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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Federico Eramo presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore,
Dott. Raffaele Iannucci giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 88/2024, promosso dalla ricorrente società (p.i. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., nei confronti di (c.f. ), titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._1 individuale (p.i. ), con sede legale in Santi Cosma e Damiano (Lt), via P.IVA_2
Torraccio.
***
Letto il ricorso proposto dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;
considerato che
la società resistente ha per oggetto sociale l'attività di movimento terra con attrezzature agricole e lavorazione di legna da ardere;
considerato che
, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore. Incombe, infatti, sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato da liquidazione giudiziale;
considerato, altresì, che la società creditrice ricorrente vanta un credito di euro 34.853,89 derivante dal mancato pagamento di n. 6 pagherò cambiari di cui tre di euro 5.500,00 con scadenza 31.12.2022, 31.1.2023 e 28.2.2023 e tre di euro 6.000,00 con scadenza 31.3.2023,
30.04.2023 e 31.05.2023, girati in favore della medesima ricorrente, rimasti insoluti, protestati e azionati mediante atto di precetto per complessivi euro 35.326,21 notificato al resistente in data 2.11.2023;
ritenuto che
la società debitrice resistente, che non si è costituita in giudizio e nemmeno ha provveduto al deposito della documentazione indicata nel decreto di fissazione di udienza assunto il 14.10.2024, versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) protratto inadempimento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) mancato pagamento degli effetti cambiari emessi e rimasti insoluti con conseguente protesto;
iii) ulteriori debiti previdenziali e tributari emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente (quelli affidati dall' all'Agente della riscossione per il recupero ammontano a complessivi euro 49.294,43, cfr. nota informativa depositata dall il
6.11.2024; mentre i debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle Entrate e già cristallizzati in cartelle esattoriali sono pari ad euro 137.061,31, cfr. nota informativa Agenzia delle Entrate
17.10.2024); iv) mancato deposito dei bilanci di esercizio;
rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale di CP_1
(c.f. , p.i. ), con sede legale in Santi Cosma e Damiano (Lt), C.F._1 P.IVA_2 via Torraccio. nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina Curatore l'Avv. Pierluigi Palumbo, con studio in Cassino (Fr), pec
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti Email_1 per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25.6.2025, ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 24.02.2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Federico Eramo
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Federico Eramo presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore,
Dott. Raffaele Iannucci giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 88/2024, promosso dalla ricorrente società (p.i. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., nei confronti di (c.f. ), titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._1 individuale (p.i. ), con sede legale in Santi Cosma e Damiano (Lt), via P.IVA_2
Torraccio.
***
Letto il ricorso proposto dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;
considerato che
la società resistente ha per oggetto sociale l'attività di movimento terra con attrezzature agricole e lavorazione di legna da ardere;
considerato che
, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore. Incombe, infatti, sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato da liquidazione giudiziale;
considerato, altresì, che la società creditrice ricorrente vanta un credito di euro 34.853,89 derivante dal mancato pagamento di n. 6 pagherò cambiari di cui tre di euro 5.500,00 con scadenza 31.12.2022, 31.1.2023 e 28.2.2023 e tre di euro 6.000,00 con scadenza 31.3.2023,
30.04.2023 e 31.05.2023, girati in favore della medesima ricorrente, rimasti insoluti, protestati e azionati mediante atto di precetto per complessivi euro 35.326,21 notificato al resistente in data 2.11.2023;
ritenuto che
la società debitrice resistente, che non si è costituita in giudizio e nemmeno ha provveduto al deposito della documentazione indicata nel decreto di fissazione di udienza assunto il 14.10.2024, versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) protratto inadempimento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) mancato pagamento degli effetti cambiari emessi e rimasti insoluti con conseguente protesto;
iii) ulteriori debiti previdenziali e tributari emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente (quelli affidati dall' all'Agente della riscossione per il recupero ammontano a complessivi euro 49.294,43, cfr. nota informativa depositata dall il
6.11.2024; mentre i debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle Entrate e già cristallizzati in cartelle esattoriali sono pari ad euro 137.061,31, cfr. nota informativa Agenzia delle Entrate
17.10.2024); iv) mancato deposito dei bilanci di esercizio;
rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale di CP_1
(c.f. , p.i. ), con sede legale in Santi Cosma e Damiano (Lt), C.F._1 P.IVA_2 via Torraccio. nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina Curatore l'Avv. Pierluigi Palumbo, con studio in Cassino (Fr), pec
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti Email_1 per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25.6.2025, ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 24.02.2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Federico Eramo