Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/07/2025, n. 13791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13791 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2023, proposto da AN MA De LI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di NG CO, EL PR, IE CO, FA OC, CA OC, rappresentati e difesi dagli Avvocati Alberto Angeletti, Giancarlo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2023, rep. CU/71, prot. CU/4604, avente a oggetto la “ revoca in autotutela della determinazione dirigenziale rep. CU/2155/2022 del 20.12.2022, archiviazione del procedimento amministrativo relativo alla determinazione dirigenziale, rep. n. CU/1767/2017 del 13 dicembre 2017, prot. CU/140006-48/2017, concernente l’ingiunzione a rinnovare o demolire l’opera anteriore realizzata in Via Sirmione n. 41/43 ”, notificata alla ricorrente in data 23 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NG CO e di EL PR e di IE CO e di FA OC e di CA OC e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9.5.2023 e depositato in data 12.5.2023, AN MA De LI ha impugnato la determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2023, rep. CU/71, prot. CU/4604, avente a oggetto la “ revoca in autotutela della determinazione dirigenziale rep. CU/2155/2022 del 20.12.2022, archiviazione del procedimento amministrativo relativo alla determinazione dirigenziale, rep. n. CU/1767/2017 del 13 dicembre 2017, prot. CU/140006-48/2017, concernente l’ingiunzione a rinnovare o demolire l’opera anteriore realizzata in Via Sirmione n. 41/43 ”, notificata alla ricorrente in data 23 marzo 2023.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
In data 18.5.2023, Roma Capitale si costituiva in giudizio con una memoria di stile.
In data 19.5.2023, NG CO, EL PR, IE CO, FA OC e CA OC si costituivano in giudizio, in qualità di controinteressati, e instavano per il rigetto del ricorso.
All’esito del deposito e dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Tanto premesso, appare opportuno ricostruire brevemente la vicenda fattuale che in questa sede ci occupa.
Con determina dirigenziale n. 1767/2017, confermata dal TAR Lazio-Roma con sentenza n. 14609 del 19.12.2019 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10536 del 30.11.2022, Roma Capitale ha intimato alla ricorrente la demolizione delle opere abusive, consistenti in interventi di piantumazione di alberi in area adiacente al muro della recinzione della proprietà, ivi meglio descritte. E ciò in quanto l’area in cui ricadono tali interventi deve intendersi sottoposta a vincolo archeologico e paesistico ex D. Lgs. 42/2004.
Con nota del 20.7.2021, prot. n. CU-69627, la ricorrente ha sollecitato l’Amministrazione all’archiviazione del procedimento di demolizione (incardinato in forza della richiamata d.d. 1767/2017), per aver essa adottato la SCIA di ripristino paesistico dello stato dei luoghi e la comunicazione di fine lavori.
A tale nota, ha quindi fatto seguito il preavviso di archiviazione del procedimento, giusta nota di Roma Capitale del 22 novembre 2021, prot. CU–106554, con cui essa ha dato atto di aver ricevuto sia la descritta SCIA, sia la comunicazione di fine lavori.
Successivamente, Roma Capitale ha, in un primo momento, disposto l’archiviazione del richiamato procedimento, giusta d.d. prot. CU-2155/2022 del 20.12.2022, e, successivamente, “revocato” in autotutela siffatta archiviazione, giusta nota prot. CU-71 del 16.1.2023. E ciò in quanto Roma Capitale, per mero errore, avrebbe disposto l’archiviazione del procedimento per cui è causa senza verificare, preventivamente, l’intervenuto ripristino dello status quo ante .
Tale ultimo provvedimento forma oggetto di impugnazione ai fini che qui interessano.
2. Ciò posto, in ottica strettamente giuridica, la Giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 1009/2022), condivisa dal Collegio, ha chiarito, in ordine alla natura giuridica del provvedimento di archiviazione, quanto segue: “ l’archiviazione ha natura di provvedimento esplicito favorevole al destinatario, che consuma il potere di provvedere su quella determinata fattispecie, salve sopravvenienze, nuove valutazioni di fatto o di interesse pubblico o riscontro di vizi di legittimità che, però, costituiscono oggetto di altrettante volizioni amministrative da rendere in sede di autotutela ”.
Quanto appena dedotto radica, in capo alla ricorrente, l’interesse alla caducazione del provvedimento di secondo grado in questa sede impugnato.
3. Nel merito, la ricorrente, con la prima doglianza articolata nell’atto introduttivo del giudizio, si duole della violazione dell’art. 7 L. 241/90, in quanto l’Amministrazione, per tal via, avrebbe impedito l’attuazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La censura è infondata.
Il provvedimento di autotutela che in questa sede ci occupa è espressione di attività vincolata e doverosa, in quanto l’Amministrazione, a fronte dell’ordine di demolizione divenuto ormai definitivo, può procedere alla sua archiviazione, e quindi può astenersi dal porre in essere d’ufficio le attività demolitorie solamente in due casi: a) sopravvenienze fattuali e giuridiche, che però non ricorrono nel caso di specie, non essendo mai state allegate né dalla ricorrente, né da Roma Capitale; b) adempimento spontaneo, da parte della ricorrente, degli obblighi di cui all’ordine di demolizione e quindi effettivo ripristino dello status quo ante (con ri-piantumazione della vegetazione eventualmente sradicata).
Sotto tale ultimo aspetto, l’Amministrazione, stante il generale dovere di vigilanza di cui all’art. 27 TUE, non può astenersi dal dare impulso d’ufficio alle attività demolitorie se non ha prima verificato l’effettivo ripristino dello stato dei luoghi, cosicchè laddove essa abbia per errore disposto l’archiviazione del provvedimento di tal fatta, allora è tenuta, come detto d’ufficio, trattandosi di attività non solo vincolata (ossia priva di qualsivoglia discrezionalità), ma doverosa (in quanto espressione del generale potere repressivo di cui si è detto), a rimuovere in autotutela il provvedimento erroneo e a porre in essere i consequenziali accertamenti fattuali.
Consegue che l’omissione di cui all’art. 7 L. 241/90 non spiega effetti invalidanti ai fini che qui interessano atteso che, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, L. 241/90, il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto incidere in alcun modo sul tenore del provvedimento di revoca. Né, la ricorrente, ha fornito la prova della rilevanza in tal senso della violazione dalla medesima contestata.
4. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere privo di fondamento anche il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi ora per ragioni di connessione con la doglianza appena vagliata, per il quale, “ trattandosi di provvedimento di revoca, si sarebbero dovute precisare le ragioni di pubblico interesse che la giustificavano, laddove nella specie non risulta alcun accertamento e indicazione di tali ragioni ”.
Come detto, trattandosi di atto vincolato e doveroso, le ragioni di pubblico interesse alla rimozione dell’erroneo provvedimento di archiviazione non possono che essere in re ipsa e vanno quindi ricercate nel generale dovere dell’Amministrazione di vigilare circa la corretta trasformazione del territorio e rispetto dei parametri urbanistici.
A ogni buon conto, il provvedimento in questa sede gravato àncora l’esigenza dell’Amministrazione di agire in autotutela, da un lato, alla necessità di accertare l’effettivo ripristino dello status quo ante e, dall’altro, alla corretta ricostruzione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio, violato dal compimento dell’attività abusiva della ricorrente.
5. Con il secondo, terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi, la ricorrente si duole dell’aggravio procedimentale posto in essere da Roma Capitale che, inutilmente, avrebbe ritenuto necessario lo svolgimento di un sopralluogo, pur a fronte della SCIA di ripristino presentata dalla ricorrente e della successiva comunicazione di fine lavori.
Ebbene tali doglianze non possono essere condivise dal Collegio.
Fermo quanto appena detto in ordine alla necessità della verifica circa l’effettivo ripristino dello status quo ante da parte dell’Amministrazione, appare utile notare come proprio parte ricorrente, nella comunicazione di fine lavori da essa depositata in data 28 marzo 2022, abbia sollecitato “ la Polizia locale [a] procedere alla relativa verifica di ottemperanza (richiesta con nota 11 giugno 2020) ”.
Inoltre, come si dirà infra, l’adozione della SCIA per il ripristino dello stato di luoghi non risulta essere idonea al fine dell’archiviazione del procedimento che in questa sede ci occupa, anche in ragione del carattere vincolato dell’area in cui si inscrive l’attività che in questa sede ci occupa.
A ciò deve essere aggiunto come l’attività di riscontro, da parte dell’Amministrazione, circa l’intervenuto ripristino dello status quo ante a opera del privato non possa considerarsi aggravio del procedimento amministrativo, trattandosi di segmento procedurale indispensabile e necessario per poter procedere all’archiviazione delle attività repressive di cui all’art. 27 TUE.
6. Il quinto motivo di ricorso si articola in quattro sottomotivi che devono essere esaminati singolarmente.
6.1. Quanto al primo di essi (5.1.), il ricorrente si duole dell’insussistenza “ dei vincoli di piantumazione, trattandosi di un semplice giardino privato e non di un parco storico ”.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 146, commi 1 e 2, D. Lgs. 42/2004 “ i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge […] non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione [e hanno] l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione ”. Inoltre, l’art. 142, comma 1, lett. m), D. Lgs. 42/2004 stabilisce che “ sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposte alle disposizioni del Codice le zone di interesse archeologico ”.
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava che l’area in cui ricade l’immobile di proprietà della ricorrente è sottoposta a vincolo paesaggistico, cosicchè qualunque intervento che dovesse riguardarla postula il preventivo parere dell’Autorità preposta alla sua tutela, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la piantumazione per cui è causa interessa “ un semplice giardino privato e non un parco storico ”.
In tal senso, depone anche la pronuncia del Consiglio di Stato n. 10536/2022, di cui si dirà infra .
6.2. Con riferimento al motivo 5.4., la ricorrente si duole dell’errore dell’Amministrazione che avrebbe richiesto il preventivo nulla osta della Soprintendenza per il ripristino dello status quo ante , invece non necessario ai fini che qui interessano.
Tale censura è infondata.
In primo luogo, valgono le considerazioni che precedono e che hanno interessato la doglianza 5.1., qui richiamate per esigenze di sintesi.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato, nella descritta sentenza n. 10536/2022, passata in giudicato, ha avuto modo di affermare che “ essendo incontestato che l’area è soggetta a vincolo, non pare che il titolo utilizzato (SCIA) dalla Sig.ra De LI per mettere in opera l’attività di ripristino sia adeguato ad un intervento da effettuare in area vincolata ”.
6.3. Con la doglianza 5.2., il ricorrente richiama a proprio favore la pronuncia resa dal Tribunale Ordinario di Roma n. 21333 del 6 novembre 2018, che ha definito la controversia tra i proprietari frontisti.
Ebbene, siffatta sentenza, incidendo sui rapporti paritetici tra le parti, non rileva in alcun modo nel presente giudizio in cui si discorre, invece, dell’applicazione di norme pubblicistiche in tema di governo e trasformazione del territorio.
6.4. Con la doglianza 5.3., la ricorrente si duole della presunta violazione formale della deliberazione dirigenziale impugnata, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sottoscritta dal responsabile “Dipartimento ambiente e territorio” e non invece dal Nucleo abusi edilizi.
La censura è infondata.
La revoca del procedimento di archiviazione, determinando la reviviscenza dell’ordine di demolizione, interessa il Nucleo abusi edilizi che ha correttamente sottoscritto il provvedimento in questa sede impugnato.
7. Alla luce di quanto precede, s’impone il rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione II bis , definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di Roma Capitale, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge, nonché in favore dei controinteressati, che liquida nella complessiva e unica somma di € 2.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO