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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7129/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione del GOP ed in persona della dott.ssa
Lucia Perna esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7129/2024,
RICORRENTE: SC LA (C.F.: [...]) nato a [...]
(NA) il 08/09/1945
DIFENSORE: FUSCHINO PASQUALE, nei confronti dell'I.N.P.S. rappresentato e difeso dal funzionario Girolamo Mendola
Preso atto che al deposito dell'atto scritto di contestazione non è seguita l'iscrizione del ricorso nel termine di legge, come da attestazione di cancelleria agli atti allegata ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di accompagnamento
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: NO
SPESE
• Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
• Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 26/03/2025
Il GOP
dott. Lucia Perna
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione del GOP ed in persona della dott.ssa
Lucia Perna esaminati gli atti del proc. R.G. n. 7129/2024,
RICORRENTE: SC LA (C.F.: [...]) nato a [...]
(NA) il 08/09/1945
DIFENSORE: FUSCHINO PASQUALE, nei confronti dell'I.N.P.S. rappresentato e difeso dal funzionario Girolamo Mendola
Preso atto che al deposito dell'atto scritto di contestazione non è seguita l'iscrizione del ricorso nel termine di legge, come da attestazione di cancelleria agli atti allegata ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di accompagnamento
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: NO
SPESE
• Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
• Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 26/03/2025
Il GOP
dott. Lucia Perna