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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3281 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3281 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difeao dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CECINELLI ANDREA (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PANAMA, 52 (PEC:
Email_1
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
GAGLIARDI VANIA (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PANAMA, 52 ( PEC:
Email_2
CONVENUTO
Pag. 1 a 4 E
(C.F. ) nella qualità di esercente Controparte_2 C.F._5
la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
) quale discendente di , e C.F._6 Persona_2 CP_3
(C.F. ), in qualità di sorella di ,
[...] C.F._7 Persona_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avv. CECINELLI GUIDO ( c. f.
) con studio in OM, via Panama 52 (PEC: C.F._8
); Email_3
CONVENUTI
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
Oggetto: azione di disconoscimento di paternità di figlio nato in [...] matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/4/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, nata in [...] matrimonio tra Parte_1 [...]
e , ha agito nei confronti dei genitori per il disconoscimento CP_1 Persona_2
della paternità attribuita al covenuto, per essere stata concepita dalla madre durante la relazione extra coniugale intrattenuta con . Persona_3
Stante la morte di avvenuta in data 22.3.2018, ai sensi dell'art. 247 c.c. Persona_2
venivano citate in giudizio e Controparte_3 Persona_1
rispettivamente nella qualità di sorella e di nipote della de cuius.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese legali.
Si costituivano altresì le altre convenute, senza nulla opporre alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Ravvisata la superfluità della fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2024.
Pag. 2 a 4 In via preliminare, si rileva che l'azione di disconoscimento della paternità spetta al figlio maggiorenne ed è imprescrittibile ex art. 244 c.c.
Nel merito, si rileva che l'esito delle indagini tecniche effettuate dalla parte attrice, depositate in atti e non contestate da ha permesso di individuare Controparte_1
quale padre biologico dell'attrice, con conseguente esclusione della Persona_3
paternità di In particolare, nel test del DNA depositato viene riportato Controparte_1
che: “Dal calcolo statistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Per_3
(Presunto Padre), nei confronti di (figlia), con una
[...] Parte_1 probabilità di paternità maggiore del 99,99%”.
Deve ritenersi condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le indagini emato - immunogenetiche sono prove in senso proprio in quanto l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo, con
l'annotazione che la prova della paternità naturale è estremamente difficile senza gli apporti della scienza medica e biologica, che ha conseguito risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza” (Corte App. Milano, 09.11.2001, conf. Cass. n.
13665 del 22.07.2004, Corte Cost. n. 266 del 2006).
Pertanto, si ritiene raggiunta la prova del fatto che è stata concepita Parte_1
dalla madre con persona diversa dal marito, l'odierno convenuto Persona_2
Controparte_1
Considerato che l'azione è stata promossa direttamente dalla figlia, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo ed imprescrittibile, non vi sono ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
Per effetto di quanto sopra, l'attrice assumerà il cognome materno . Per_2
Difatti, l'attrice non ha formulato apposita domanda di mantenimento del cognome attribuitole alla nascita, rinunciando ad esercitare tale diritto personalissimo, intrinsecamene correlato al diritto all'identità. Deve infatti darsi continuità al seguente principio di diritto, seppur espresso nell'ambito di un'azione di disconoscimento introdotta dal padre nei confronti del figlio non biologico, secondo cui: “Nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche
Pag. 3 a 4 in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la perdita del cognome paterno del figlio disconosciuto, nonostante il padre che aveva intrapreso l'azione di disconoscimento, avesse manifestato la volontà di non opporsi al mantenimento del suo cognome).” (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 28518 del 06/11/2019 - Rv. 655564 - 01).
Conseguentemente, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396, nel registro degli atti di nascita del Comune di OM (Atto n. 02964, Parte I, Serie A08, Anno 1985).
Le spese del giudizio vengono compensate, stante l'adesione alla domanda di tutte le parti e l'espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che (nato a [...] il [...]) non è padre di Controparte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_1
- Dispone che assuma il cognome materno, sostituendolo a Parte_1
quello attuale, così da chiamarsi;
Persona_4
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita del Comune di OM (Atto
n. 02964, Parte I, Serie A08, Anno 1985);
- Compensa le spese tra parte attrice e le parti convenute.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 20.11.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Lupia Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3281 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difeao dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CECINELLI ANDREA (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PANAMA, 52 (PEC:
Email_1
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
GAGLIARDI VANIA (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PANAMA, 52 ( PEC:
Email_2
CONVENUTO
Pag. 1 a 4 E
(C.F. ) nella qualità di esercente Controparte_2 C.F._5
la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
) quale discendente di , e C.F._6 Persona_2 CP_3
(C.F. ), in qualità di sorella di ,
[...] C.F._7 Persona_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avv. CECINELLI GUIDO ( c. f.
) con studio in OM, via Panama 52 (PEC: C.F._8
); Email_3
CONVENUTI
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
Oggetto: azione di disconoscimento di paternità di figlio nato in [...] matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/4/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, nata in [...] matrimonio tra Parte_1 [...]
e , ha agito nei confronti dei genitori per il disconoscimento CP_1 Persona_2
della paternità attribuita al covenuto, per essere stata concepita dalla madre durante la relazione extra coniugale intrattenuta con . Persona_3
Stante la morte di avvenuta in data 22.3.2018, ai sensi dell'art. 247 c.c. Persona_2
venivano citate in giudizio e Controparte_3 Persona_1
rispettivamente nella qualità di sorella e di nipote della de cuius.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese legali.
Si costituivano altresì le altre convenute, senza nulla opporre alla domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Ravvisata la superfluità della fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2024.
Pag. 2 a 4 In via preliminare, si rileva che l'azione di disconoscimento della paternità spetta al figlio maggiorenne ed è imprescrittibile ex art. 244 c.c.
Nel merito, si rileva che l'esito delle indagini tecniche effettuate dalla parte attrice, depositate in atti e non contestate da ha permesso di individuare Controparte_1
quale padre biologico dell'attrice, con conseguente esclusione della Persona_3
paternità di In particolare, nel test del DNA depositato viene riportato Controparte_1
che: “Dal calcolo statistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Per_3
(Presunto Padre), nei confronti di (figlia), con una
[...] Parte_1 probabilità di paternità maggiore del 99,99%”.
Deve ritenersi condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le indagini emato - immunogenetiche sono prove in senso proprio in quanto l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo, con
l'annotazione che la prova della paternità naturale è estremamente difficile senza gli apporti della scienza medica e biologica, che ha conseguito risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza” (Corte App. Milano, 09.11.2001, conf. Cass. n.
13665 del 22.07.2004, Corte Cost. n. 266 del 2006).
Pertanto, si ritiene raggiunta la prova del fatto che è stata concepita Parte_1
dalla madre con persona diversa dal marito, l'odierno convenuto Persona_2
Controparte_1
Considerato che l'azione è stata promossa direttamente dalla figlia, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo ed imprescrittibile, non vi sono ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
Per effetto di quanto sopra, l'attrice assumerà il cognome materno . Per_2
Difatti, l'attrice non ha formulato apposita domanda di mantenimento del cognome attribuitole alla nascita, rinunciando ad esercitare tale diritto personalissimo, intrinsecamene correlato al diritto all'identità. Deve infatti darsi continuità al seguente principio di diritto, seppur espresso nell'ambito di un'azione di disconoscimento introdotta dal padre nei confronti del figlio non biologico, secondo cui: “Nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche
Pag. 3 a 4 in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la perdita del cognome paterno del figlio disconosciuto, nonostante il padre che aveva intrapreso l'azione di disconoscimento, avesse manifestato la volontà di non opporsi al mantenimento del suo cognome).” (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 28518 del 06/11/2019 - Rv. 655564 - 01).
Conseguentemente, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396, nel registro degli atti di nascita del Comune di OM (Atto n. 02964, Parte I, Serie A08, Anno 1985).
Le spese del giudizio vengono compensate, stante l'adesione alla domanda di tutte le parti e l'espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che (nato a [...] il [...]) non è padre di Controparte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_1
- Dispone che assuma il cognome materno, sostituendolo a Parte_1
quello attuale, così da chiamarsi;
Persona_4
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita del Comune di OM (Atto
n. 02964, Parte I, Serie A08, Anno 1985);
- Compensa le spese tra parte attrice e le parti convenute.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 20.11.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Lupia Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4