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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 321/2021 REPUBBLICA ITALIANA Cron.
N°________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N° La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: ________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Vendita di cose mobili
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 192/2021 del
Tribunale di Trani emessa in data 25/01/2021, pubblicata in pari data, notificata in data
27/01/2021, afferente il giudizio civile n. 6811/2015 R.G., avente ad oggetto: “vendita
di cose mobili“;
tra residente in [...] rappresentato e difeso in forza di Controparte_1
procura in calce all'atto di appello;
- appellante -;
e in persona del legale rappresentante pro – Controparte_2
tempore, (P.I. sedente in (00198) ROMA al Viale Regina Margherita, P.IVA_1
125, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca A. Melcarne;
– appellato –
e n persona del legale rappresentante pro – tempore, (P.I. Controparte_3
1 ) sedente in (00198) ROMA alla Via Ombrone, 2, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Francesca A. Melcarne;
- appellate -
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 17.11.2023 la causa è passata in decisione senza termini,
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------------------------
per l'appellante: riconoscere in capo alle convenute, in concorso ed in solido tra loro,
la responsabilità esclusiva di quanto occorso all'attore per dolo e/o colpa grave e/o
negligenza e/o imperizia;
per l'effetto, rideterminare il valore della fattura oggetto di
contestazione condannando le convenute in solido tra loro alla restituzione delle
maggiori somme indebitamente corrisposte dall'attore nei confronti dell'ente
fornitore, quale surplus dei consumi erroneamente registrati, a far data dal
30/11/2007, oltre ad interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria
secondo gli indici ISTAT dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, previa
rideterminazione dei consumi considerando 61 KW/h come parametro di
assorbimento, in luogo dei 75KWH/h addebitati dal 30/11/2007 al 07/09/2013;
condannare le convenute in solido all'integrale rifusione delle spese e dei compensi
del presente giudizi.
per l'appellata rigettare tutte le avverse domande Controparte_2
svolte con l'atto di appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate, per
tutte le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria delle spese e competenze anche del
presente grado di giudizio, rimborso forfettario ed oneri di legge.
per l'appellata rigettare tutte le avverse domande svolte Controparte_4
con l' atto di appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provato, per tutte
le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto, confermare
2 integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria delle spese e competenze anche del
presente grado di giudizio, rimborso forfettario ed oneri di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 1.12.2015, conveniva in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, e Controparte_2 Controparte_4
nella sua qualità di titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica,
[...]
stipulato nel 2007, con lamentando che dal mese di maggio Controparte_2
del 2013 ci fosse un irregolare funzionamento del gruppo di misura, e che in data
7.09.2013, dopo aver segnalato il guasto al numero verde preposto, tre operatori CP_2
provvedevano alla sostituzione del contatore in quanto il display risultava illeggibile.
L'attore chiedeva di procedere al ricalcolo dei consumi sulla fattura emessa n.
72515513021841A del 4.3.2014 per un importo pari a euro 8.926,20, che veniva contestata dal facendo presente di aver utilizzato l'energia elettrica solamente CP_1
in alcuni periodi e la somma richiesta era determinata da un errato funzionamento del contatore.
Le società convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il giudice, con ordinanza del 27.04.2017, rigettava la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice e, all'esito della precisazione delle conclusioni, rigettava la domanda condannando al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
Servizio Elettrico Nazionale Spa e di E –Distribuzione spa.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 26.02.2021, ha Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 192 emessa e pubblicata il 25.01.2021 dal
Tribunale di Trani, notificata in data 27.01.2021 con tre motivi di gravame riguardanti l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado e la condanna alle spese processuali.
Si sono costituite le società convenute le quali hanno chiesto il rigetto del gravame.
3 La causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rigettata l'istanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c..
Nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante, con plurime articolate censure ha motivato le doglianze indicando le parti del provvedimento di cui chiedeva la modifica ponendo, così, la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. n. 27199/2017).
I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in quanto l'appellante lamenta di aver dimostrato al giudice di primo grado il comportamento scorretto delle società appellate circa il mancato tempestivo controllo e sostituzione del misuratore guasto, nonché l'irregolare modalità di calcolo dei consumi secondo quanto previsto dagli artt. 9-10-11 della delibera n. 200/1999.
Il giudice non avrebbe preso in considerazione tali prove e, per tale ragione, non avrebbe condannato le appellate alla restituzione delle maggiori somme indebitamente corrisposte da nei confronti dell'ente fornitore, quale surplus dei Controparte_1
consumi erroneamente registrati, a far data dal 30/11/2007 oltre ad interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, previa rideterminazione dei consumi medesimi sulla base di un assorbimento costante di 61KW.
I motivi sono infondati.
L'attore non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica, ma ha eccepito l'erronea ricostruzione dei consumi da parte della società di erogazione, oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede del rapporto contrattuale.
Orbene, occorre innanzitutto precisare che, “nei contratti di somministrazione di
4 energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità
dei consumi portati dalle bollette e della conformità dei consumi effettivi”, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all'utente, nella specie la servizio di enel energia) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti,
nella specie ) la prova del quantum della merce fornita e del Controparte_4
quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697
c.c..
Ciò perché, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. civ., n. 397 del 9.1.2020; Cass., n. 19154 del
19.7.2018).
Con specifico riferimento ai motivi di appello, il giudice di primo grado ha ritenuto la correttezza del comportamento della società somministrante che ha operato nel rispetto degli artt. 9-10-11 della delibera 200/1999 nella ricostruzione dei consumi.
La ricostruzione dei consumi ha avuto come periodo di riferimento l'intervallo tra la data in cui sarebbe emersa l'anomalia (maggio 2013) e il momento in cui l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura (7 settembre 2013).
A tal proposito l'art. 11.1 della Delibera 200/99 intitolato “modalità di ricostruzione
dei consumi” prevede infatti che “per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi
del precedente articolo 10…..la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi
del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti al periodo ricostruito e
5 precedenti il guasto”.
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine alla non veridicità dei consumi indicati in bolletta, provvedendo a dedurre e contestare invero genericamente la quantificazione dei consumi riportata sulle fatture e la ricostruzione dei consumi senza fornire compiuta prova circa l'eccessività degli importi fatturati né allegando dati concreti di ciò indicativi.
La ricostruzione operata dalla società somministrante, nel rispetto del regolamento, è
peraltro in linea con i consumi precedenti dell'attore, tenuto conto della notevole estensione del terreno servito dal detto contatore e dal fatto che la fornitura è
proseguita, senza apparente soluzione di continuità, anche nei mesi in cui ci sarebbe stata l'anomalia del contatore.
Così come sia la cartella clinica del day-hospital, allegata dall'attore nel proprio fascicolo, che i minor consumi successivi al ricalcolo dei consumi possono essere compatibili con un mancato utilizzo dell'energia elettrica nel periodo in contestazione,
e non con una errata ricostruzione dei consumi, in quanto nel primo caso (day-hospital)
altri avrebbero potuto occuparsi del terreno, sito in Contrada Montevitolo (Andria),
durante la convalescenza del e il minor consumo successivo all'intervento CP_1
CP_ degli operatori potrebbe essere derivato da una momentanea riduzione del fabbisogno di energia conseguenti ad una riduzione delle colture, in quanto l'attore non ha offerto elementi giustificativi plausibili per dimostrare che ci fosse per il terreno agricolo asservito dal contatore in questione lo stesso prelievo, sia nel periodo dell'irregolare funzionamento (maggio 2013) che successivamente alla ricostruzione operata dal somministrante, tenuto conto che i consumi anche precedenti alla riscontrata anomalia (al maggio 2013) risultano in linea con i consumi successivamente ricalcolati alla sostituzione del contatore.
Da tutto quanto sopra esposto consegue che non è possibile sostenere alcun errore nella ricostruzione dei consumi operato dal somministrante in relazione all'intero periodo di
6 anomalia, in quanto l' ha proceduto alla ricostruzione dei consumi di energia CP_2
relativi al periodo 1.5.2013 – 7.9.2013 sulla base dei consumi registrati nell'arco di tempo compreso tra maggio e settembre dei due anni precedenti così come prevede il regolamento.
La ricostruzione di tali conteggi, non sono state oggetto di contestazione specifica o di una alternativa ricostruzione da parte dell'appellante, il quale si è limitato a contestarne la determinazione complessiva allegando solamente un assorbimento costante successivo di 61 kw senza indicare e provare quali attrezzature utilizzava nel terreno agricolo, quante ore di funzionamento e per quanti giorni venivano utilizzati.
Con un ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nell'auspicata riforma della sentenza di primo grado.
Poiché l'appello non merita accoglimento non ci sono ragione per modificare il regime delle spese stabilite dal giudice di primo grado che ha applicato correttamente il principio della soccombenza.
Per tale ragione l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (5.2000,00 – 26.000,00) con una unica liquidazione in favore di entrambe le convenute assistite dallo stesso difensore, che ha svolto la stessa attività
difensiva, con una maggiorazione del 20% in quanto assiste due parti processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 192/2021 del Controparte_1
Tribunale di Trani emessa in data 25/01/2021, pubblicata in pari data, notificata in data
27/01/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese Controparte_1
7 processuali in favore di entrambe le convenute appellate,
[...]
e che liquida nel Controparte_2 Controparte_3
complesso in favore di entrambe, nella somma complessiva di Euro 7.000,00
per compensi (già maggiorato del 20%), oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 17.12.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte
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