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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/11/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.o.p. NO Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 11207/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
rappresentata ed assistita dall'avv. Pasquale Vitale come da procura in atti;
Parte_1
Opponente
e
, in persona dell'omonimo titolare, Controparte_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Salvatore Rotundo ed Antonio Coscia come da procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2019 la ditta chiedeva al Tribunale di CP_1 Controparte_1
Salerno, di ingiungere alla sig.ra , il pagamento della somma di € 12.576,88 Parte_1
oltre interessi e spese di monitorio;
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di avere eseguito dei lavori di fornitura di un giardino con prato a rotoli, munito di siepe ed impianto di irrigazione a scomparsa, presso la villa della sig.ra sita in via Difesa Maddalena a Campagna (SA) lavori per i quali Parte_1
era stato pagato solo un acconto di € 2.800,00; Con decreto n. 2856 emesso il 1.10.2019 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla sig.ra Parte_1
il pagamento della somma di € 12.576,88 oltre interessi e spese di monitorio;
[...]
Con atto di citazione in opposizione la sig.ra proponeva opposizione avverso detto Pt_1
decreto chiedendone la revoca in quanto illegittimo, inammissibile, improcedibile, improponibile, oltre che infondato sia in fatto che in diritto;
spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €.2.928,00 oltre al risarcimento dei danni che verranno determinati in corso di causa ovvero in quella somma che la S.V. riterrà giusta e dovuta;
in via subordinata chiedeva ridurre l'importo richiesto dall'opposta con quello effettivamente dovuto, decurtando da tale importo le somme dovute all'opponente in virtù della spiegata domanda riconvenzionale;
A sostegno della proposta opposizione l'ingiunta deduceva che la somma richiesta risulta eccessivamente maggiorata rispetto a quanto pattuito ed eseguito, effettuato un sopralluogo veniva concordato un prezzo complessivo di €. 4.000,00+IVA; che subito dopo l'ultimazione dei lavori, durante i quali l'opposta riceveva la somma di €. 2.800,00 veniva accertato, tra l'altro, che l'impianto d'irrigazione installato dalla ditta opposta non funzionava correttamente al punto da provocare l'allagamento del seminterrato dell'abitazione laddove erano custoditi oggetti personali della opponente;
che, risultati vani i continui solleciti e che le garanzie date al momento dell'accordo non venivano rispettate, l'opponente era costretta a rivolgersi ad altra ditta al fine di “salvare il salvabile” e così diede incarico alla Soc. Coop. Agricola Mazzeo per ripristinare il prato e l'impianto di irrigazione sostenendo un esborso di €. 2.928,00 come da fattura n.384/2019, versata in atti.
Spiegava domanda riconvenzionale richiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni, nella misura da accertarsi in corso di causa o meglio ritenuta di giustizia.
Si costituiva l'opposta ditta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività parziale al D. I. n. 2856/2019 per la somma implicitamente non contestata di Euro
9.648,88; nel merito chiedeva il rigetto della proposta opposizione la conferma dell'opposto decreto;
in via subordinata chiedeva condannare la sig.ra al pagamento della Parte_1
differenza tra l'ammontare dei danni che sarà accertato in sede processuale e quanto invece ancora dovuto alla ditta esecutrice delle opere. Il ricorso per decreto ingiuntivo (iscritto a ln. R.G. 9249/19) e la relativa procura sono viziati da difetti che ne inficiano l'efficacia e vanno, pertanto, dichiarati radicalmente nulli
Preliminarmente, sul punto, va richiamato il principio stabilito dalla Corte di cassazione secondo il quale è nulla la procura alle liti rilasciata a favore di un avvocato stabilito, per “mancanza della necessaria intesa di affiancamento con un avvocato iscritto in Italia” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30709/2017)
Tale principio consiste nell'aver ritenuta invalida la procura rilasciata ad un avvocato stabilito in difetto di una specifica intesa con un avvocato affiancante poiché l'avvocato stabilito può sì svolgere attività giudiziale in Italia ma solo se affiancato da un avvocato iscritto in Italia e tale affiancamento risulti da una specifica intesa riferita alla singola controversia;
intesa che non dovrà essere generica, dovendosi ricondurre alla singola controversia oggetto di affiancamento, e che dovrà sussistere al momento della costituzione in giudizio ed essere formalizzata in una scrittura privata autenticata oppure in una dichiarazione congiunta resa dagli avvocati al Giudice adito.
L'avvocato stabilito, in altri termini, può ovviare alla firma congiunta degli atti processuali assieme al collega italiano unicamente nel caso in cui con esso abbia raggiunto un'intesa che presenti le seguenti caratteristiche: risulti da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al Giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero, al primo atto di difesa dell'assistito.
Solo operando con le descritte modalità si viene ad instaurare una legittima rappresentanza processuale.
La giurisprudenza di merito, richiamandosi ai numerosi pareri espressi in argomento dal CNF, in situazioni analoghe a quella di nostro interesse ha rilevato la nullità della procura conferita all'avvocato stabilito in carenza dei suddetti requisiti, in quanto ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 96/2001, l'avvocato stabilito sia privo di un generale ed autonomo ius postulandi nel territorio italiano in mancanza di una intesa di affiancamento con un avvocato italiano riconducibile alla specifica lite (cfr. ex plurimus Sentenza Tribunale di Torino n. 3577/16 e
Sentenza Tribunale Milano, n. 18722/17).
Invero il dato testuale della norma non lascia spazio a diverse interpretazioni;
In particolare, il secondo comma del citato art. 8 impone la riferibilità alla singola controversia dell'intesa di affiancamento, lasciando discrezionalità esclusivamente sulla forma utilizzabile (potendo risultare o da scrittura privata autenticata o da dichiarazione di entrambi i difensori diretta al
Giudice adito).
Di conseguenza l'avvocato stabilito che non produca entro la costituzione in giudizio della parte rappresentata la dichiarazione d'intesa con l'avvocato italiano affiancante, imposta dall'art. 8
d.lgs. n. 96/01 – norma di natura imperativa, inderogabile e con finalità pubblicistica – è privo di ius postulandi ex art. 82, comma 3, c.p.c. L'atto di citazione e la procura alle liti in calce sottoscritti dal solo avvocato stabilito sono, pertanto, affetti da nullità assoluta e insanabile, con conseguente inammissibilità dell'azione avviata. Trattasi infatti di vizio che non può essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – misura applicabile solo ai difetti attinenti alla capacità processuale – né attraverso il rilascio di una nuova procura alle liti in sede di memoria ex art. 183, comma 3, n. 1, c.p.c. né attraverso la costituzione di altro avvocato.
Nello specifico, la carenza di ius postulandi dell'avvocato stabilito non dipende dai vizi della procura ad litem bensì dal divieto di rappresentare in giudizio la parte senza l'affiancamento di un avvocato italiano. La norma è infatti perentoria nell'affermare che “l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato”. Di talchè la fattispecie rimane del tutto estranea all'ambito di operatività dell'art. 182. comma 2°, c.p.c., che consente di sanare la procura viziata solo “sul versante” del Cliente
e non anche dell'avvocato. Ci si trova, pertanto, in presenza di una procura del tutto inesistente poiché sottoscritta da avvocato straniero privo dello ius postulandi e, come tale, insanabile.
Inoltre, la possibilità di sanare il difetto/carenza di dichiarazione d'intesa si pone in netto contrasto con la ratio della norma, la quale richiede che il controllo dell'avvocato italiano sia ab origine e, all'uopo, dispone expressis verbis che la dichiarazione sia depositata “anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa” (art. 8 c.2 d.lgs. n°
96/01).
L'avvocato stabilito, in altri termini, può ovviare alla firma congiunta degli atti processuali assieme al collega italiano unicamente nel caso in cui con esso abbia raggiunto un'intesa che presenti le seguenti caratteristiche: risulti da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al Giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero, al primo atto di difesa dell'assistito. Solo operando con le descritte modalità si viene ad instaurare una legittima rappresentanza processuale.
Tutto ciò che nel caso di specie manca. Non è presente né nel ricorso per decreto ingiuntivo, né nella comparsa di costituzione e risposta, così come non ci sono le firme da parte di un professionista abilitato ad esercitare la professione.
La carenza dello ius postulandi rappresenta così un ostacolo insormontabile, dal quale discende l'inammissibilità della domanda avanzata con ricorso iscritto al n. R.G. 9249/19 del Tribunale di
Salerno senza possibilità di alcuna sanatoria.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass.
n. 11356/2006).
In virtù della declaratoria di cui sopra va revocato il decreto ingiuntivo n. 2856 emesso il
1.10.2019 il Tribunale di Salerno.
Le ragioni dell'inammissibilità della domanda, unitamente al mutamento giurisprudenziale sul punto, integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di jus postulandi dell'avvocato stabilito difensore della opposta;
2) per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 9249/19;
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 2856/19;
4) compensa le spese tra le parti
Così deciso in Salerno il 31.10.2025
Il g.o.p.
Dr. NO Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.o.p. NO Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 11207/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
rappresentata ed assistita dall'avv. Pasquale Vitale come da procura in atti;
Parte_1
Opponente
e
, in persona dell'omonimo titolare, Controparte_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Salvatore Rotundo ed Antonio Coscia come da procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2019 la ditta chiedeva al Tribunale di CP_1 Controparte_1
Salerno, di ingiungere alla sig.ra , il pagamento della somma di € 12.576,88 Parte_1
oltre interessi e spese di monitorio;
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di avere eseguito dei lavori di fornitura di un giardino con prato a rotoli, munito di siepe ed impianto di irrigazione a scomparsa, presso la villa della sig.ra sita in via Difesa Maddalena a Campagna (SA) lavori per i quali Parte_1
era stato pagato solo un acconto di € 2.800,00; Con decreto n. 2856 emesso il 1.10.2019 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla sig.ra Parte_1
il pagamento della somma di € 12.576,88 oltre interessi e spese di monitorio;
[...]
Con atto di citazione in opposizione la sig.ra proponeva opposizione avverso detto Pt_1
decreto chiedendone la revoca in quanto illegittimo, inammissibile, improcedibile, improponibile, oltre che infondato sia in fatto che in diritto;
spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €.2.928,00 oltre al risarcimento dei danni che verranno determinati in corso di causa ovvero in quella somma che la S.V. riterrà giusta e dovuta;
in via subordinata chiedeva ridurre l'importo richiesto dall'opposta con quello effettivamente dovuto, decurtando da tale importo le somme dovute all'opponente in virtù della spiegata domanda riconvenzionale;
A sostegno della proposta opposizione l'ingiunta deduceva che la somma richiesta risulta eccessivamente maggiorata rispetto a quanto pattuito ed eseguito, effettuato un sopralluogo veniva concordato un prezzo complessivo di €. 4.000,00+IVA; che subito dopo l'ultimazione dei lavori, durante i quali l'opposta riceveva la somma di €. 2.800,00 veniva accertato, tra l'altro, che l'impianto d'irrigazione installato dalla ditta opposta non funzionava correttamente al punto da provocare l'allagamento del seminterrato dell'abitazione laddove erano custoditi oggetti personali della opponente;
che, risultati vani i continui solleciti e che le garanzie date al momento dell'accordo non venivano rispettate, l'opponente era costretta a rivolgersi ad altra ditta al fine di “salvare il salvabile” e così diede incarico alla Soc. Coop. Agricola Mazzeo per ripristinare il prato e l'impianto di irrigazione sostenendo un esborso di €. 2.928,00 come da fattura n.384/2019, versata in atti.
Spiegava domanda riconvenzionale richiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni, nella misura da accertarsi in corso di causa o meglio ritenuta di giustizia.
Si costituiva l'opposta ditta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività parziale al D. I. n. 2856/2019 per la somma implicitamente non contestata di Euro
9.648,88; nel merito chiedeva il rigetto della proposta opposizione la conferma dell'opposto decreto;
in via subordinata chiedeva condannare la sig.ra al pagamento della Parte_1
differenza tra l'ammontare dei danni che sarà accertato in sede processuale e quanto invece ancora dovuto alla ditta esecutrice delle opere. Il ricorso per decreto ingiuntivo (iscritto a ln. R.G. 9249/19) e la relativa procura sono viziati da difetti che ne inficiano l'efficacia e vanno, pertanto, dichiarati radicalmente nulli
Preliminarmente, sul punto, va richiamato il principio stabilito dalla Corte di cassazione secondo il quale è nulla la procura alle liti rilasciata a favore di un avvocato stabilito, per “mancanza della necessaria intesa di affiancamento con un avvocato iscritto in Italia” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30709/2017)
Tale principio consiste nell'aver ritenuta invalida la procura rilasciata ad un avvocato stabilito in difetto di una specifica intesa con un avvocato affiancante poiché l'avvocato stabilito può sì svolgere attività giudiziale in Italia ma solo se affiancato da un avvocato iscritto in Italia e tale affiancamento risulti da una specifica intesa riferita alla singola controversia;
intesa che non dovrà essere generica, dovendosi ricondurre alla singola controversia oggetto di affiancamento, e che dovrà sussistere al momento della costituzione in giudizio ed essere formalizzata in una scrittura privata autenticata oppure in una dichiarazione congiunta resa dagli avvocati al Giudice adito.
L'avvocato stabilito, in altri termini, può ovviare alla firma congiunta degli atti processuali assieme al collega italiano unicamente nel caso in cui con esso abbia raggiunto un'intesa che presenti le seguenti caratteristiche: risulti da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al Giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero, al primo atto di difesa dell'assistito.
Solo operando con le descritte modalità si viene ad instaurare una legittima rappresentanza processuale.
La giurisprudenza di merito, richiamandosi ai numerosi pareri espressi in argomento dal CNF, in situazioni analoghe a quella di nostro interesse ha rilevato la nullità della procura conferita all'avvocato stabilito in carenza dei suddetti requisiti, in quanto ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 96/2001, l'avvocato stabilito sia privo di un generale ed autonomo ius postulandi nel territorio italiano in mancanza di una intesa di affiancamento con un avvocato italiano riconducibile alla specifica lite (cfr. ex plurimus Sentenza Tribunale di Torino n. 3577/16 e
Sentenza Tribunale Milano, n. 18722/17).
Invero il dato testuale della norma non lascia spazio a diverse interpretazioni;
In particolare, il secondo comma del citato art. 8 impone la riferibilità alla singola controversia dell'intesa di affiancamento, lasciando discrezionalità esclusivamente sulla forma utilizzabile (potendo risultare o da scrittura privata autenticata o da dichiarazione di entrambi i difensori diretta al
Giudice adito).
Di conseguenza l'avvocato stabilito che non produca entro la costituzione in giudizio della parte rappresentata la dichiarazione d'intesa con l'avvocato italiano affiancante, imposta dall'art. 8
d.lgs. n. 96/01 – norma di natura imperativa, inderogabile e con finalità pubblicistica – è privo di ius postulandi ex art. 82, comma 3, c.p.c. L'atto di citazione e la procura alle liti in calce sottoscritti dal solo avvocato stabilito sono, pertanto, affetti da nullità assoluta e insanabile, con conseguente inammissibilità dell'azione avviata. Trattasi infatti di vizio che non può essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – misura applicabile solo ai difetti attinenti alla capacità processuale – né attraverso il rilascio di una nuova procura alle liti in sede di memoria ex art. 183, comma 3, n. 1, c.p.c. né attraverso la costituzione di altro avvocato.
Nello specifico, la carenza di ius postulandi dell'avvocato stabilito non dipende dai vizi della procura ad litem bensì dal divieto di rappresentare in giudizio la parte senza l'affiancamento di un avvocato italiano. La norma è infatti perentoria nell'affermare che “l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato”. Di talchè la fattispecie rimane del tutto estranea all'ambito di operatività dell'art. 182. comma 2°, c.p.c., che consente di sanare la procura viziata solo “sul versante” del Cliente
e non anche dell'avvocato. Ci si trova, pertanto, in presenza di una procura del tutto inesistente poiché sottoscritta da avvocato straniero privo dello ius postulandi e, come tale, insanabile.
Inoltre, la possibilità di sanare il difetto/carenza di dichiarazione d'intesa si pone in netto contrasto con la ratio della norma, la quale richiede che il controllo dell'avvocato italiano sia ab origine e, all'uopo, dispone expressis verbis che la dichiarazione sia depositata “anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa” (art. 8 c.2 d.lgs. n°
96/01).
L'avvocato stabilito, in altri termini, può ovviare alla firma congiunta degli atti processuali assieme al collega italiano unicamente nel caso in cui con esso abbia raggiunto un'intesa che presenti le seguenti caratteristiche: risulti da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al Giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero, al primo atto di difesa dell'assistito. Solo operando con le descritte modalità si viene ad instaurare una legittima rappresentanza processuale.
Tutto ciò che nel caso di specie manca. Non è presente né nel ricorso per decreto ingiuntivo, né nella comparsa di costituzione e risposta, così come non ci sono le firme da parte di un professionista abilitato ad esercitare la professione.
La carenza dello ius postulandi rappresenta così un ostacolo insormontabile, dal quale discende l'inammissibilità della domanda avanzata con ricorso iscritto al n. R.G. 9249/19 del Tribunale di
Salerno senza possibilità di alcuna sanatoria.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass.
n. 11356/2006).
In virtù della declaratoria di cui sopra va revocato il decreto ingiuntivo n. 2856 emesso il
1.10.2019 il Tribunale di Salerno.
Le ragioni dell'inammissibilità della domanda, unitamente al mutamento giurisprudenziale sul punto, integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di jus postulandi dell'avvocato stabilito difensore della opposta;
2) per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 9249/19;
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 2856/19;
4) compensa le spese tra le parti
Così deciso in Salerno il 31.10.2025
Il g.o.p.
Dr. NO Pelosi