Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 607/2024 RGA promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Mauro SANDRI e dell'avv. Olav Gianmaria TARALDSEN appellanti contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 STATO DI BOLOGNA appellato
Oggetto: retribuzione – obbligo vaccinale COVID posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 22/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1.1 Con atto depositato in data 24.02.2022, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto in giudizio il ,
[...] Controparte_2 esponendo: a) di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del
, in qualità di insegnanti, presso plurimi Istituti scolastici Controparte_2 nella Provincia di Parma (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che i dirigenti scolastici degli Istituti presso i quali hanno prestato servizio hanno comunicato ai ricorrenti l'irrogazione del sanzione disciplinare della sospensione cautelare di 6 mesi per assenza ingiustificata dal lavoro, con contestuale sospensione della retribuzione, a decorrere dal 04.01.2022 nei confronti di e dal Parte_1
29.11.2021 per e (doc. n. 2 fasc. parte ricorrente); c) Parte_2 Parte_3 che i suddetti provvedimenti sono stati motivati dalla normativa emergenziale pag. 1 di 13
e) che i dirigenti scolastici degli Istituti si sono limitati ad allinearsi al contenuto di tale fonte normativa, omettendo qualunque indagine o approfondimento circa la verifica dell'idoneità di tale norma a garantire, nel concreto, l'effettiva sicurezza sul luogo di lavoro;
f) che, successivamente, è stato approvato il D.L. n. 1/2022, con il quale è stato stabilito l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni per la “straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore”. Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente, dopo aver premesso la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Ordinario e la competenza del Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 413, comma 5 c.p.c. ha evidenziato la manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale a seguito dell'emanazione del D.L. n. 5/2022, sotto il profilo, sia della comprovata contagiosità di coloro che si sono sottoposti al vaccino, con conseguente aggravamento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro, sia della sussistenza di mezzi diagnostici preventivi e di cure idonei a garantire la totale sicurezza dello stesso che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare. Ha sottolineato, poi, ai fini della disapplicazione dell'art. 2 del D.L. n. 172/2021 e dell'art. 1 del D.L. n. 1/2022: a) la violazione dei principi comunitari di precauzione e di uguaglianza, nonché della Direttiva n. 2000/54/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 81/2008, che ha introdotto l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di ridurre i rischi sul luogo di lavoro, e delle Direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE, disciplinanti il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
b) il primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto interno, con conseguente obbligo, in capo agli organi degli Stati membri, di disapplicare tutti i provvedimenti in contrasto con le norme comunitario. Ha ribadito, infine, l'illegittimità del provvedimento disciplinare per mancata esecuzione del tentativo obbligatorio di ricollocamento dei lavoratori e per sottoposizione al provvedimento sospensivo del lavoratore in malattia, nonché per la mancata erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 3/1957 in caso di sospensione cautelare. Ha evidenziato, dunque, stante l'illegittimità del provvedimento disciplinare, il diritto dei ricorrenti, sia alla riammissione in servizio, sia alla retribuzione non corrisposta durante il periodo di sospensione, sia, infine, alla corresponsione del danno non pag. 2 di 13 patrimoniale per illegittima discriminazione sancito dall'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 216/2003”. I ricorrenti hanno dunque chiesto la riammissione in servizio e la corresponsione delle retribuzioni trattenute, per le ragioni dedotte in via gradata nelle conclusioni, estese anche, in via di subordine, alla corresponsione dell'assegno alimentare1. 1 “voglia l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro:
1. in via cautelare, anche inaudita altera parte 1) sospendere i provvedimenti impugnati di sospensione non retribuita dal servizio dei ricorrenti per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei medesimi previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) in ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR N.3/1957.
2. In via principale di merito Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da e la CP_3 corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.
3. In via principale di merito ulteriore 1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARSCoV-2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2; 3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto Legislativo n. 81/2008; 4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo; 10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
4. In tutte le ipotesi 1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2)
pag. 3 di 13 Nel contraddittorio con il convenuto, il Tribunale – dato atto della CP_1 cessazione della materia del contendere quanto alla riammissione in servizio a far tempo dal 1°/4/2022 – ha rigettato il ricorso, a spese compensate. A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto l'excursus della normativa emergenziale e la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale, di confermata legittimità delle norme in questione nel comparto del personale della sanità, secondo principi suscettibili di estensione a quello che qui interessa. Il Tribunale ha riassuntivamente affermato che “La prescrizione della vaccinazione obbligatoria è, dunque, ritenuta dalla Corte Costituzionale consentita allorquando, a fronte della prescrizione legislativa, vengono perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli necessaria, come si è verificato nella attuale situazione di pandemia ove la prescrizione dell'adempimento, da parte delle categorie indicate dalla legge, costituisce misura del tutto proporzionata nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici. Nel necessario bilanciamento degli interessi contrapposti appare, in ogni caso, prevalente, rispetto all'interesse dei singoli che non vogliono sottoporsi al vaccino, quello pubblico finalizzato alla tutela dei soggetti fragili e a circoscrivere il più possibile strutture, come le scuole, potenzialmente in grado di incrementare la circolazione del virus. E, dunque, il legislatore stesso: a) muove dal dichiarato e cristallino presupposto (peraltro ormai costituente fatto pressoché notorio) della sussistenza di una grave emergenza pandemica (a livello peraltro - è bene ricordarlo - non solo nazionale bensì mondiale); b) prevede la misura di cui si discetta al fine di tutelare la salute pubblica, adottando il provvedimento in esame, quindi, proprio al fine di tutelare non uno ma più diritti riconosciuti, garantiti e protetti dalla carta costituzionale nonché dai principi sovranazionali citati, tra i quali la salute collettiva e la salute di ogni singolo individuo, di talché, proprio i principi che la ricorrente assumerebbe violati sono quelli protetti e tutelati, con la disposizione in esame, dal legislatore. Ritiene il Tribunale che, nel periodo temporale in cui sono state emanate le norme in questione, connotato da un'emergenza epidemiologica ignota ed inesplorata e dagli effetti estremamente pericolosi ed afflittivi su vari versanti della vita di ogni singolo individuo e della collettività (primo fra tutti proprio il diritto alla salute collettiva e di ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
5. In via subordinata Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i.”
pag. 4 di 13 ogni singolo individuo), il bilanciamento operato dal legislatore (ovviamente con prognosi ex ante) è pienamente legittimo, laddove è stato scelto di imporre un obbligo di vaccinazione per coloro i quali sono a contatto con soggetti fragili, quali gli alunni delle scuole;
obbligo la cui violazione è sanzionata, tra l'altro, non già con il totale sacrificio di altro diritto di rango costituzionale (quello al lavoro), bensì con una mera e temporanea compressione dello stesso limitata nel tempo. In conclusione, la scelta del legislatore, a fronte dell'evento pandemico e delle note conseguenze sulla salute pubblica, giustifica - nel necessario bilanciamento degli interessi – l'esigibilità dell'obbligo di vaccinazione richiesto al lavoratore e la tollerabilità per lo stesso della scelta di non vaccinarsi, scelta che non comporta, comunque, le soluzioni drastiche quali la risoluzione del rapporto di lavoro, ma soltanto la sua temporanea sospensione”.
2. Hanno proposto un lungo appello i ricorrenti. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del appellato e la causa - istruita con l'acquisizione della CP_1 documentazione già prodotta dalle parti – è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Va premesso che la giustificazione di parte appellante circa il superamento dei limiti dimensionali dello scritto difensivo, riferite alla pretesa necessità di prendere posizione sulle decisioni della Consulta nn. 14 e 15/23 (pag. 3 appello) non è accoglibile. Premesso che le questioni dedotte sono solo parzialmente correlate alla ratio delle dette decisioni - trattandosi per lo più di dissertazioni di natura medico-legale che (per come meglio si dirà appresso) eccedono il perimetro utile alla difesa e sembrano piuttosto porre le basi di diverso tipo di rivendicazioni – va osservato che le stesse sono intervenute il 9/2/2023, quando ancora era in corso il giudizio di primo grado, tanto che sui relativi principi già diffusamente ha dedotto parte ricorrente nelle note depositate il 22/9/2023 (ove si legge, in premessa, che “Medio tempore dalla proposizione del ricorso è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, nel ritenere proporzionato l'obbligo vaccinale per il solo settore sanitario, ha espressamente riconnesso il medesimo al rischio di contagio ai danni dei cd “pazienti fragili” (vedasi sent. n. 15/2023) ...”).
Ad onta della diffusione dello scritto di parte appellante, infatti, i relativi motivi di gravame possono essere sintetizzati come efficacemente proposto dal CP_1 appellato: Con il primo motivo d'appello, controparte deduce l'asserita violazione dell'art.
4-ter, dl 44/2021, nella parte in cui prevede che l'obbligo vaccinale sia imposto “per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, pur in assenza di una reale efficacia preventiva della motivazione. Si eccepisce inoltre l'asserita violazione del Reg. CE 2004/726.
pag. 5 di 13 Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta in sostanza l'omessa valutazione della asserita inattendibilità dei dati medici ed epidemiologici sui quali si fonda l'obbligo vaccinale previsto dall'art.
4-ter, dl 44/2021. In buona sostanza, dunque, con i primi due motivi parte appellante ritorna sulla nota questione relativa alla contestata legittimità della normativa “vaccinale”, sulla contestata efficacia della misura sanitaria, sulla ritenuta dimostrazione dei propri assunti grazie allo stesso andamento pandemico (quale desumibile anche dalle fonti Ministeriali), sugli effetti discriminatori della normativa de qua e sulla possibilità di adottare sistemi diversi di monitoraggio e prevenzione dei contagi. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè relativi alla legittimità delle scelte di politica sanitaria adottate dal nostro Paese in occasione della nota pandemia e della loro compatibilità appunto con i diritti fondamentali del singolo. Come correttamente ricordato dal convenuto, questa Corte territoriale già CP_1 si è pronunciata in casi analoghi al presente e gli argomenti qui proposti non sono idonei a rimeditare la posizione già assunta. Questo Collegio ha ricordato che la Costituzionale ha affrontato il tema ex professo, per così dire, con la sentenza n. 14 del 9/2/2023. Come già nella decisione di questa Corte con sent. 625/23, i concetti rilevanti per il caso di specie – riferiti alla ritenuta sussistenza di ragioni di contenimento dei contagi e alla ragionevolezza e proporzionalità dei mezzi adottati al fine, nella cornice della solidarietà pubblica propria della c,d, normativa vaccinale – possono essere così riassunti: “Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico» (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012)”. Il rischio di un evento avverso, anche grave, c'è, riconosce la Corte, in ogni trattamento sanitario, quindi anche al cospetto della inoculazione di un vaccino. Ma tale rischio non comporta la sottrazione di ogni individuo al dovere di solidarietà. Semmai, precisa il giudice costituzionale, “fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996). È stato, infatti, precisato che, «poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (sentenza n. 118
pag. 6 di 13 del 1996). Ci si trova di fronte a un rischio, «preventivabile in astratto — perché statisticamente rilevato — ancorché in concreto non siano prevedibili i soggetti che saranno colpiti dall'evento dannoso. In questa situazione, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione [...] compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto [...]» (sentenza n. 118 del 1996). Da tale consapevolezza nasce, del resto, l'affermazione, costante da parte di questa Corte, in ordine all'indefettibilità del riconoscimento dell'indennizzo estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate (tra le tante, sentenze n. 118 del 2020 e n. 268 del 2017)”. È pertanto proprio l'eventualità che si manifesti un evento avverso a giustificare la previsione dell'indennizzo che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile rispetto al suo ricadere sulla specifica persona (sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017, n. 107 del 2012, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990). Ciò che, in ogni caso, si ritiene vada messo in primo piano, è il rispetto del fondamentale principio di solidarietà. Ne parla diffusamente la Corte nella sentenza in esame, allorquando osserva che “la compresenza di diritti e doveri alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari — trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento. E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente”. Leggendo la sentenza della Corte costituzionale, si osserva che anche la censura relativa al presunto carattere sperimentale dei vaccini viene destituita di base. Osserva la Corte, dopo aver valutato i contributi in tal senso elaborati dall'AIFA, Co dall' , dal Segretariato generale del Ministero della salute, dalla
[...]
, e dalla Controparte_5 [...]
, tutti depositati dall'Avvocatura generale dello Stato in Controparte_6 allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri: “Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione pag. 7 di 13 censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza”. E ancora: “i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia [...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota Co dell' sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9)”. In conclusione, la Corte considera quindi ragionevole e ponderata la scelta del legislatore, siccome basata sui dati forniti dalle autorità scientifiche: “Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS- CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici — forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore — che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”. In merito al principio di proporzionalità, anch'esso ritenuto violato dagli odierni appellanti, la sentenza della Corte - che pare porsi a specchio rispetto al ricorso, inabissandone il contenuto in un contesto privo di pregio – osserva, con l'abituale precisione, anche in un'ottica di diritto comparato, l'assoluta proporzionalità delle misure adottate dal legislatore: “va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a pag. 8 di 13 confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1 Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in Ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto, perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2. Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta — che non riveste natura sanzionatoria — si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione. 13.3 È interessante notare come in altri ordinamenti, e segnatamente in quello francese, la giurisprudenza, rigettando un'istanza che mirava alla presentazione di una question prioritaire de constitutionnalité degli artt. 12 e 14 della legge 5 agosto 2021, n. 1040, abbia sostenuto che il fatto che l'art. 14 — concernente le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi vaccinali — non preveda la risoluzione del contratto di lavoro o la cessazione dalle funzioni delle persone interessate, bensì la sospensione del rapporto, fa propendere per «una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto pag. 9 di 13 al lavoro e al diritto alla tutela della salute» (Conseil d'Etat, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879, paragrafo 12). Diversamente, in altri ordinamenti, quali la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, è stata introdotta la possibilità di ricorrere al licenziamento (indipendentemente dalla frequenza con cui, nella prassi, vi si sia fatto ricorso). In particolare, in Germania, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, sebbene la libertà di esercitare una professione tuteli anche la volontà del singolo di mantenere il posto di lavoro sì da non ammettere tutte quelle misure che sortiscono l'effetto di obbligare il singolo a rinunciare a un determinato posto di lavoro (Rn. 246), la previsione dell'obbligo vaccinale è tuttavia giustificata in quanto posta a tutela delle persone più vulnerabili (Rn. 254). In particolare, risulta: a) legittimo lo scopo perseguito (Rn. 256); b) adeguata la misura prescelta per il suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio (Rn. 257, ma anche 189 e seguenti); c) adeguato il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato (Rn. 258-266) (Tribunale costituzionale federale, ordinanza 27 aprile 2022, 1 BvR 2649/21)”>> A ciò si aggiunga quanto affermato ancora più recentemente dalla medesima Consulta, con sentenza del 5/10/2023 n. 185, secondo cui “benché non fosse l'unica strada perseguibile, la scelta legislativa, adoperata in fase emergenziale, di imporre l'obbligo della vaccinazione anti-covid, a pena della sospensione, per
“categorie professionali” individuata per legge (come le professioni sanitarie) non è irragionevole, garantendo celerità e certezza nell'individuazione dei soggetti chiave per il contrasto alla pandemia e permettendo “una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale”. Nè sussiste alcuna (e qui invero non sottolineata) confliggenza con norme sovranazionali di matrice eurounitaria: è lo stesso considerando n. 6 del regolamento 14/6/2021 n. 2021/953/UE a prevedere la possibile introduzione di limitazioni alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica, il che riporta l'analisi alla già esaminata ragionevolezza e proporzionalità delle soluzioni adottate dal Legislatore italiano. Scorrendo poi le diffuse citazioni di fonti “sanitarie”, può qui soggiungersi che si tratta in gran parte di “attestazioni” successive al periodo per cui è causa (primo trimestre del 2022) e che le stesse non potrebbero comunque, a posteriori, togliere legittimità alla normativa emergenziale, neppure laddove la stessa fosse stata emessa in difetto di presupposti scientifici adeguati: si tratterebbe, infatti, di un operato del Legislatore rivelatosi, ex post, inopportuno, il che ricadrebbe nell'ambito delle responsabilità politiche e non potrebbe fondare invece eccezioni di illegittimità costituzionale. Il terzo motivo di gravame concerne la pretesa violazione dell'obbligo di repêchage. Lo stesso è infondato. Se è vero che il Tribunale non ha preso in esame la difesa dei ricorrenti sotto questo profilo, parimenti vero è che lo stesso è addotto con formule per così dire di stile: “1) la sospensione dal lavoro avrebbe dovuto essere gestita dal rispettando, ex tunc, le norme collettive contrattuali, sia ordinarie CP_7
pag. 10 di 13 che integrative le quali, prevedendo obbligatoriamente il ricollocamento dei lavoratori “temporaneamente inidonei”, avrebbero dovuto determinare, de plano, la parte convenuta a provvedere alla riassunzione di parte ricorrente in altre mansioni e con diverso orario (previo esame test in vitro); 2) la mancata erogazione degli emolumenti dal novembre 2021 all'aprile 2022 era, pertanto, da ascriversi alla violazione contrattuale consumata dal laddove quest'ultimo ha interpretato, in CP_7 un primo momento, erroneamente il contenuto del D.L. n. 172/2021, salvo successivamente ravvedersi allineandosi alla corretta impostazione sempre patrocinata dal legislatore: comportamento da qualificarsi come confessorio;
3) gli emolumenti sono, pertanto, dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione alla riassunzione, stante la corretta disciplina del rapporto tra le parti, come normata dal legislatore con il D.L. 172/2021, ed interpretata dal DL 24 marzo 2022, n. 24 e dalla L. n. 52/ 2022 del 19 maggio 2022.
... La situazione in cui si trovava parte ricorrente al momento della sospensione era, infatti, del tutto identica a quella dei lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione specifica da parte del medico competente. Controparte non ha mai tentato di ricollocare in altre mansioni parte ricorrente. La condotta del deve qualificarsi, quindi, come discriminatoria, in quanto CP_1 parte ricorrente è stata trattata, in ragione delle sue convinzioni personali in materia vaccinale, in modo deteriore rispetto ai suoi colleghi che si trovavano in una situazione di inidoneità lavorativa per ragioni diverse dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale. Essendo pacifico che la controversia inerisce a una fattispecie di “inidoneità temporanea” al lavoro, l'omessa specifica indicazione del ricollocamento nella normativa sull'obbligatorietà vaccinale era circostanza del tutto irrilevante. Infatti, l'istituto del repechage è previsto dall'ordinamento giuridico interno quale diritto del lavoratore che trova applicazione, in maniera generalizzata ed obbligatoria, in ipotesi di sopravvenuta inidoneità sia parziale-temporanea, che totale-definitiva, alle mansioni lavorative normalmente da egli svolte. Si tratta di un principio “datato” in quanto risalente alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 7 agosto 1998, n. 7755. La dotta pronuncia ha preventivamente svolto una amplissima esegesi di carattere generale, volta ad inquadrare la natura dell'istituto del ricollocamento nell'ambito dell'ordinamento giuridico, pervenendo a dichiarare che qualsiasi modifica del contratto di lavoro, in ipotesi di inidoneità anche parziale, e seppure dovuta al lavoratore, sia attuabile dal datore di lavoro solo qualora non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti ai sensi dell'art. 2103 c.c. ed eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni. Conformi a tali indirizzi le sent. Cass. 18020/2017; Cass. 27243/2018. Non si conoscono pronunce contrarie.” Se i principi sono corretti, non ne è corretta la prospettazione nel contesto di questo specifico contenzioso: posto che trattasi di insegnanti – la cui precipua attività implica in sè quella di contatto con la platea degli studenti – sarebbe stato quanto meno onere degli interessati prospettare in via teorica le soluzioni alternative pag. 11 di 13 percorribili. Una diversa lettura delle norme è infatti frutto di formalismo e non certo esplicazione del diritto di difesa e non tiene conto della stessa difficoltà del pubblico datore di lavoro di contemperare il principio come qui poco ragionevolmente invocato con le migliaia di equivalenti posizioni lavorative. Quanto infine alla posizione di , oggetto del quarto motivo di Parte_3 appello, non può che condividersi l'assunto del primo giudice circa l'assoluta genericità della circostanza riferita al concorrente stato di malattia e sorprende invero l'affermazione della Difesa di parte appellante che riferisce valore di prova scritta al doc. 51 dalla stessa prodotto per la parte dei numeri di protocollo ivi indicati2: proprio la possibilità di risalire al documento avrebbe, per contro, dovuto indurre la ricorrente/appellante ad acquisirne e produrne copia (posto che nessuno meglio di lei può disporne); il che rende altresì inaccoglibile la richiesta qui formulata ex art. 210 c.p.c. Il gravame deve dunque essere integralmente respinto – essendo da ascrivere a evidente errore materiale l'indicazione di un'appellante soltanto nella premessa del dispositivo.
4. La delicatezza della materia e la sua eccezionalità giustificano l'integrale compensazione delle spese anche di questo grado – il che esonera la Corte dalla valutazione delle conseguenze della violazione dell'art. 46 disp.att. c.p.c. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto. 2
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 265/2024 del Tribunale di Parte_3
Parma resa e pubblicata il giorno 26/3/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto. Bologna, 22/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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