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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1461/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con l'avv. Marcello Pistilli, come da procura acclusa Parte_4 C.F._4 all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, a Milano,
Via Matteo Bandello n. 5, Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, Controparte_1 P.IVA_1
come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, a Milano, Via dell'Unione n.
3 - e Email_2
Email_3
APPELLATO
Oggetto: fideiussione, violazione disciplina antitrust
*
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
-Per gli APPELLANTI - Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto di appello e per gli atri che si dovessero ravvisare, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano depositata il 12.4.2024 e non notificata: in via principale: accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la legittimazione passiva di in relazione alle domande proposte dagli appellanti;
accertare e dichiarare Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa, anche disgiuntamente tra loro la nullità parziale delle fideiussioni sub da doc. 1 a doc. 4 limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8; accertare e dichiarare che la convenuta è decaduta dal diritto di escutere le fideiussioni, in conseguenza dello spirare del termine di cui all'art.
1957 c.c. e per l'effetto dichiarare che i sig.ri nulla devono alla banca o ai suoi aventi Parte_1
causa; in via subordinata: accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, che i sig.ri nulla Parte_1
devono alla convenuta in esecuzione dei negozi oggetto di causa.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa”.
-Per l'APPELLATA - Controparte_1
“Preliminarmente
- Rigettare le domande avversarie per inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, essendo le questioni oggetto del giudizio già state trattate e decise in plurime sedi giudiziarie ed essendo passata in giudicato la sentenza con la quale è stata confermata la validità delle fideiussioni rilasciate nonché la qualifica di non consumatore dei garanti, con conseguente inapplicabilità della normativa contenuta nel Codice del Consumatore e nelle altre disposizioni Antitrust. - Per l'effetto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
Nel merito
- Rigettare le domande avversarie di nullità totale/parziale delle fideiussioni stipulate in quanto infondate in fatto e in diritto e prive di valido riscontro probatorio dell'adesione della Banca all'intesa anticoncorrenziale;
- Conseguentemente, confermare in via definitiva, la validità totale delle fideiussioni rilasciate dai
Sigg.ri e per l'assenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualsiasi comportamento anticoncorrenziale imputabile alla convenuta;
pagina 2 di 11 -Confermare in via definitiva l'obbligo di adempimento in capo ai Sigg.ri Parte_1 [...]
e ed in favore di per aver Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
agito il creditore nel rispetto del termine ex art. 1957 cc, così come argomentato in premessa;
- Rigettare ogni altra richiesta formulata dagli attori, in quanto dilatoria;
- Condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.3 c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo da stabilirsi in via equitativa cumulativamente con gli art. 96 c. 1 e
2. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Gli appellanti, come indicati in epigrafe, hanno impugnato la sentenza n. 4128 del 15 aprile 2024 pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa - che ha rigettato le domande svolte dagli stessi e li ha condannati al pagamento delle spese di lite per euro 14.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
B. Il giudizio di primo grado
, e hanno agito in giudizio nei confronti di Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 CP_1
al fine di accertare la nullità parziale dei negozi fideiussori perfezionati, per violazione della
[...]
normativa antitrust, specificatamente delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga alla disciplina dell'art.1957 c.c., ed in ogni caso la decadenza della convenuta dal diritto di escutere le fideiussioni in oggetto per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
che era amministratore unico di Ediltecnica S.r.l., oggi in concordato, e i figli dello Parte_1
stesso, e avevano rilasciato, tra il 2006 e il 2014, le fideiussioni Pt_2 Pt_3 Parte_4
omnibus oggetto di causa, per complessivi €. 1.800.000,00, a garanzia dei crediti concessi dalla banca
Credito EL s.c. (che ha poi ceduto il proprio credito ad - ad Controparte_1
Ediltecnica sui conti correnti: nn.72204; 75204; 71204; 78204.
A sostegno delle proprie domande hanno dedotto:
- di aver sottoscritto quattro fideiussioni omnibus in data 31.08.2006, 20.02.2008, 07.05.2008 e
06.06.2014;
- che i crediti vantati dalla banca nei confronti di Ediltecnica s.r.l., unitamente alle relative garanzie, erano stati ceduti a favore di Controparte_1
- che le fideiussioni di cui sopra sono nulle poiché basate su uno schema negoziale uniforme di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie contrastante con la normativa antitrust, in quanto espressione di un'intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 L. 287\1990;
pagina 3 di 11 - che la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni discende, in particolare, dalla presenza delle tre clausole di riviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. di cui allo schema negoziale uniforme ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia.
C. La sentenza del Tribunale delle Imprese
Il Tribunale ha rigettato le domande svolte dagli attori in ragione del criterio della ragione più liquida, ritenendo che sono state proposte contro un soggetto “privo rispetto ad esse della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso”.
Si legge nella sentenza: “La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale e che, in caso di cessione del credito (anche in blocco, nell'ambito delle operazioni di cartolizzazione l'azione deve indirizzarsi verso il soggetto cedente (la banca) e non verso il cessionario ( ), rimasto estraneo a quel rapporto. La cartolarizzazione, come quella CP_1
effettuata nel caso di specie, dà infatti luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il credito deriva, con la conseguenza che eventuali vizi sostanziali del negozio giuridico possono essere fatti valere nei soli confronti della società cedente, titolare del rapporto originario. Poiché dunque non si realizza alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, unica legittimata a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto o una parte di esso è la parte cedente. Ne consegue che le domande di nullità dei contratti di fideiussione devono essere respinte per difetto, in capo alla cessionaria, della titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio”.
Sulla base di tale motivazione il Tribunale ha disatteso le domande svolte dagli attori e ritenuto assorbite tutte le restanti argomentazioni (specificatamente: l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla convenuta e il merito dedotto dalla parte attrice in punto di nullità delle clausole).
D. I motivi di appello.
Gli appellanti con il primo motivo di impugnazione hanno lamentato l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado in punto di legittimazione passiva di Controparte_1
[...]
Al riguardo hanno precisato
-che viene in considerazione una cessione di crediti in blocco nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99;
-che l'estratto della G.U. parte seconda n. 65 del 7-6-2018 (prodotta nel fascicolo di primo grado dalla stessa , pag. 3 doc. 2) evidenzia che con il contratto di cessione dei crediti – in cui rientra anche CP_1
pagina 4 di 11 quello Ediltecnica – “…unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla società ai sensi dell'art.
1263 c.c. i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi…)
e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”;
-che in ragione del richiamo alla disciplina di cui all'art. 1263 c.c. - contenuto nella stessa G.U., nell'avviso di cessione in blocco - il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui si fonda il credito, tra cui quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto sottostante;
-che la titolarità del cessionario della legittimazione passiva è confermata anche dal secondo periodo del comma 6 dell'art.
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, rubricato Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari, nel quale si legge:“…dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente”, da cui si desume che la cessione dei crediti in oggetto debba essere intesa come cessione di tutti i rapporti giuridici connessi a tali crediti.
Hanno quindi ritenuto la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso di in relazione CP_1 all'azione di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus.
Sulla base di tali presupposti, hanno riproposto quindi tutte le argomentazioni a sostegno della nullità già svolte in primo grado e sulle quali il Tribunale non si è pronunciato, ritenendole assorbite, in virtù del criterio della ragione più liquida.
a) Secondo parte appellante tutte le fideiussioni in oggetto (doc. 1 a 4) sono parzialmente nulle limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c.
(clausole 2, 6, 8), in quanto costituiscono applicazione a valle di un'intesa illecita, restrittiva della concorrenza.
Più precisamente, secondo la ricostruzione delle parte:
- i negozi fideiussori sono conformi allo schema ABI (doc. 7) oggetto del provvedimento n. 55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia (doc. 8);
-nonostante l'ingiunzione dell'ABI, la maggior parte degli istituti di credito – inclusa la banca cedente- hanno continuato ad eseguire la propria intesa restrittiva della concorrenza lasciando inalterate le clausole suddette. Al fine di suffragare la propria tesi, parte appellante ha prodotto alcuni negozi fideiussori omnibus predisposti da banche italiane nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014 (coevo alla stipula delle fideiussioni oggetto di causa) contenenti le clausole tacciate di nullità, nonché i pagina 5 di 11 modelli di fideiussione trasmessi dagli istituti di credito, richiesti nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
b) Parte appellante ha poi rilevato che in ragione della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., le fideiussioni sono rimaste soggette al termine decadenziale legale di cui all'art. 1957 c.c., ma l'appellata non ha coltivato le proprie istanze nel termine semestrale contemplato dal legislatore, incorrendo così nella conseguenziale decadenza.
Al riguardo ha ritenuto che tutte le obbligazioni della società debitrice, incluse quelle in oggetto, siano scadute e divenute esigibili il 20.5.2015, data in cui Ediltecnica S.r.l. ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (artt. 169 L.F. e 55 L.F.), e che pertanto da tale momento sarebbe iniziato a decorrere il termine di sei mesi per proporre le istanze giudiziarie ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, la banca cedente si sarebbe limitata a insinuare il proprio credito nell'ambito della procedura amministrativa di accertamento dell' entità del credito, nell'ambito del concordato preventivo, cedendo poi il proprio credito ad in data 18.1.2018, quando il Controparte_1
termine ex art. 1957 c.c. era già decorso.
E. Le ragioni dell'appellata CP_1
1) L'appellata ha in primo luogo insistito sull'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, già sollevata nel primo grado e ritenuta assorbita dal Tribunale.
Ha rilevato che le domande degli appellanti sono state già trattate e rigettate in altri giudizi, in quanto gli stessi si sono opposti al decreto ingiuntivo- richiesto e ottenuto dalla banca a seguito dell'infruttuosa costituzione in mora comunicata in data 8.10.2015.
Ha precisato che a seguito dell'opposizione suddetta, il Tribunale di Como ha accertato la legittimità della pretesa creditoria e confermato il decreto ingiuntivo, con sentenza n. 399 del 15.4.2020, poi confermata dalla stessa Corte di Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato.
Al riguardo ha rilevato che gli appellanti nel suddetto giudizio non hanno sollevato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e che evidentemente con il presente giudizio hanno cecato di aggirare il giudicato.
2) In secondo luogo, nel merito, ha ritenuto l'infondatezza delle contestazioni sollevate dalla controparte in punto di nullità delle fideiussioni per violazione delle intese anticoncorrenziali, e la tempestività delle istanze svolte nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ha osservato:
- che l'obbligazione principale è scaduta in data 3/11/2015;
pagina 6 di 11 - che la Banca ha presentato l'atto di precisazione del credito nella procedura di concordato preventivo in data 4/1/2016;
- che ha iscritto a ruolo il ricorso monitorio avverso i fideiussori in data 14/4/2016;
- che il decreto ingiuntivo n. 987/2016 è stato emesso in data 3/5/2016.
Ulteriormente, con specifico riguardo al termine semestrale, ha precisato che le fideiussioni in oggetto non sono soggette ad alcuna decadenza in quanto sono correlate non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento e prevedono il pagamento a prima richiesta, che comporta l'obbligo per il garante di provvedere al pagamento dell'obbligazione quando questo viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
Ha infine evidenziato che anche ove fosse accertata la conformità delle clausole allo schema ABI, occorrerebbe comunque verificare se nel caso di specie, in concreto, le singole clausole viziate abbiano trovato specifica applicazione e, dunque, se l'istituto di credito ne abbia tratto vantaggio. Non sussistendo, in caso contrario, in capo al fideiussore un interesse concreto a promuovere il giudizio per ottenerne la dichiarazione di invalidità.
3)L'appellata ha altresì insistito per la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo.
F. All'udienza del 20.11.2024 veniva fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 18.2.2026, poi anticipata al 10.9.2025, previa indicazione di nuovi termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto, sebbene in base ad un percorso logico motivazionale differente da quello espresso dal primo giudice, che impone la necessità di esaminare tanto l'eccezione preliminare svolta da fin dal primo grado di Controparte_1
giudizio, quanto il merito delle domande fatte valere dai fideiussori, ritenute invece assorbite dal
Tribunale che ha deciso in virtù del principio della ragione più liquida.
1. Occorre innanzitutto rilevare che nel caso di specie non si verte in ipotesi di ne bis in idem, come invece prospettato dall'appellata. Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato, sono state sollevate eccezioni differenti da pagina 7 di 11 quelle relative all'illegittimità per violazione dell'intesa anticoncorrenziale. Tale eccezione, e specificamente la domanda di nullità della clausole di sopravvivenza, reviviscenza, deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., oltre a non essere state fatte valere, non sono state neanche affrontate in via incidentale. Inoltre, la violazione in oggetto, essendo riconducibile all'alveo delle nullità assolute di protezione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e la relativa eccezione non è soggetta né al giudicato implicito né alle preclusioni processuali (Cass. civ., sez. I, 13.9.2018, n. 22375;
Cass. civ., sez. I, 19.6.2013, n. 15350, analogamente Cass. civ, sez. I, n. 4175\2020).
2. Riguardo al merito, il primo motivo di impugnazione dedotto dagli appellanti è fondato e deve essere accolto. I fideiussori hanno correttamente fatto valere la loro pretesa nei confronti di , in CP_1 quanto titolare del diritto sostanziale sotteso all'azione di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus.
, è infatti subentrata alla banca cedente a seguito di una cessione in blocco, avvenuta CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99, con la quale le sono stati appunto ceduti la totalità dei crediti, come risulta espressamente dall'estratto della G.U. Parte Seconda
n. 65 del 7-6-2018), nella quale si legge: “…unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla società ai sensi dell'art. 1263 c.c. i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi…) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Ai sensi dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario unitamente ai privilegi, alle garanzie personali e reali e agli altri accessori.
Nel caso di specie le fideiussioni in oggetto sono state prestate a garanzia del credito ceduto, quindi seguono lo stesso, a cui accedono, trattandosi, tra l'altro, di credito già sorto al momento della cessione.
Conseguentemente, il fideiussore può opporre al cessionario, al pari del debitore ceduto, tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui si fonda il credito, tra cui quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto sottostante (Corte di Cassazione, sez. III - 09/04/2024, n. 9479: “… il legislatore, disponendo nell'art. 1263 cod. civ. che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con ali altri accessori, ha inteso prevedere il subentro del cessionario nell'integrale situazione creditoria ceduta. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass., sez. 1, 15-09-1999, n. 9823), la formulazione della norma ed in particolare il riferimento ampio e generico agli "altri accessori" induce invero a ricomprendere nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico: ciò vale a dire che deve considerarsi trasferita - in adesione all'orientamento dottrinario
pagina 8 di 11 che ravvisa nella specie un fenomeno di trapasso integrale - ogni situazione soggettiva o clausola che non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi alla tutela del credito”).
Accertato che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, sussiste la “legittimazione passiva” di , occorre esaminare l'eccezione di nullità sollevata dai fideiussori e non affrontata dal CP_1
Tribunale in quanto ritenuta assorbita.
3. Parte appellante ha lamentato l'illegittimità delle tre clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., di cui agli artt. 2, 6,8 delle fideiussioni sottoscritte tra il
2006 e il 2014, in quanto costituirebbero applicazione a valle di un'intesa illecita, restrittiva della concorrenza.
Con specifico riferimento agli artt. 2 e 8 (clausole di sopravvivenza e di reviviscenza), in base a quanto dedotto, allegato e prodotto dagli appellanti, non risulta che la banca li abbia applicati e ne abbia tratto vantaggio, e che quindi i fideiussori abbiano subito un vulnus. Non è pertanto ravvisabile un interesse concreto e attuale dei fideiussori che giustifichi e sorregga la promozione del giudizio volto ad ottenerne la dichiarazione di invalidità.
Infatti, se non è ravvisabile nessuna conseguenza dalla previsione delle clausole – e nel caso anche dalla operatività delle stesse - non sussiste un concreto interesse ad agire ai sensi degli artt. 1421 c.c. e
100 c.p.c. (si veda in tal senso Corte d'Appello di Milano, sez. I civ., sentenza n. 9 del 4 gennaio 2023).
La carenza di interesse deve ritenersi assorbente rispetto agli altri argomenti espressi dagli appellanti a sostegno della invocata nullità delle suddette clausole.
Tali considerazioni valgono anche per la previsione di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., contemplata all'art.6 delle fideiussioni.
Inoltre, anche ove venisse accertata la nullità della clausola in oggetto, comunque non potrebbe essere dichiarata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., per aver la banca svolto le proprie istanze nel termine semestrale.
Risulta infatti che la banca creditrice ha inviato diffida e messa in mora ai fideiussori con comunicazione del 8.10.2015, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo da parte del debitore principale Ediltecnica S.r.l., il 20.5.2025. Successivamente ha poi proposto ricorso per ingiunzione, in data 14.4.2016.
Pertanto, il termine semestrale risulta essere stato rispettato e il creditore non è incorso in alcuna decadenza.
pagina 9 di 11 Quanto poi alla natura stragiudiziale della richiesta, secondo l'orientamento già seguito da questa
Corte, in adesione all'insegnamento prevalente della Corte di Cassazione, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale (In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078).
Una diversa interpretazione, nel senso di ritenere necessario l'avvio dell'iter giudiziario (Cass. Civ. n.
20668/2024), non sarebbe, ad avviso di questa Corte, conforme alla finalità sottesa alla clausola indicata, volta a garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito.
Per tali ragioni le domande svolte dalla parte appellante sono infondate e devono essere rigettate.
4. Deve poi essere disattesa la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3
c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo. Sul punto deve essere osservato, in maniera assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, che la Corte ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di appello, e ha poi confermato le conclusioni a cui è giunto il primo giudice sulla base di una motivazione completamente diversa rispetto a quelle che aveva originato la pronuncia di rigetto del
Tribunale. In ragione di quanto sopra non si può dunque ritenere che sussistano i presupposti per ravvisare una qualche responsabilità aggravata degli appellanti.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore dell'appellato in base al
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, in ragione in particolare dell'accoglimento del primo motivo di appello, del valore i della causa, dell'assenza di attività istruttoria, del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 1461/2024:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 4128\2024 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in solido a favore di Parte_4 Controparte_1 delle spese di lite del grado, liquidate in € 15.643,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
pagina 10 di 11 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 10.9.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Alessandra Arceri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1461/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con l'avv. Marcello Pistilli, come da procura acclusa Parte_4 C.F._4 all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, a Milano,
Via Matteo Bandello n. 5, Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, Controparte_1 P.IVA_1
come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, a Milano, Via dell'Unione n.
3 - e Email_2
Email_3
APPELLATO
Oggetto: fideiussione, violazione disciplina antitrust
*
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
-Per gli APPELLANTI - Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto di appello e per gli atri che si dovessero ravvisare, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano depositata il 12.4.2024 e non notificata: in via principale: accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la legittimazione passiva di in relazione alle domande proposte dagli appellanti;
accertare e dichiarare Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa, anche disgiuntamente tra loro la nullità parziale delle fideiussioni sub da doc. 1 a doc. 4 limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8; accertare e dichiarare che la convenuta è decaduta dal diritto di escutere le fideiussioni, in conseguenza dello spirare del termine di cui all'art.
1957 c.c. e per l'effetto dichiarare che i sig.ri nulla devono alla banca o ai suoi aventi Parte_1
causa; in via subordinata: accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, che i sig.ri nulla Parte_1
devono alla convenuta in esecuzione dei negozi oggetto di causa.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa”.
-Per l'APPELLATA - Controparte_1
“Preliminarmente
- Rigettare le domande avversarie per inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, essendo le questioni oggetto del giudizio già state trattate e decise in plurime sedi giudiziarie ed essendo passata in giudicato la sentenza con la quale è stata confermata la validità delle fideiussioni rilasciate nonché la qualifica di non consumatore dei garanti, con conseguente inapplicabilità della normativa contenuta nel Codice del Consumatore e nelle altre disposizioni Antitrust. - Per l'effetto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
Nel merito
- Rigettare le domande avversarie di nullità totale/parziale delle fideiussioni stipulate in quanto infondate in fatto e in diritto e prive di valido riscontro probatorio dell'adesione della Banca all'intesa anticoncorrenziale;
- Conseguentemente, confermare in via definitiva, la validità totale delle fideiussioni rilasciate dai
Sigg.ri e per l'assenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualsiasi comportamento anticoncorrenziale imputabile alla convenuta;
pagina 2 di 11 -Confermare in via definitiva l'obbligo di adempimento in capo ai Sigg.ri Parte_1 [...]
e ed in favore di per aver Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
agito il creditore nel rispetto del termine ex art. 1957 cc, così come argomentato in premessa;
- Rigettare ogni altra richiesta formulata dagli attori, in quanto dilatoria;
- Condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.3 c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo da stabilirsi in via equitativa cumulativamente con gli art. 96 c. 1 e
2. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Gli appellanti, come indicati in epigrafe, hanno impugnato la sentenza n. 4128 del 15 aprile 2024 pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa - che ha rigettato le domande svolte dagli stessi e li ha condannati al pagamento delle spese di lite per euro 14.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
B. Il giudizio di primo grado
, e hanno agito in giudizio nei confronti di Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 CP_1
al fine di accertare la nullità parziale dei negozi fideiussori perfezionati, per violazione della
[...]
normativa antitrust, specificatamente delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga alla disciplina dell'art.1957 c.c., ed in ogni caso la decadenza della convenuta dal diritto di escutere le fideiussioni in oggetto per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
che era amministratore unico di Ediltecnica S.r.l., oggi in concordato, e i figli dello Parte_1
stesso, e avevano rilasciato, tra il 2006 e il 2014, le fideiussioni Pt_2 Pt_3 Parte_4
omnibus oggetto di causa, per complessivi €. 1.800.000,00, a garanzia dei crediti concessi dalla banca
Credito EL s.c. (che ha poi ceduto il proprio credito ad - ad Controparte_1
Ediltecnica sui conti correnti: nn.72204; 75204; 71204; 78204.
A sostegno delle proprie domande hanno dedotto:
- di aver sottoscritto quattro fideiussioni omnibus in data 31.08.2006, 20.02.2008, 07.05.2008 e
06.06.2014;
- che i crediti vantati dalla banca nei confronti di Ediltecnica s.r.l., unitamente alle relative garanzie, erano stati ceduti a favore di Controparte_1
- che le fideiussioni di cui sopra sono nulle poiché basate su uno schema negoziale uniforme di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie contrastante con la normativa antitrust, in quanto espressione di un'intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 L. 287\1990;
pagina 3 di 11 - che la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni discende, in particolare, dalla presenza delle tre clausole di riviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. di cui allo schema negoziale uniforme ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia.
C. La sentenza del Tribunale delle Imprese
Il Tribunale ha rigettato le domande svolte dagli attori in ragione del criterio della ragione più liquida, ritenendo che sono state proposte contro un soggetto “privo rispetto ad esse della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso”.
Si legge nella sentenza: “La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale e che, in caso di cessione del credito (anche in blocco, nell'ambito delle operazioni di cartolizzazione l'azione deve indirizzarsi verso il soggetto cedente (la banca) e non verso il cessionario ( ), rimasto estraneo a quel rapporto. La cartolarizzazione, come quella CP_1
effettuata nel caso di specie, dà infatti luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il credito deriva, con la conseguenza che eventuali vizi sostanziali del negozio giuridico possono essere fatti valere nei soli confronti della società cedente, titolare del rapporto originario. Poiché dunque non si realizza alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, unica legittimata a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto o una parte di esso è la parte cedente. Ne consegue che le domande di nullità dei contratti di fideiussione devono essere respinte per difetto, in capo alla cessionaria, della titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio”.
Sulla base di tale motivazione il Tribunale ha disatteso le domande svolte dagli attori e ritenuto assorbite tutte le restanti argomentazioni (specificatamente: l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla convenuta e il merito dedotto dalla parte attrice in punto di nullità delle clausole).
D. I motivi di appello.
Gli appellanti con il primo motivo di impugnazione hanno lamentato l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado in punto di legittimazione passiva di Controparte_1
[...]
Al riguardo hanno precisato
-che viene in considerazione una cessione di crediti in blocco nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99;
-che l'estratto della G.U. parte seconda n. 65 del 7-6-2018 (prodotta nel fascicolo di primo grado dalla stessa , pag. 3 doc. 2) evidenzia che con il contratto di cessione dei crediti – in cui rientra anche CP_1
pagina 4 di 11 quello Ediltecnica – “…unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla società ai sensi dell'art.
1263 c.c. i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi…)
e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”;
-che in ragione del richiamo alla disciplina di cui all'art. 1263 c.c. - contenuto nella stessa G.U., nell'avviso di cessione in blocco - il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui si fonda il credito, tra cui quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto sottostante;
-che la titolarità del cessionario della legittimazione passiva è confermata anche dal secondo periodo del comma 6 dell'art.
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, rubricato Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari, nel quale si legge:“…dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente”, da cui si desume che la cessione dei crediti in oggetto debba essere intesa come cessione di tutti i rapporti giuridici connessi a tali crediti.
Hanno quindi ritenuto la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso di in relazione CP_1 all'azione di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus.
Sulla base di tali presupposti, hanno riproposto quindi tutte le argomentazioni a sostegno della nullità già svolte in primo grado e sulle quali il Tribunale non si è pronunciato, ritenendole assorbite, in virtù del criterio della ragione più liquida.
a) Secondo parte appellante tutte le fideiussioni in oggetto (doc. 1 a 4) sono parzialmente nulle limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c.
(clausole 2, 6, 8), in quanto costituiscono applicazione a valle di un'intesa illecita, restrittiva della concorrenza.
Più precisamente, secondo la ricostruzione delle parte:
- i negozi fideiussori sono conformi allo schema ABI (doc. 7) oggetto del provvedimento n. 55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia (doc. 8);
-nonostante l'ingiunzione dell'ABI, la maggior parte degli istituti di credito – inclusa la banca cedente- hanno continuato ad eseguire la propria intesa restrittiva della concorrenza lasciando inalterate le clausole suddette. Al fine di suffragare la propria tesi, parte appellante ha prodotto alcuni negozi fideiussori omnibus predisposti da banche italiane nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014 (coevo alla stipula delle fideiussioni oggetto di causa) contenenti le clausole tacciate di nullità, nonché i pagina 5 di 11 modelli di fideiussione trasmessi dagli istituti di credito, richiesti nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
b) Parte appellante ha poi rilevato che in ragione della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., le fideiussioni sono rimaste soggette al termine decadenziale legale di cui all'art. 1957 c.c., ma l'appellata non ha coltivato le proprie istanze nel termine semestrale contemplato dal legislatore, incorrendo così nella conseguenziale decadenza.
Al riguardo ha ritenuto che tutte le obbligazioni della società debitrice, incluse quelle in oggetto, siano scadute e divenute esigibili il 20.5.2015, data in cui Ediltecnica S.r.l. ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (artt. 169 L.F. e 55 L.F.), e che pertanto da tale momento sarebbe iniziato a decorrere il termine di sei mesi per proporre le istanze giudiziarie ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, la banca cedente si sarebbe limitata a insinuare il proprio credito nell'ambito della procedura amministrativa di accertamento dell' entità del credito, nell'ambito del concordato preventivo, cedendo poi il proprio credito ad in data 18.1.2018, quando il Controparte_1
termine ex art. 1957 c.c. era già decorso.
E. Le ragioni dell'appellata CP_1
1) L'appellata ha in primo luogo insistito sull'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, già sollevata nel primo grado e ritenuta assorbita dal Tribunale.
Ha rilevato che le domande degli appellanti sono state già trattate e rigettate in altri giudizi, in quanto gli stessi si sono opposti al decreto ingiuntivo- richiesto e ottenuto dalla banca a seguito dell'infruttuosa costituzione in mora comunicata in data 8.10.2015.
Ha precisato che a seguito dell'opposizione suddetta, il Tribunale di Como ha accertato la legittimità della pretesa creditoria e confermato il decreto ingiuntivo, con sentenza n. 399 del 15.4.2020, poi confermata dalla stessa Corte di Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato.
Al riguardo ha rilevato che gli appellanti nel suddetto giudizio non hanno sollevato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e che evidentemente con il presente giudizio hanno cecato di aggirare il giudicato.
2) In secondo luogo, nel merito, ha ritenuto l'infondatezza delle contestazioni sollevate dalla controparte in punto di nullità delle fideiussioni per violazione delle intese anticoncorrenziali, e la tempestività delle istanze svolte nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ha osservato:
- che l'obbligazione principale è scaduta in data 3/11/2015;
pagina 6 di 11 - che la Banca ha presentato l'atto di precisazione del credito nella procedura di concordato preventivo in data 4/1/2016;
- che ha iscritto a ruolo il ricorso monitorio avverso i fideiussori in data 14/4/2016;
- che il decreto ingiuntivo n. 987/2016 è stato emesso in data 3/5/2016.
Ulteriormente, con specifico riguardo al termine semestrale, ha precisato che le fideiussioni in oggetto non sono soggette ad alcuna decadenza in quanto sono correlate non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento e prevedono il pagamento a prima richiesta, che comporta l'obbligo per il garante di provvedere al pagamento dell'obbligazione quando questo viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
Ha infine evidenziato che anche ove fosse accertata la conformità delle clausole allo schema ABI, occorrerebbe comunque verificare se nel caso di specie, in concreto, le singole clausole viziate abbiano trovato specifica applicazione e, dunque, se l'istituto di credito ne abbia tratto vantaggio. Non sussistendo, in caso contrario, in capo al fideiussore un interesse concreto a promuovere il giudizio per ottenerne la dichiarazione di invalidità.
3)L'appellata ha altresì insistito per la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo.
F. All'udienza del 20.11.2024 veniva fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 18.2.2026, poi anticipata al 10.9.2025, previa indicazione di nuovi termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto, sebbene in base ad un percorso logico motivazionale differente da quello espresso dal primo giudice, che impone la necessità di esaminare tanto l'eccezione preliminare svolta da fin dal primo grado di Controparte_1
giudizio, quanto il merito delle domande fatte valere dai fideiussori, ritenute invece assorbite dal
Tribunale che ha deciso in virtù del principio della ragione più liquida.
1. Occorre innanzitutto rilevare che nel caso di specie non si verte in ipotesi di ne bis in idem, come invece prospettato dall'appellata. Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato, sono state sollevate eccezioni differenti da pagina 7 di 11 quelle relative all'illegittimità per violazione dell'intesa anticoncorrenziale. Tale eccezione, e specificamente la domanda di nullità della clausole di sopravvivenza, reviviscenza, deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., oltre a non essere state fatte valere, non sono state neanche affrontate in via incidentale. Inoltre, la violazione in oggetto, essendo riconducibile all'alveo delle nullità assolute di protezione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e la relativa eccezione non è soggetta né al giudicato implicito né alle preclusioni processuali (Cass. civ., sez. I, 13.9.2018, n. 22375;
Cass. civ., sez. I, 19.6.2013, n. 15350, analogamente Cass. civ, sez. I, n. 4175\2020).
2. Riguardo al merito, il primo motivo di impugnazione dedotto dagli appellanti è fondato e deve essere accolto. I fideiussori hanno correttamente fatto valere la loro pretesa nei confronti di , in CP_1 quanto titolare del diritto sostanziale sotteso all'azione di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus.
, è infatti subentrata alla banca cedente a seguito di una cessione in blocco, avvenuta CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99, con la quale le sono stati appunto ceduti la totalità dei crediti, come risulta espressamente dall'estratto della G.U. Parte Seconda
n. 65 del 7-6-2018), nella quale si legge: “…unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla società ai sensi dell'art. 1263 c.c. i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi…) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Ai sensi dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario unitamente ai privilegi, alle garanzie personali e reali e agli altri accessori.
Nel caso di specie le fideiussioni in oggetto sono state prestate a garanzia del credito ceduto, quindi seguono lo stesso, a cui accedono, trattandosi, tra l'altro, di credito già sorto al momento della cessione.
Conseguentemente, il fideiussore può opporre al cessionario, al pari del debitore ceduto, tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui si fonda il credito, tra cui quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto sottostante (Corte di Cassazione, sez. III - 09/04/2024, n. 9479: “… il legislatore, disponendo nell'art. 1263 cod. civ. che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con ali altri accessori, ha inteso prevedere il subentro del cessionario nell'integrale situazione creditoria ceduta. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass., sez. 1, 15-09-1999, n. 9823), la formulazione della norma ed in particolare il riferimento ampio e generico agli "altri accessori" induce invero a ricomprendere nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico: ciò vale a dire che deve considerarsi trasferita - in adesione all'orientamento dottrinario
pagina 8 di 11 che ravvisa nella specie un fenomeno di trapasso integrale - ogni situazione soggettiva o clausola che non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi alla tutela del credito”).
Accertato che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, sussiste la “legittimazione passiva” di , occorre esaminare l'eccezione di nullità sollevata dai fideiussori e non affrontata dal CP_1
Tribunale in quanto ritenuta assorbita.
3. Parte appellante ha lamentato l'illegittimità delle tre clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., di cui agli artt. 2, 6,8 delle fideiussioni sottoscritte tra il
2006 e il 2014, in quanto costituirebbero applicazione a valle di un'intesa illecita, restrittiva della concorrenza.
Con specifico riferimento agli artt. 2 e 8 (clausole di sopravvivenza e di reviviscenza), in base a quanto dedotto, allegato e prodotto dagli appellanti, non risulta che la banca li abbia applicati e ne abbia tratto vantaggio, e che quindi i fideiussori abbiano subito un vulnus. Non è pertanto ravvisabile un interesse concreto e attuale dei fideiussori che giustifichi e sorregga la promozione del giudizio volto ad ottenerne la dichiarazione di invalidità.
Infatti, se non è ravvisabile nessuna conseguenza dalla previsione delle clausole – e nel caso anche dalla operatività delle stesse - non sussiste un concreto interesse ad agire ai sensi degli artt. 1421 c.c. e
100 c.p.c. (si veda in tal senso Corte d'Appello di Milano, sez. I civ., sentenza n. 9 del 4 gennaio 2023).
La carenza di interesse deve ritenersi assorbente rispetto agli altri argomenti espressi dagli appellanti a sostegno della invocata nullità delle suddette clausole.
Tali considerazioni valgono anche per la previsione di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., contemplata all'art.6 delle fideiussioni.
Inoltre, anche ove venisse accertata la nullità della clausola in oggetto, comunque non potrebbe essere dichiarata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., per aver la banca svolto le proprie istanze nel termine semestrale.
Risulta infatti che la banca creditrice ha inviato diffida e messa in mora ai fideiussori con comunicazione del 8.10.2015, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo da parte del debitore principale Ediltecnica S.r.l., il 20.5.2025. Successivamente ha poi proposto ricorso per ingiunzione, in data 14.4.2016.
Pertanto, il termine semestrale risulta essere stato rispettato e il creditore non è incorso in alcuna decadenza.
pagina 9 di 11 Quanto poi alla natura stragiudiziale della richiesta, secondo l'orientamento già seguito da questa
Corte, in adesione all'insegnamento prevalente della Corte di Cassazione, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale (In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078).
Una diversa interpretazione, nel senso di ritenere necessario l'avvio dell'iter giudiziario (Cass. Civ. n.
20668/2024), non sarebbe, ad avviso di questa Corte, conforme alla finalità sottesa alla clausola indicata, volta a garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito.
Per tali ragioni le domande svolte dalla parte appellante sono infondate e devono essere rigettate.
4. Deve poi essere disattesa la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3
c.p.c. per responsabilità aggravata e per abuso del processo. Sul punto deve essere osservato, in maniera assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, che la Corte ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di appello, e ha poi confermato le conclusioni a cui è giunto il primo giudice sulla base di una motivazione completamente diversa rispetto a quelle che aveva originato la pronuncia di rigetto del
Tribunale. In ragione di quanto sopra non si può dunque ritenere che sussistano i presupposti per ravvisare una qualche responsabilità aggravata degli appellanti.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore dell'appellato in base al
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, in ragione in particolare dell'accoglimento del primo motivo di appello, del valore i della causa, dell'assenza di attività istruttoria, del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 1461/2024:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 4128\2024 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in solido a favore di Parte_4 Controparte_1 delle spese di lite del grado, liquidate in € 15.643,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
pagina 10 di 11 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 10.9.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Alessandra Arceri
pagina 11 di 11