 2010 ed essendo i rinvii non imputabili alla parte ma al ritorno delle notificazioni in mediazione;
l'avv. Ferrari insiste nell'improcedibilità rispetto ai termini indicati dal Giudice e si riporta alle note già depositate;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 01/10/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, C.F. , residente a [...] C.F._1
Da Vinci n. 19, rappresentato, difeso e domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Barreca, C.F. con C.F._2 studio in Scalea (CS) alla Via Alcide De Gasperi n. 7, PEC: Email_1
OPPONENTE
E partita iva Controparte_1
, in p.l.r.p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giuste P.IVA_1 procure allegate
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24/02/2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 345/2023 emesso dal Tribunale di Paola il 28/12/2023 e notificato il
17/01/2024, per la somma di € 11.906,57.
Parte opponente chiedeva:
1. accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo privo di efficacia atteso il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
2. accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, nullo per intervenuta prescrizione;
3. accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, nullo e/o comunque inefficace in quanto lo stesso è infondato in fatto e in diritto per le motivazioni svolte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
4. in ogni caso revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché infondato, ingiusto ed illegittimo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 12.3.24 si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva: in via preliminare - dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Paola in data 28.12.2023, provvisoriamente esecutivo;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 bis e 4 lett. a) D.lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare la natura consumeristica del rapporto contrattuale oggetto dell'odierno giudizio, nonché l'assenza di profili di abusività delle clausole dedotte nei documenti di sintesi relativi al credito;
nel merito in via principale - rigettare l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto
[...] ingiuntivo n. 345/2023 emesso dal Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento monitorio
RG n. 995/2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. al pagamento immediato nei confronti Parte_1 della somma da accertare, oltre interessi di mora maturati e maturandi dal Parte_2 dovuto sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA, come per legge.
Con ordinanza del 9.1.25 il Giudice, dopo aver accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e, per l'effetto, dichiarato il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rinviava la causa all'udienza del 18.6.25, onerando parte opposta di presentare domanda di mediazione entro 15 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Nondimeno, entro il 18/06/2025, a cui rinviava l'ordinanza del 9.1.25, non risultava l'utile esperimento del primo incontro delle parti innanzi al mediatore.
Soltanto il 04/06/2025 veniva chiesta “l'attivazione della mediazione” e il primo incontro delle parti innanzi al mediatore non si svolgeva entro la predetta udienza di rinvio, essendo irrilevante il primo incontro successivo alla menzionata udienza.
Va evidenziato che: “in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40035 del 14/12/2021); “il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1- bis della medesima disposizione” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 9102 del 2023).
“Applicando i principi esposti al caso di specie, non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità, non essendosi svolto il primo incontro (negativo) entro l'udienza di rinvio”
(sentenza Tribunale Cassino N.1119-2024).
Ciò comporta l'improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del
18/09/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara improcedibile la domanda della società
[...]
e si revoca il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Sulla scorta del complessivo esame degli atti di causa, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 253/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda della società Controparte_1
[...]
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 01.10.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte opponente l'Avv. Fabrizio Ferrari, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Barreca, il quale si riporta all'opposizione e alle note scritte del 17.6.25, con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento tempestivo del procedimento di mediazione, entro i termini stabiliti dal Giudice;
E' presente per parte opposta l'Avv. Fabrizio Loizzo, anche in sostituzione dell'avv. Simona Chiolo, il quale evidenzia che la condizione di procedibilità è stata correttamente soddisfatta, nei termini previsti dall'art. 5 comma 5 bis nel termine di 6 mesi previsto dal d. lgs. n. 28 del 2010 ed essendo i rinvii non imputabili alla parte ma al ritorno delle notificazioni in mediazione;
l'avv. Ferrari insiste nell'improcedibilità rispetto ai termini indicati dal Giudice e si riporta alle note già depositate;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 01/10/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, C.F. , residente a [...] C.F._1
Da Vinci n. 19, rappresentato, difeso e domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Barreca, C.F. con C.F._2 studio in Scalea (CS) alla Via Alcide De Gasperi n. 7, PEC: Email_1
OPPONENTE
E partita iva Controparte_1
, in p.l.r.p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giuste P.IVA_1 procure allegate
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24/02/2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 345/2023 emesso dal Tribunale di Paola il 28/12/2023 e notificato il
17/01/2024, per la somma di € 11.906,57.
Parte opponente chiedeva:
1. accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo privo di efficacia atteso il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
2. accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, nullo per intervenuta prescrizione;
3. accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, nullo e/o comunque inefficace in quanto lo stesso è infondato in fatto e in diritto per le motivazioni svolte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
4. in ogni caso revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché infondato, ingiusto ed illegittimo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 12.3.24 si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva: in via preliminare - dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Paola in data 28.12.2023, provvisoriamente esecutivo;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 bis e 4 lett. a) D.lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare la natura consumeristica del rapporto contrattuale oggetto dell'odierno giudizio, nonché l'assenza di profili di abusività delle clausole dedotte nei documenti di sintesi relativi al credito;
nel merito in via principale - rigettare l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto
[...] ingiuntivo n. 345/2023 emesso dal Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento monitorio
RG n. 995/2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. al pagamento immediato nei confronti Parte_1 della somma da accertare, oltre interessi di mora maturati e maturandi dal Parte_2 dovuto sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA, come per legge.
Con ordinanza del 9.1.25 il Giudice, dopo aver accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e, per l'effetto, dichiarato il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rinviava la causa all'udienza del 18.6.25, onerando parte opposta di presentare domanda di mediazione entro 15 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Nondimeno, entro il 18/06/2025, a cui rinviava l'ordinanza del 9.1.25, non risultava l'utile esperimento del primo incontro delle parti innanzi al mediatore.
Soltanto il 04/06/2025 veniva chiesta “l'attivazione della mediazione” e il primo incontro delle parti innanzi al mediatore non si svolgeva entro la predetta udienza di rinvio, essendo irrilevante il primo incontro successivo alla menzionata udienza.
Va evidenziato che: “in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40035 del 14/12/2021); “il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1- bis della medesima disposizione” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 9102 del 2023).
“Applicando i principi esposti al caso di specie, non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità, non essendosi svolto il primo incontro (negativo) entro l'udienza di rinvio”
(sentenza Tribunale Cassino N.1119-2024).
Ciò comporta l'improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del
18/09/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara improcedibile la domanda della società
[...]
e si revoca il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Sulla scorta del complessivo esame degli atti di causa, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 253/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda della società Controparte_1
[...]
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 01.10.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero