Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
EPY BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Volontaria Giurisdizione
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Giudice estensore Dott.ssa Stefana Curadi
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2552 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) nata a [...] il 28 Settembre
1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv
Barbara Lemmi del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
C.F. 2 nato a [...] il [...] e CP 1 (C.F.:
residente in [...] in Corso Matteotti n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv Barbara
Lemmi del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: ricorso congiunto per l'affidamento e il mantenimento dei figli naturali
* * *
depositato in data 06.09.2024 - Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto deducendo che:
i Signori Parte 1 e Parte 2 hanno intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal Febbraio 2018, tanto che a Luglio 2018 sono andati a vivere insieme nell'immobile condotto in locazione dalla Signora sito in Parte 1
Santa Croce sull'Arno PI - Via Roma N. 12
-
il Signor
, per accordi già raggiunti con la Signora Parte 2
[...]
,ha già provveduto da Giugno 2024 a lasciare la residenza familiare e ha Parte 1
condotto in locazione altro immobile sito in Fucecchio - FI - Corso Matteotti N. 4
svolge attività di collaborazione e attualmente la Signora Parte 1
prestazioni saltuarie sia alla persona che estetiche risulta assunto - con contratto a tempo indeterminato a far il Signor Parte 2
data dall'Agosto 2022 presso la LEWIS LAB S.R.L. con sede in Montopoli in Val d'Arno
- PI - località Capanne con un salario mensile netto di circa € 1.300,00
i ricorrenti, venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza con decorrenza dal Giugno 2024 ha lasciato la residenza familiare e ha deciso di prendere in
- il Signor Parte_2
locazione altra abitazione ove ha provveduto a trasferire la residenza, pagando un canone di locazione di € 400,00, oltre a utenze e spese condominiali la Signora Parte 1 è rimasta unitamente alla figlia minore _1 presso la residenza familiare
Le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto di ottenere sentenza che regolasse l'affidamento e il mantenimento della figlia naturale alle seguenti condizioni:
"A. affido della figlia minore Persona 2 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre da quest'ultima condotta in locazione e sita in SANTA CROCE SULL'ARNO – PI – VIA ROMA N. 12 che viene formalmente assegnata alla Signora che continuerà ad abitarla ed utilizzarla comeParte 1
residenza anagrafica unitamente alla figlia sopportandone integralmente i relativi costi (locazione, utenze, manutenzione, ect..) anche pregressi e inerenti al periodo di convivenza more uxorio.
B) Il Signor Parte 2 ha già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in
FUCECCHIO - FI – CORSO MATTEOTTI N. 4 in un immobile dallo stesso condotto in locazione giusto contratto del 27 Maggio 2024.
C) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia _1. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori avranno la facoltà - ove lo ritengano opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e saranno tenuti a darsene notizia con congruo preavviso.
D) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana eventualmente anche con pernotto, attualmente il MARTEDÌ dalle ore 18.00 riaccompagnandola, in caso di pernotto, la mattina del mercoledì a scuola o, diversamente, alle ore 20.30 alla madre.
E) Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia un fine settimana alternato dal sabato mattina dalle ore 9.00 prelevandola dal domicilio della madre dove li ricondurrà la successiva domenica entro le ore 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni anche futuri di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della volontà di volta in volta espressa anche dalla bambina oltre che degli impegni lavorativi.
F) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali i genitori si riportano al principio dell'alternanza che, vista l'età della figlia, potrà prevedere che questa trascorra con l'uno o l'altro genitore i pranzi e le cene delle principali giornate di festa oltre che dai tre ai sette giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche, periodi che saranno decisi di anno in anno dai genitori anche in conseguenza dell'attività lavorativa del momento. Per quanto concerne le vacanze natalizie del 2024/2025 i genitori concordano che _1 starà con la madre per il periodo dal 23 al
29 Dicembre compresi e con il padre per il periodo dal 30 Dicembre al 5 Gennaio compresi. I genitori concordano che, nel caso in cui _1 trascorresse il fine settimana del 21e 22 Dicembre 2024 con il padre, questi si impegna sin da ora a riportare la figlia presso il domicilio della madre entro le ore 17.30 per consentire alla figlia di trascorrere con la madre il periodo di vacanza in Sardegna al quale sin da ora e per quanto occorrer possa, espressamente acconsente.
G) In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno quindici (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 Giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno.
,- a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso compreso - si H) Il Signor Parte_2
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di EURO 225,00 (EURO DUECENTOVENTICINQUE E CP 2 ), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c intestato alla Signora stessa, entro e non oltre il giorno 15 Parte 1
di ogni mese solare.
I) Gli assegni familiari e/o assegno unico, oltre che ogni altra somma e/o emolumento previsto per i figli minori, ed anche se anche arretrati se non già percepiti, sono di spettanza della Signora Parte 1
dovranno da quest'ultimo essere corrisposti alla Signora [...] percepiti dal Signor Parte 2
Parte 1 Il Signor si impegna sin da ora alla sottoscrizione di qualsivoglia Parte 2
richiesta e/o documento necessario a tale finalità
-; le detrazioni fiscali per la figlia saranno percepite e godute al
100% dal Signor Parte 2 Parte 2 rimborserà, inoltre alla Signora Parte 1 il 50% J) Il Signor
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia _1 dietro
,
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia della minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra- dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
K) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, oltre che dei nonni, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro o dei parenti alla presenza della minore. In particolare in caso di nuove relazioni more uxorio e/o convivenze ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono
"operativo", cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore e la figlia potrà telefonare e mantenere un contatto telefonico con entrambi i genitori in qualsiasi momento, specie in caso di trasferimento oltre 20 km dall'attuale residenza.
Parte 2 convengono di aver definito ogni e qualsivoglia L) I Signori Parte 1 e rapporto economico e patrimoniale tra loro esistenti.
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo a che sia rilasciato li documento di identità ed il passaporto della figlia che, una volta emessi, saranno conservati dalla madre che ne rilascerà assieme alla tessera sanitaria ed al libretto pediatrico una copia al padre.
N) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono."
Le parti hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e previa comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda congiunta delle parti può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Nulla si dispone in punto di spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 2552/2024, così provvede:
DISPONE l'affido della figlia minore Persona 2 a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sita in SANTA CROCE SULL'ARNO - PI – VIA ROMA N. 12 ASSEGNA alla Signora Parte 1 l'abitazione sita in SANTA CROCE
SULL'ARNO-PI – VIA ROMA N. 12 (luogo dove stabilisce la residenza anagrafica unitamente alla figlia) la quale ne sopporterà integralmente i relativi costi (locazione, utenze, manutenzione, ect..), anche pregressi e inerenti al periodo di convivenza more uxorio.
DA ATTO che il Signor Parte 2 ha già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in FUCECCHIO – FI – CORSO MATTEOTTI N. 4 in un immobile dallo stesso condotto in locazione, giusto contratto del 27 Maggio 2024.
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia
_1. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori avranno la facoltà ove lo ritengano opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e saranno tenuti a darsene notizia con congruo preavviso.
DISPONE che il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, abbia la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana, eventualmente anche con pernotto
(attualmente il martedì dalle ore 18.00), riaccompagnandola, in caso di pernotto, la mattina a scuola o, diversamente, alle ore 20.30 dalla madre.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia un fine settimana alternato dal sabato mattina dalle ore 9.00, prelevandola dal domicilio della madre e ivi riconducendola la successiva domenica entro le ore 21.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni futuri di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della volontà di volta in volta espressa anche dalla bambina, oltre che degli impegni lavorativi.
DISPONE che per le festività natalizie e pasquali si applichi il principio dell'alternanza dal quale deriva, vista l'età della figlia, che questa trascorra con l'uno o l'altro genitore i pranzi e le cene delle principali giornate di festa oltre che dai tre ai sette giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche, periodi che saranno decisi di anno in anno dai genitori, anche in conseguenza dell'attività lavorativa del momento.
DISPONE che per le vacanze estive il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il
30 Giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno.
DISPONE che il sig. Parte_2 corrisponda mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di euro 225,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c intestato alla Signora Parte 1 stessa,
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
DISPONE che gli assegni familiari e/o assegno unico, oltre che ogni altra somma e/o emolumento previsto per i figli minori, anche arretrati se non già percepiti, sono di spettanza della Signora e, anche se percepiti dal Signor Parte_2 Parte_1
dovranno da quest'ultimo essere corrisposti alla Signora Parte 1
si impegna sin da ora alla sottoscrizione diDA ATTO che il Signor Parte_2 qualsivoglia richiesta e/o documento necessario a tale finalità e che le detrazioni fiscali per la
figlia saranno percepite e godute al 100% dal Signor Parte 2
rimborsi alla Signora Parte 1 il 50% DISPONE che il Signor Parte_2
di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia _1, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
DÀ ATTO che i ricorrenti hanno riconosciuto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
DÀ ATTO che invece è necessario preventivo accordo per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
Sportivo-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia della minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e che si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, oltre che dei nonni, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro o dei parenti alla presenza della minore.
DÀ ATTO che in caso di nuove relazioni more uxorio e/o convivenze ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono “operativo", cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore e la figlia potrà telefonare e mantenere un contatto telefonico con entrambi i genitori in qualsiasi momento, specie in caso di trasferimento oltre 20 km dall'attuale residenza.
DA ATTO che i Signori Parte 1 e Parte 2 convengono di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale tra di loro esistente.
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo a che siano rilasciati il documento di identità e il passaporto della figlia i quali, una volta emessi, saranno conservati dalla madre che ne rilascerà, assieme alla tessera sanitaria ed al libretto pediatrico, una copia al padre.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 17.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi