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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 654/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 654/2025 promossa da: nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] il [...], codice C.F._1 Parte_2 fiscale , entrambi residenti in [...]
San Paolo, 24, ivi elettivamente domiciliati al Viale della Croce Rossa n. 181, presso lo studio dell'avv. Paola Fatima Cortesi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 06.05.2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 16.09.2000 in Tocco da
Casauria (PE) ed il relativo atto veniva trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune al n. 3, parte I, anno 2000, in regime di comunione legale dei beni e che dall'unione non erano nati figli, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione;
3. Esponevano, inoltre, di essere proprietari, nella misura del 50% ciascuno, di una abitazione a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via del Lago, 13, in corso di ricostruzione post sisma, nonché, sempre nella misura del 50% ciascuno, dell'abitazione coniugale sita a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo, 24, acquistata con atto notarile del 22.04.2024, Notaio , Rep. n. Persona_1
37130, Racc. n. 22504, in regime di comunione dei beni, e precisamente:
- appartamento posto al primo piano, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, a confine con vano scale e con i subb 17 e
19, salvi altri e riportato al catasto fabbricati come segue: Comune di L'Aquila, sez.
Bagno, Foglio 15, particella 840, sub 18, in Via San Paolo, Piano 1, cat. A2, cl. 2, Vani
4, R.C. euro 268,56, gravato da ipoteca accesa dalla Banca Intesa Sanpaolo al fine dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento;
4. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nelle loro richieste;
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente formulate. Va pero' inteso, come previsto nel medesimo ricorso, che le parti hanno voluto promettere di cedere ed accettare la promessa di cessione, da parte del Sig.
in favore della Sig.ra della quota di proprietà del Parte_2 Parte_1
50% dell'abitazione coniugale sita a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San
Paolo, 24, e, pertanto, non si è inteso far luogo alla fissazione dell'udienza in presenza dei coniugi, come richiesto dai medesimi ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in Tocco da Casauria (PE) in data 16.09.2000 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Tocco da Casauria n. 3, parte I, anno
2000), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tocco da Casauria (PE) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stabilisce che la signora rimarrà a vivere nell'appartamento coniugale sito a Pt_1
L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo, 24, ed il signor sposterà la Pt_2 sua residenza in altro luogo;
3. dispone che tutti i mobili e gli arredi contenuti nell'abitazione coniugale rimarranno nella totale disponibilità della signora Pt_1
4. prende atto che il signor , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, residente a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo n. C.F._2
24, si obbliga a cedere la quota di sua spettanza alla signora nata a Parte_1
Camposampiero (PD) il 30.08.1974, codice fiscale , residente a C.F._1
L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo n. 24, che accetta, ossia i diritti di proprietà pari a un mezzo dell'appartamento sito nel comune censuario di Bagno di
L'Aquila, alla frazione Civita di Bagno, Via San Paolo civico 24 e precisamente: appartamento posto al primo piano, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, a confine con vano scale e con i subb. 17 e 19, salvi altri e riportato al catasto fabbricati come segue: Comune di L'Aquila, sez. Bagno, Foglio 15, particella 840, sub 18, in Via San Paolo, Piano 1, cat. A2, cl. 2, Vani 4, R.C. euro 268,56;
5. prende atto che il signor dichiara e la signora ne prende Parte_2 Parte_1 atto che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. L'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana di cui al punto
4. e' conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
6. prende atto che le parti dichiarano che detto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
7. prende atto della dichiarazione dei coniugi, secondo i quali tale trasferimento non aggrava la posizione economica del signor poiché l'Agenzia delle Entrate ha Pt_2 chiarito “che se uno dei coniugi trasferisce all'altro, prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con
i benefici 'prima casa', visto che il trasferimento è effettuato in adempimento di un accordo di separazione o divorzio, ritiene che trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall'art.19 della legge n.74/1987 per cui non opera la decadenza dal trattamento di favore per l'acquisto della c.d. prima casa, a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all'acquisto di un nuovo immobile”;
8. prende atto che la signora si obbliga a pagare ogni mese la rata del contratto Pt_1 di mutuo per € 407,00, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo;
9. prende atto che la signora si obbliga a pagare tutte le spese condominiali e le Pt_1 utenze a servizio dell'appartamento sito in L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San
Paolo n. 24, ed ogni altro accessorio che si renderà necessario;
10. prende atto che ogni altro rateo mensile, relativo a prestiti e/o finanziamenti, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, sarà pagato per intero dal signor senza Pt_2 chiedere alcun rimborso alla moglie;
11. prende atto che il signor si obbliga a corrispondere alla moglie entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 100,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT come per legge;
12. prende atto che le due automobili, in uso rispettivamente ad ognuno dei ricorrenti, rimarranno nella loro esclusiva disponibilità.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 654/2025 promossa da: nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] il [...], codice C.F._1 Parte_2 fiscale , entrambi residenti in [...]
San Paolo, 24, ivi elettivamente domiciliati al Viale della Croce Rossa n. 181, presso lo studio dell'avv. Paola Fatima Cortesi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 06.05.2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 16.09.2000 in Tocco da
Casauria (PE) ed il relativo atto veniva trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune al n. 3, parte I, anno 2000, in regime di comunione legale dei beni e che dall'unione non erano nati figli, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione;
3. Esponevano, inoltre, di essere proprietari, nella misura del 50% ciascuno, di una abitazione a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via del Lago, 13, in corso di ricostruzione post sisma, nonché, sempre nella misura del 50% ciascuno, dell'abitazione coniugale sita a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo, 24, acquistata con atto notarile del 22.04.2024, Notaio , Rep. n. Persona_1
37130, Racc. n. 22504, in regime di comunione dei beni, e precisamente:
- appartamento posto al primo piano, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, a confine con vano scale e con i subb 17 e
19, salvi altri e riportato al catasto fabbricati come segue: Comune di L'Aquila, sez.
Bagno, Foglio 15, particella 840, sub 18, in Via San Paolo, Piano 1, cat. A2, cl. 2, Vani
4, R.C. euro 268,56, gravato da ipoteca accesa dalla Banca Intesa Sanpaolo al fine dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento;
4. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nelle loro richieste;
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente formulate. Va pero' inteso, come previsto nel medesimo ricorso, che le parti hanno voluto promettere di cedere ed accettare la promessa di cessione, da parte del Sig.
in favore della Sig.ra della quota di proprietà del Parte_2 Parte_1
50% dell'abitazione coniugale sita a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San
Paolo, 24, e, pertanto, non si è inteso far luogo alla fissazione dell'udienza in presenza dei coniugi, come richiesto dai medesimi ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in Tocco da Casauria (PE) in data 16.09.2000 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Tocco da Casauria n. 3, parte I, anno
2000), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tocco da Casauria (PE) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. stabilisce che la signora rimarrà a vivere nell'appartamento coniugale sito a Pt_1
L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo, 24, ed il signor sposterà la Pt_2 sua residenza in altro luogo;
3. dispone che tutti i mobili e gli arredi contenuti nell'abitazione coniugale rimarranno nella totale disponibilità della signora Pt_1
4. prende atto che il signor , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, residente a L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo n. C.F._2
24, si obbliga a cedere la quota di sua spettanza alla signora nata a Parte_1
Camposampiero (PD) il 30.08.1974, codice fiscale , residente a C.F._1
L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San Paolo n. 24, che accetta, ossia i diritti di proprietà pari a un mezzo dell'appartamento sito nel comune censuario di Bagno di
L'Aquila, alla frazione Civita di Bagno, Via San Paolo civico 24 e precisamente: appartamento posto al primo piano, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, a confine con vano scale e con i subb. 17 e 19, salvi altri e riportato al catasto fabbricati come segue: Comune di L'Aquila, sez. Bagno, Foglio 15, particella 840, sub 18, in Via San Paolo, Piano 1, cat. A2, cl. 2, Vani 4, R.C. euro 268,56;
5. prende atto che il signor dichiara e la signora ne prende Parte_2 Parte_1 atto che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. L'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana di cui al punto
4. e' conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
6. prende atto che le parti dichiarano che detto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
7. prende atto della dichiarazione dei coniugi, secondo i quali tale trasferimento non aggrava la posizione economica del signor poiché l'Agenzia delle Entrate ha Pt_2 chiarito “che se uno dei coniugi trasferisce all'altro, prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con
i benefici 'prima casa', visto che il trasferimento è effettuato in adempimento di un accordo di separazione o divorzio, ritiene che trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall'art.19 della legge n.74/1987 per cui non opera la decadenza dal trattamento di favore per l'acquisto della c.d. prima casa, a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all'acquisto di un nuovo immobile”;
8. prende atto che la signora si obbliga a pagare ogni mese la rata del contratto Pt_1 di mutuo per € 407,00, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo;
9. prende atto che la signora si obbliga a pagare tutte le spese condominiali e le Pt_1 utenze a servizio dell'appartamento sito in L'Aquila, frazione Civita di Bagno, Via San
Paolo n. 24, ed ogni altro accessorio che si renderà necessario;
10. prende atto che ogni altro rateo mensile, relativo a prestiti e/o finanziamenti, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, sarà pagato per intero dal signor senza Pt_2 chiedere alcun rimborso alla moglie;
11. prende atto che il signor si obbliga a corrispondere alla moglie entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 100,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT come per legge;
12. prende atto che le due automobili, in uso rispettivamente ad ognuno dei ricorrenti, rimarranno nella loro esclusiva disponibilità.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli