Ordinanza cautelare 10 dicembre 2010
Decreto decisorio 25 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 25/08/2021, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 01370/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Isola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli, Anna Domenichelli, Francesco Avino, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, Giulio Gidoni, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
della prescrizione relativa alla limitazione della capienza imposta al pubblico esercizio di cui è proprietaria la società ricorrente in Via Ospedale 5-7-11 di Mestre con il certificato di agibilità in data 16.12.2009 prot. n. 2009/526295, rilasciato in data 18.12.2009, nonchè del parere 02.12.2009 p.g. 505979 della Direzione Comunale Ambiente e Sicurezza del Territorio;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 17.11.2010:
della relazione 26/11/2009 prot. n. 499312 dell'arch. E. Bezzi, addetto al Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio del Comune di Venezia, contenente la motivazione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 81 cod. proc. amm. e 2 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 luglio 2010;
Considerato che il ricorso fissato all’Udienza Pubblica del 24 giugno 2020 è stato Cancellato dal Ruolo
Considerato che nel termine annuale previsto ai sensi dell’art. 71 comma 1 del c.p.a. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 24 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO