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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2024, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3759/2022
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo Venezian n. 23, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Guerrera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Catania, presso lo studio dell'avv. Alessandro Schinco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe
Augello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti.
(già , c.f. , in persona del legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'Avv. Antonio Scribano, che la rappresentata e difende, giusta procura allegata in atti.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15 luglio 2022, , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2022, emesso da Codesto Tribunale in data 6 giugno 2022, notificatole in pari data, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di € 5.829,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 270,00 oltre accessori come per legge.
Esponeva di avere condotto in affitto dalla società OM n. 42 punti CP_2
vendita, dei quali n. 38 in proprietà e n. 4 in subaffitto, tutti ricompresi nella rete commerciale giusta contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data CP_2
11 maggio 2019, avente durata biennale con scadenza al 18 giugno 2021.
Rilevava che in data 15 maggio 2019 la aveva depositato ricorso per CP_2
ammissione alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Messina, ottenendo dallo stesso l'assegnazione del termine ex art. 161 L.F. per luglio 2019, successivamente prorogato sino a settembre 2019 per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, L.F. e che in data
20 settembre 2019 aveva depositato la proposta concordataria, chiedendo l'ammissione alla procedura con “continuità indiretta” (atteso l'affitto della maggior parte della rete a
) e cessione dei rami di azienda e degli altri beni di proprietà. Parte_1
Esponeva che, nelle more della procedura concordataria, stante la scadenza del contratto di affitto di azienda, causata dalla disdetta di in c.p., aveva dato la CP_2 Parte_1
propria disponibilità a prorogare il rapporto di affitto fino al 30 settembre 2021, onde consentire lo svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto e salvaguardare la continuità aziendale. Rappresentava che all'esito della gara, con provvedimento reso in data 15 settembre 2021, il Tribunale aveva aggiudicato l'affitto dell'azienda alla e che il nuovo contratto di affitto era stato stipulato soltanto CP_5
il 2 novembre 2021 e la concedente si era resa disponibile alla ripresa in consegna CP_2
dei punti vendita soltanto in concomitanza alla disponibilità della nuova affittuaria, sulla base di un lunghissimo calendario che copriva quasi interamente i mesi di novembre e dicembre 2021.
Osservava che l'ammissione alla procedura concordataria (concordato preventivo n.
2/2019), era avvenuta con Decreto del Tribunale del 12 giugno 2020 e l'adunanza dei creditori era stata fissata per la data del 20 novembre 2020, che i Commissari Giudiziali nominati, con relazione del 6 ottobre 2020 avevano rilevato alcune criticità del piano concordatario, in riferimento alla stima degli immobili, alla concreta recuperabilità dei crediti commerciali, alla redditività dei punti vendita e alla convenienza della prosecuzione dell'attività aziendale, a cui era seguito il differimento, disposto con decreto del 10 novembre 2020, dell'adunanza dei creditori al 23 marzo 2021.
Esponeva che essa società, stante la scadenza del contratto di affitto di azienda scaturita dalla disdetta di , aveva manifestato la propria disponibilità a prorogare il contratto CP_2
di affitto di azienda sino al 30 settembre 2021 al fine di consentire l'avvio e svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto ed, altresì, salvaguardare la continuità aziendale, che la procedura competitiva de qua, aveva visto come partecipanti essa società e la ed era terminata con l'aggiudicazione del fitto CP_5
di azienda alla disposta con provvedimento del Tribunale del 15 Controparte_6
settembre 2021 e che tuttavia, per protratti dissidi tra la e la , il nuovo CP_2 CP_3
contratto era stato stipulato tra le società soltanto il 2 novembre 2021 e la concedente si era resa disponibile alla ripresa in consegna dei punti vendita soltanto in CP_2
concomitanza alla disponibilità della nuova affittuaria , che era avvenuta nei mesi CP_3
di novembre e dicembre 2021.
Eccepiva che il D.I. opposto non potesse essere emesso nei propri confronti, stante la cessazione definitiva del rapporto di affitto di azienda alla data del 30 settembre 2021 e la tempestività con cui essa stessa aveva proceduto alla retrocessione immediata dei rami d'azienda, ragione per cui obbligata al pagamento dei debiti prededucibili maturati in corso di procedura non poteva che essere la CP_2
Deduceva che, ove il Tribunale adito avesse ritenuto di confermare il D.I. opposto, essa stessa avrebbe avuto diritto di essere tenuta indenne e manlevata, nel caso di soccombenza, dalla o dalla nuova affittuaria uniche CP_2 Controparte_4 responsabili dei ritardi nella retrocessione dell'azienda dopo il mese di settembre 2021.
Instava, preliminarmente, per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi ed CP_2 CP_2 Controparte_7
Nel merito chiedeva, venisse revocato, annullato e/o modificato il decreto ingiuntivo n.
323/2022 (n.2316/2022 RG), emesso dal Tribunale di Messina in data 6 giugno 2022 e notificato in data 6 giugno 2022; che venisse ritenuto e dichiarato che la Parte_1
non era tenuta al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dei ROL e delle ex festività e mensilità aggiuntive, essendo scaduto il contratto di affitto d'azienda in data 30 settembre 2021 con conseguente retrocessione di ogni rapporto relativo all'azienda in capo alla OM;
che venisse ritenuto e CP_2
dichiarato che la OM e/ o la erano tenute al pagamento delle CP_2 CP_5 somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dei ROL e delle ex festività e mensilità aggiuntive;
in subordine, in ogni caso, chiedeva la condanna di e/ o la a manlevare e/o in qualsiasi guisa tenere indenne Controparte_2 CP_5
la dalle conseguenze pregiudizievoli, di ogni natura, conseguenti alla Parte_1
presente controversia giudiziaria e al decreto ingiuntivo oggi opposto;
instava per le spese di lite.
, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 12 gennaio Controparte_1
2023, rilevava che la società opponente non aveva contestato la sussistenza del credito vantato.
Richiamava l'art. 2112 c.c. ed osservava che, sia nel caso in cui la società opponente avesse ricoperto la posizione di cessionario sia quella di cedente, restituendo l'azienda che aveva affittato, sarebbe sussistita in ogni caso una responsabilità solidale da cui non avrebbe potuto sottrarsi.
Richiamava provvedimento del Tribunale di Messina del 29 settembre 2021 in cui era stato affermato che “l'obbligazione attinente alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della con riferimento al TFR nonché alle precedenti Parte_1
spettanze maturate e non ancora liquidate, dal momento di inizio del rapporto di lavoro e fino alla prevista scadenza, grava sulla . Parte_1
Si opponeva, poi, alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo.
Chiedeva preliminarmente di concedere ex art 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo impugnato, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di non autorizzare la chiamata in causa dei terzi;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e, conseguentemente, di condannare la società opponente al pagamento di € 5.829,74 o della somma diversa accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La (già si costituiva in giudizio con memoria CP_3 Controparte_6
depositata in data 12 gennaio 2023.
Rilevava che il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2 novembre 2021, previamente autorizzato dal Giudice delegato del concordato preventivo della società concedente, aveva escluso espressamente la solidarietà della cessionaria in ordine ai debiti derivanti dai rapporti lavorativi intercorsi con il precedente affittuario e precedenti all'entrata in vigore del contratto e che nell'accordo sindacale dell'11 ottobre 2021 Organizzazione_1
(consorziata di designata da quest'ultima quale affittuaria) aveva dichiarato che CP_3 non avrebbe assunto alcuna obbligazione rispetto a tutte le spettanze maturate, per qualsivoglia titolo o causale, prima della consegna ad essa dei singoli punti vendita.
Precisava che la consegna del punto vendita di , via Francavilla n. 10, presso Parte_2 cui lavorava l'opposto, da era avvenuta il 16 dicembre 2021. CP_8
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità delle richieste avversarie e l'infondatezza della domanda di manleva.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare nulle le domande spiegate nei propri confronti.
Chiedeva, altresì, di essere estromessa dal presente giudizio, in quanto non legittimata passiva rispetto alle richieste economiche avanzate dall'opposto e, in coerenza, a quelle di parte opponente. In subordine, nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle richieste avversarie, in quanto inammissibili o, in subordine, infondate in fatto e in diritto. Instava per le spese di lite.
La OM si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 13 CP_2
gennaio 2023.
Deduceva la non rispondenza al vero della presunta proroga dell'affitto fino al 30 settembre 2021 ed affermava che invece il Tribunale aveva richiesto a e CP_2 [...]
di concordare la proroga per consentire lo svolgimento della procedura Pt_1
competitiva per la stipula di un nuovo contratto e salvaguardare la continuità aziendale e per non arrecare pregiudizio soprattutto ai lavoratori con conseguente nuova scadenza dipendente dalla stipula del nuovo contratto di affitto a seguito della gara competitiva.
Rilevava che i ritardi nella stipula del nuovo contratto di affitto con la e nella CP_3
riconsegna dei punti vendita erano dipesi, oltre che dai tempi fisiologici per la stipula di un contratto complesso, dalla necessità di attendere l'autorizzazione del Tribunale e dalla condotta ostruzionistica dell'affittuaria uscente.
Evidenziava inoltre che il programma delle riconsegne era stato concordato in udienza, con sottoscrizione del relativo verbale anche da parte di . Parte_1
Rilevava che alla data di maturazione delle pretese del dipendente, il suo datore di lavoro era solo la quale società aveva proseguito la sua attività anche nei mesi Parte_1
successivi al settembre 2021.
Osservava che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Messina si era specificamente pronunziata sull'obbligo di di farsi carico di tutti gli oneri maturati nella fase Parte_1
di avvicendamento, compresi quelli derivanti dai rapporti lavorativi, così come risultante anche dagli accordi sindacali e come confermato dalla stessa con propria pec Parte_1
del 14 ottobre 2021.
Evidenziava che l'art. 3 del contratto di affitto di ramo d'azienda dell'11 maggio 2019 aveva espressamente escluso la solidarietà di cedente e cessionario per tutto ciò che sarebbe maturato in favore dei dipendenti trasferiti fino al termine dell'affitto.
Chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con accertamento dell'imputabilità esclusiva in capo a di tutte le Parte_1 obbligazioni maturate sino all'effettiva riconsegna in contraddittorio dei singoli punti vendita facenti parte del ramo affittato, con esclusione della solidarietà di OM
Instava per le spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c. CP_2
Con provvedimento del 3 febbraio 2023, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
323/2022 opposto.
L'udienza dell'1 marzo 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (v. Trib. Messina, sez. lav., nn. 1527/2023, 1528/2023, 1529/2023,
1531/2023).
Con il decreto ingiuntivo opposto, è stato intimato a parte opponente il pagamento, in favore di , della somma di € 5.829,74, in relazione al rapporto Controparte_1
lavorativo intercorso con la dal 22 luglio 2019 al 15 dicembre2021. Parte_1
Tempestivamente incardinata la presente opposizione, la non ha Parte_1
contestato la corretta quantificazione del credito del lavoratore, bensì soltanto l'imputabilità di tali somme, da ritenersi, secondo l'opponente, a carico della CP_2
ovvero della in ragione delle successioni aziendali tra esse Controparte_4
intercorse.
Si evidenzia che nemmeno le terze chiamate hanno contestato la correttezza del credito vantato dal lavoratore e, pertanto, la risoluzione della controversia è incentrata essenzialmente sull'esame dei rapporti tra le società resistenti in ordine ai crediti/debiti derivanti dai rapporti lavorativi con i dipendenti.
Ebbene, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Con contratto di affitto di ramo d'azienda dell'11.05.2019 in Notaro Persona_1
di Bitritto (BA), la OM concedeva in affitto alla CP_2 Parte_1
“il ramo d'azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non” svolta nei punti vendita ivi elencati, tra cui quello di , via Francavilla n. 10, presso cui era addetto Parte_2
l'opposto.
Il contratto aveva la durata di anni due, decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7 (“Il presente contratto è sospensivamente condizionato alla presentazione, da parte della Concedente, entro la data del 30.6.2019 (trenta giugno duemiladiciannove), di copia autentica delle conciliazioni individuali ex artt. 410 e 411
c.p.c. di cui al precedente punto 3 in una percentuale non inferiore al 95%
(novantacinque per cento) della forza lavoro trasferita, rimanendo la residua parte del
5% (cinque per cento), occorrendo a titolo aleatorio, a carico dell , fatta salva Parte_3
la rivalsa verso il concedente così come previsto al precedente art.3 Dalla data di efficacia del contratto, l assumerà in proprio la gestione del ramo di azienda Parte_3
oggetto dell'affitto, sostenendone le spese, i costi, oneri dei dipendenti, costo delle locazioni ed i tributi”).
È pacifico ed incontestato che la condizione sospensiva si sia avverata e che il contratto abbia spiegato la sua efficacia nei termini concordati.
Per quanto concerneva i rapporti di lavoro, l'art. 3 del contratto prevedeva: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., vengono trasferiti i rapporti di lavoro subordinato in essere con il personale dipendente di cui alle premesse come indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.
A tal proposito, la società " , come sopra costituita e Controparte_2
rappresentata, espressamente dichiara e garantisce che tutte le obbligazioni cui essa è tenuta nei confronti dei lavoratori trasferiti, la cui causa e/o titolo sia anteriore all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art.7 del presente contratto, rimangono a suo carico, prevedendosi che " , Parte_1
previa esibizione di pertinente documentazione al fine dell'autorizzazione al pagamento, potrà detrarre dal canone pattuito quanto eventualmente fosse costretta a pagare a detti lavoratori per titolo o causa anteriore all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art. 7 del presente contratto, anche in rivalsa per effetto della solidarietà. Per effetto del contratto di affitto di azienda le Parti, nel comune intento di dare attuazione all'art. 47 della L. 428/1990, in particolare analogamente e alla stregua di quanto previsto ai commi 4-bis e 5, nella prospettiva di un mantenimento dei livelli occupazionali, stabiliscono che per tutti i crediti dei lavoratori maturati fino all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art.7 del presente contratto si dovrà procedere con una liberazione dell , seguendo le Parte_3
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, derogando quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile, nell'ambito di un accordo sindacale sottoscritto nel corso della consultazione prevista dall'art. 47, commi 1 e 2, Legge 428/1990, come integrata da stipulazione di idoneo accordo di prossimità con contenuto analogo a quanto de facto attuato da " … La Concedente si Controparte_2
obbliga, altresì, a convocare tutti i propri lavoratori e a stipulare con essi conciliazioni in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. in relazione a proprie spettanze maturate alla data di efficacia del presente contratto, oltre che per accettazione espressa del presente affitto, con liberazione dell dalla solidarietà di cui all'art. 2112 Parte_3
c.c., manlevando l' per il caso contrario. Le dette conciliazioni riguarderanno Parte_3
qualsiasi domanda o pretesa che il predetto personale dipendente dovesse avanzare, comprese per differenze di qualifiche, di retribuzione e altre indennità dovute (ferie non godute e occorrendo ROL) e la determinazione del T.F.R. maturato alla data di efficacia, che non verrà pagato, stante che il rapporto prosegue, salvo per chi non prosegua, in conseguenza del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla data di efficacia del presente affitto di ramo di azienda. Fermo restando che l'Affittuaria sarà responsabile, con esclusione della solidarietà della Concedente, per tutto ciò che maturerà in favore dei dipendenti trasferiti dopo l'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art. 7 del presente contratto fino al termine del contratto di affitto”.
Allo stesso modo, nell'art. 7 del verbale di accordo sindacale ex art. 47 legge n. 428/1990 del 6 giugno 2019 le parti confermavano quanto già concordato nel contratto di affitto:
“…l'Affittuaria sarà responsabile, con esclusione della solidarietà della concedente
, per tutto ciò che maturerà in favore del dipendente trasferito dopo la data di CP_2 efficacia e fino al termine dell'affitto”.
, la e la sottoscrivevano Controparte_1 CP_2 CP_2 Parte_1
inoltre apposito verbale di conciliazione in sede sindacale in data 13 giugno 2019, nel quale veniva espressamente ribadito che “…l'Affittuaria sarà esclusiva responsabile, con espressa esclusione della solidarietà della Concedente, , cui il dipendente pure qui CP_2
come appresso rinunzia, per tutto ciò che maturerà in favore del dipendente trasferito dopo la data di efficacia e fino al termine dell'affitto, che rimarrà unicamente a carico di Il lavoratore conferma che, a decorrere dalla data del trasferimento, il CP_9
TFR e ogni trattamento economico dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro saranno
a carico, finché duri l'affitto, di , con espressa rinunzia da parte del Parte_1 lavoratore della solidarietà prevista a carico di dall'art. 2112 c.c.” (con espressa CP_2
accettazione di tali rinunzie da parte della e di . CP_2 Parte_1
Non vi è dubbio, pertanto, che la e abbiano Controparte_2 Parte_1
inteso derogare al regime di solidarietà tra cedente e cessionario disposto dell'art. 2112
c.c., separando le responsabilità per eventuali crediti e/o differenze retributive derivanti dai rapporti di lavoro di epoca antecedente o successiva alla data di efficacia del contratto di affitto: per tutti i crediti dei lavoratori aventi titolo e/o maturati in data antecedente a quella di efficacia dell'affitto, unica responsabile sarebbe stata la OM CP_2
per tutti i crediti successivi alla data di efficacia dell'affitto, unica responsabile
[...]
sarebbe stata la Parte_1
Tale separazione di responsabilità è stata ribadita anche nella fase conclusiva dei rapporti contrattuali tra le due società e CP_2 Parte_1
A fronte della durata biennale del contratto, è incontestato che, indipendentemente dalla disdetta formulata dalla e dalla scadenza naturale del contratto, l'affitto si sia CP_2
prorogato anche dopo il mese di giugno 2021.
Secondo l'opponente, le parti avrebbero pattuito una proroga fino al 30.9.2021, data in cui sarebbe definitivamente cessato il contratto: tuttavia, la non ha dato Parte_1 prova né dell'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso, né dell'effettiva cessazione dell'attività e della restituzione dei punti vendita alla a tale data, né tantomeno ha CP_2 fornito alcuna prova dell'asserita messa in mora della creditrice per la restituzione CP_2
dei punti vendita.
La documentazione in atti smentisce infatti la tesi dell'opponente.
Nell'ambito della procedura di concordato preventivo della OM CP_2
(proc. n. 2/2019 RCP), con decreto del 31 maggio 2021 il Tribunale di Messina aveva aperto una procedura competitiva “per l'affitto dell'intero ramo di azienda della
OM (già oggetto di affitto con la ” e la procedura si CP_2 Parte_1 era conclusa con l'aggiudicazione in favore di giusta Controparte_10 decreto del 15 settembre 2021, il quale disponeva la stipula del contratto di affitto “previa approvazione del Giudice delegato” ed altresì disponeva: “la OM in CP_2 concordato, d'intesa con i Commissari Giudiziali e sotto la vigilanza del GD, pongano in essere gli adempimenti propedeutici all'esecuzione dello stipulando contratto di affitto di azienda con la e in particolare: a) la presa in consegna Controparte_10 il ramo di azienda dall'affittuaria in conformità a quanto previsto Parte_1 dall'art. 13 del contratto di affitto stipulato in data 11 maggio 2019, concordando tempi e modalità di rilascio da parte di dei singoli punti vendita oggetto di Parte_1 aggiudicazione”.
Con provvedimento del 29 settembre 2021 il Giudice delegato, “osservato che la liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della con riferimento Parte_1
al TFR, nonché alle precedenti spettanze maturate e non ancora liquidate, rimane a carico della precedente affittuaria , fino alla durata del rapporto di lavoro”, Parte_1 accertava e dichiarava che “l'obbligazione attinente alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della con riferimento al TFR, nonché alle precedenti Parte_1
spettanze maturate e non ancora liquidate, dal momento di inizio del rapporto di lavoro
e fino alla prevista scadenza, grava sulla , di fatto confermando l'allora Parte_1
pendenza del rapporto di lavoro dei dipendenti presso la e la Parte_1
responsabilità esclusiva della stessa per le obbligazioni lavorative sorte in pendenza del rapporto. Ed ancora, era la stessa nella propria pec del 14 ottobre 2021, Parte_1
a confermare le superiori circostanze: “…ritenendo conclusa la procedura di consultazione per la retrocessione del fitto di ramo d'azienda, procederà alla retrocessione dei lavoratori secondo il cronoprogramma condiviso della restituzione dei punti di vendita a cui risultano assegnati. Contestualmente al termine delle operazioni di restituzione, saranno retrocessi a OM anche i lavoratori di sede ed CP_2
amministrativi;
3. conferma e ribadisce che provvederà a regolare tutte le Parte_1
sue spettanze maturate e maturande sino alla data di retrocessione dei rami di azienda oggetto dell'affitto”.
La bozza del contratto di affitto del ramo di azienda veniva approvata dal Giudice delegato in data 27 ottobre 2021 ed il contratto di affitto tra la OM CP_2
e la designata come affittuaria dalla società Organizzazione_2 CP_10 [...]
veniva stipulato con atto del 2 novembre 2021 in Notaro CP_7 Persona_2
di Sciacca di Paternò.
La approvava il calendario di riconsegna dei punti vendita insieme alla Parte_1
, alla e alla all'udienza del 17 novembre 2021. CP_2 CP_3 Organizzazione_1
Il punto vendita di , via Francavilla n. 10, veniva consegnato in data 16 Parte_2
dicembre 2021.
Risulta dunque documentale che la abbia proseguito la gestione dei punti Parte_1
vendita e, in particolare, di quello cui era addetto il dipendente e che, fino alla loro riconsegna, abbia mantenuto la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale. inoltre, era certamente responsabile in via esclusiva (così come stabilito Parte_1 nel contratto di affitto dell'11 maggio 2019, dagli accordi sindacali, dai provvedimenti giudiziali e per espresso riconoscimento della società stessa) delle obbligazioni sorte in dipendenza dei rapporti di lavoro intercorsi dall'inizio dell'affitto fino alla restituzione dei punti vendita.
Ulteriore riprova di ciò è data dall'ultimo cedolino paga del dicembre 2021 prodotto dall'opposto nella fase monitoria, nel quale figurava come datore di lavoro la Parte_1
[...]
Incontestato l'importo del credito e la sua riconducibilità al periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della l'opposizione spiegata da quest'ultima deve Parte_1
essere integralmente rigettata, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento.
Al rigetto dell'opposizione consegue la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Vanno altresì respinte le domande proposte dalla opponente nei confronti di CP_2
ed
[...] CP_3
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mancando tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella sua condotta processuale, quanto il requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei resistenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la limitata attività processuale espletata e la serialità del contenzioso.
Le spese liquidate in favore dell'opposto vanno distratte ex art. 93 Controparte_1
c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Alessandro Schinco.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 15 luglio 2022 contro
[...] CP_1
e nei confronti di d già
[...] Controparte_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2022 che dichiara esecutivo;
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
d
[...] CP_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dei resistenti, che liquida in € 2.694,00 ciascuno per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, distraendo le spese liquidate in favore di CP_1
ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Alessandro Schinco.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 27 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la Dott.ssa Maria Ausilia Izzo,
Funzionario AUPP
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3759/2022
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo Venezian n. 23, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Guerrera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Catania, presso lo studio dell'avv. Alessandro Schinco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe
Augello, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti.
(già , c.f. , in persona del legale CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'Avv. Antonio Scribano, che la rappresentata e difende, giusta procura allegata in atti.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15 luglio 2022, , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2022, emesso da Codesto Tribunale in data 6 giugno 2022, notificatole in pari data, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di € 5.829,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 270,00 oltre accessori come per legge.
Esponeva di avere condotto in affitto dalla società OM n. 42 punti CP_2
vendita, dei quali n. 38 in proprietà e n. 4 in subaffitto, tutti ricompresi nella rete commerciale giusta contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data CP_2
11 maggio 2019, avente durata biennale con scadenza al 18 giugno 2021.
Rilevava che in data 15 maggio 2019 la aveva depositato ricorso per CP_2
ammissione alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Messina, ottenendo dallo stesso l'assegnazione del termine ex art. 161 L.F. per luglio 2019, successivamente prorogato sino a settembre 2019 per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, L.F. e che in data
20 settembre 2019 aveva depositato la proposta concordataria, chiedendo l'ammissione alla procedura con “continuità indiretta” (atteso l'affitto della maggior parte della rete a
) e cessione dei rami di azienda e degli altri beni di proprietà. Parte_1
Esponeva che, nelle more della procedura concordataria, stante la scadenza del contratto di affitto di azienda, causata dalla disdetta di in c.p., aveva dato la CP_2 Parte_1
propria disponibilità a prorogare il rapporto di affitto fino al 30 settembre 2021, onde consentire lo svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto e salvaguardare la continuità aziendale. Rappresentava che all'esito della gara, con provvedimento reso in data 15 settembre 2021, il Tribunale aveva aggiudicato l'affitto dell'azienda alla e che il nuovo contratto di affitto era stato stipulato soltanto CP_5
il 2 novembre 2021 e la concedente si era resa disponibile alla ripresa in consegna CP_2
dei punti vendita soltanto in concomitanza alla disponibilità della nuova affittuaria, sulla base di un lunghissimo calendario che copriva quasi interamente i mesi di novembre e dicembre 2021.
Osservava che l'ammissione alla procedura concordataria (concordato preventivo n.
2/2019), era avvenuta con Decreto del Tribunale del 12 giugno 2020 e l'adunanza dei creditori era stata fissata per la data del 20 novembre 2020, che i Commissari Giudiziali nominati, con relazione del 6 ottobre 2020 avevano rilevato alcune criticità del piano concordatario, in riferimento alla stima degli immobili, alla concreta recuperabilità dei crediti commerciali, alla redditività dei punti vendita e alla convenienza della prosecuzione dell'attività aziendale, a cui era seguito il differimento, disposto con decreto del 10 novembre 2020, dell'adunanza dei creditori al 23 marzo 2021.
Esponeva che essa società, stante la scadenza del contratto di affitto di azienda scaturita dalla disdetta di , aveva manifestato la propria disponibilità a prorogare il contratto CP_2
di affitto di azienda sino al 30 settembre 2021 al fine di consentire l'avvio e svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto ed, altresì, salvaguardare la continuità aziendale, che la procedura competitiva de qua, aveva visto come partecipanti essa società e la ed era terminata con l'aggiudicazione del fitto CP_5
di azienda alla disposta con provvedimento del Tribunale del 15 Controparte_6
settembre 2021 e che tuttavia, per protratti dissidi tra la e la , il nuovo CP_2 CP_3
contratto era stato stipulato tra le società soltanto il 2 novembre 2021 e la concedente si era resa disponibile alla ripresa in consegna dei punti vendita soltanto in CP_2
concomitanza alla disponibilità della nuova affittuaria , che era avvenuta nei mesi CP_3
di novembre e dicembre 2021.
Eccepiva che il D.I. opposto non potesse essere emesso nei propri confronti, stante la cessazione definitiva del rapporto di affitto di azienda alla data del 30 settembre 2021 e la tempestività con cui essa stessa aveva proceduto alla retrocessione immediata dei rami d'azienda, ragione per cui obbligata al pagamento dei debiti prededucibili maturati in corso di procedura non poteva che essere la CP_2
Deduceva che, ove il Tribunale adito avesse ritenuto di confermare il D.I. opposto, essa stessa avrebbe avuto diritto di essere tenuta indenne e manlevata, nel caso di soccombenza, dalla o dalla nuova affittuaria uniche CP_2 Controparte_4 responsabili dei ritardi nella retrocessione dell'azienda dopo il mese di settembre 2021.
Instava, preliminarmente, per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi ed CP_2 CP_2 Controparte_7
Nel merito chiedeva, venisse revocato, annullato e/o modificato il decreto ingiuntivo n.
323/2022 (n.2316/2022 RG), emesso dal Tribunale di Messina in data 6 giugno 2022 e notificato in data 6 giugno 2022; che venisse ritenuto e dichiarato che la Parte_1
non era tenuta al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dei ROL e delle ex festività e mensilità aggiuntive, essendo scaduto il contratto di affitto d'azienda in data 30 settembre 2021 con conseguente retrocessione di ogni rapporto relativo all'azienda in capo alla OM;
che venisse ritenuto e CP_2
dichiarato che la OM e/ o la erano tenute al pagamento delle CP_2 CP_5 somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dei ROL e delle ex festività e mensilità aggiuntive;
in subordine, in ogni caso, chiedeva la condanna di e/ o la a manlevare e/o in qualsiasi guisa tenere indenne Controparte_2 CP_5
la dalle conseguenze pregiudizievoli, di ogni natura, conseguenti alla Parte_1
presente controversia giudiziaria e al decreto ingiuntivo oggi opposto;
instava per le spese di lite.
, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 12 gennaio Controparte_1
2023, rilevava che la società opponente non aveva contestato la sussistenza del credito vantato.
Richiamava l'art. 2112 c.c. ed osservava che, sia nel caso in cui la società opponente avesse ricoperto la posizione di cessionario sia quella di cedente, restituendo l'azienda che aveva affittato, sarebbe sussistita in ogni caso una responsabilità solidale da cui non avrebbe potuto sottrarsi.
Richiamava provvedimento del Tribunale di Messina del 29 settembre 2021 in cui era stato affermato che “l'obbligazione attinente alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della con riferimento al TFR nonché alle precedenti Parte_1
spettanze maturate e non ancora liquidate, dal momento di inizio del rapporto di lavoro e fino alla prevista scadenza, grava sulla . Parte_1
Si opponeva, poi, alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo.
Chiedeva preliminarmente di concedere ex art 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo impugnato, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di non autorizzare la chiamata in causa dei terzi;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e, conseguentemente, di condannare la società opponente al pagamento di € 5.829,74 o della somma diversa accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La (già si costituiva in giudizio con memoria CP_3 Controparte_6
depositata in data 12 gennaio 2023.
Rilevava che il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2 novembre 2021, previamente autorizzato dal Giudice delegato del concordato preventivo della società concedente, aveva escluso espressamente la solidarietà della cessionaria in ordine ai debiti derivanti dai rapporti lavorativi intercorsi con il precedente affittuario e precedenti all'entrata in vigore del contratto e che nell'accordo sindacale dell'11 ottobre 2021 Organizzazione_1
(consorziata di designata da quest'ultima quale affittuaria) aveva dichiarato che CP_3 non avrebbe assunto alcuna obbligazione rispetto a tutte le spettanze maturate, per qualsivoglia titolo o causale, prima della consegna ad essa dei singoli punti vendita.
Precisava che la consegna del punto vendita di , via Francavilla n. 10, presso Parte_2 cui lavorava l'opposto, da era avvenuta il 16 dicembre 2021. CP_8
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità delle richieste avversarie e l'infondatezza della domanda di manleva.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare nulle le domande spiegate nei propri confronti.
Chiedeva, altresì, di essere estromessa dal presente giudizio, in quanto non legittimata passiva rispetto alle richieste economiche avanzate dall'opposto e, in coerenza, a quelle di parte opponente. In subordine, nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle richieste avversarie, in quanto inammissibili o, in subordine, infondate in fatto e in diritto. Instava per le spese di lite.
La OM si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 13 CP_2
gennaio 2023.
Deduceva la non rispondenza al vero della presunta proroga dell'affitto fino al 30 settembre 2021 ed affermava che invece il Tribunale aveva richiesto a e CP_2 [...]
di concordare la proroga per consentire lo svolgimento della procedura Pt_1
competitiva per la stipula di un nuovo contratto e salvaguardare la continuità aziendale e per non arrecare pregiudizio soprattutto ai lavoratori con conseguente nuova scadenza dipendente dalla stipula del nuovo contratto di affitto a seguito della gara competitiva.
Rilevava che i ritardi nella stipula del nuovo contratto di affitto con la e nella CP_3
riconsegna dei punti vendita erano dipesi, oltre che dai tempi fisiologici per la stipula di un contratto complesso, dalla necessità di attendere l'autorizzazione del Tribunale e dalla condotta ostruzionistica dell'affittuaria uscente.
Evidenziava inoltre che il programma delle riconsegne era stato concordato in udienza, con sottoscrizione del relativo verbale anche da parte di . Parte_1
Rilevava che alla data di maturazione delle pretese del dipendente, il suo datore di lavoro era solo la quale società aveva proseguito la sua attività anche nei mesi Parte_1
successivi al settembre 2021.
Osservava che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Messina si era specificamente pronunziata sull'obbligo di di farsi carico di tutti gli oneri maturati nella fase Parte_1
di avvicendamento, compresi quelli derivanti dai rapporti lavorativi, così come risultante anche dagli accordi sindacali e come confermato dalla stessa con propria pec Parte_1
del 14 ottobre 2021.
Evidenziava che l'art. 3 del contratto di affitto di ramo d'azienda dell'11 maggio 2019 aveva espressamente escluso la solidarietà di cedente e cessionario per tutto ciò che sarebbe maturato in favore dei dipendenti trasferiti fino al termine dell'affitto.
Chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con accertamento dell'imputabilità esclusiva in capo a di tutte le Parte_1 obbligazioni maturate sino all'effettiva riconsegna in contraddittorio dei singoli punti vendita facenti parte del ramo affittato, con esclusione della solidarietà di OM
Instava per le spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c. CP_2
Con provvedimento del 3 febbraio 2023, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
323/2022 opposto.
L'udienza dell'1 marzo 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (v. Trib. Messina, sez. lav., nn. 1527/2023, 1528/2023, 1529/2023,
1531/2023).
Con il decreto ingiuntivo opposto, è stato intimato a parte opponente il pagamento, in favore di , della somma di € 5.829,74, in relazione al rapporto Controparte_1
lavorativo intercorso con la dal 22 luglio 2019 al 15 dicembre2021. Parte_1
Tempestivamente incardinata la presente opposizione, la non ha Parte_1
contestato la corretta quantificazione del credito del lavoratore, bensì soltanto l'imputabilità di tali somme, da ritenersi, secondo l'opponente, a carico della CP_2
ovvero della in ragione delle successioni aziendali tra esse Controparte_4
intercorse.
Si evidenzia che nemmeno le terze chiamate hanno contestato la correttezza del credito vantato dal lavoratore e, pertanto, la risoluzione della controversia è incentrata essenzialmente sull'esame dei rapporti tra le società resistenti in ordine ai crediti/debiti derivanti dai rapporti lavorativi con i dipendenti.
Ebbene, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Con contratto di affitto di ramo d'azienda dell'11.05.2019 in Notaro Persona_1
di Bitritto (BA), la OM concedeva in affitto alla CP_2 Parte_1
“il ramo d'azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non” svolta nei punti vendita ivi elencati, tra cui quello di , via Francavilla n. 10, presso cui era addetto Parte_2
l'opposto.
Il contratto aveva la durata di anni due, decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7 (“Il presente contratto è sospensivamente condizionato alla presentazione, da parte della Concedente, entro la data del 30.6.2019 (trenta giugno duemiladiciannove), di copia autentica delle conciliazioni individuali ex artt. 410 e 411
c.p.c. di cui al precedente punto 3 in una percentuale non inferiore al 95%
(novantacinque per cento) della forza lavoro trasferita, rimanendo la residua parte del
5% (cinque per cento), occorrendo a titolo aleatorio, a carico dell , fatta salva Parte_3
la rivalsa verso il concedente così come previsto al precedente art.3 Dalla data di efficacia del contratto, l assumerà in proprio la gestione del ramo di azienda Parte_3
oggetto dell'affitto, sostenendone le spese, i costi, oneri dei dipendenti, costo delle locazioni ed i tributi”).
È pacifico ed incontestato che la condizione sospensiva si sia avverata e che il contratto abbia spiegato la sua efficacia nei termini concordati.
Per quanto concerneva i rapporti di lavoro, l'art. 3 del contratto prevedeva: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., vengono trasferiti i rapporti di lavoro subordinato in essere con il personale dipendente di cui alle premesse come indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.
A tal proposito, la società " , come sopra costituita e Controparte_2
rappresentata, espressamente dichiara e garantisce che tutte le obbligazioni cui essa è tenuta nei confronti dei lavoratori trasferiti, la cui causa e/o titolo sia anteriore all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art.7 del presente contratto, rimangono a suo carico, prevedendosi che " , Parte_1
previa esibizione di pertinente documentazione al fine dell'autorizzazione al pagamento, potrà detrarre dal canone pattuito quanto eventualmente fosse costretta a pagare a detti lavoratori per titolo o causa anteriore all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art. 7 del presente contratto, anche in rivalsa per effetto della solidarietà. Per effetto del contratto di affitto di azienda le Parti, nel comune intento di dare attuazione all'art. 47 della L. 428/1990, in particolare analogamente e alla stregua di quanto previsto ai commi 4-bis e 5, nella prospettiva di un mantenimento dei livelli occupazionali, stabiliscono che per tutti i crediti dei lavoratori maturati fino all'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art.7 del presente contratto si dovrà procedere con una liberazione dell , seguendo le Parte_3
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, derogando quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile, nell'ambito di un accordo sindacale sottoscritto nel corso della consultazione prevista dall'art. 47, commi 1 e 2, Legge 428/1990, come integrata da stipulazione di idoneo accordo di prossimità con contenuto analogo a quanto de facto attuato da " … La Concedente si Controparte_2
obbliga, altresì, a convocare tutti i propri lavoratori e a stipulare con essi conciliazioni in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. in relazione a proprie spettanze maturate alla data di efficacia del presente contratto, oltre che per accettazione espressa del presente affitto, con liberazione dell dalla solidarietà di cui all'art. 2112 Parte_3
c.c., manlevando l' per il caso contrario. Le dette conciliazioni riguarderanno Parte_3
qualsiasi domanda o pretesa che il predetto personale dipendente dovesse avanzare, comprese per differenze di qualifiche, di retribuzione e altre indennità dovute (ferie non godute e occorrendo ROL) e la determinazione del T.F.R. maturato alla data di efficacia, che non verrà pagato, stante che il rapporto prosegue, salvo per chi non prosegua, in conseguenza del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla data di efficacia del presente affitto di ramo di azienda. Fermo restando che l'Affittuaria sarà responsabile, con esclusione della solidarietà della Concedente, per tutto ciò che maturerà in favore dei dipendenti trasferiti dopo l'avveramento della condizione sospensiva in seguito indicata al successivo art. 7 del presente contratto fino al termine del contratto di affitto”.
Allo stesso modo, nell'art. 7 del verbale di accordo sindacale ex art. 47 legge n. 428/1990 del 6 giugno 2019 le parti confermavano quanto già concordato nel contratto di affitto:
“…l'Affittuaria sarà responsabile, con esclusione della solidarietà della concedente
, per tutto ciò che maturerà in favore del dipendente trasferito dopo la data di CP_2 efficacia e fino al termine dell'affitto”.
, la e la sottoscrivevano Controparte_1 CP_2 CP_2 Parte_1
inoltre apposito verbale di conciliazione in sede sindacale in data 13 giugno 2019, nel quale veniva espressamente ribadito che “…l'Affittuaria sarà esclusiva responsabile, con espressa esclusione della solidarietà della Concedente, , cui il dipendente pure qui CP_2
come appresso rinunzia, per tutto ciò che maturerà in favore del dipendente trasferito dopo la data di efficacia e fino al termine dell'affitto, che rimarrà unicamente a carico di Il lavoratore conferma che, a decorrere dalla data del trasferimento, il CP_9
TFR e ogni trattamento economico dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro saranno
a carico, finché duri l'affitto, di , con espressa rinunzia da parte del Parte_1 lavoratore della solidarietà prevista a carico di dall'art. 2112 c.c.” (con espressa CP_2
accettazione di tali rinunzie da parte della e di . CP_2 Parte_1
Non vi è dubbio, pertanto, che la e abbiano Controparte_2 Parte_1
inteso derogare al regime di solidarietà tra cedente e cessionario disposto dell'art. 2112
c.c., separando le responsabilità per eventuali crediti e/o differenze retributive derivanti dai rapporti di lavoro di epoca antecedente o successiva alla data di efficacia del contratto di affitto: per tutti i crediti dei lavoratori aventi titolo e/o maturati in data antecedente a quella di efficacia dell'affitto, unica responsabile sarebbe stata la OM CP_2
per tutti i crediti successivi alla data di efficacia dell'affitto, unica responsabile
[...]
sarebbe stata la Parte_1
Tale separazione di responsabilità è stata ribadita anche nella fase conclusiva dei rapporti contrattuali tra le due società e CP_2 Parte_1
A fronte della durata biennale del contratto, è incontestato che, indipendentemente dalla disdetta formulata dalla e dalla scadenza naturale del contratto, l'affitto si sia CP_2
prorogato anche dopo il mese di giugno 2021.
Secondo l'opponente, le parti avrebbero pattuito una proroga fino al 30.9.2021, data in cui sarebbe definitivamente cessato il contratto: tuttavia, la non ha dato Parte_1 prova né dell'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso, né dell'effettiva cessazione dell'attività e della restituzione dei punti vendita alla a tale data, né tantomeno ha CP_2 fornito alcuna prova dell'asserita messa in mora della creditrice per la restituzione CP_2
dei punti vendita.
La documentazione in atti smentisce infatti la tesi dell'opponente.
Nell'ambito della procedura di concordato preventivo della OM CP_2
(proc. n. 2/2019 RCP), con decreto del 31 maggio 2021 il Tribunale di Messina aveva aperto una procedura competitiva “per l'affitto dell'intero ramo di azienda della
OM (già oggetto di affitto con la ” e la procedura si CP_2 Parte_1 era conclusa con l'aggiudicazione in favore di giusta Controparte_10 decreto del 15 settembre 2021, il quale disponeva la stipula del contratto di affitto “previa approvazione del Giudice delegato” ed altresì disponeva: “la OM in CP_2 concordato, d'intesa con i Commissari Giudiziali e sotto la vigilanza del GD, pongano in essere gli adempimenti propedeutici all'esecuzione dello stipulando contratto di affitto di azienda con la e in particolare: a) la presa in consegna Controparte_10 il ramo di azienda dall'affittuaria in conformità a quanto previsto Parte_1 dall'art. 13 del contratto di affitto stipulato in data 11 maggio 2019, concordando tempi e modalità di rilascio da parte di dei singoli punti vendita oggetto di Parte_1 aggiudicazione”.
Con provvedimento del 29 settembre 2021 il Giudice delegato, “osservato che la liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della con riferimento Parte_1
al TFR, nonché alle precedenti spettanze maturate e non ancora liquidate, rimane a carico della precedente affittuaria , fino alla durata del rapporto di lavoro”, Parte_1 accertava e dichiarava che “l'obbligazione attinente alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori dipendenti della con riferimento al TFR, nonché alle precedenti Parte_1
spettanze maturate e non ancora liquidate, dal momento di inizio del rapporto di lavoro
e fino alla prevista scadenza, grava sulla , di fatto confermando l'allora Parte_1
pendenza del rapporto di lavoro dei dipendenti presso la e la Parte_1
responsabilità esclusiva della stessa per le obbligazioni lavorative sorte in pendenza del rapporto. Ed ancora, era la stessa nella propria pec del 14 ottobre 2021, Parte_1
a confermare le superiori circostanze: “…ritenendo conclusa la procedura di consultazione per la retrocessione del fitto di ramo d'azienda, procederà alla retrocessione dei lavoratori secondo il cronoprogramma condiviso della restituzione dei punti di vendita a cui risultano assegnati. Contestualmente al termine delle operazioni di restituzione, saranno retrocessi a OM anche i lavoratori di sede ed CP_2
amministrativi;
3. conferma e ribadisce che provvederà a regolare tutte le Parte_1
sue spettanze maturate e maturande sino alla data di retrocessione dei rami di azienda oggetto dell'affitto”.
La bozza del contratto di affitto del ramo di azienda veniva approvata dal Giudice delegato in data 27 ottobre 2021 ed il contratto di affitto tra la OM CP_2
e la designata come affittuaria dalla società Organizzazione_2 CP_10 [...]
veniva stipulato con atto del 2 novembre 2021 in Notaro CP_7 Persona_2
di Sciacca di Paternò.
La approvava il calendario di riconsegna dei punti vendita insieme alla Parte_1
, alla e alla all'udienza del 17 novembre 2021. CP_2 CP_3 Organizzazione_1
Il punto vendita di , via Francavilla n. 10, veniva consegnato in data 16 Parte_2
dicembre 2021.
Risulta dunque documentale che la abbia proseguito la gestione dei punti Parte_1
vendita e, in particolare, di quello cui era addetto il dipendente e che, fino alla loro riconsegna, abbia mantenuto la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale. inoltre, era certamente responsabile in via esclusiva (così come stabilito Parte_1 nel contratto di affitto dell'11 maggio 2019, dagli accordi sindacali, dai provvedimenti giudiziali e per espresso riconoscimento della società stessa) delle obbligazioni sorte in dipendenza dei rapporti di lavoro intercorsi dall'inizio dell'affitto fino alla restituzione dei punti vendita.
Ulteriore riprova di ciò è data dall'ultimo cedolino paga del dicembre 2021 prodotto dall'opposto nella fase monitoria, nel quale figurava come datore di lavoro la Parte_1
[...]
Incontestato l'importo del credito e la sua riconducibilità al periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della l'opposizione spiegata da quest'ultima deve Parte_1
essere integralmente rigettata, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento.
Al rigetto dell'opposizione consegue la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Vanno altresì respinte le domande proposte dalla opponente nei confronti di CP_2
ed
[...] CP_3
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mancando tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella sua condotta processuale, quanto il requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei resistenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la limitata attività processuale espletata e la serialità del contenzioso.
Le spese liquidate in favore dell'opposto vanno distratte ex art. 93 Controparte_1
c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Alessandro Schinco.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 15 luglio 2022 contro
[...] CP_1
e nei confronti di d già
[...] Controparte_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2022 che dichiara esecutivo;
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
d
[...] CP_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dei resistenti, che liquida in € 2.694,00 ciascuno per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, distraendo le spese liquidate in favore di CP_1
ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Alessandro Schinco.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 27 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la Dott.ssa Maria Ausilia Izzo,
Funzionario AUPP
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga