Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Decreto cautelare 14 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03051/2026REG.PROV.COLL.
N. 08710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8710 del 2025, proposto da
RC De AR AN, CA AL, BE EL, DA AN, LL CI, CA OF, RI AS, TO AR, IA RO TT e AL LI, rappresentati e difesi dall'avvocato TO Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RE IC, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17674 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac Autorità Nazionale Anticorruzione;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. NA AD;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato Galletti e dell'avvocato dello Stato Santini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori RC De AR AN, CA AL, BE EL, DA AN, LL CI, CA OF, RI AS, TO AR, IA RO TT e AL LI, dipendenti dell’ANAC inquadrati nella carriera direttiva con la qualifica di funzionario, hanno impugnato: il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale nella qualifica di dirigente in prova nel ruolo della carriera direttiva al livello 0 della scala stipendiale dei dirigenti ANAC per il profilo giuridico amministrativo pubblicato in data 16 settembre 2024; la decisione del Consiglio ANAC assunta nell’adunanza del 24 luglio 2024, pubblicata in data 24 ottobre 2024, recante l’approvazione della proposta riservata avente ad oggetto “ Riorganizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – sintesi osservazioni formulate – proposte di accoglimento o rigetto (Verbale n. 25, p. 48, ad. 17 luglio 2024) (Presidente) ” con la quale è stata prevista la riduzione degli uffici dirigenziali da n. 36 a n. 29 in asserito contrasto con le previsioni della dotazione organica come da ultimo definita con delibera del Consiglio n. 478 del 20 luglio 2023; la decisione del Consiglio ANAC assunta nell’adunanza del 24 luglio 2024, pubblicata in data 22 ottobre 2024, avente ad oggetto “ Indizione due procedure concorsuali per la copertura delle vacanze di personale nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, profilo amministrativo generale e con specifica esperienza nella gestione del personale, nel controllo di gestione e nella gestione dei processi organizzativi (Verbale n. 25, p. 59, ad. 17 luglio 2024) (Presidente) ” con la quale è stato approvato il bando di concorso.
Gli stessi hanno, altresì, formulato domanda di condanna di ANAC al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 17674 del 2025, appellata dai suddetti dipendenti ANAC per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando nella parte in cui non è stato ritenuto fondato il primo motivo di ricorso recante: l’incompetenza e la violazione del PTPCT 2024/2026 ANAC per aver redatto ed approvato il bando di concorso del 16 settembre 2024 che non è stato predisposto dal competente Ufficio Risorse Umane, formazione e trattamento economico e dal relativo Dirigente; la violazione dell’art. 25, comma 3, lett. c) , e 24, comma 2, del Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento ANAC; l’incompetenza funzionale del Segretario Generale in favore di quella del Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, formazione e trattamento economico, l’eccesso di potere per l’insufficiente attività istruttoria e per l’inversione procedimentale;
II) error in iudicando nella parte in cui non sono stati ritenuti fondati il secondo e il quinto motivo recanti: l’eccesso di potere per sviamento e per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 4, commi 2 e 3, e 28 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC; l’eccesso di potere per sviamento e per violazione dei precetti di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.; l’eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
III) error in iudicando nella parte in cui non è stato accolto il terzo motivo di ricorso recante: la violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per motivazione insufficiente, inadeguata e apodittica; l’eccesso di potere per insufficiente istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e perplessità amministrativa.
Si è costituita ANAC per resistere all’appello.
Successivamente, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza del 26 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dai signori RC De AR IN, CA AL, BE EL, DA AN, LL CI, CA OF, RI AS, NT AR, IA RO TT, AL LI per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 17674 del 2025, che ha respinto il loro ricorso proposto per l’annullamento degli atti della procedura concorsuale indetta dall’ANAC per l’assunzione di n. 4 dirigenti a tempo pieno e indeterminato.
Deve premettersi che il 16 settembre 2024 l’ANAC pubblicava sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale e sul portale INPA un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale nella qualifica di dirigente in prova nel ruolo della carriera direttiva al livello 0 della scala stipendiale dei dirigenti Anac per il profilo giuridico amministrativo.
L’art. 2, comma 1, lett. a) , del presente bando stabiliva che: “ 1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio, dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario in Giurisprudenza o in Scienze politiche ovvero Laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento universitario (D.M. 509/1999 – D.M. 270/2004) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/7/2009 pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7/10/2009 ”.
I ricorrenti, tutti dipendenti ANAC inquadrati con la qualifica di funzionari e potenziali candidati a ricoprire la qualifica di dirigente, chiedevano in primo grado l’annullamento degli atti di gara e di quelli ad essa prodromici deducendo la lesione del proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva, non essendo essi muniti del requisito di ammissione consistente nel possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche.
In particolare, impugnavano in primo grado: il bando di concorso; la decisione del Consiglio ANAC assunta nell’adunanza del 24 luglio 2024, recante l’approvazione della proposta avente ad oggetto “ Riorganizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – sintesi osservazioni formulate – proposte di accoglimento o rigetto (Verbale n. 25, p. 48, ad. 17 luglio 2024) (Presidente) ”; la decisione del Consiglio ANAC assunta nell’adunanza del 24 luglio 2024, avente ad oggetto “ Indizione due procedure concorsuali per la copertura delle vacanze di personale nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, profilo amministrativo generale e con specifica esperienza nella gestione del personale, nel controllo di gestione e nella gestione dei processi organizzativi (Verbale n. 25, p. 59, ad. 17 luglio 2024) (Presidente) ”; ogni ulteriore atto e provvedimento connesso o collegato.
Giova anzitutto premettere l’ iter che ha condotto all’indizione della procedura di specie e alla pubblicazione del bando oggetto di censura.
Preliminarmente all’avvio della presente procedura di reclutamento, l’ANAC adottava il Piano Triennale dei Fabbisogni dell’Autorità per il triennio 2023-2025, approvato con delibera n. 171 del 19 aprile 2023 quale “ strumento di programmazione strategica per la definizione dei bisogni assunzionali di ANAC in relazione agli obiettivi definiti dal ciclo delle performance ”. Con esso, considerata la necessità di avviare tempestivamente una procedura di reclutamento per il conferimento di incarichi dirigenziali, l’Autorità deliberava di dare mandato al Segretario Generale al fine di avviare gli adempimenti necessari.
Pertanto, con delibera n. 307 del 13 giugno 2023 l’ANAC disponeva l’avvio della procedura e, nello specifico, deliberava:
“ - di dare avvio alla procedura concorsuale per il reclutamento mediante concorso pubblico, per titoli ed esami di 2 unità di personale di ruolo dell’Autorità da assumere con contratto a tempo indeterminato nella carriera direttiva – qualifica di dirigente – livello retributivo zero;
- di riservare il 30% dei posti messi a concorso al personale interno, con il minimo di uno;
- di dare mandato al Segretario Generale, in esecuzione della presente delibera, di porre in essere tutti gli adempimenti connessi ”.
Nella successiva adunanza del 26 luglio 2023, il Consiglio approvava poi una bozza del bando di concorso che, quanto ai requisiti di accesso, all’art. 2 disponeva che: “ 1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio, dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento ”.
L’11 settembre 2023, 26 dipendenti ANAC, appartenenti alla carriera direttiva con la qualifica di funzionari, facevano pervenire al Presidente e ai Consiglieri dell’Autorità una richiesta di differimento dell’avvio della procedura al fine di consentire loro di maturare l’anzianità necessaria per partecipare.
Per tale ragione, nell’adunanza del 13 settembre 2023, anche “ considerata l’esigenza di completare il procedimento di riorganizzazione interna dell’ANAC conseguente all’entrata in vigore della normativa sul Whistlebowing nonché del nuovo Codice sui contratti pubblici ed alla luce dei primi mesi di operatività di tali atti normativi ”, l’Autorità deliberava di rinviare la pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione dei dirigenti.
Tuttavia, rilevata l’esigenza di provvedere tempestivamente alla copertura dei relativi incarichi, con delibera n. 480 del 13 settembre 2023 procedeva allo scorrimento dell’elenco dei dirigenti risultati idonei nella procedura di mobilità volontaria esterna indetta nel 2021 dall’Autorità per la copertura di un posto da dirigente amministrativo di II fascia presso l’Ufficio Gare e Logistica.
Successivamente, nell’adunanza del 24 luglio 2024 il Consiglio decideva di dar seguito alla predetta procedura concorsuale, approvando a tal fine il relativo bando di concorso che, per quanto di interesse, riportava le seguenti modifiche e precisazioni:
“ a) precisazione che il bando è riferito al profilo di “dirigente giuridico-amministrativo”
b) specificazione che i posti messi a concorso sono 4
(…)
d) previsione, come requisito di ammissione, del possesso di laurea in giurisprudenza o di laurea in scienze politiche ed equipollenti, in piena e specifica coerenza con il profilo sopra indicato, così da ridurre il rischio di contenziosi al riguardo (…) ”.
In virtù di tali revisioni, i ricorrenti hanno censurato gli atti concorsuali dinanzi al Tar Lazio, chiedendone l’annullamento. In sintesi, i ricorrenti hanno dedotto che: il bando di concorso fosse viziato per essere stato redatto da Presidente e Segretario Generale senza la compartecipazione procedimentale ed istruttoria dell’Ufficio Risorse Umane formazione e trattamento economico e, nello specifico, del relativo dirigente, in violazione delle disposizioni del Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità. L’amministrazione, peraltro, nel restringere l’accesso alle posizioni dirigenziali, avrebbe agito con sviamento ed in violazione dei principi di trasparenza e par condicio , in maniera non imparziale ed oggettiva, avendo “piegato” la propria azione e decisione ai desiderata di potenziali candidati concorrenti degli appellanti, peraltro senza offrire una motivazione congrua. Vi sarebbe anche una violazione delle disposizioni del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico dell’ANAC, sia per non esservi stato un aggiornamento del piano delle assunzioni come sollecitato in sede di Consiglio dai consiglieri dissenzienti, sia per non esservi stata una previa pubblicazione di un interpello interno per i posti disponibili al fine di verificare prioritariamente gli Uffici vacanti o per i quali si fosse creata la vacanza.
Così operando, l’ANAC avrebbe violato il principio di progressione della carriera tra funzionari e dirigenti, impedendo la valorizzazione delle specifiche professionalità all’interno dell’organizzazione amministrativa.
Il Tar Lazio, con la sentenza oggetto del presente appello, ha respinto il ricorso e ha confermato il corretto operato dell’Autorità. Quanto al primo motivo, afferente la presunta esclusione dall’istruttoria del dirigente titolare dell’Ufficio Risorse Umane, il giudice di prime cure non ha rinvenuto alcuna violazione del Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, ritenendo invece radicata in capo al Segretario Generale “ la titolarità del potere di tradurre le decisioni dell’organo di indirizzo politico-amministrativo (il Consiglio) in materia di reclutamento in atti di gestione amministrativa ”, spettando a quest’ultimo una “ competenza generale all’avvio e alla finalizzazione dell’attività amministrativa dell’Autorità (ivi inclusa quella propedeutica al reclutamento della dirigenza) ” (cfr. sentenza appellata).
Con riferimento allo sviamento di potere asseritamente posto in essere dall’Autorità, il Tar ha ritenuto non sufficientemente provata la divergenza tra gli atti in questione e la loro tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti semplici supposizioni o indizi a dimostrare l’illegittima finalità perseguita in concreto dall’amministrazione. Ed invero, per il giudice di primo grado non sussisterebbe alcun nesso eziologico tra il pregiudizio subito dai ricorrenti e la richiesta di differimento del concorso da parte di altri dipendenti dell’Autorità, traendo il primo origine dalla diversa valutazione sulle professionalità ricercate.
Infine, il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta dell’Autorità in merito ai profili professionali occorrenti all’amministrazione, operata a favore dei soli candidati in possesso di lauree giuridiche, in quanto afferente all’area di macro-organizzazione della stessa, consistente nel “ potere di stabilire «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici» ai sensi dell’art. 2, c. 1, d.lgs. 165/2001, perché diretta a definire la fisionomia delle strutture organizzative e, quindi, a ben vedere, il modo di essere dell’organizzazione, che è «…astratta prefigurazione dell’azione. In senso statico è la struttura di cui dispone il soggetto investito di compiti amministrativi, preordinati al soddisfacimento dell’interesse generale. In senso dinamico è attività di predisposizione della struttura all’esercizio di questi compiti e di indirizzo dell’azione amministrativa verso il raggiungimento dei fini» (Cons. Stato, Comm.sp., parere 14 settembre 2016, n. 1920) ” (cfr. sentenza appellata).
Il potere in parola rientrerebbe, invero, nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione, richiedendosi come unico limite la coerenza tra i requisiti di accesso richiesti e la posizione lavorativa da ricoprire, tuttavia rispettato nel caso di specie, “ potendosi apprezzare un’indiscutibile affinità tra le competenze di questi uffici e la categoria professionale ricercata ”. Ed invero, “ La scelta dell’A.n.a.c. muove, innanzitutto, dall’idea che il reclutamento di dirigenti che hanno maggiore familiarità con l’applicazione e l’interpretazione dei testi normativi ovvero con l’analisi delle interazioni tra fenomeni politici, sociali e giuridici (nel caso dei laureati in scienze politiche) possa ridurre «il rischio di contenziosi» (verbale dell’adunanza del 24 luglio 2024, pag. 20), soprattutto a seguito del radicale mutamento del quadro normativo in materia di contratti pubblici operato dal d.lgs. 36/2023 (esplicitamente richiamato quale motivo del differimento della pubblicazione del bando nel verbale dell’adunanza del 13 settembre 2023) ” (cfr. sentenza appellata).
Peraltro, secondo il giudice di prime cure, detta scelta sarebbe giustificata dalla possibilità di riequilibrare la composizione del quadro dirigenziale dell’Autorità, prevalendo allo stato dirigenti con estrazione tecnica, non essendo, dunque, irragionevole e tale da consentire un sindacato giurisdizionale sul punto.
I ricorrenti hanno pertanto appellato la sentenza, riproponendo sostanzialmente le censure di merito del primo grado.
Nello specifico, con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza per non avere il giudice di prime cure ritenuto sussistente il vizio di incompetenza del Segretario Generale, che avrebbe unilateralmente redatto il bando di concorso senza la compartecipazione procedimentale ed istruttoria del dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, formazione e trattamento economico, in asserita violazione degli artt. 24 e 25 del Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento ANAC. Per gli appellanti, invero, l’apporto del dirigente sarebbe stato solo apparente e simbolico, avendo quest’ultimo meramente preso atto e/o formalmente ratificato atti già compiuti, senza realmente incidere sulle decisioni adottate.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto lo sviamento di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, nonché la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. In particolare, l’ANAC avrebbe agito in maniera non imparziale ed oggettiva, in quanto l’azione amministrativa sarebbe stata volta ad assecondare i desiderata privati dei funzionari interni che non avevano ancora maturato il requisito di esperienza professionale necessario, approvando un nuovo bando di concorso ad hoc e modificando “in corsa” sia il numero di posti messi a concorso (da cinque a quattro), sia i requisiti di accesso alla procedura (prevedendo un’unica specifica classe di laurea).
In questo modo, l’Autorità avrebbe leso i principi di buona fede e correttezza nei confronti dei propri dipendenti, in quanto avrebbe materialmente impedito agli appellanti di partecipare alla procedura, perpetrando a danno di questi ultimi un’evidente e manifesta ingiustizia e vanificando l’affidamento che questi avrebbero riposto nella procedura concorsuale sulla base della bozza del bando approvato dal Consiglio prima della modifica oggetto di lite. Si sarebbe così verificata un’inversione procedimentale, in quanto l’Autorità avrebbe reso possibile la partecipazione dei funzionari originariamente esclusi per carenza dei requisiti e, al contrario, avrebbe escluso dalla possibilità di partecipare al concorso una parte di coloro che possedevano i requisiti previsti dal bando originariamente approvato.
Infine, con l’ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver ritenuto sufficiente la motivazione addotta a sostegno della modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura. Per gli appellanti, l’amministrazione avrebbe dovuto illustrare le specifiche ragioni per le quali la scelta di individuare due sole classi di laurea sarebbe maggiormente idonea a garantire funzionalità e competenza nel ricoprire l’ufficio richiesto. Peraltro, avendo riguardo al fatto che i compiti degli uffici sarebbero momentaneamente retti ad interim da dirigenti aventi per lo più competenze tecniche. Le delibere consiliari recanti il contenuto del bando, invero, sarebbero per gli appellanti idonee ad ingenerare un affidamento legittimo in capo ad essi, in quanto atti dotati di stabilità e pienamente efficaci.
Gli appellanti hanno formulato, altresì, istanza risarcitoria basata sulla pretermissione delle chances di accedere alla qualifica dirigenziale, stante l’impossibilità giuridica e materiale di partecipare alla procedura in parola, unilateralmente decisa dall’Autorità tramite la previsione, tra i requisiti partecipativi, di due soli titoli di studio.
Al contrario, per ANAC tutte le censure si appalesano infondate. Ed invero, alla luce del suddetto Regolamento ANAC, rientrerebbe nell’alveo della competenza del Segretario Generale il potere di adottare ogni atto e provvedimento di gestione e di organizzazione, che riguardi l’attività dell’Autorità da un punto di vista tecnico, finanziario e amministrativo con diretto impegno di spesa. Quanto al vizio di eccesso di potere, gli appellanti non avrebbero sufficientemente dimostrato la deviazione dell’esercizio dei poteri affidati all’Autorità dalla propria causa tipica, fornendo mere supposizioni ed indizi dai quali non si desumerebbe affatto l’illegittimità dell’azione amministrativa. La decisione sottesa alla procedura concorsuale oggetto di impugnazione, invero, discenderebbe dalla necessità di una riorganizzazione degli uffici dell’Autorità finalizzata ad assicurare un migliore coordinamento delle attività dei medesimi uffici dirigenziali e un risparmio di spesa. Quanto alla sospensione del precedente concorso e alla decisione di bandire una nuova procedura, non vi sarebbe alcun intento “ritorsivo” nei confronti degli odierni appellanti, bensì la volontà di procedere al reclutamento di personale nella carriera direttiva a seguito dell’esigenza di completare il procedimento di riorganizzazione interna all’ANAC conseguente all’entrata in vigore della normativa sul Whistleblowing nonché del nuovo Codice sui contratti pubblici, alla luce dei primi mesi di operatività di tali atti normativi. Infine, con riferimento ai titoli da possedere ai fini della partecipazione alla procedura, ANAC ha evidenziato l’ampia discrezionalità nell’individuare i titoli di accesso al concorso di cui godeva l’Autorità, conformemente ai principi elaborati dalla pacifica giurisprudenza amministrativa.
L’appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo, concernente la presunta incompetenza del Segretario Generale nonché l’omessa partecipazione dell’Ufficio Risorse Umane nella predisposizione del bando di concorso, da cui discenderebbe la violazione degli artt. 24 e 25 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, il Collegio condivide l’interpretazione fornita dal giudice di prime cure nel senso di una complessiva competenza del Segretario Generale in merito alle attività in questione.
Per espressa previsione dell’art. 16 del predetto regolamento, invero:
“ 1. Il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni di vertice dell’amministrazione, coordina tutte le strutture dell’Autorità, garantisce l’attuazione dell’indirizzo e la gestione amministrativa. È responsabile della efficienza gestionale delle articolazioni organizzative dell’Autorità e ne risponde al Consiglio.
(…)
3. In particolare, il Segretario Generale
a) dirige e coordina l’attività degli uffici dell’Autorità;
b) adotta, su indirizzo del Presidente e del Consiglio, gli atti di amministrazione e gestione necessari ad attuare le decisioni del Consiglio;
c) adotta gli atti di organizzazione, in attuazione del presente regolamento sull’organizzazione degli uffici e degli indirizzi del Consiglio dell’Autorità;
d) cura le relazioni sindacali;
e) predispone i piani di organizzazione, nonché cura gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo dell’Autorità;
f) assicura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio ”.
Peraltro, con specifico riferimento al reclutamento di figure dirigenziali, l’art. 24 dello stesso regolamento, al par. 2, dispone che: “ Gli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione sono conferiti dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, sulla scorta di una valutazione dell’attività di servizio svolta e tenuto conto anche dei rapporti valutativi annuali. (…) ”, mentre l’art. 25, in merito alle funzioni affidate ai dirigenti, prevede che: “ 1. I Dirigenti: a. dirigono, coordinano e controllano l’attività degli Uffici che da essi dipendono e dei funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi o dell’istruttoria, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; […] c. coadiuvano il Presidente ed il Segretario Generale per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; d. esercitano le funzioni delegate dal Segretario Generale; (…) ”.
L’art. 26, par. 1, afferma inoltre che: “ Gli incarichi di cui al presente articolo e l’assegnazione agli Uffici ed alle altre funzioni dell’Autorità sono disposti con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, fermi restando i requisiti previsti dalle norme per l’accesso ai concorsi per la relativa qualifica. Con la medesima delibera viene stabilita la durata dell’incarico (…) ”.
Alla luce delle suddette disposizioni, come correttamente rilevato dal Tar, risulta, dunque, confermata l’attribuzione al Segretario Generale di una competenza complessiva sull’avvio e sulla conclusione dell’attività amministrativa dell’Autorità, inclusa quella propedeutica al reclutamento della dirigenza.
Sul punto si condividono, dunque, le statuizioni della sentenza impugnata, secondo cui: “ la titolarità del potere di tradurre le decisioni dell’organo di indirizzo politico-amministrativo (il Consiglio) in materia di reclutamento in atti di gestione amministrativa è, (…) radicata in capo al Segretario generale ‒ come ricorda la difesa erariale‒ dagli artt. 2, 16 e 17 del regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Autorità, secondo cui:
- «Al Segretario Generale, coadiuvato dai dirigenti, spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane» (art. 2, c. 4);
- il Segretario generale «adotta, su indirizzo del Presidente e del Consiglio, gli atti di amministrazione e gestione necessari ad attuare le decisioni del Consiglio» (art. 16, c. 3, lett. b);
- «Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario Generale può avvalersi del supporto di dirigenti di I e di II fascia» (art. 17, c. 1) ” (cfr. sentenza appellata).
Rientrava, pertanto, nell’alveo della competenza del Segretario Generale il potere di adottare atti o provvedimenti di gestione e organizzazione dell’attività dell’ANAC da un punto di vista tecnico, finanziario e amministrativo.
Peraltro, dal verbale dell’adunanza del Consiglio del 24 luglio 2024 emerge con chiarezza che lo stesso Consiglio avrebbe debitamente tenuto in considerazione l’orientamento espresso dall’Ufficio Risorse Umane e Formazione (pag. 20 del verbale), così concretizzando quella collaborazione richiesta dal quadro regolamentare di riferimento (cfr. art. 25 del regolamento).
La prima doglianza si rivela, dunque, infondata.
Quanto al presunto sviamento di potere posto in essere da ANAC, oggetto del secondo motivo di gravame, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di primo grado, gli odierni appellanti hanno omesso di dimostrare a sufficienza una deviazione dell’azione amministrativa di specie rispetto ai propri poteri tipici. Ed invero: “ Secondo la giurisprudenza amministrativa «lo sviamento consiste nell’effettiva e comprovata divergenza tra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dalla norma attributiva del potere, e dunque, in particolare, allorquando l’atto posto in essere sia determinato da un interesse diverso da quello pubblico » (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2025, n. 4030) ” (cfr. sentenza appellata).
Dalla documentazione versata in atti, al contrario, risultano ampiamente illustrate le ragioni che hanno condotto l’Autorità a procedere nel senso di bandire un concorso per una più specifica, e dunque ristretta, categoria professionale, qual è quella di dirigente “giuridico-amministrativo”. Ed invero, all’atto della modifica, contenuta nel verbale dell’adunanza del Consiglio del 24 luglio 2024, si specifica la previsione, come requisito di ammissione, del possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche “ in piena e specifica coerenza con il profilo sopra indicato, così da ridurre il rischio di contenziosi al riguardo ” (pag. 20, lett. d ). Rischio, quest’ultimo, già concretizzatosi in pendenza di precedenti concorsi e che, come evidenziato da ANAC nella memoria del 12 gennaio 2025, avrebbe determinato la necessità di conferire un taglio specifico alla presente procedura di reclutamento. Nella sentenza di questa sezione n. 3543 del 2017, difatti, si legge che: “ La Sezione ritiene, al contrario, che l’esplicita destinazione della procedura concorsuale alla selezione non di dirigenti tout court (senza ulteriore specificazione di profilo), ma di dirigenti con uno specifico “profilo giuridico”, implicasse, in maniera inequivoca, la sussistenza della formazione giuridica come indispensabile requisito di partecipazione.
Ogni diversa interpretazione della lex specialis sarebbe irragionevole, non potendosi ammettere che una posizione dirigenziale che lo stesso bando esplicitamente qualifica in termini di “profilo giuridico”, possa poi essere ricoperta anche da chi non ha alcuna formazione giuridica. Non potendosi ammettere, in altri termini, alla luce del fondamentale canone interpretativo di adeguatezza, buon andamento e logicità, che un ufficio dirigenziale caratterizzato da competenze specifiche in materia giuridica, possa essere ricoperto anche da chi non ha alcun tipo di pregressa formazione giuridica ”.
Difatti, la stessa ANAC, nel documento predisposto dall’Ufficio Affari legali e contenzioso, indirizzato all’Ufficio Risorse Umane e Formazione ed avente ad oggetto il “ Riscontro mail del 10.07.2024: predisposizione bandi di concorso per dirigente ”, ha evidenziato la necessità “ di evitare nuovi profili di contenzioso sui bandi di concorso di ANAC in fase di predisposizione ”. Ne discenderebbe la modifica in senso restrittivo dei requisiti di partecipazione alla procedura anche al fine di conformarsi ai principi espressi in tale decisione. Lo stesso documento, peraltro, ha messo in luce la ratio della ricerca di una più specifica categoria professionale e del conseguente restringimento dei requisiti richiesti, ossia “ evitare, da un lato, una estrema genericità del bando di concorso al punto da rendere incerta alla platea dei concorrenti quale esattamente sia l’esigenza di organico dell’Autorità rispetto al concorso indetto […] . E, dall’altro lato, il suggerimento vale a scongiurare una promiscuità tale che alla fine potrebbe vedere tra i concorrenti una sovrabbondanza di titoli di studio, per esempio tecnici, rispetto ai diversi titoli più consoni al profilo di dirigente amministrativo (ad esempio diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ecc.) che, (…) pare quelle effettivamente ricercato ”.
Non sussisterebbe, dunque, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “ alcun nesso eziologico tra il pregiudizio subito dai ricorrenti e la richiesta di differimento del concorso dell’11 settembre 2023, traendo il primo origine dalla diversa valutazione sulle professionalità ricercate, sulla quale la seconda non ha avuto – almeno sulla base delle evidenze disponibili – alcun effetto ” (cfr. sentenza appellata).
Anche il secondo motivo deve essere dunque respinto.
Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno dedotto il deficit di motivazione inficiante le determinazioni dell’Autorità rispetto al restringimento dei requisiti di partecipazione alla procedura in parola.
Quanto alla motivazione asseritamente carente, si ribadiscono anzitutto le considerazioni suesposte in merito alle ragioni che hanno condotto l’Autorità ad operare nel senso di un restringimento dei titoli di studio richiesti. Risulta conforme al vero, inoltre, che: “ La scelta a monte dei profili professionali, anche dirigenziali, occorrenti all’amministrazione per ottimizzare l’efficienza degli apparati burocratici chiamati a svolgere le attività gestionali funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali – effettuata dall’A.n.a.c. con la decisione del Consiglio del 24 luglio 2024 – ricade, invece, nell’area della macro-organizzazione, cioè nel potere di stabilire «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici» ai sensi dell’art. 2, c. 1, d.lgs. 165/2001, perché diretta a definire la fisionomia delle strutture organizzative e, quindi, a ben vedere, il modo di essere dell’organizzazione, (…) ” (cfr. sentenza appellata).
La decisione in parola, infatti, ricade indubbiamente nella sfera di discrezionalità propria dell’amministrazione, investendo per l’appunto l’individuazione dei profili professionali necessari all’amministrazione, che giustificano l’indizione della procedura.
“ In generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce "in capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire." (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098) ” (cfr. Cons. Stato, VI, 14 ottobre 2019, n. 6972).
Peraltro, “ Va ribadito come, in linea di principio, la predeterminazione, da parte dell’Ente, dei requisiti di ammissione alle procedure competitive incontri il limite della ragionevolezza e proporzionalità, da valutare con specifico riferimento all’oggetto della procedura medesima ed alle sue caratteristiche, in modo da restringere non oltre lo stretto indispensabile il numero dei potenziali concorrenti.
I requisiti di partecipazione così definiti – se del caso anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, non devono quindi essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati ed illogici ” (Cons. Stato, V, 21 giugno 2022, n. 5095).
Tuttavia, nel caso in parola, non si riscontrano i caratteri di illogicità o irragionevolezza che consentirebbero l’ingresso del giudice amministrativo nelle determinazioni afferenti tale sfera di discrezionalità riservata all’Autorità, potendosi difatti riscontrarsi un’effettiva affinità tra le competenze richieste dal bando in parola e la categoria professionale ricercata tramite la procedura di specie. Ed invero, “ non appare affetta da irragionevolezza la scelta riferita in via esclusiva al diploma di laurea in giurisprudenza (…), considerato che la stessa risulta la più aderente alle problematiche ed alle complesse materie di ordine giuridico amministrativo da trattare da parte dei dirigenti ” (cfr. Cons. Stato, VI, 14 ottobre 2019, n. 6972). Come rilevato dal giudice di prime cure, “ La scelta dell’A.n.a.c. muove, innanzitutto, dall’idea che il reclutamento di dirigenti che hanno maggiore familiarità con l’applicazione e l’interpretazione dei testi normativi ovvero con l’analisi delle interazioni tra fenomeni politici, sociali giuridici (nel caso dei laureati in scienze politiche) possa ridurre «il rischio di contenziosi» (verbale dell’adunanza del 24 luglio 2024, pag. 20), soprattutto a seguito del radicale mutamento del quadro normativo in materia di contratti pubblici operato dal d.lgs. 36/2023 (esplicitamente richiamato quale motivo del differimento della pubblicazione del bando nel verbale dell’adunanza del 13 settembre 2023) ” (cfr. sentenza appellata).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non potrebbe dirsi formato alcun affidamento sulla partecipazione alla procedura in questione, basandosi quest’ultimo su di un atto non ancora pubblicato (ossia la bozza del bando originariamente approvata dal Consiglio) e, dunque, ancora meramente interno al procedimento posto in essere dall’Autorità. Rientra, invero, nella sfera di azione dell’amministrazione la possibilità di modificare il bando sino al momento della sua pubblicazione, dovendo, se del caso, il sindacato del giudice amministrativo appuntarsi sull’atto effettivamente pubblicato, l’unico sul quale, dunque, potrebbe ingenerarsi l’affidamento del privato. Atto che, tuttavia, nel caso di specie, non presenta i caratteri di irrazionalità o irragionevolezza che consentirebbero un sindacato intrusivo sul punto.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA NN CO LO, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
NA AD, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AD | PA NN CO LO |
IL SEGRETARIO