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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, all'odierna udienza, ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2215 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avvGENNARO D'AVANZO
C O N T R O
,rappresentato e difeso come in atti ex art. 417 bis cpc Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.8.2023 l'istante in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, con conseguente erogazione delle provvidenze economiche di cui alla legge 118/71 e legge 509/88, senza esito positivo.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto alla erogazione della pensione di invalidità e\o dell'assegno mensile di assistenza, l'istante ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste in via amministrativa e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori.
In via preliminare, deve ritenersi tempestivamente proposta la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni in quanto il ricorso è stato presentato nel termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo.
Nel merito, la domanda è infondata.
Ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, è necessario che le patologie diagnosticate determinino una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi (art.13 L.118\71) qualora la domanda amministrativa sia stata presentata non oltre l'11\3\92 e la sussistenza dello stato invalidante pensionabile si sia realizzato prima di tale data (attesa la sentenza n.209 del 1995 della C. Cost.,
1 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art.9, 2° comma del D.lgs.509\88, nella parte in cui non prevede che restino salvi i diritti dei cittadino, per i quali, il riconoscimento dei requisiti sanitari a decorrere dalla data della domanda, presentata anteriormente al 13\3\92, sia intervenuto da parte della commissione medica posteriormente a tale data) oppure che la stessa si sia ridotta nella misura superiore al 74% se la domanda amministrativa o lo stato invalidante risalgono ad una data successiva al 12\3\92.
Oltre allo stato invalidante, il soggetto interessato, per poter beneficiare della citata prestazione, deve avere: 1) una età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni;
2) un reddito annuo non superiore all'importo fissato con cadenza annuale da Decreto del Ministero dell'Interno; 3) deve essere incollocato al lavoro.
Ciò posto, va evidenziato che gli stati patologici di parte ricorrente sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui integralmente richiamata.
Tali stati patologici, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano:
riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, stante la natura della controversia e le ragioni tecniche dedotte idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità a priori delle proprie ragioni.
CP_ Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono a carico dell'
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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