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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.8873 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi, trattata e decisa all'udienza del 16.9.2025 e promossa da :
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Maci, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrenti-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ettore Bruno, in virtù di procura rilasciata su foglio separato autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, procuratore domiciliatario
-resistente -
Conclusioni : Le parti hanno rassegnato quelle nelle note conclusive scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso notificato dai ricorrenti, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società resistente), sia i verbali di causa, le memorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, il giudice, ritenuto che la stessa poteva essere trattata unitamente al merito, con ordinanza emessa all'udienza del 18.11.2024, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente. Non ammetteva la prova CP_1 contraria richiesta dalla resistente in quanto richiesta “…….con gli stessi testi indicati da parte ricorrente”, non avendo la società resistente indicato testi propri che potessero rispondere a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente, ovvero, con gli stessi testi di parte ricorrente ma con la formulazione di capitoli di prova contrari alle posizioni di parte ricorrente.
Ritiene questo giudice inammissibile e contraddittorio che un teste indicato da una parte e che risponde positivamente su posizioni formulate da questa parte, poi ascoltato a prova contraria dall'altra parte possa rispondere negativamente sulle stesse posizioni.
Terminata l'istruttoria, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 9.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa anche con il rinvio alle note conclusive inviate dalle parti ed il giudice ha deciso con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda dei ricorrenti e sia Parte_1 Parte_2 fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Sostiene la società resistente che sulle richieste di parte ricorrente sia intervenuta la prescrizione biennale ex art.1667 comma 3 c.c., essendo trascorsi, nel momento della richiesta giudiziale
2 formulata da parte ricorrente e datata 20.12.2023, due anni dalla consegna del cantiere come risulta documentalmente dal “verbale di contestazione e consegna anticipata del cantiere in data
14.9.2021” in atti. Contesta parte ricorrente che il citato documento non verta in tema di vizi e difetti delle opere appaltate ma si tratta di un accordo novativo con il quale le parti hanno determinato i reciproci dare-avere e nel quale è risultata debitrice. CP_1
Ritiene il giudice che si tratti di novazione in quanto la novazione esige l'animus novandi, cioè
l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Nel caso in esame le parti hanno deciso di chiudere il precedente contratto, sottoscrivendo un nuovo accordo per determinare il dare-avere e nel quale hanno ripercorso i rapporti intercorsi, hanno rilevato le reciproche inadempienze e da questa ricognizione la è risultata debitrice CP_1 dei ricorrenti in quanto aveva percepito più del dovuto. Tale accordo non è stato mai contestato dalla società come è risultato sia dell'interrogatorio formale del suo legale CP_1 rappresentante che dalla prova testimoniale (vedi ing. . Con l'incarico conferito dalle parti Tes_1 congiuntamente all'ing. la ha riconosciuto alcune sue inadempienze, come Tes_1 CP_1 riportate nell'accordo del 14.9.2021. Al riguardo la Cassazione ha precisato che :”In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, fonte di un'autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale” (Cass.
Civ 26798/2019 - Cass. n. 62/2018 - Cass Civ 8026/2004)”.
Pertanto, poiché nell'accordo la ha riconosciuto le sue inadempienze, al caso di specie CP_1 si applica la prescrizione decennale e non quella biennale di cui all'art.1667 comma 3 c.c. .
Relativamente alla penale richiesta dalla ricorrente, rileva il giudice che la stessa era contenuta nel contratto di appalto che le parti hanno deciso congiuntamente di novare, sottoscrivendo un nuovo accordo che regolasse i rapporti dare-avere tra le stesse. Nel nuovo accordo nulla si dice circa la penale e, tenuto conto anche dell'esecuzione dei lavori extra-contratto, la stessa non è più dovuta .
In particolare, è principio noto in tema di appalto che qualora il committente, nel corso dell'esecuzione del contratto, abbia richiesto all'appaltatore l'esecuzione di lavori importanti la modifica, ovvero l'aggiunta rispetto a quelli progettati, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti convenzionalmente, non hanno più valenza per effetto del cambiamento dell'originario piano dei lavori. Anzi, perché la penale mantenga efficacia è necessario che le parti
3 negoziali stabiliscano concordemente un nuovo termine di consegna, che nel caso in esame non vi è stato. In materia vedasi Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/03/2019, n. 8405 che recita: “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” .(vedi anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/08/2019, n. 21515 e Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 06/10/2011, n. 20484).
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente, accoglie la domanda dei resistenti di restituzione della somma di €.8.222,80, rigettando la richiesta di pagamento della penale perché non dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] Controparte_1 tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1) Preliminarmente, rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
2) Per le considerazioni di cui in premessa, rigetta la richiesta di penale avanzata da parte ricorrente.
3) Dichiara che la società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, è debitrice dei ricorrenti Notaro e della somma di Pt_1 Parte_2
€.8.222,80 per le ragioni di cui in premessa.
4) Per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento della somma di €.8.222,80, oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo.
5) Condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dei ricorrenti e che si liquidano in €.3.000,00, oltre €.250,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Lecce, 16.9.2025 ore 15,45
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.8873 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi, trattata e decisa all'udienza del 16.9.2025 e promossa da :
e Parte_1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Maci, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrenti-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ettore Bruno, in virtù di procura rilasciata su foglio separato autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, procuratore domiciliatario
-resistente -
Conclusioni : Le parti hanno rassegnato quelle nelle note conclusive scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso notificato dai ricorrenti, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società resistente), sia i verbali di causa, le memorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, il giudice, ritenuto che la stessa poteva essere trattata unitamente al merito, con ordinanza emessa all'udienza del 18.11.2024, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente. Non ammetteva la prova CP_1 contraria richiesta dalla resistente in quanto richiesta “…….con gli stessi testi indicati da parte ricorrente”, non avendo la società resistente indicato testi propri che potessero rispondere a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente, ovvero, con gli stessi testi di parte ricorrente ma con la formulazione di capitoli di prova contrari alle posizioni di parte ricorrente.
Ritiene questo giudice inammissibile e contraddittorio che un teste indicato da una parte e che risponde positivamente su posizioni formulate da questa parte, poi ascoltato a prova contraria dall'altra parte possa rispondere negativamente sulle stesse posizioni.
Terminata l'istruttoria, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 9.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa anche con il rinvio alle note conclusive inviate dalle parti ed il giudice ha deciso con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda dei ricorrenti e sia Parte_1 Parte_2 fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Sostiene la società resistente che sulle richieste di parte ricorrente sia intervenuta la prescrizione biennale ex art.1667 comma 3 c.c., essendo trascorsi, nel momento della richiesta giudiziale
2 formulata da parte ricorrente e datata 20.12.2023, due anni dalla consegna del cantiere come risulta documentalmente dal “verbale di contestazione e consegna anticipata del cantiere in data
14.9.2021” in atti. Contesta parte ricorrente che il citato documento non verta in tema di vizi e difetti delle opere appaltate ma si tratta di un accordo novativo con il quale le parti hanno determinato i reciproci dare-avere e nel quale è risultata debitrice. CP_1
Ritiene il giudice che si tratti di novazione in quanto la novazione esige l'animus novandi, cioè
l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Nel caso in esame le parti hanno deciso di chiudere il precedente contratto, sottoscrivendo un nuovo accordo per determinare il dare-avere e nel quale hanno ripercorso i rapporti intercorsi, hanno rilevato le reciproche inadempienze e da questa ricognizione la è risultata debitrice CP_1 dei ricorrenti in quanto aveva percepito più del dovuto. Tale accordo non è stato mai contestato dalla società come è risultato sia dell'interrogatorio formale del suo legale CP_1 rappresentante che dalla prova testimoniale (vedi ing. . Con l'incarico conferito dalle parti Tes_1 congiuntamente all'ing. la ha riconosciuto alcune sue inadempienze, come Tes_1 CP_1 riportate nell'accordo del 14.9.2021. Al riguardo la Cassazione ha precisato che :”In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, fonte di un'autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale” (Cass.
Civ 26798/2019 - Cass. n. 62/2018 - Cass Civ 8026/2004)”.
Pertanto, poiché nell'accordo la ha riconosciuto le sue inadempienze, al caso di specie CP_1 si applica la prescrizione decennale e non quella biennale di cui all'art.1667 comma 3 c.c. .
Relativamente alla penale richiesta dalla ricorrente, rileva il giudice che la stessa era contenuta nel contratto di appalto che le parti hanno deciso congiuntamente di novare, sottoscrivendo un nuovo accordo che regolasse i rapporti dare-avere tra le stesse. Nel nuovo accordo nulla si dice circa la penale e, tenuto conto anche dell'esecuzione dei lavori extra-contratto, la stessa non è più dovuta .
In particolare, è principio noto in tema di appalto che qualora il committente, nel corso dell'esecuzione del contratto, abbia richiesto all'appaltatore l'esecuzione di lavori importanti la modifica, ovvero l'aggiunta rispetto a quelli progettati, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti convenzionalmente, non hanno più valenza per effetto del cambiamento dell'originario piano dei lavori. Anzi, perché la penale mantenga efficacia è necessario che le parti
3 negoziali stabiliscano concordemente un nuovo termine di consegna, che nel caso in esame non vi è stato. In materia vedasi Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/03/2019, n. 8405 che recita: “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” .(vedi anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/08/2019, n. 21515 e Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 06/10/2011, n. 20484).
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente, accoglie la domanda dei resistenti di restituzione della somma di €.8.222,80, rigettando la richiesta di pagamento della penale perché non dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] Controparte_1 tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1) Preliminarmente, rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
2) Per le considerazioni di cui in premessa, rigetta la richiesta di penale avanzata da parte ricorrente.
3) Dichiara che la società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, è debitrice dei ricorrenti Notaro e della somma di Pt_1 Parte_2
€.8.222,80 per le ragioni di cui in premessa.
4) Per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento della somma di €.8.222,80, oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo.
5) Condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dei ricorrenti e che si liquidano in €.3.000,00, oltre €.250,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Lecce, 16.9.2025 ore 15,45
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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