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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2231/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 19/11/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guastamacchia Annamaria, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Terlizzi al viale Roma n. 26, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. De Nicolo Antonio, giusta procura in atti Controparte_1 presso il cui studio, sito in Terlizzi al viale Roma n. 13, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Terlizzi il 25.6.1986 con rito concordatario (atto n. 61 parte II serie A anno 1986) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 7.12.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Terlizzi il 25.6.1986, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 61 parte II serie A anno 1986).
Così deciso in Trani, il 13.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 19/11/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guastamacchia Annamaria, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Terlizzi al viale Roma n. 26, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. De Nicolo Antonio, giusta procura in atti Controparte_1 presso il cui studio, sito in Terlizzi al viale Roma n. 13, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Terlizzi il 25.6.1986 con rito concordatario (atto n. 61 parte II serie A anno 1986) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 7.12.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Terlizzi il 25.6.1986, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 61 parte II serie A anno 1986).
Così deciso in Trani, il 13.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore