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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17326/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17326/2015 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Vera Sciarrino e Giancarlo Pellegrino Parte_1
ATTORE-opponente contro
, con il patrocinio dell'Avv. Luciano Piazza Controparte_1
SERVIZI COMUNALI INTEGRATI SPA in fallimento
CONVENUTI-opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024 il ha concluso riportandosi alla memoria Parte_1
depositata il 26.2.2024 e il fallimento ha concluso riportandosi alla memoria CP_1 difensiva del 15.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.11.2015 il terzo pignorato, ha Parte_1
intrapreso il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta avverso l'ordinanza del 29.5.2015 con la quale il GE del Tribunale di MO aveva accertato l'esistenza di un suo debito nei confronti della Servizi Comunali Integrati RSU Spa
(d'ora in poi, in sigla, ) dell'ammontare di euro 4.331.143,14 nell'ambito CP_2 dell'esecuzione intrapresa dalla curatela del fallimento di nei confronti di . CP_1 CP_2
pagina 1 di 13 L'attore deduceva vizi formali, per aver omesso il GE la corretta instaurazione del contraddittorio in ordine alle contestazioni mosse dalla curatela alla dichiarazione CP_1
negativa resa dal Parte_1
Nel merito, deduceva l'inesistenza del preteso credito di nei propri confronti, CP_2
peraltro contestato in alcuni giudizi di merito pendenti dinanzi al Tribunale di MO, sezione specializzata in materia di impresa, precisando la ricorrenza tra e i Comuni CP_2 soci della stessa, qual è il di un duplice rapporto: il rapporto societario, Parte_1
che vincola i soci alle prestazioni concordate con il contratto sociale, e il rapporto di servizio, in base al quale ogni Comune, in quanto committente di per attività legate alla CP_2
raccolta ed al trattamento dei rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento del corrispettivo stabilito nel contratto di servizio. Richiamava, dunque, i reciproci rapporti di debito/credito con la predetta società.
Chiedeva l'opponente: “in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di MO (iscritta la n. 8032/2014 RG es.) ed ogni provvedimento successivo medio tempore emesso di assegnazione delle somme ai danni del in Parte_1 esecuzione dell'ordinanza del GE dr.ssa Marinuzzi del 29.5.2015;
in via principale revocare e privare di effetti l'ordinanza del 29.5.2015 nella parte in cui dichiara
l'esistenza (n.d.a.; dell'obbligo) del terzo di corrispondere alla società Parte_1 [...] la somma di euro 4.331.143,14; CP_3
sempre in via principale, revocare, annullare o privare di effetti giuridici l'ordinanza emessa in data
16.7.2015 dal GE dott.ssa Marinuzzi del Tribunale di MO nel giudizio iscritto al rg es n.
8032/2014;
per l'effetto, dichiarare inesistente ogni obbligo di corresponsione di somme da parte del Parte_1
[...]
In via subordinata, disporre la modifica dell'ordinanza resa dal GE in data 29.5.2015 e conseguentemente dichiarare l'obbligo del di corrispondere alla Parte_1 [...] le somme esigibili, detratte le somme corrisposte negli anni 2013 e 2014 a valere sulle CP_3 somme dovute per i servizi resi fino al 31.12.2012 in quella misura che sarà accertata all'esito del giudizio civile tutt'ora pendente innanzi al Tribunale civile di MO iscritto ai nn. 50046/2013 e
pagina 2 di 13 50897/2012. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva la curatela del fallimento , creditore procedente ed opposto, la quale CP_1
chiedeva:
“respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 8032/2014
R.G.Es. del Tribunale di MO, definita con ordinanza di assegnazione del 16/7/2015 non opposta;
- ritenere e dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 29/5/2015 Parte_1 con la quale il Giudice della procedura esecutiva iscritta al n. 8032/2014 R.G.Es. del Tribunale di
MO, oramai definita, ha accertato il credito vantato dalla debitrice esecutata Parte_2 nei confronti del in € 4.331.143,14, nonché avverso l'ordinanza del medesimo G.Es. Parte_1 di rigetto dell'istanza di sospensione depositata il 16/7/2015, confermando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati;
- in subordine, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, infondata la predetta opposizione, confermando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati;
- disporre l'acquisizione, anche in copia, del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 8032/2014 R.G.Es. del Tribunale di MO;
- condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli Parte_1
accessori di legge”.
Successivamente, dopo l'assegnazione dei termini istruttori e giunto alla precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 27.11.2018 il presente giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione sull'impugnativa del bilancio della proposta dinanzi al Tribunale CP_2
di MO, Sezione Specializzata in materia di imprese, avente ad oggetto le poste creditorie iscritte nei confronti dei Comuni soci di per debiti relativi ai corrispettivi dei servizi CP_2
resi in base al contratto di servizio stipulato tra e i Comuni soci, fra cui anche il CP_2
Parte_1
Il giudizio, dopo la sentenza n. 2605/2023 resa in primo grado dalla SSI di MO, è stato poi riassunto prudenzialmente dal con ricorso depositato il 2.8.2023 con il Parte_1
pagina 3 di 13 quale l'opponente così concludeva: “Preliminarmente dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è divenuta inefficace per il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1 bis del D.L. 669/1996 stante la mancata attivazione degli atti tendenti alla esazione del credito assegnato.
Sempre in via prioritaria, dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è divenuta inefficace a seguito dell'intervenuto fallimento della S.C.I.R.S.U.
Dare, in ogni caso, atto che la sentenza n. 2605/2023 emessa dal Tribunale di MO i 12/29 maggio
2023 è nei termini per eventuale impugnazione e, conseguentemente, dichiarare che il presente giudizio rimane sospeso sino alla definitività della pronuncia sulla validità del bilancio SCIRSU dell'esercizio
2012.
In ogni caso, revocare, annullare e privare di effetti l'ordinanza del 29.05.2015 nella parte in cui dichiara l'esistenza dell'obbligo del terzo di corrispondere alla società Servizi Parte_1
Comunali Integrati SPA in liquidazione, oggi alla Curatela, la somma di euro 4.331.143,14. Sempre in via principale, revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici l'ordinanza emessa in data
16/07/2015 dal Giudice dell'Esecuzione, Marinuzzi, del Tribunale di MO nel giudizio Per_1 iscritto al n.r.g.Es. 8032/2014.
Per l'effetto, dichiarare inesistente ogni obbligo di corresponsione di somme da parte del Parte_1
[...]
In via subordinata, disporre la modifica delle ordinanze rese dal G.E. nelle date del 29/05/2015 e, conseguentemente, dichiarare l'obbligo del di corrispondere alla Parte_1 [...] le somme esigibili, detratte le somme corrisposte negli anni 2013 e 2014 a Controparte_4 valere sulle somme dovute per servizi resi sino al 31.12.2012 in quella misura che sarà accertata all'esito del giudizio civile tutt'ora pendente innanzi al Tribunale civile di MO iscritto ai nn.rr.gg.
50046/2013 e 50897/2012.
Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Fissata l'udienza per la trattazione, il fallimento depositava memoria con la quale CP_1 chiedeva: “respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare validamente riassunto il presente giudizio;
pagina 4 di 13 - ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove e modificate formulate dal nel Pt_1 Parte_1 ricorso per fissazione d'udienza depositato il 3/8/2023;
- ritenere e dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 8032/2014
R.G.Es. del Tribunale di MO, definita con la irretrattabile ordinanza di assegnazione del 16/7/2015 non opposta;
- ritenere e dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 29/5/2015, Parte_1 con la quale il Giudice della procedura esecutiva iscritta al n. 8032/2014 R.G.Es. del Tribunale di
MO, oramai definita, ha accertato il credito vantato dalla debitrice esecutata Parte_2 nei con-fronti del nella misura di € 4.331.143,14, nonché avverso l'ordinanza del Parte_1 medesimo G.Es. di rigetto dell'istanza di sospensione depositata il 16/7/2015, confermando, per
l'effetto, i provvedimenti impugnati;
- in via gradata, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, infondata la predetta opposizione proposta dal e, per l'effetto, rigettarla;
Parte_1
- condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli Parte_1 accessori di legge”.
Con ordinanza riservata dell'8.4.2024, questo giudice rinviava la causa per le conclusioni, ritenendo insussistenti le ragioni di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc per la pendenza del gravame avverso la sentenza n. 2605/2023 della SSI del Tribunale di
MO.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'opponente richiamava quanto richiesto nella memoria autorizzata depositata il 26.2.2024, nella quale lo stesso così concludeva:
“Preliminarmente dare atto che la sentenza n. 2605/2023 emessa dal Tribunale di MO i 12 - 29 maggio 2023 è stata appellata ed il relativo giudizio pende avanti la Corte di Appello di MO, III
Sez. civ., r.g. n. 1375/2023, dichiarando che il presente giudizio rimane sospeso sino alla definitività della pronuncia sulla validità del bilancio SCIRSU dell'esercizio 2012.
Dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è divenuta inefficace per il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1 bis del D.L. 669/1996 stante la mancata attivazione degli atti esecutivi tendenti alla esazione del credito assegnato.
pagina 5 di 13 Dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è, comunque, divenuta inefficace a seguito dell'intervenuto fallimento della e della transazione conclusa fra le CP_2 Parte_3
e . CP_2
In ogni caso, revocare, annullare e privare di effetti l'Ordinanza del 29 maggio 2015 nella parte in cui dichiara l'esistenza dell'obbligo del terzo di corrispondere alla società Parte_1 [...]
liquidazione, oggi alla Curatela, la somma di euro 4.331.143,14.=. Controparte_4
Conseguentemente revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici l'Ordinanza emessa in data 16 luglio 2015 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di MO nel giudizio iscritto al n.r.g.
Es. 8032/2014.
Per l'effetto, dichiarare inesistente ogni obbligo di corresponsione di somme da parte del Parte_1 in forza dell'Ordinanza di assegnazione 16 luglio 2015.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Dopo tale ampia, ma necessaria premessa, deve ribadirsi, in via preliminare, quanto osservato con l'ordinanza dell'8.4.2024.
Invero, nessuna ragione di sospensione del presente giudizio discende dal giudizio r.g. n.
14108/2016, concluso con la sentenza n. 2605/2023 del Tribunale di MO - Sezione
Specializzata in materia di Impresa, oggi pendente in grado d'appello, atteso che il
[...] non figura tra gli attori né tra gli intervenienti in quel giudizio, avente ad oggetto Parte_1
l'impugnativa del bilancio di al 2012, né la decisione di merito attesa potrebbe avere CP_2
refluenza sul non opponente, stante l'autonomia tra le diverse voci del bilancio, sì Pt_1 che quelle non impugnate non subiscono conseguenze per effetto della decisione su altre voci di bilancio ritualmente impugnate. Va poi aggiunto che, nella specie, con la detta sentenza il
Tribunale ha pronunziato solo in rito l'improcedibilità delle domande di nullità/annullamento della delibera di approvazione del bilancio di per l'intervenuto CP_2
fallimento della stessa società, ritenendo con lo stesso venuto meno ogni concreto interesse alla pronunzia (alla luce dei principi affermati da Cass. 17117/2019). Con la detta sentenza il
Tribunale ha poi ribadito la necessaria distinzione tra l'efficacia vincolante verso i soci delle appostazioni in bilancio che si riferiscono ai rapporti societari e la mancanza di eguale efficacia vincolante del bilancio in relazione ai crediti verso i soci eventualmente vantati dalla pagina 6 di 13 società a diverso titolo, come nel caso all'esame della SSI, ove i Comuni soci erano stati anche
“clienti” della società , in base al ricordato rapporto di servizio, specificando come riguardo a tali crediti il bilancio sociale abbia efficacia vincolante solo nei confronti della società, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ma non possa essere opposto quale atto negoziale confessorio e vincolante nei confronti dei soci debitori per altro titolo.
Il presente procedimento, pertanto, non ricorrendo ragioni di pregiudizialità con altri procedimenti, va concluso con la decisione.
Orbene, occorre rilevare che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato il 24.6.2015, prodotto nel fascicolo cartaceo dell'opponente, aveva ad oggetto esclusivamente l'ordinanza del 29.5.2015 (notificata il 4.6.2015) con la quale il GE ebbe a definire il subprocedimento ex art. 549 c.p.c. accertando e quantificando il credito del terzo pignorato Parte_1 verso l'esecutata . CP_2
Risulta pertanto inammissibile ogni domanda che esula da tale oggetto, stante l'unicità del giudizio di opposizione, pur strutturato in forma bifasica, come pure ogni altro motivo di impugnazione diverso da quelli fatti valere con il ricorso ex art. 617 cpc, e nel termine perentorio di questo.
Ed infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, quello secondo cui non possono essere avanzati ulteriori motivi di opposizione con l'atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena (cfr. Cass. 28562/2023, SU 25478/2021; SU
28387/2020, n. 22126/2023).
Ne deriva, a fortiori, che non può ritenersi ammissibile, se operata per la prima volta nella fase di merito, nemmeno l'estensione dell'impugnazione ad atti differenti, pur se successivi a quello originariamente impugnato, che non siano stati a loro volta autonomamente impugnati con ricorso dinanzi al GE, com'è necessario per assicurare lo svolgimento di una fase sommaria dinanzi al GE e di una successiva di merito dinanzi ad altro giudice. Sul punto, si richiama il principio anche di recente riaffermato dalla Suprema Corte, secondo cui
“l'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto
pagina 7 di 13 di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito” (cfr. Cass. n. 6892/2024). Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 31068/2023).
Va, pertanto, dichiarata inammissibile (o improponibile) la domanda di sospensione o di revoca dell'ordinanza emessa dal G.E. il 16.7.2015, sia che questa si individui nell'ordinanza cautelare di rigetto della sospensione dell'esecuzione adottata nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 617 cpc oggi in esame (come appariva dalle prime difese), sia che l'opponente si sia riferito all'ordinanza di assegnazione emessa dal GE in pari data (come esplicitato negli atti più recenti), opzione rimasta, invero, inizialmente incompiuta.
Analogamente, sono inammissibili i motivi di impugnazione diversi da quelli proposti con il ricorso dinanzi al GE, invero irritualmente aggiunti fino alle memorie di replica.
Orbene, va ricordato che la nuova veste dell'accertamento dell'obbligo del terzo, come modificato dalla L. 228/2012, ne fa un mero incidente di cognizione nell'ambito della procedura esecutiva, volto alla soluzione di contestazioni della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc, la cui decisione resta affidata al G.E., che vi provvede su istanza di parte e con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti e con il terzo.
Appare opportuno evidenziare, altresì, la inattitudine al giudicato sull'an e sul quantum del credito dell'ordinanza ex art 549 c.p.c. come pure sottolineata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 172/2019, con la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Viterbo e dalla Suprema Corte con la sentenza n. 272/2021. Come ricordato nelle richiamate pronunce, “resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione per indebito oggettivo”.
Completa il quadro della, ormai consolidata, riforma la notazione sull'efficacia solo endoprocedimentale dell'accertamento (e quindi anche della decisione da adottarsi ai sensi dell'art. 617 cpc nell'opposizione proposta avverso tale accertamento), che produce effetti solo nell'ambito dell'esecuzione in cui è sorta la contestazione ed in quella fondata sul pagina 8 di 13 provvedimento di assegnazione.
Nella specie l'esecuzione si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione del 16.7.2015, non impugnata.
Tale circostanza, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non sottrae interesse al giudizio in esame, giacchè “L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione” (Cass. n. 17021/2023; nello stesso senso, in diversa fattispecie, cfr. anche Cass.21860/2024, secondo cui. “La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”)
L'ultrattività della decisione attesa nel presente giudizio, tuttavia, ossia la sua efficacia nell'esecuzione promossa sulla scorta della detta assegnazione, va verificata alla luce della circostanza dedotta dall'opponente, ossia che, nelle more, con sentenza n. 71 del 7.5.2018 del
Tribunale di MO è stato dichiarato il fallimento della debitrice esecutata, Parte_2
Orbene, al fallimento del debitore consegue che, in applicazione della regola del concorso, ai sensi dell'art. 51 l. fall. nessuna esecuzione può essere azionata o proseguita nei confronti della , ma l'esecuzione eventualmente intrapresa in forza dell'ordinanza di CP_2
assegnazione non spontaneamente eseguita vedrebbe quale parte esecutata quel terzo pignorato – – odierno opponente, quindi un soggetto diverso dalla fallita Parte_1
pagina 9 di 13 , ma avendo ad oggetto pur sempre beni (crediti) della fallita. CP_2
Deve rammentarsi tuttavia che, pur richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia” (cfr. Cass.
1227/2016), l'inefficacia del pagamento eventualmente effettuato in sede esecutiva dall'odierno opponente in favore dell'esecutante potrebbe essere opposta Controparte_1
soltanto dalla curatela del fallimento del debitore e non sarebbe rilevabile d'ufficio. CP_2
Tale evenienza, invero, risulta inverosimile, stante l'accordo intervenuto in via transattiva tra la curatela e la curatela che legittima la prima a riscuotere anche crediti della CP_1 CP_2
seconda (cfr. accordo del 5.5.2019, allegato n. 69 di ). Controparte_1
Occorre dunque procedere all'esame delle questioni poste dall'opponente nei limiti, come detto, dell'originario oggetto del ricorso ex art. 617 c p.c.
Deve allora rilevarsi che sono fondati i motivi di opposizione relativi alla violazione del principio del contraddittorio.
Invero all'udienza del 13.3.2015, mentre il creditore procedente - – depositava note Parte_4 di contestazione avverso le dichiarazioni negative di altri Comuni soci di e terzi CP_2
pignorati, il di rappresentato dal Sindaco, formulò per la prima volta la sua Pt_1 Pt_1
dichiarazione negativa di quantità. Il G.E., dunque, su richiesta del fallimento , CP_1 creditore procedente, assegnò termine per il deposito e la notifica di note di contestazione della dichiarazione del e rinviò il procedimento all'udienza del 21.5.2015, Parte_1
Invero la predetta 'assegnazione del termine' al creditore procedente si risolse nel rinvio alla successiva udienza, senza effettiva indicazione di un termine intermedio per il deposito di note di contestazione ex art. 549 cpc. Solo a quell'udienza, poi, con le note allegate al verbale, la curatela , dopo aver dedotto di aver notificato ai terzi pignorati, Comuni di CP_1
Balestrate, Borgetto, Carini, Cinisi Isola delle Femmine, Partinico, Terrasini e , le Per_2 pagina 10 di 13 contestazioni ex art. 549 cpc già formulate con le note del 30.1.2015, articolò per la prima volta specifiche contestazioni alla dichiarazione negativa resa dal con la nota Parte_1
dell'11.3.2015 depositata alla precedente udienza. Il GE, dunque, trattenne il procedimento in riserva adottando poi l'ordinanza del 29.5.2015. comunicata alle parti il 4.6.2015, con la quale decideva sulle predette contestazioni.
Appare evidente, quindi, che la contestazione della dichiarazione resa dal Parte_1 non è stata a questo notificata, come stabilito dal GE con ordinanza del 13.3.2015, né risulta assegnato al predetto terzo un successivo termine per controdedurre alla stessa.
Risulta, pertanto, violato il principio del contraddittorio, espressamente richiamato dall'art. 549 c.p.c. (“il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo”) e presidio del giusto processo, pur nella celerità ed informalità del subprocedimento di cognizione voluto dalla riforma di cui alla L.
228/2012 per l'accertamento dell'obbligo del terzo.
La fondatezza del primo motivo di impugnazione determina la nullità dell'ordinanza, con assorbimento delle ragioni di merito.
Tenuto conto della produzione in giudizio delle sentenze appresso esaminate, infine, sembra opportuno precisare che le sentenze rese dalla SSI richiamate dall'opponente non apportano alcun elemento utile – né avrebbero potuto - all'accertamento dell'obbligo del Parte_1
verso la , secondo le domande dallo stesso in questa sede formulate, volte a
[...] CP_2 far considerare i pagamenti effettuati dal fino al 31.12.2012 in base al contratto di Pt_1
servizio, atteso che con la sentenza del 18.3.2015 (conclusiva del giudizio rg n. 50046/2013) il
Tribunale declinò la propria competenza, in considerazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto di e con la sentenza n. 6788/2015 (conclusiva del giudizio RG n. CP_2
50897/2012) il Tribunale – secondo le domande ed allegazioni delle parti - prese in considerazione i reciproci obblighi tra e fino al 31.12.2010, peraltro Parte_1 CP_2
declinando la competenza a favore degli arbitri, quanto alla domanda principale azionata da verso il col ricorso monitorio, e rigettando le domande CP_2 Parte_1 riconvenzionali avanzate da quest'ultimo per la risoluzione del contratto di servizio per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta.
pagina 11 di 13 Alla luce di quanto innanzi esposto ed argomentato, dunque, il presente giudizio va deciso con le statuizioni di improponibilità delle domande 'nuove' riferite a ordinanza diversa da quella decisoria del subprocedimento ex art. 549 cpc, fatta oggetto del tempestivo ricorso ex art. 617 cpc, di inammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione di quest'ultima, e con la pronunzia di nullità dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo per violazione del principio del contraddittorio.
Alla detta nullità consegue la caducazione parziale dell'ordinanza di assegnazione emessa il
16.7.2015, pur se non autonomamente impugnata, in quanto l'assegnazione del credito di nei confronti del ne presuppone il positivo accertamento, nella CP_2 Parte_1
specie da ritenersi nullo.
Tenuto conto dell'improponibilità delle domande 'nuove' e dell'inammissibilità dei numerosi motivi 'nuovi' prospettati, che hanno determinato l'aggravio del giudizio e degli oneri difensivi a carico delle controparti, appaiono ricorrenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di ½, mentre le stesse vanno poste a carico della curatela per la restante parte di 1/2, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al CP_1
valore della controversia, pari all'ingente credito di cui si discute, superiore a 4 milioni di euro, applicati i criteri di cui al DM 147/2022, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della , in persona del curatore Controparte_5
fallimentare;
- dichiara improponibili le domande e inammissibili i motivi di impugnazione non avanzati nella fase sommaria;
- dichiara la nullità dell'impugnata ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo resa dal G.E. ex art. 549 c.p.c. in data 29.5.2015;
- dichiara compensate per 1/2 e condanna la curatela del fallimento a rifondere al CP_1
pagina 12 di 13 la restante quota di ½ delle spese di lite, che liquida nell'intero in Parte_1
complessivi euro 36.000,00 per compensi, euro 527,26 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in MO, il 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Turco
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17326/2015 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Vera Sciarrino e Giancarlo Pellegrino Parte_1
ATTORE-opponente contro
, con il patrocinio dell'Avv. Luciano Piazza Controparte_1
SERVIZI COMUNALI INTEGRATI SPA in fallimento
CONVENUTI-opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024 il ha concluso riportandosi alla memoria Parte_1
depositata il 26.2.2024 e il fallimento ha concluso riportandosi alla memoria CP_1 difensiva del 15.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.11.2015 il terzo pignorato, ha Parte_1
intrapreso il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta avverso l'ordinanza del 29.5.2015 con la quale il GE del Tribunale di MO aveva accertato l'esistenza di un suo debito nei confronti della Servizi Comunali Integrati RSU Spa
(d'ora in poi, in sigla, ) dell'ammontare di euro 4.331.143,14 nell'ambito CP_2 dell'esecuzione intrapresa dalla curatela del fallimento di nei confronti di . CP_1 CP_2
pagina 1 di 13 L'attore deduceva vizi formali, per aver omesso il GE la corretta instaurazione del contraddittorio in ordine alle contestazioni mosse dalla curatela alla dichiarazione CP_1
negativa resa dal Parte_1
Nel merito, deduceva l'inesistenza del preteso credito di nei propri confronti, CP_2
peraltro contestato in alcuni giudizi di merito pendenti dinanzi al Tribunale di MO, sezione specializzata in materia di impresa, precisando la ricorrenza tra e i Comuni CP_2 soci della stessa, qual è il di un duplice rapporto: il rapporto societario, Parte_1
che vincola i soci alle prestazioni concordate con il contratto sociale, e il rapporto di servizio, in base al quale ogni Comune, in quanto committente di per attività legate alla CP_2
raccolta ed al trattamento dei rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento del corrispettivo stabilito nel contratto di servizio. Richiamava, dunque, i reciproci rapporti di debito/credito con la predetta società.
Chiedeva l'opponente: “in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di MO (iscritta la n. 8032/2014 RG es.) ed ogni provvedimento successivo medio tempore emesso di assegnazione delle somme ai danni del in Parte_1 esecuzione dell'ordinanza del GE dr.ssa Marinuzzi del 29.5.2015;
in via principale revocare e privare di effetti l'ordinanza del 29.5.2015 nella parte in cui dichiara
l'esistenza (n.d.a.; dell'obbligo) del terzo di corrispondere alla società Parte_1 [...] la somma di euro 4.331.143,14; CP_3
sempre in via principale, revocare, annullare o privare di effetti giuridici l'ordinanza emessa in data
16.7.2015 dal GE dott.ssa Marinuzzi del Tribunale di MO nel giudizio iscritto al rg es n.
8032/2014;
per l'effetto, dichiarare inesistente ogni obbligo di corresponsione di somme da parte del Parte_1
[...]
In via subordinata, disporre la modifica dell'ordinanza resa dal GE in data 29.5.2015 e conseguentemente dichiarare l'obbligo del di corrispondere alla Parte_1 [...] le somme esigibili, detratte le somme corrisposte negli anni 2013 e 2014 a valere sulle CP_3 somme dovute per i servizi resi fino al 31.12.2012 in quella misura che sarà accertata all'esito del giudizio civile tutt'ora pendente innanzi al Tribunale civile di MO iscritto ai nn. 50046/2013 e
pagina 2 di 13 50897/2012. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva la curatela del fallimento , creditore procedente ed opposto, la quale CP_1
chiedeva:
“respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 8032/2014
R.G.Es. del Tribunale di MO, definita con ordinanza di assegnazione del 16/7/2015 non opposta;
- ritenere e dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 29/5/2015 Parte_1 con la quale il Giudice della procedura esecutiva iscritta al n. 8032/2014 R.G.Es. del Tribunale di
MO, oramai definita, ha accertato il credito vantato dalla debitrice esecutata Parte_2 nei confronti del in € 4.331.143,14, nonché avverso l'ordinanza del medesimo G.Es. Parte_1 di rigetto dell'istanza di sospensione depositata il 16/7/2015, confermando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati;
- in subordine, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, infondata la predetta opposizione, confermando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati;
- disporre l'acquisizione, anche in copia, del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 8032/2014 R.G.Es. del Tribunale di MO;
- condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli Parte_1
accessori di legge”.
Successivamente, dopo l'assegnazione dei termini istruttori e giunto alla precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 27.11.2018 il presente giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione sull'impugnativa del bilancio della proposta dinanzi al Tribunale CP_2
di MO, Sezione Specializzata in materia di imprese, avente ad oggetto le poste creditorie iscritte nei confronti dei Comuni soci di per debiti relativi ai corrispettivi dei servizi CP_2
resi in base al contratto di servizio stipulato tra e i Comuni soci, fra cui anche il CP_2
Parte_1
Il giudizio, dopo la sentenza n. 2605/2023 resa in primo grado dalla SSI di MO, è stato poi riassunto prudenzialmente dal con ricorso depositato il 2.8.2023 con il Parte_1
pagina 3 di 13 quale l'opponente così concludeva: “Preliminarmente dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è divenuta inefficace per il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1 bis del D.L. 669/1996 stante la mancata attivazione degli atti tendenti alla esazione del credito assegnato.
Sempre in via prioritaria, dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è divenuta inefficace a seguito dell'intervenuto fallimento della S.C.I.R.S.U.
Dare, in ogni caso, atto che la sentenza n. 2605/2023 emessa dal Tribunale di MO i 12/29 maggio
2023 è nei termini per eventuale impugnazione e, conseguentemente, dichiarare che il presente giudizio rimane sospeso sino alla definitività della pronuncia sulla validità del bilancio SCIRSU dell'esercizio
2012.
In ogni caso, revocare, annullare e privare di effetti l'ordinanza del 29.05.2015 nella parte in cui dichiara l'esistenza dell'obbligo del terzo di corrispondere alla società Servizi Parte_1
Comunali Integrati SPA in liquidazione, oggi alla Curatela, la somma di euro 4.331.143,14. Sempre in via principale, revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici l'ordinanza emessa in data
16/07/2015 dal Giudice dell'Esecuzione, Marinuzzi, del Tribunale di MO nel giudizio Per_1 iscritto al n.r.g.Es. 8032/2014.
Per l'effetto, dichiarare inesistente ogni obbligo di corresponsione di somme da parte del Parte_1
[...]
In via subordinata, disporre la modifica delle ordinanze rese dal G.E. nelle date del 29/05/2015 e, conseguentemente, dichiarare l'obbligo del di corrispondere alla Parte_1 [...] le somme esigibili, detratte le somme corrisposte negli anni 2013 e 2014 a Controparte_4 valere sulle somme dovute per servizi resi sino al 31.12.2012 in quella misura che sarà accertata all'esito del giudizio civile tutt'ora pendente innanzi al Tribunale civile di MO iscritto ai nn.rr.gg.
50046/2013 e 50897/2012.
Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Fissata l'udienza per la trattazione, il fallimento depositava memoria con la quale CP_1 chiedeva: “respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare validamente riassunto il presente giudizio;
pagina 4 di 13 - ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove e modificate formulate dal nel Pt_1 Parte_1 ricorso per fissazione d'udienza depositato il 3/8/2023;
- ritenere e dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 8032/2014
R.G.Es. del Tribunale di MO, definita con la irretrattabile ordinanza di assegnazione del 16/7/2015 non opposta;
- ritenere e dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 29/5/2015, Parte_1 con la quale il Giudice della procedura esecutiva iscritta al n. 8032/2014 R.G.Es. del Tribunale di
MO, oramai definita, ha accertato il credito vantato dalla debitrice esecutata Parte_2 nei con-fronti del nella misura di € 4.331.143,14, nonché avverso l'ordinanza del Parte_1 medesimo G.Es. di rigetto dell'istanza di sospensione depositata il 16/7/2015, confermando, per
l'effetto, i provvedimenti impugnati;
- in via gradata, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, infondata la predetta opposizione proposta dal e, per l'effetto, rigettarla;
Parte_1
- condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli Parte_1 accessori di legge”.
Con ordinanza riservata dell'8.4.2024, questo giudice rinviava la causa per le conclusioni, ritenendo insussistenti le ragioni di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc per la pendenza del gravame avverso la sentenza n. 2605/2023 della SSI del Tribunale di
MO.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'opponente richiamava quanto richiesto nella memoria autorizzata depositata il 26.2.2024, nella quale lo stesso così concludeva:
“Preliminarmente dare atto che la sentenza n. 2605/2023 emessa dal Tribunale di MO i 12 - 29 maggio 2023 è stata appellata ed il relativo giudizio pende avanti la Corte di Appello di MO, III
Sez. civ., r.g. n. 1375/2023, dichiarando che il presente giudizio rimane sospeso sino alla definitività della pronuncia sulla validità del bilancio SCIRSU dell'esercizio 2012.
Dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è divenuta inefficace per il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1 bis del D.L. 669/1996 stante la mancata attivazione degli atti esecutivi tendenti alla esazione del credito assegnato.
pagina 5 di 13 Dire e dichiarare che l'Ordinanza di assegnazione del 16 luglio 2015 è, comunque, divenuta inefficace a seguito dell'intervenuto fallimento della e della transazione conclusa fra le CP_2 Parte_3
e . CP_2
In ogni caso, revocare, annullare e privare di effetti l'Ordinanza del 29 maggio 2015 nella parte in cui dichiara l'esistenza dell'obbligo del terzo di corrispondere alla società Parte_1 [...]
liquidazione, oggi alla Curatela, la somma di euro 4.331.143,14.=. Controparte_4
Conseguentemente revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici l'Ordinanza emessa in data 16 luglio 2015 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di MO nel giudizio iscritto al n.r.g.
Es. 8032/2014.
Per l'effetto, dichiarare inesistente ogni obbligo di corresponsione di somme da parte del Parte_1 in forza dell'Ordinanza di assegnazione 16 luglio 2015.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Dopo tale ampia, ma necessaria premessa, deve ribadirsi, in via preliminare, quanto osservato con l'ordinanza dell'8.4.2024.
Invero, nessuna ragione di sospensione del presente giudizio discende dal giudizio r.g. n.
14108/2016, concluso con la sentenza n. 2605/2023 del Tribunale di MO - Sezione
Specializzata in materia di Impresa, oggi pendente in grado d'appello, atteso che il
[...] non figura tra gli attori né tra gli intervenienti in quel giudizio, avente ad oggetto Parte_1
l'impugnativa del bilancio di al 2012, né la decisione di merito attesa potrebbe avere CP_2
refluenza sul non opponente, stante l'autonomia tra le diverse voci del bilancio, sì Pt_1 che quelle non impugnate non subiscono conseguenze per effetto della decisione su altre voci di bilancio ritualmente impugnate. Va poi aggiunto che, nella specie, con la detta sentenza il
Tribunale ha pronunziato solo in rito l'improcedibilità delle domande di nullità/annullamento della delibera di approvazione del bilancio di per l'intervenuto CP_2
fallimento della stessa società, ritenendo con lo stesso venuto meno ogni concreto interesse alla pronunzia (alla luce dei principi affermati da Cass. 17117/2019). Con la detta sentenza il
Tribunale ha poi ribadito la necessaria distinzione tra l'efficacia vincolante verso i soci delle appostazioni in bilancio che si riferiscono ai rapporti societari e la mancanza di eguale efficacia vincolante del bilancio in relazione ai crediti verso i soci eventualmente vantati dalla pagina 6 di 13 società a diverso titolo, come nel caso all'esame della SSI, ove i Comuni soci erano stati anche
“clienti” della società , in base al ricordato rapporto di servizio, specificando come riguardo a tali crediti il bilancio sociale abbia efficacia vincolante solo nei confronti della società, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ma non possa essere opposto quale atto negoziale confessorio e vincolante nei confronti dei soci debitori per altro titolo.
Il presente procedimento, pertanto, non ricorrendo ragioni di pregiudizialità con altri procedimenti, va concluso con la decisione.
Orbene, occorre rilevare che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato il 24.6.2015, prodotto nel fascicolo cartaceo dell'opponente, aveva ad oggetto esclusivamente l'ordinanza del 29.5.2015 (notificata il 4.6.2015) con la quale il GE ebbe a definire il subprocedimento ex art. 549 c.p.c. accertando e quantificando il credito del terzo pignorato Parte_1 verso l'esecutata . CP_2
Risulta pertanto inammissibile ogni domanda che esula da tale oggetto, stante l'unicità del giudizio di opposizione, pur strutturato in forma bifasica, come pure ogni altro motivo di impugnazione diverso da quelli fatti valere con il ricorso ex art. 617 cpc, e nel termine perentorio di questo.
Ed infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, quello secondo cui non possono essere avanzati ulteriori motivi di opposizione con l'atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena (cfr. Cass. 28562/2023, SU 25478/2021; SU
28387/2020, n. 22126/2023).
Ne deriva, a fortiori, che non può ritenersi ammissibile, se operata per la prima volta nella fase di merito, nemmeno l'estensione dell'impugnazione ad atti differenti, pur se successivi a quello originariamente impugnato, che non siano stati a loro volta autonomamente impugnati con ricorso dinanzi al GE, com'è necessario per assicurare lo svolgimento di una fase sommaria dinanzi al GE e di una successiva di merito dinanzi ad altro giudice. Sul punto, si richiama il principio anche di recente riaffermato dalla Suprema Corte, secondo cui
“l'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto
pagina 7 di 13 di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito” (cfr. Cass. n. 6892/2024). Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 31068/2023).
Va, pertanto, dichiarata inammissibile (o improponibile) la domanda di sospensione o di revoca dell'ordinanza emessa dal G.E. il 16.7.2015, sia che questa si individui nell'ordinanza cautelare di rigetto della sospensione dell'esecuzione adottata nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 617 cpc oggi in esame (come appariva dalle prime difese), sia che l'opponente si sia riferito all'ordinanza di assegnazione emessa dal GE in pari data (come esplicitato negli atti più recenti), opzione rimasta, invero, inizialmente incompiuta.
Analogamente, sono inammissibili i motivi di impugnazione diversi da quelli proposti con il ricorso dinanzi al GE, invero irritualmente aggiunti fino alle memorie di replica.
Orbene, va ricordato che la nuova veste dell'accertamento dell'obbligo del terzo, come modificato dalla L. 228/2012, ne fa un mero incidente di cognizione nell'ambito della procedura esecutiva, volto alla soluzione di contestazioni della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc, la cui decisione resta affidata al G.E., che vi provvede su istanza di parte e con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti e con il terzo.
Appare opportuno evidenziare, altresì, la inattitudine al giudicato sull'an e sul quantum del credito dell'ordinanza ex art 549 c.p.c. come pure sottolineata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 172/2019, con la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Viterbo e dalla Suprema Corte con la sentenza n. 272/2021. Come ricordato nelle richiamate pronunce, “resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione per indebito oggettivo”.
Completa il quadro della, ormai consolidata, riforma la notazione sull'efficacia solo endoprocedimentale dell'accertamento (e quindi anche della decisione da adottarsi ai sensi dell'art. 617 cpc nell'opposizione proposta avverso tale accertamento), che produce effetti solo nell'ambito dell'esecuzione in cui è sorta la contestazione ed in quella fondata sul pagina 8 di 13 provvedimento di assegnazione.
Nella specie l'esecuzione si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione del 16.7.2015, non impugnata.
Tale circostanza, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non sottrae interesse al giudizio in esame, giacchè “L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione” (Cass. n. 17021/2023; nello stesso senso, in diversa fattispecie, cfr. anche Cass.21860/2024, secondo cui. “La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”)
L'ultrattività della decisione attesa nel presente giudizio, tuttavia, ossia la sua efficacia nell'esecuzione promossa sulla scorta della detta assegnazione, va verificata alla luce della circostanza dedotta dall'opponente, ossia che, nelle more, con sentenza n. 71 del 7.5.2018 del
Tribunale di MO è stato dichiarato il fallimento della debitrice esecutata, Parte_2
Orbene, al fallimento del debitore consegue che, in applicazione della regola del concorso, ai sensi dell'art. 51 l. fall. nessuna esecuzione può essere azionata o proseguita nei confronti della , ma l'esecuzione eventualmente intrapresa in forza dell'ordinanza di CP_2
assegnazione non spontaneamente eseguita vedrebbe quale parte esecutata quel terzo pignorato – – odierno opponente, quindi un soggetto diverso dalla fallita Parte_1
pagina 9 di 13 , ma avendo ad oggetto pur sempre beni (crediti) della fallita. CP_2
Deve rammentarsi tuttavia che, pur richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia” (cfr. Cass.
1227/2016), l'inefficacia del pagamento eventualmente effettuato in sede esecutiva dall'odierno opponente in favore dell'esecutante potrebbe essere opposta Controparte_1
soltanto dalla curatela del fallimento del debitore e non sarebbe rilevabile d'ufficio. CP_2
Tale evenienza, invero, risulta inverosimile, stante l'accordo intervenuto in via transattiva tra la curatela e la curatela che legittima la prima a riscuotere anche crediti della CP_1 CP_2
seconda (cfr. accordo del 5.5.2019, allegato n. 69 di ). Controparte_1
Occorre dunque procedere all'esame delle questioni poste dall'opponente nei limiti, come detto, dell'originario oggetto del ricorso ex art. 617 c p.c.
Deve allora rilevarsi che sono fondati i motivi di opposizione relativi alla violazione del principio del contraddittorio.
Invero all'udienza del 13.3.2015, mentre il creditore procedente - – depositava note Parte_4 di contestazione avverso le dichiarazioni negative di altri Comuni soci di e terzi CP_2
pignorati, il di rappresentato dal Sindaco, formulò per la prima volta la sua Pt_1 Pt_1
dichiarazione negativa di quantità. Il G.E., dunque, su richiesta del fallimento , CP_1 creditore procedente, assegnò termine per il deposito e la notifica di note di contestazione della dichiarazione del e rinviò il procedimento all'udienza del 21.5.2015, Parte_1
Invero la predetta 'assegnazione del termine' al creditore procedente si risolse nel rinvio alla successiva udienza, senza effettiva indicazione di un termine intermedio per il deposito di note di contestazione ex art. 549 cpc. Solo a quell'udienza, poi, con le note allegate al verbale, la curatela , dopo aver dedotto di aver notificato ai terzi pignorati, Comuni di CP_1
Balestrate, Borgetto, Carini, Cinisi Isola delle Femmine, Partinico, Terrasini e , le Per_2 pagina 10 di 13 contestazioni ex art. 549 cpc già formulate con le note del 30.1.2015, articolò per la prima volta specifiche contestazioni alla dichiarazione negativa resa dal con la nota Parte_1
dell'11.3.2015 depositata alla precedente udienza. Il GE, dunque, trattenne il procedimento in riserva adottando poi l'ordinanza del 29.5.2015. comunicata alle parti il 4.6.2015, con la quale decideva sulle predette contestazioni.
Appare evidente, quindi, che la contestazione della dichiarazione resa dal Parte_1 non è stata a questo notificata, come stabilito dal GE con ordinanza del 13.3.2015, né risulta assegnato al predetto terzo un successivo termine per controdedurre alla stessa.
Risulta, pertanto, violato il principio del contraddittorio, espressamente richiamato dall'art. 549 c.p.c. (“il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo”) e presidio del giusto processo, pur nella celerità ed informalità del subprocedimento di cognizione voluto dalla riforma di cui alla L.
228/2012 per l'accertamento dell'obbligo del terzo.
La fondatezza del primo motivo di impugnazione determina la nullità dell'ordinanza, con assorbimento delle ragioni di merito.
Tenuto conto della produzione in giudizio delle sentenze appresso esaminate, infine, sembra opportuno precisare che le sentenze rese dalla SSI richiamate dall'opponente non apportano alcun elemento utile – né avrebbero potuto - all'accertamento dell'obbligo del Parte_1
verso la , secondo le domande dallo stesso in questa sede formulate, volte a
[...] CP_2 far considerare i pagamenti effettuati dal fino al 31.12.2012 in base al contratto di Pt_1
servizio, atteso che con la sentenza del 18.3.2015 (conclusiva del giudizio rg n. 50046/2013) il
Tribunale declinò la propria competenza, in considerazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto di e con la sentenza n. 6788/2015 (conclusiva del giudizio RG n. CP_2
50897/2012) il Tribunale – secondo le domande ed allegazioni delle parti - prese in considerazione i reciproci obblighi tra e fino al 31.12.2010, peraltro Parte_1 CP_2
declinando la competenza a favore degli arbitri, quanto alla domanda principale azionata da verso il col ricorso monitorio, e rigettando le domande CP_2 Parte_1 riconvenzionali avanzate da quest'ultimo per la risoluzione del contratto di servizio per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta.
pagina 11 di 13 Alla luce di quanto innanzi esposto ed argomentato, dunque, il presente giudizio va deciso con le statuizioni di improponibilità delle domande 'nuove' riferite a ordinanza diversa da quella decisoria del subprocedimento ex art. 549 cpc, fatta oggetto del tempestivo ricorso ex art. 617 cpc, di inammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione di quest'ultima, e con la pronunzia di nullità dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo per violazione del principio del contraddittorio.
Alla detta nullità consegue la caducazione parziale dell'ordinanza di assegnazione emessa il
16.7.2015, pur se non autonomamente impugnata, in quanto l'assegnazione del credito di nei confronti del ne presuppone il positivo accertamento, nella CP_2 Parte_1
specie da ritenersi nullo.
Tenuto conto dell'improponibilità delle domande 'nuove' e dell'inammissibilità dei numerosi motivi 'nuovi' prospettati, che hanno determinato l'aggravio del giudizio e degli oneri difensivi a carico delle controparti, appaiono ricorrenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di ½, mentre le stesse vanno poste a carico della curatela per la restante parte di 1/2, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al CP_1
valore della controversia, pari all'ingente credito di cui si discute, superiore a 4 milioni di euro, applicati i criteri di cui al DM 147/2022, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della , in persona del curatore Controparte_5
fallimentare;
- dichiara improponibili le domande e inammissibili i motivi di impugnazione non avanzati nella fase sommaria;
- dichiara la nullità dell'impugnata ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo resa dal G.E. ex art. 549 c.p.c. in data 29.5.2015;
- dichiara compensate per 1/2 e condanna la curatela del fallimento a rifondere al CP_1
pagina 12 di 13 la restante quota di ½ delle spese di lite, che liquida nell'intero in Parte_1
complessivi euro 36.000,00 per compensi, euro 527,26 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in MO, il 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Turco
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