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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7102 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato elettivamente domiciliato\a in Parte_1
C.SO UMBERTO I° 24 73049 RUFFANO presso lo studio dell'Avv.FILOMENA SIMONE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, CP_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/06/2023 Parte_1 conveniva in giudizio proponendo opposizione CP_1 al D.I. n. 439/2023 del 26.04.2023, notificato via pec il 15.05.2023, con il quale il Tribunale di Lecce –Sezione Lavoro- le ingiungeva il pagamento in suo favore della somma di €. 6.773,00, oltre spese e accessori di legge a titolo di residuo tfr. Esponeva che la somma spettante alla a titolo di trattamento di CP_1 fine rapporto ammontava ad €. 29.773,28, come da busta paga;
che, invece, la rivendicava la somma di €. 31.173,00 con nota pec CP_1 del 25.02.2023, chiedendo il pagamento della somma residua di €. 7.023,00, avendo già ricevuto la somma di €. 24.150,00; che veniva corrisposta la somma ulteriore di €. 1.673,28 a mezzo bonifico
1 bancario del 29.03.2023 ma ciò nondimeno la chiedeva il CP_1 decreto ingiuntivo opposto;
che in epoca antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo (26.04.2023), era stata integralmente corrisposta la somma pretesa di €. 31.173,28 anche se maggiore di quella spettante;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo era illegittimo e andava revocato
Concludeva chiedendo “1.Accertare e dichiarare che Parte_1 ha pagato integralmente la somma ingiunta, prima della
[...] emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2. per lo effetto e in accoglimento della opposizione, dichiarare la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo integralmente;
3. in via del tutto subordinata, previa revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente ancora dovuta dalla ricorrente ed emersa in corso di causa, dichiarando non dovute le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, ivi comprese le spese bancarie sostenute per ottenere la copia degli assegni, e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Regolarmente convenuta in giudizio , non si CP_1 costituiva e deve dichiararsene la contumacia. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
oppone il decreto ingiuntivo n. Parte_1
439/2023 del 26.04.2023 adducendo, come unico motivo di opposizione, l'integrale estinzione del credito vantato dalla a CP_1 titolo di tfr.
Produce la busta paga del marzo 2023, nella quale con riferimento al rapporto di lavoro insorto nel 15.07.1974 e cessato in data 13.12.2011, il TFR è quantificato in €29773,28 netti.
Produce i seguenti bonifici: €500 del 13.03.2014 e del 09.04.2014 con causale acconto tfr, e successivi bonifici tutti per €400,00 31.07.2014 (non compare la causale), 16.09.2014, 06.10.14, 06.05.2015 rata tfr, 19.06.2015 acconto tfr, 26.08.2015 acconto tfr
€1.000, 24.09.2015 per €800,00 acconto tfr., 28.10.2015 €401,75, 15.12.2015 €400, 10.02.16 €400, 10.03.16 €400, 05.05.16 €400, 14.06.16 €400, 08.07.16 €400, 22.08.16 €400, 08.09.16 €400, 19.10.16 €400, 17.11.16 €400, 23.12.16 €400, 05.02.17 €400,
2 22.03.17 €400, 18.03.17 €400, 27.06.17 €400, 11.07.17 €400, 25.08.17 €400, 05.03.18 €500, 03.05.18 €500, 04.06.18 €500, 10.07.18 €500, 07.08.18 €500, 25.09.18 €400, 10.10.18 €400, 15.04.19 €250, 08.05.19 €250, 10.06.19 €250, 26.07.19 €250, 04.09.19 €250, 11.12.19 €250, 14.03.2023 €250, 29.03.2023 con causale saldo TFR per €1.673,28.
Oltre ai bonifici la opponente ha prodotto le matrici di assegni emessi in favore della con causale acconto tfr, in data 08.11.2013, CP_1
10.10.2013, 07.08.2013 (per €400), 29.08.2013, 31.05.2013, 24.04.2013, 28.02.2013 e 27.06.2013 (per €800).
Il totale di detti pagamenti ammonta a complessivi €23.925,03. Manca la prova del versamento dell'ulteriore importo di €4.000,00, indicato nel prospetto prodotto come “Assegno o bonifico maxi rata tfr” in data 09.04.2014, con riferimento al quale non vi è alcuna documentazione;
nonché la prova in ordine all'assegno circolare per
€500 del 30.01.2015, del bonifico del 02.07.2015 di €1.000, del bonifico di €800 del 21.11.2014 mentre il bonifico del 15.12.2015 risulta dell'importo di €400 e non di €800, come indicato nel prospetto.
Tanto premesso e in mancanza di adeguata prova dell'adempimento che era onere della datrice fornire, appare fondata la richiesta avanzata dalla del saldo TFR residuando un credito, tenuto conto del CP_1 valore netto del tfr come risultante dalla busta paga prodotta, per
€5848,25.
Parte opponente deduce in ricorso che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la dichiarava di aver già percepito la somma di CP_1
€.24.150,00 e di essere ancora creditrice della somma residua di
€.7.023,00 e che, con dichiarazione del 15.05.2023, preso atto del pagamento di €.1.673,28, dichiarava di agire per la sola somma residua pari a €.5.099,72.
In atti manca qualsivoglia documentazione utile a comprovare detti elementi. Non è stato nemmeno depositato il decreto ingiuntivo opposto, nella contumacia della utile a verificare se le somme CP_1 ingiunte fossero al netto o al lordo e se, nel corpo del ricorso introduttivo, vi fosse un riconoscimento dell'avvenuto pagamento del tfr in misura maggiore rispetto a quanto emerso dalla documentazione prodotta.
3 Parte opponente dichiara in ricorso che il decreto ingiuntivo n. 439/2023 del 26.04.2023, veniva notificato via pec il 15.05.2023, per il pagamento della somma di €.6.773,00, oltre spese e accessori di legge. Allega la PEC ma non in formato eml, che consentirebbe di visionare i documenti ivi contenuti.
Ciò nondimeno, può tenersi conto di tali dati e, posto che il pagamento di €. 1.673,28 veniva effettuato in data 29.03.2023, deve concludersi che, al momento dell'emissione del D.I. opposto, sicuramente l'importo del credito richiesto era minore (probabilmente non anche al momento in cui veniva presentato il ricorso per decreto ingiuntivo).
Ciò premesso è noto che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando, invece, il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (Cassazione civile sez. II, 27/03/2007, n.7526). Ne consegue che, stante il parziale pagamento di epoca antecedente all'emissione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
La dev'essere condannata al Pt_1 Parte_1 pagamento del residuo tfr dell'importo netto di €5848,25 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione (13.12.2011) al soddisfo.
Nulla per le spese del presente giudizio attesa la contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...] CP_1 del residuo tfr dell'importo netto di €5848,25 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione (13.12.2011) al soddisfo;
2) Nulla per le spese.
4 Lecce 19/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7102 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato elettivamente domiciliato\a in Parte_1
C.SO UMBERTO I° 24 73049 RUFFANO presso lo studio dell'Avv.FILOMENA SIMONE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, CP_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/06/2023 Parte_1 conveniva in giudizio proponendo opposizione CP_1 al D.I. n. 439/2023 del 26.04.2023, notificato via pec il 15.05.2023, con il quale il Tribunale di Lecce –Sezione Lavoro- le ingiungeva il pagamento in suo favore della somma di €. 6.773,00, oltre spese e accessori di legge a titolo di residuo tfr. Esponeva che la somma spettante alla a titolo di trattamento di CP_1 fine rapporto ammontava ad €. 29.773,28, come da busta paga;
che, invece, la rivendicava la somma di €. 31.173,00 con nota pec CP_1 del 25.02.2023, chiedendo il pagamento della somma residua di €. 7.023,00, avendo già ricevuto la somma di €. 24.150,00; che veniva corrisposta la somma ulteriore di €. 1.673,28 a mezzo bonifico
1 bancario del 29.03.2023 ma ciò nondimeno la chiedeva il CP_1 decreto ingiuntivo opposto;
che in epoca antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo (26.04.2023), era stata integralmente corrisposta la somma pretesa di €. 31.173,28 anche se maggiore di quella spettante;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo era illegittimo e andava revocato
Concludeva chiedendo “1.Accertare e dichiarare che Parte_1 ha pagato integralmente la somma ingiunta, prima della
[...] emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2. per lo effetto e in accoglimento della opposizione, dichiarare la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo integralmente;
3. in via del tutto subordinata, previa revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente ancora dovuta dalla ricorrente ed emersa in corso di causa, dichiarando non dovute le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, ivi comprese le spese bancarie sostenute per ottenere la copia degli assegni, e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Regolarmente convenuta in giudizio , non si CP_1 costituiva e deve dichiararsene la contumacia. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
oppone il decreto ingiuntivo n. Parte_1
439/2023 del 26.04.2023 adducendo, come unico motivo di opposizione, l'integrale estinzione del credito vantato dalla a CP_1 titolo di tfr.
Produce la busta paga del marzo 2023, nella quale con riferimento al rapporto di lavoro insorto nel 15.07.1974 e cessato in data 13.12.2011, il TFR è quantificato in €29773,28 netti.
Produce i seguenti bonifici: €500 del 13.03.2014 e del 09.04.2014 con causale acconto tfr, e successivi bonifici tutti per €400,00 31.07.2014 (non compare la causale), 16.09.2014, 06.10.14, 06.05.2015 rata tfr, 19.06.2015 acconto tfr, 26.08.2015 acconto tfr
€1.000, 24.09.2015 per €800,00 acconto tfr., 28.10.2015 €401,75, 15.12.2015 €400, 10.02.16 €400, 10.03.16 €400, 05.05.16 €400, 14.06.16 €400, 08.07.16 €400, 22.08.16 €400, 08.09.16 €400, 19.10.16 €400, 17.11.16 €400, 23.12.16 €400, 05.02.17 €400,
2 22.03.17 €400, 18.03.17 €400, 27.06.17 €400, 11.07.17 €400, 25.08.17 €400, 05.03.18 €500, 03.05.18 €500, 04.06.18 €500, 10.07.18 €500, 07.08.18 €500, 25.09.18 €400, 10.10.18 €400, 15.04.19 €250, 08.05.19 €250, 10.06.19 €250, 26.07.19 €250, 04.09.19 €250, 11.12.19 €250, 14.03.2023 €250, 29.03.2023 con causale saldo TFR per €1.673,28.
Oltre ai bonifici la opponente ha prodotto le matrici di assegni emessi in favore della con causale acconto tfr, in data 08.11.2013, CP_1
10.10.2013, 07.08.2013 (per €400), 29.08.2013, 31.05.2013, 24.04.2013, 28.02.2013 e 27.06.2013 (per €800).
Il totale di detti pagamenti ammonta a complessivi €23.925,03. Manca la prova del versamento dell'ulteriore importo di €4.000,00, indicato nel prospetto prodotto come “Assegno o bonifico maxi rata tfr” in data 09.04.2014, con riferimento al quale non vi è alcuna documentazione;
nonché la prova in ordine all'assegno circolare per
€500 del 30.01.2015, del bonifico del 02.07.2015 di €1.000, del bonifico di €800 del 21.11.2014 mentre il bonifico del 15.12.2015 risulta dell'importo di €400 e non di €800, come indicato nel prospetto.
Tanto premesso e in mancanza di adeguata prova dell'adempimento che era onere della datrice fornire, appare fondata la richiesta avanzata dalla del saldo TFR residuando un credito, tenuto conto del CP_1 valore netto del tfr come risultante dalla busta paga prodotta, per
€5848,25.
Parte opponente deduce in ricorso che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la dichiarava di aver già percepito la somma di CP_1
€.24.150,00 e di essere ancora creditrice della somma residua di
€.7.023,00 e che, con dichiarazione del 15.05.2023, preso atto del pagamento di €.1.673,28, dichiarava di agire per la sola somma residua pari a €.5.099,72.
In atti manca qualsivoglia documentazione utile a comprovare detti elementi. Non è stato nemmeno depositato il decreto ingiuntivo opposto, nella contumacia della utile a verificare se le somme CP_1 ingiunte fossero al netto o al lordo e se, nel corpo del ricorso introduttivo, vi fosse un riconoscimento dell'avvenuto pagamento del tfr in misura maggiore rispetto a quanto emerso dalla documentazione prodotta.
3 Parte opponente dichiara in ricorso che il decreto ingiuntivo n. 439/2023 del 26.04.2023, veniva notificato via pec il 15.05.2023, per il pagamento della somma di €.6.773,00, oltre spese e accessori di legge. Allega la PEC ma non in formato eml, che consentirebbe di visionare i documenti ivi contenuti.
Ciò nondimeno, può tenersi conto di tali dati e, posto che il pagamento di €. 1.673,28 veniva effettuato in data 29.03.2023, deve concludersi che, al momento dell'emissione del D.I. opposto, sicuramente l'importo del credito richiesto era minore (probabilmente non anche al momento in cui veniva presentato il ricorso per decreto ingiuntivo).
Ciò premesso è noto che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando, invece, il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (Cassazione civile sez. II, 27/03/2007, n.7526). Ne consegue che, stante il parziale pagamento di epoca antecedente all'emissione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
La dev'essere condannata al Pt_1 Parte_1 pagamento del residuo tfr dell'importo netto di €5848,25 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione (13.12.2011) al soddisfo.
Nulla per le spese del presente giudizio attesa la contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...] CP_1 del residuo tfr dell'importo netto di €5848,25 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione (13.12.2011) al soddisfo;
2) Nulla per le spese.
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Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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