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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato, ai sensi dell'art. 43 r.d. 1611/1933, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania opponente
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Concetta Trovato e dall' Avv. Carlo Pietropaolo in forza di procura allegata in atti opposta
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 15.02.2021 l Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2021, emesso
[...]
pagina 1 di 5 da questo Tribunale in data 04.01.2021, notificato in data 13.01.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , in solido con Controparte_1 CP_2
della somma di € 26.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della
[...] procedura, quale residuo debito derivante dal contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio e del TFR, n. 85/2010/8875, in virtù del quale si Controparte_2 era obbligato a restituire alla suddetta , la complessiva somma di € Controparte_1
54.360,00 in n. 120 rate mensili di € 453,00 a partire dal mese di luglio 2010 e sino al mese di giugno 2020, mediante altrettante trattenute mensili di pari importo, da effettuarsi a cura dell' datore di lavoro, debitore ceduto. Pt_1
L'opponente invocava l'applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 180/50, in virtù del quale “Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto”.
Nel merito chiedeva l'accertamento negativo del proprio debito, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione e chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In data
23.02.2022 depositava verbale negativo di mediazione.
Con ordinanza del 5.9.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
All'udienza del 03.04.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.9.2024.
A detta udienza – sostituita dal deposito di note – la prima tenuta dallo scrivente Giudice, al quale il giudizio era stato riassegnato, sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando il termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 2 di 5 RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta privo di pregio il richiamo all'art 43 del DPR n. 180/50.
Deve evidenziarsi che il comma 1 dell'art. 31 del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169, ha inserito l'art. 6 bis nel citato d.P.R. n. 180/50, in virtù del quale “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all' articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Ebbene, con la richiesta di finanziamento e cessione del quinto dello stipendio il lavoratore
(cedente) trasferisce il proprio credito alla retribuzione all'intermediario (cessionario) verso il quale il debitore ceduto (il datore di lavoro) è tenuto ad eseguire la prestazione.
Nel caso di specie all'epoca dipendente in servizio presso l' Controparte_2 [...] di ha stipulato il contratto di Parte_1 Pt_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del TFR n. 85/2010/8875, in virtù del quale ha ottenuto la somma di € 34.594,41 – di cui € 6.982,16 a lui direttamente erogati mediante assegni circolari in atti e € 27.612,25 utilizzati per estinguere un precedente finanziamento - e si è obbligato a restituire la complessiva somma di € 54.360,00 in n. 120 rate mensili di € 453,00 a partire dal mese di luglio 2010 e sino al mese di giugno 2020, mediante trattenute mensili di pari importo e scadenza, da effettuarsi a cura dell'ente opponente. A tal fine, l'Ente, su richiesta dello , ha rilasciato, in data 8.06.2010, un certificato di CP_2 stipendio per dipendenti pubblici e privati riportante la retribuzione annua lorda percepita dal dipendente, il TFR a quella data maturato e disponibile, pari a € 26.000,00, nonché la specifica
V Parte_1
NEOS, con scadenza nel 2015, per una trattenuta mensile di € 496,00; cessione del quinto a favore di per un numero di 78 quote mensili di € 470,00; prestito con CP_3 CP_3 per un numero di 78 quote mensili di € 200,00 ciascuna con scadenza nel 2016. In data
[...]
pagina 3 di 5 22.06.2010 l'Ente ha confermato all'opposta il proprio obbligo di versamento mensile della quota dello stipendio di € 453,00, sino alla completa estinzione del debito per la complessiva somma di € 54.360,00 e ha rilasciato il relativo atto di benestare, con il quale si è impegnato a versare, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, sino alla concorrenza del credito residuo, il TFR a quella data maturato dallo , quale risultante dal certificato CP_2 di stipendio.
Come chiarito, lo ha utilizzato la somma di € 27.612,25 per estinguere la CP_2 precedente cessione intercorsa con NEOS. Pertanto, in capo al datore di lavoro è rimasto l'obbligo di accantonare e successivamente versare le somme relative alla cessione del quinto intercorsa con ECLA (poi e di rimborsare la delegazione di pagamento e il CP_1 finanziamento erogati da CP_3
L'Ente ha assunto l'obbligo di versare all'istituito mutuante il TFR del suo ex dipendente, anche per l'intero importo accantonato, se necessario, rappresentando, esso, una forma di garanzia. Invero, il contratto di prestito n. 85/2010/8875 ha previsto l'estensione degli effetti della cessione sul TFR fino a concorrenza dell'importo residuo da rimborsare per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del credito. Dunque lo svincolo del
TFR sarebbe potuto avvenire solo dopo il completo rimborso del finanziamento.
Una volta cessato il rapporto di lavoro, l'Ente opponente ne ha dato comunicazione all'istituto mutuante, ottenendo la comunicazione del debito residuo per l'importo pari ad €
27.633,00, ma ha versato allo Spampinato un acconto sul TFR, di importo pari a € 9.000,00, ed il successivo saldo del TFR, di importo pari € 37.137,57, dunque la complessiva somma di €
46.137,57, successivamente all'estinzione anticipata dei due finanziamenti contratti dallo
Spampinato ed ancora in essere con (delegazione di pagamento e CP_3 finanziamento), senza accantonare alcunché per il finanziamento n. 85/2010/8875.
L'opponente, a sostegno della legittimità del suo operato, si è limitato a produrre una comunicazione dello , con la quale questi aveva dichiarato di aver proposto CP_2 all'INPS apposita domanda ex art. 43 d.P.R. n. 180/50, comunicazione inidonea a dimostrare pagina 4 di 5 l'invio della domanda, in quanto priva di riferimento alcuno sul punto (data, numero di protocollo, eventuale risposta dell'INPS).
A questo punto, a fronte di uno specifico obbligo assunto dall'opponente in ordine al versamento del TFR all'opposta, risulta inconducente il richiamo del menzionato art. 43, non avendo, si ribadisce, l'opponente dimostrato la presa in carico della pratica da parte dell'INPS
e l'intervenuto rimborso del finanziamento secondo la diversa modalità indicata.
L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'effettiva sua complessità e all'attività processuale espletata, in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre €
804,00 per la fase di mediazione e € 48,80 a titolo di relativi esborsi, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 1941/2021, vertente tra in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 58/2021, già esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.613,00 per compensi e € 48.80 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo.
Così deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato, ai sensi dell'art. 43 r.d. 1611/1933, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania opponente
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Concetta Trovato e dall' Avv. Carlo Pietropaolo in forza di procura allegata in atti opposta
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 15.02.2021 l Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2021, emesso
[...]
pagina 1 di 5 da questo Tribunale in data 04.01.2021, notificato in data 13.01.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , in solido con Controparte_1 CP_2
della somma di € 26.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della
[...] procedura, quale residuo debito derivante dal contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio e del TFR, n. 85/2010/8875, in virtù del quale si Controparte_2 era obbligato a restituire alla suddetta , la complessiva somma di € Controparte_1
54.360,00 in n. 120 rate mensili di € 453,00 a partire dal mese di luglio 2010 e sino al mese di giugno 2020, mediante altrettante trattenute mensili di pari importo, da effettuarsi a cura dell' datore di lavoro, debitore ceduto. Pt_1
L'opponente invocava l'applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 180/50, in virtù del quale “Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto”.
Nel merito chiedeva l'accertamento negativo del proprio debito, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione e chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In data
23.02.2022 depositava verbale negativo di mediazione.
Con ordinanza del 5.9.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
All'udienza del 03.04.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.9.2024.
A detta udienza – sostituita dal deposito di note – la prima tenuta dallo scrivente Giudice, al quale il giudizio era stato riassegnato, sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando il termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 2 di 5 RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta privo di pregio il richiamo all'art 43 del DPR n. 180/50.
Deve evidenziarsi che il comma 1 dell'art. 31 del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169, ha inserito l'art. 6 bis nel citato d.P.R. n. 180/50, in virtù del quale “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all' articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Ebbene, con la richiesta di finanziamento e cessione del quinto dello stipendio il lavoratore
(cedente) trasferisce il proprio credito alla retribuzione all'intermediario (cessionario) verso il quale il debitore ceduto (il datore di lavoro) è tenuto ad eseguire la prestazione.
Nel caso di specie all'epoca dipendente in servizio presso l' Controparte_2 [...] di ha stipulato il contratto di Parte_1 Pt_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del TFR n. 85/2010/8875, in virtù del quale ha ottenuto la somma di € 34.594,41 – di cui € 6.982,16 a lui direttamente erogati mediante assegni circolari in atti e € 27.612,25 utilizzati per estinguere un precedente finanziamento - e si è obbligato a restituire la complessiva somma di € 54.360,00 in n. 120 rate mensili di € 453,00 a partire dal mese di luglio 2010 e sino al mese di giugno 2020, mediante trattenute mensili di pari importo e scadenza, da effettuarsi a cura dell'ente opponente. A tal fine, l'Ente, su richiesta dello , ha rilasciato, in data 8.06.2010, un certificato di CP_2 stipendio per dipendenti pubblici e privati riportante la retribuzione annua lorda percepita dal dipendente, il TFR a quella data maturato e disponibile, pari a € 26.000,00, nonché la specifica
V Parte_1
NEOS, con scadenza nel 2015, per una trattenuta mensile di € 496,00; cessione del quinto a favore di per un numero di 78 quote mensili di € 470,00; prestito con CP_3 CP_3 per un numero di 78 quote mensili di € 200,00 ciascuna con scadenza nel 2016. In data
[...]
pagina 3 di 5 22.06.2010 l'Ente ha confermato all'opposta il proprio obbligo di versamento mensile della quota dello stipendio di € 453,00, sino alla completa estinzione del debito per la complessiva somma di € 54.360,00 e ha rilasciato il relativo atto di benestare, con il quale si è impegnato a versare, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, sino alla concorrenza del credito residuo, il TFR a quella data maturato dallo , quale risultante dal certificato CP_2 di stipendio.
Come chiarito, lo ha utilizzato la somma di € 27.612,25 per estinguere la CP_2 precedente cessione intercorsa con NEOS. Pertanto, in capo al datore di lavoro è rimasto l'obbligo di accantonare e successivamente versare le somme relative alla cessione del quinto intercorsa con ECLA (poi e di rimborsare la delegazione di pagamento e il CP_1 finanziamento erogati da CP_3
L'Ente ha assunto l'obbligo di versare all'istituito mutuante il TFR del suo ex dipendente, anche per l'intero importo accantonato, se necessario, rappresentando, esso, una forma di garanzia. Invero, il contratto di prestito n. 85/2010/8875 ha previsto l'estensione degli effetti della cessione sul TFR fino a concorrenza dell'importo residuo da rimborsare per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del credito. Dunque lo svincolo del
TFR sarebbe potuto avvenire solo dopo il completo rimborso del finanziamento.
Una volta cessato il rapporto di lavoro, l'Ente opponente ne ha dato comunicazione all'istituto mutuante, ottenendo la comunicazione del debito residuo per l'importo pari ad €
27.633,00, ma ha versato allo Spampinato un acconto sul TFR, di importo pari a € 9.000,00, ed il successivo saldo del TFR, di importo pari € 37.137,57, dunque la complessiva somma di €
46.137,57, successivamente all'estinzione anticipata dei due finanziamenti contratti dallo
Spampinato ed ancora in essere con (delegazione di pagamento e CP_3 finanziamento), senza accantonare alcunché per il finanziamento n. 85/2010/8875.
L'opponente, a sostegno della legittimità del suo operato, si è limitato a produrre una comunicazione dello , con la quale questi aveva dichiarato di aver proposto CP_2 all'INPS apposita domanda ex art. 43 d.P.R. n. 180/50, comunicazione inidonea a dimostrare pagina 4 di 5 l'invio della domanda, in quanto priva di riferimento alcuno sul punto (data, numero di protocollo, eventuale risposta dell'INPS).
A questo punto, a fronte di uno specifico obbligo assunto dall'opponente in ordine al versamento del TFR all'opposta, risulta inconducente il richiamo del menzionato art. 43, non avendo, si ribadisce, l'opponente dimostrato la presa in carico della pratica da parte dell'INPS
e l'intervenuto rimborso del finanziamento secondo la diversa modalità indicata.
L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'effettiva sua complessità e all'attività processuale espletata, in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre €
804,00 per la fase di mediazione e € 48,80 a titolo di relativi esborsi, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 1941/2021, vertente tra in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 58/2021, già esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.613,00 per compensi e € 48.80 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo.
Così deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo pagina 5 di 5