Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 21/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 5/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati:
DO UR Presidente Marco Scognamiglio Giudice NN EO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 63249 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:
DE FR ON (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Paolo Bertoncini, presso il cui studio, in Massa, via Dante, 3, ha eletto domicilio, PEC: avvpaolobertoncini@puntopec.it;
convenuto
uditi, all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario, dott. NI IL, la relatrice, primo ref. NN EO, il rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del viceprocuratore generale dott. Fabio Alpini, e l’avv. Bertoncini per il convenuto;
ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 29 maggio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio ON EL AN, chiedendone la condanna al risarcimento in favore della Regione Toscana di euro 128.000,00 – oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna e spese di giustizia – per aver indebitamente percepito e sviato dalle finalità previste un finanziamento di matrice eurounitaria a valere sui fondi POR/FESR 2014/2020.
1.1. Rappresenta la Procura che il convenuto, all’epoca dei fatti socio e amministratore unico della società Electro Sistem S.r.l., poi Green Work di EL AN ON S.r.l., con decreto dirigenziale n. 6089/2015, veniva ammesso al finanziamento di cui al bando della Regione Toscana approvato con decreto n. 5731 del 2014 e concernente aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili; il beneficio si riferiva alla realizzazione di un gassificatore da 100 kw nella sede della predetta società. Il contributo ammissibile ed assegnato, per un totale a 128.000,00 euro, veniva, quindi, erogato in due soluzioni, pari rispettivamente ad euro 76.800,00 e ad euro 51.200,00, in data 8 febbraio 2017 e 13 aprile 2018.
1.2. Emersa l’intervenuta liquidazione dell’impresa e la cancellazione dal relativo registro, in violazione di alcune prescrizioni del bando di finanziamento, l’Amministrazione regionale provvedeva, quindi, a revocare il predetto contributo con decreto n. 17655 dell’11 agosto 2023.
1.3. La Procura, non risultando intervenuto il recupero da parte dell’Amministrazione del beneficio erogato, ha ritenuto integrati nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al convenuto, in particolare evidenziando, con riferimento all’antigiuridicità della condotta – prospettata come dolosa e, in subordine, come gravemente colposa – che, dagli ulteriori approfondimenti istruttori svolti, sarebbero altresì emerse la mancata realizzazione del progetto finanziato e l’utilizzazione, in sede di rendicontazione, di fatture, in quattro casi manipolate ed alterate, relative a spese inconferenti, poiché riconducibili alla costruzione di due gassificatori diversi da quello indicato nel progetto.
2. Si è costituito il convenuto con memoria del 20 novembre 2025, rappresentando di aver provveduto, in data 28 agosto 2025, alla restituzione alla Regione Toscana dell’intero contributo ricevuto e degli interessi maturati, come quantificati dalla stessa Amministrazione con provvedimento del 29 luglio 2025, per un totale di euro 140.832,44, e di averne dato comunicazione alla Procura il successivo 18 settembre; ha allegato, a tal fine, ricevuta del bonifico in favore della Regione avente causale “Recupero somme indebitamente percepite dalla società Green work di EL AN ON s.r.l. di cui al DD 17655 del 11/08/2023”, nonché il decreto di revoca delle misure cautelari reali disposte, adottato dalla Procura europea in data 2 settembre 2025, a seguito delle verifiche circa l’intervenuto pagamento. Il convenuto ha, pertanto, concluso per la cessazione della materia del contendere e, in subordine, per la sopravvenuta carenza d’interesse alla pronuncia, chiedendo la compensazione delle spese.
3. Già in data 14 ottobre 2025 la Procura regionale aveva provveduto a depositare l’annotazione con la quale la Guardia di Finanza di Massa-Carrara, in esito alla delega impartita, trasmetteva l’attestazione di incasso, da parte della Regione Toscana, del richiesto importo di euro 140.832,44, a seguito del pagamento effettuato dal convenuto ON EL AN, in data successiva alla notifica dell’atto di citazione.
4. All’udienza di discussione odierna le parti hanno entrambe concluso per la cessazione della materia del contendere, insistendo parte attrice per la condanna del convenuto alla refusione delle spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, e il convenuto per la compensazione integrale delle medesime.
Considerato in
DIRITTO
1. Come anche riconosciuto dalla Procura attrice, la documentazione versata in atti da entrambe le parti attesta l’integrale recupero del danno oggetto di contestazione, avendo il convenuto EL AN provveduto alla restituzione all’Amministrazione regionale degli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.
Ne consegue l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dovendosi registrare un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da determinare l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Sez. II App. nn. 225/2025 e 93/2025).
2. Il convenuto ha, d’altro canto, provveduto al pagamento solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio, che si è reso, pertanto, necessario per veder conseguito il pieno soddisfacimento della pretesa erariale. Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, egli deve essere condannato alla refusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a euro 512,17 (Cinquecentododici/17).
Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Il Magistrato estensore Il Presidente
NN EO DO UR
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 21/01/2026 Il Funzionario
NI IL
F.to digitalmente