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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11635/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Valdagno n. 5, C.F. cittadinanza: italiana C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 41, C.F. cittadinanza: italiana C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maddalena Giussani (C.F. CodiceFiscale_3
e AN TT (C.F Email_1 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Email_2
Milano, Via G. Boccaccio n.45, come da delega allegata ex art 10 n. DPR 123/01
i quali hanno contratto matrimonio civile a Milano il 9.10.2021 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 2021 R.05 N.0268 P.1); separati consensualmente con sentenza n.2480/2024 del Tribunale di Milano emessa in data 11/12/2025 e pubblicata in data 30/12/2025, passata in giudicato in data 30.12.2024.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile;
2) le parti confermano e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per questioni dipendenti e non dal rapporto di coniugio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 9.10.2021 tra i signori e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Desio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Valdagno n. 5, C.F. cittadinanza: italiana C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 41, C.F. cittadinanza: italiana C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maddalena Giussani (C.F. CodiceFiscale_3
e AN TT (C.F Email_1 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Email_2
Milano, Via G. Boccaccio n.45, come da delega allegata ex art 10 n. DPR 123/01
i quali hanno contratto matrimonio civile a Milano il 9.10.2021 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 2021 R.05 N.0268 P.1); separati consensualmente con sentenza n.2480/2024 del Tribunale di Milano emessa in data 11/12/2025 e pubblicata in data 30/12/2025, passata in giudicato in data 30.12.2024.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile;
2) le parti confermano e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per questioni dipendenti e non dal rapporto di coniugio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 9.10.2021 tra i signori e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Desio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai